Fringe benefit: operazioni di conguaglio

L’INPS riepiloga la disciplina normativa in materia di fringe benefit con istruzioni operative sulle modalità che i datori di lavoro devono osservare per compiere le operazioni di conguaglio (INPS, messaggio 6 novembre 2023, n. 3884).

Come ben noto, il D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) è intervenuto con disposizioni in ambito di welfare aziendale fissando un nuovo limite massimo di esenzione per i fringe benefit e ampliando le tipologie di benefici concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

In particolare, l’articolo 40 del citato decreto, dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. 

 

Il comma 2 del medesimo articolo 40 precisa che, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede, da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro, e dall’altro, la stessa può avere a oggetto le sole erogazioni in natura e non quelle in denaro. Sono quindi esclusi i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito (imponibile) di lavoro dipendente.

 

L’INPS, nel messaggio in commento rammenta, inoltre, che non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l’agevolazione relativa alla misura del cosiddetto bonus carburante (prevista all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/223), secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.

Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per gli altri lavoratori dipendenti, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 5/2023. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.

 

L’Istituto, dopo aver riepilogato il quadro normativo in materia, si occupa poi delle operazioni di conguaglio precisando che, nel caso in cui il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

 

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

 

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

 

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

 

a) porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti;

 

b) provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

 

Vengono anche fornite le istruzioni sulle modalità di esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens. 

 

I dati esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

 

– con il codice “L490”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit”;

– con il codice “L963”, avente il significato di “Recupero contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”;

– con il codice “M963” avente il significato di “Restituzione differenze contribuzione fringe benefit – Eccedenza Massimale”.

 

Infine, l’INPS si occupa dell’esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens, distinguendo i due casi di corresponsione di fringe benefit con valore inferiore ai limiti di legge e con valore superiore a tali limiti.

CCNL Agenzie immobiliari: da novembre erogati nuovi minimi retributivi

Con la busta paga di novembre aggiornati i minimi retributivi
Il contratto siglato il 7 giugno 2021 da Fiap, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs ha stabilito l’erogazione, con la busta paga del mese di novembre 2023, di nuovi minimi retributivi. I…

Assunzione dei percettori di RDC: la Commissione europea autorizza gli Aiuti di Stato

In base alla Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, ai datori di lavoro privati può essere riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 novembre 2023).

La Commissione europea ha dato l’ok all’Aiuto di Stato finalizzato alla promozione dell’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (ex art. 1, comma 294 e ss., Legge 29 dicembre 2022, n. 197). A darne notizia sul sito istituzionale è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che aveva avanzato richiesta a Bruxelles.

Pertanto, in base alla Decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final, ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono i percettori del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ovvero, che trasformano i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali.

Rimangono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il limite massimo di importo dello sgravio è pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Con appositi provvedimenti di prassi, l’INPS fornirà le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.​

Grazie alla misura saranno disponibili 61,5 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione Europea il 9 marzo 2023.

 

CCNL Panifici: definito l’elemento perequativo regionale

Per i lavoratori di aziende prive di contrattazione di secondo livello prevista una tranche a novembre e una a febbraio 2024 

 A seguito degli incontri avvenuti lo scorso 13 luglio,19 luglio e 25 settembre tra Assipan, Assopanificatori e Flai-Cgil, Fai-Cisl ,Uila-Uil sono stati definiti gli importi previsti a titolo di elemento perequativo regionale, sulla base di quanto stabilito a livello contrattuale per i lavoratori in forza alle Aziende di panificazione ad indirizzo artigianale, prive di contrattazione di secondo livello e/o territoriale.
Gli importi sono erogati al personale in forza al 25 settembre 2023, data di sottoscrizione dell’accordo.
Al personale in servizio con rapporto a tempo parziale l’importo  è destinato in modo proporzionale, agli apprendisti, invece, nella misura del 70%.
L’elemento è onnicomprensivo, non viene computato in alcun istituto contrattuale, né nel trattamento di fine rapporto.
Viene erogato in due tranche previste a novembre 2023 e febbraio 2024.
Di seguito gli importi.

