Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige: adeguamento

Pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 2023 il decreto ministeriale che adegua il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol alla disciplina sugli ammortizzatori sociali (D.M. 22 agosto 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il decreto in commento, in attuazione dell’accordo collettivo stipulato il 15 dicembre 2022, detta disposizioni per adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol – già
costituito alla data del 31 dicembre 2021 – alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In particolare, viene adeguata la platea dei destinatari dell’assegno di integrazione salariale, l’importo e la durata della prestazione a tutela del reddito riconosciuta dal Fondo, nonché ampliata la finalità che lo stesso può perseguire in tema di staffetta generazionale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria prevista per il Fondo è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Finalità e campo di applicazione

 

Il Fondo persegue i seguenti obiettivi:

 

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;

b) assicurare, in raccordo con gli interventi all’uopo previsti dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

 

Il Fondo assicura tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

 

Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento. 

 

L’assegno di integrazione salariale: durata ed erogazione

 

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

L’importo dell’assegno di integrazione salariale è determinato con le modalità e nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’assegno può essere concesso per una durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, con la durata massima della prestazione così articolata:

 

1) ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

2) ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

a) per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie;

b) per una durata massima di 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

c) per una durata massima di 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

d) per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

 

L’assegno viene erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga e il relativo importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.