Istruzioni applicative dell’indennità una tantum 200 Euro

L’Inps fornisce istruzioni applicative per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro prevista dal cd. “decreto Aiuti”, in favore dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie di soggetti (Circolare 24 giugno 2022, n. 73)

La circolare dell’Inps affronta in modo sistematico la questione dell’indennità “una tantum” (bonus 200 euro), e dopo un escursus del quadro normativo, fornisce le istruzioni applicative del beneficio in relazione alle diverse categorie di beneficiari, distinguendo altresì le fattispecie dei lavoratori dipendenti, dei beneficiari a cui l’indennità è riconosciuta dall’Inps in via automatica e di quelli che ricevono il beneficio a seguito di apposita domanda.
Di seguito, in particolare, si illustrano gli aspetti che interessano i datori di lavoro per il recupero dell’indennità erogate, nonché i termini e le modalità di riconoscimento del beneficio:
– ai titolari di pensione e prestazioni similari;
– alle altre categorie di beneficiari, distinti tra percettori automatici e percettori a domanda.

LAVORATORI DIPENDENTI


Riguardo all’indennità da riconoscere ai lavoratori dipendenti, l’Inps ha precisato che possono accedere al beneficio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, sono beneficiari i lavoratori destinatari dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore), e cioè coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro.
La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell’indennità “una tantum”. Il “Decreto Aiuti” ha indicato nel primo quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero, al fine di beneficiare dell’indennità; in proposito l’Istituto ha esteso tale periodo di riferimento fino al 23 giugno 2022.
Per quanto riguarda i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, ed i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021, a cui l’Inps riconosce l’indennità su richiesta, i datori di lavoro devono procedere in automatico al pagamento dell’indennità stessa, laddove in forza nel mese di luglio 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti suindicati. Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di luglio 2022, ove spettante.
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
L’esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum nell’UniEmens deve essere fatta con le seguenti modalità:


a) Datori di lavoro privati: nelle denunce di competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, devono essere indicati i seguenti elementi:
– nell’elemento <codice causale> va inserito il nuovo valore “L031”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> va inserito il valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> va indicato l’anno/mese “06 – 07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> va indicato l’importo da recuperare;


b) Datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica: nella denuncia del mese di luglio 2022, l’elemento <RecuperoSgravi> deve essere compilato nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> va inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> va inserito il mese 06 o 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> va inserito il valore “35”;
– nell’elemento <Importo> va indicato l’importo da recuperare;


c) Datori di lavoro agricoli: per i lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento delle competenze, di giugno o luglio 2022, all’interno di <DenunciaAgriIndividuale>, devono essere indicati i seguenti elementi:
– nell’elemento <TipoRetribuzione> va inserito il <CodiceRetribuzione> “9” e va compilato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare. Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato: “nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022 (ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione dell’anno 2022) e nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022 (ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione dell’anno 2022).

TRATTAMENTI PENSIONISTICI E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE


Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti residenti in Italia alla data del 1° luglio 2022 che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità con tali prestazioni.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione è a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi presso assemblee di natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione che consentono di accedere al beneficio devono intendersi ricompresi:
– l’APE sociale;
– l’APE volontario;
– l’indennizzo commercianti;
– gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà;
– le prestazioni di accompagnamento a pensione;
– l’indennità mensile del contratto di espansione.
Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:
– pensione di inabilità;
– assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
– pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali);
– pensione, non riversibile, per sordi;
– assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
– pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.


Oltre al requisito della residenza i beneficiari devono avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro. A tal fine, sono esclusi dal computo del reddito personale i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.


Nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d’ufficio in qualità di soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.


L’indennità è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022, senza necessità di presentare alcuna istanza.


In caso di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e da altri Enti previdenziali, il pagamento dell’indennità è effettuato sulla pensione erogata dell’INPS.
Nella sezione personale “MY INPS” sarà messa a disposizione del cittadino un’apposita funzione “Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” che consentirà di visualizzare l’esito dell’elaborazione centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità.
Qualora il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati, comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.

ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI (PERCETTORI AUTOMATICI)


L’indennità una tantum è erogata d’ufficio da parte dell’INPS ai titolari, nel mese di giugno 2022, di determinate prestazioni erogate dall’Istituto stesso. In tal caso, l’indennità viene erogata dall’Istituto nel mese di ottobre 2022. I percettori automatici sono:
a) i soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. L’unica condizione di accesso al beneficio è la titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). L’indennità non è invece riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di giugno 2022;
b) coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
c) i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie che hanno beneficiato di una delle indennità COVID-19 previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021:
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori intermittenti;
– lavoratori autonomi occasionali;
– lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
– lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
– lavoratori dello spettacolo.


ALTRE CATEGORIE DI BENEFICIARI (PERCETTORI A DOMANDA)

Collaboratori coordinati e continuativi


L’indennità una tantum è riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile. Ai fini dell’accesso al beneficio il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare attivo alla data del 18 maggio 2022 e il lavoratore deve essere iscritto alla Gestione separata Inps.
Inoltre, i potenziali beneficiari:
– non devono essere titolari, alla data del 18 maggio 2022, di trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione;
– non devono essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– devono possedere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti


L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti. Nella platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, tali lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente.
Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
L’indennità è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo


L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità detti lavoratori, nell’anno 2021, devono avere cumulato almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e percepito un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori autonomi occasionali


L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori autonomi che, nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità, in ai predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile. Inoltre, i lavoratori interessati – alla data del 18 maggio 2022 – devono risultare iscritti alla Gestione separata Inps.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio


L’indennità una tantum è riconosciuta agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.
Ai fini dell’accesso all’indennità, i lavoratori devono aver percepito, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e devono risultare iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata Inps.
L’indennità è erogata dall’INPS su specifica domanda dell’interessato.
Il pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022.

Lavoratori domestici


L’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS.
I lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari:
– di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
– di uno o più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione.
L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l’anno 2021, un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. A tal fine, si computano i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
Ai fini del pagamento, che avverrà nel mese di Luglio 2022, il richiedente deve indicare le modalità di accredito scelte nella domanda per il pagamento dell’indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.
L’IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

Presentazione della domanda


Per i percettori a domanda, quest’ultima deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. Limitatamente ai lavoratori domestici, la domanda deve essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.
Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione della domanda sono: SPID di livello 2 o superiore; – Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); – Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente Sezione possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

NUCLEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA


Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza.
L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario dell’indennità come lavoratore dipendente, titolare di trattamenti pensionistici o appartenente alle altre categorie.