Regione Importo  Novembre 2023  Febbraio 2024
Bolzano 90 50 40
Trento 90 50 40
Emilia- Romagna 90 50 40
Veneto 90 50 40
Lombardia 90 50 40
Toscana 90 50 40
Friuli Venezia Giulia 90 50 40
Liguria 70 70 /
Lazio 70 70 /
Valle d’Aosta 70 70 /
Piemonte 70 70 /
Basilicata 70 70 /
Campania 70 70 /
Abruzzo 55 55 /
Marche 55 55 /
Umbria 55 55 /
Sardegna 55 55 /
Molise 55 55 /
Calabria 55 55 /
Sicilia 55 55 /
Puglia 55 55 /

CCNL Dirigenti Agenzie Marittime: siglato l’accordo di rinnovo

Importanti novità in arrivo per i Dirigenti del settore: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale e previdenza

Nei giorni scorsi è stato siglato da Federagenti e Manageritalia l’accordo di rinnovo del contratto che riguarda i Dirigenti delle Agenzie Marittime. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2025. Nel testo sono presenti numerose novità che coinvolgono quali: Una Tantum, aumenti retributivi, welfare contrattuale, previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa. Per i dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo, vale a dire 27 ottobre 2023, viene corrisposto, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022, un importo Una Tantum pari a 1.000 euro lordi, come arretrati retributivi. La prima tranche è stata erogata con la retribuzione di ottobre 2023 (500,00 euro) e la seconda viene corrisposta con la retribuzione di novembre 2023 (500,00 euro).

Ai dirigenti che rientrano nella sfera di applicazione del contratto spetta, sulla retribuzione di fatto e a titolo di Superminimo contrattuale, un aumento pari a:

150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

– 150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Per quel che concerne la retribuzione minima contrattuale di ingresso, per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula del suddetto accordo, questa non può essere inferiore a 3.600 euro a decorrere dal 1° dicembre 2023, a 3.700 euro a decorrere dal 1° luglio 2024 e a 3.800 euro a decorrere dal 1° luglio 2025.

La copertura degli oneri derivanti dai servizi di welfare per dirigenti e familiari viene finanziata tramite contributi annui trattenuti dal datore di lavoro sulla retribuzione. Per le sole annualità 2024/2025, il contributo, pari a 290,00 euro a carico del datore di lavoro e di 130,00 euro a carico del dirigente, viene incrementato di 50,00 euro (25,00 euro a carico del datore di lavoro e 25,00 euro a carico del dirigente). Pertanto, per il sopra indicato biennio, il contributo è pari a 315,00 euro a carico del datore di lavoro e di 155,00 euro a carico del dirigente. Viene precisato, inoltre, che in via transitoria i contributi vengono versati al Fondo di Previdenza “Mario Negri”.

Con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025 è previsto un potenziamento del sistema di welfare contrattuale. Infatti, ai dirigenti viene riconosciuto un contributo welfare obbligatorio pari a 1.500 euro annui, spendibile tramite la Piattaforma welfare CFMT.

Dal 1° gennaio 2023, il contributo al Fondo di Previdenza Complementare “Mario Negri” è stato incrementato al 2,39%. Mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il suddetto contributo aumenta al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

Per i dirigenti è previsto il Fondo di assistenza sanitaria integrativa – Fondo “Mario Besusso” – integrativo del SSN nelle seguenti percentuali:

– 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;

– 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

– 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, compreso quello relativo al preavviso sostituito da indennità.

CARTA BLU, PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO

Introdotte nuove norme sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri che intendano svolgere lavori altamente qualificati (D.Lgs. n. 152/2023).

Il decreto legislativo n. 152/2023 che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre. Il provvedimento modifica in varie parti il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.Lgs. n. 286/1998) con l’obiettivo di rafforzare l’impiego e il reimpiego attraverso anche la possibilità di esercitare un lavoro autonomo.

In particolare, con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 27-quater del citato Testo unico viene consentito l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a 3 mesi di lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso di specifici requisiti.

I requisiti richiesti per i lavoratori altamente qualificati

La novella normativa stabilisce la necessità del possesso alternativamente di:

– titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni;

– requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 5 anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante;

– una qualifica professionale superiore attestata da almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta Blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

La retribuzione

Per quel che riguarda la retribuzione di questi lavoratori, al comma 5, lettera c del medesimo articolo 27 quater del D.Lgs. 286/1998 viene stabilito che l’importo annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.

Procedura di rilascio

Tra le agevolazioni previste c’è la possibilità per il datore di lavoro di non verificare presso il centro dell’impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (comma 5-ter). Inoltre, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell’offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa (comma 8).

Impiego e reimpiego

La nuova normativa stabilisce anche che il titolare di Carta blu UE, durante il periodo di disoccupazione, è autorizzato a cercare e assumere un impiego (comma 13-bis) e che può esercitare, in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata, un’attività di lavoro autonomo (comma 13-ter) .

Ricongiungimento familiare

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.

