L’utilizzo delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per il finanziamento di interventi di politica attiva del lavoro e di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di aziende operanti in aree di crisi complessa è subordinato alla valutazione di sostenibilità finanziaria effettuata dall’Inps con apposita procedura (Messaggio 05 maggio 2022, n. 1919)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, con il quale ha accertato risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Si tratta di interventi di attuazione di piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni. Secondo la disposizione normativa la concessione di tali interventi da parte di Regioni e Province autonome è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.
Per consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo delle risorse residue per le suddette finalità, dunque, l’Istituto ha attivato un procedura apposita per la valutazione preventiva della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti di concessione di ammortizzatori sociali in deroga.
Prima di procedere all’autorizzazione dei trattamenti, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”, inviando alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, le specifiche contenenti i seguenti dati:
1. elenco nominativo;
2. codice fiscale dei lavoratori interessati;
3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);
4. durata del trattamento concesso;
5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);
6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);
7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.
L’Inps ha precisato che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i parametri sopra indicati).
Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.
La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga.
Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.
Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.
Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.
Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.