 

CCNL Servizi (Anpit-Cisal): con il mese di novembre, aggiornati i minimi retributivi

Aumenta la paga base nazionale conglobata mensile per i lavoratori del settore

Il CCNL Servizi (Anpit-Cisal) sottoscritto il 29 ottobre 2021 tra Anpit, Cidec, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, avente decorrenza dal 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2024, ed applicato ai dipendenti delle aziende che erogano servizi ausiliari integrati alla persona, alle collettività e alle aziende, fornendo servizi distributivi o gestendo piattaforme logistiche che, nelle diverse forme societarie, operano con la riserva che, qualora emergano aree applicative particolari, vi può anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL, prevede all’art. 271 Voce 1) art. 269: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, la retribuzione fissa mensile in vigore dal mese di novembre per dirigenti, quadri, impiegati, operai ed operatori di vendita come di seguito riportata.

Livello Minimo
Dirigente 4.704,00
Quadro 2.332,00
A1 (ex A2) 2.027,20
A2 (ex A3) 1.823,40
B1 1.621,40
B2 1.468,10
Venditore Gestionale 1.459,26
Venditore 1 1.321,29
C1 1.316,60
C2 1.213,80
Venditore 2 1.184,94
D1 1.112,80
Venditore 3 1.092,42
D2 1.010,00

 

Lavoro sportivo, la nuova disciplina e gli obblighi contributivi

Illustrate le disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e alla Gestione Separata (INPS, circolare 31 ottobre 2023, n. 88).

Lavoro sportivo, dopo l’INL e l’INAIL, ora è il turno dell’INPS di tornare sul tema per illustrare la nuova disciplina ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni, in riferimento all’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Infatti, tra gli obiettivi della riforma del diritto del lavoro sportivo, particolare rilevanza ha assunto l’indicazione di eliminare il divario di tutele previste tra i lavoratori sportivi del settore del professionismo e del settore del dilettantismo, riconoscendo anche a questi ultimi le tutele sotto il profilo previdenziale, assistenziale e assicurativo.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 del D.lgs n. 36/2021, a decorrere dal 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni contenute al Capo I del Titolo V dello stesso decreto legislativo in materia di lavoro sportivo che innovano profondamente la disciplina dei rapporti di lavoro del settore e ampliano le tutele previdenziali sia nell’ambito del professionismo, sia del dilettantismo, ambito in precedenza privo di una specifica regolamentazione in materia previdenziale.

La circolare dell’INPS riepiloga il campo di applicazione della riforma prodotta dal D.Lgs. n. 36/2021 iniziando a delineare i soggetti riconducibili alla categoria di lavoratore sportivo (articolo 25) subordinato o autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge.

 Il regime contributivo degli iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

 Le disposizioni generali in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi sono contenute in particolare nell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021. 

In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 stabilisce che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, mentre ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del D.Lgs. n. 166/1997.

Infine, ricorrendone i presupposti è previsto che al Fondo sono iscritti anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici.

Per effetto di questa disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023 (articolo 51, comma 1), la disciplina dettata in materia previdenziale di cui al D.Lgs 30 aprile 1997, n. 166, già prevista per il settore professionistico, viene estesa al settore del dilettantismo in relazione ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato, i quali sono anche iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), mentre in relazione ai lavoratori sportivi titolari di un contratto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, resta fermo l’obbligo di iscrizione al medesimo Fondo esclusivamente nell’ambito nei settori professionistici.

Il regime contributivo dei lavoratori iscritti alla Gestione separata

In effetti, in riferimento ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nel settore del dilettantismo, l’articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021 al comma 2 dispone l’iscrizione alla Gestione separata INPS  e l’applicazione della relativa disciplina.

In particolare, l’articolo 35, comma 8-bis, prevede l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023. Ne deriva che, nel caso in cui concorrano più rapporti, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare, per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24% (articolo 35, comma 6). Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25% (comma 7).

Infine, il comma 8-ter del citato articolo 35 del D.Lgs n. 36/2021 prevede che, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. 

La circolare in commento include, tra gli altri, gli aspetti relativi alle modalità di esposizione dei dati relativi ai vari profili nel flusso Uniemens.

 

Alluvioni 2023 e ammortizzatore sociale unico: gestione esiti domande

L’INPS esamina alcuni dei possibili esiti dell’istruttoria delle domande di ammortizzatore sociale unico, indicando le corrette operazioni da compiere nel caso specifico (INPS, messaggio 31 ottobre 2023, n. 3825).

Facendo seguito ai precedenti messaggi e alla circolare in cui già erano state date indicazioni in proposito, l’INPS interviene nuovamente sulle domande di ammortizzatore sociale unico introdotto a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del maggio 2023 con il D.L. n. 61/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 100/2023.

 

In particolare, nel nuovo messaggio in oggetto, l’Istituto concentra la propria attenzione sulla gestione degli esiti delle lavorazioni delle domande presentate e disponibili sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, illustrando nel dettaglio le corrette operazioni da compiere in relazione ai diversi esiti prodotti, fornendo altresì indicazioni in relazione agli adempimenti da effettuare nel caso sia necessario inviare una domanda in rettifica della precedente istanza. 

 

Nella parte finale del messaggio, poi, l’INPS chiarisce alcune istruzioni operative per le domande di ammortizzatore sociale unico presentate dalla aziende agricole.

 

Gestione esiti soggetti irreperibili

 

Uno dei casi che si può verificare è quello dell’irreperibilità del lavoratore all’indirizzo di residenza indicato nella domanda.

 

In generale, l’irreperibilità non può essere considerata di per sé una causa ostativa al riconoscimento delle prestazioni a sostegno del reddito, salvo che la residenza non sia espressamente prevista dalla normativa quale requisito di accesso alla prestazione.

 

Nel caso di specie, la residenza è prevista come requisito di accesso solo per i lavoratori subordinati, sia di datori di lavoro privati che di Aziende agricole, che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto residenti in uno dei comuni alluvionati. Diversamente, detto requisito non rileva né per i lavoratori che siano stati impossibilitati a prestare attività lavorativa, né per quelli che siano stati impossibilitati a recarsi al lavoro in quanto domiciliati in uno dei comuni alluvionati.

 

Conseguentemente, qualora il lavoratore dovesse risultare irreperibile all’indirizzo di residenza, per evitare il rigetto automatico dell’istanza, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che, in assenza di una regolarizzazione della propria situazione anagrafica presso il comune in cui è residente, il pagamento non potrà essere effettuato.

 

Per tutte le altre tipologie di lavoratori l’irreperibilità non rileva e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, la prestazione viene messa in pagamento, salvo il caso in cui la modalità di pagamento indicata sia quella del bonifico domiciliato. In tale ipotesi, la domanda viene respinta con apposito messaggio fornito al datore di lavoro tramite “Comunicazione bidirezionale” e lo stesso dovrà rinviare la domanda fornendo gli estremi di un IBAN valido sul quale effettuare il pagamento.

 

Gestione delle domande di rettifica

 

Nel caso in cui il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, lo stesso potrà farlo a partire dal 6 novembre 2023, dovendo però necessariamente prima annullare la precedente domanda.

 

Pertanto, dovrà essere inviato un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inoltrata la nuova domanda con i dati rettificati.

 

Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).

 

Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.

 

Qualora dovesse emergere un importo inferiore a quello già erogato, l’importo erogato in eccedenza sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.

 

Manageritalia: nuova piattaforma welfare

Da gennaio 2024 previsto un credito minimo welfare per i dirigenti del terziario da 1.000 a 1.500 euro 

Gli accordi contrattuali del 2023 hanno reso, per i dirigenti del settore terziario, il welfare aziendale e quindi l’adesione alla Piattaforma obbligatorio e hanno previsto un credito welfare del valore da 1.000 a 1.500 euro, a seconda del CCNL applicato.
Il welfare viene sempre gestito attraverso la Piattaforma, creata dal CFMT, Centro di formazione management del Terziario mediante accordo con Edenred. 
Il credito welfare stabilito dai CCNL, di cui Manageritalia è parte stipulante, non è monetizzabile e le aziende potranno riconoscere ai dirigenti un credito aggiuntivo, spendibile sempre nell’ambito dei Fondi e degli Enti contrattuali, comunicandolo alla Piattaforma. Pertanto, le aziende continueranno a offrire  altri servizi di welfare aziendale (tra cui viaggi e tempo libero, abbonamenti trasporto pubblico locale per dipendenti e familiari, somme e servizi di educazione e istruzione e connessi per i familiari) garantiti stipulando un contratto separato, ovvero destinare le somme di questo credito alla previdenza complementare Fondo Mario Negri.
Inizialmente, il credito welfare nell’importo previsto dal contratto di riferimento potrà essere speso attraverso uno dei quattro servizi definiti a livello contrattuale:
– versamento al Fondo Mario Negri;
– attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari;
– acquisto di una copertura assicurativa integrativa al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari;
– acquisto di corsi di formazione per i familiari anche non conviventi.
Il credito welfare spetta a tutti i dirigenti ed è proporzionato in dodicesimi, rispetto ai mesi degli anni 2024 e 2025 nei quali si è in forza in azienda con un contratto a tempo indeterminato, determinato o part-time, con il 15 del mese come spartiacque per considerare o meno il singolo mese di ingresso o uscita. 
La Piattaforma sarà attiva da gennaio 2024.
L’accesso alla Piattaforma per dirigenti e aziende avverrà tramite il sito cfmt.it.