L’ISCRO nella Legge di bilancio 2024

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è stata confermata dalla Legge di bilancio 2024 che ne ha anche modificato alcuni requisiti di accesso (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, commi 142 – 155). 

L’indennità ISCRO era stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, comma 386, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

 

La Legge di bilancio 2024 riconosce a regime la suddetta prestazione a decorrere dal 1° gennaio 2024, intervenendo a modificarne alcuni requisiti di accesso.

 

I requisiti

 

L’ISCRO è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra detto che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti (comma 144):

 

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

 

b) non sono beneficiari di Assegno di inclusione: scompare il riferimento al Reddito di cittadinanza;

 

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda: la Legge di bilancio per il 2021 faceva invece riferimento alla produzione di un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

 

d) hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat

dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente: tale limite reddituale era stato fissato in 8.145,00 euro, poi elevato per il 2023 a 8.972,04 euro (INPS, circolare n. 14/2023);

 

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

 

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni – e non più da almeno 4 – alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso. La cessazione della Partita IVA nel corso della erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate successivamente alla data in cui è cessata l’attività.

 

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO (comma 146).

 

L’erogazione dell’ISCRO è inoltre condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2024 (1° gennaio 2024), sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento.

Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell’ISCRO ai percorsi di aggiornamento è affidato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

L’importo e la domanda

 

L’ISCRO è erogata per 6 mensilità dall’INPS ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda (comma 147). Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili (comma 148), limiti annualmente rivalutati sulla base degli indici Istat.

 

L’indennità spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e concorre alla formazione del reddito.

 

La domanda – recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse – è presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno di fruizione.

 

Si prevede che la prestazione non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa (comma 150). 

Fondo Est: previste importanti novità sanitarie

Da questo mese, erogate nuove prestazioni per gli iscritti al fondo

Il Fondo Est, fondo di assistenza sanitaria integrativa del personale che svolge attività lavorativa negli ambiti del commercio, turismo e settori affini, nel rinnovare i sevizi sanitari a favore degli iscritti, ha apportato modifiche al piano sanitario offerto.
Circa i ticket del Servizio Sanitario Nazionale erogati da gennaio 2024, viene realizzato un loro integrale rimborso, nonché l’eliminazione della franchigia di importo pari a 5,00 euro in occasione di visite specialistiche, accertamenti di pronto soccorso, accertamenti diagnostici e diagnostici odontoiatrici.
Nella diagnostica vengono introdotti sempre da questo mese, nuovi esami tra cui l’elettrocardiogramma sotto sforzo, l’elettrocardiogramma, pap test con esami microbiologici e isteroscopia diagnostica ed operativa e lombalgia da sovraccarico all’interno delle patologie previste nella sezione “Fisioterapia da patologia”.
Previsto altresì il rimborso per le sedute di ozonoterapia manu medica effettuate in caso di ernie, protrusioni discali e lombalgia da sovraccarico, che risultano appositamente documentate.
Nel pacchetto “Riabilitazione patologie arto superiore e arto inferiore” rinominato poi “Pacchetto Riabilitazione patologie Osteoarticolari” sono state aggiunte ulteriori patologie, tra cui tendinite del flessore della mano, tendinite dell’estensore della mano, epicondilite, epitrocleite, gonalgia e coxalgia.
Altre novità introdotte da quest’anno nel medesimo piano sanitario sono l’introduzione di nuovi pacchetti prevenzione, ovverosia: prevenzione delle malattie respiratorie, cardiovascolare, oncologica del seno, dell’utero, della prostata, del colon-retto e della cute.
Per quanto concerne la prevenzione oncologica al seno dedicata alle donne dai 50 anni di età, queste hanno la possibilità di scegliere se effettuare l’ecografia mammaria o la mammografia.
La prestazione sanitaria relativa all’area chirurgica e grave evento morboso rinominata poi “Ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico o grave evento morboso” ha introdotto tra i servizi sanitari, anche quelli relativi alle patologie neoplasia maligna in trattamento e cardiomiopatia ischemica.
Da ultimo, si comunica che è stata apportata una nuova denominazione della garanzia “Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio – ricoveri medici elencati in garanzia” in “Ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia”. La garanzia in questione del valore di 5.000,00 euro, è prevista solo per i casi di ischemia arterie vertebrali, paralisi e fibrosi cistica.

Coopersalute: nuovo piano sanitario per il 2024

Dal 1° gennaio 2024 previsto un rimborso fino a 50,00 euro per visite specialistiche e il rimborso dei ticket sanitari e visite specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale 

Coopersalute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, ha presentato il nuovo piano sanitario relativo all’anno 2024, in vigore dal 1° gennaio.
Innanzitutto, per ogni visita specialistica effettuata presso medici specialistici non del servizio SSN è previsto un rimborso massimo fino a 50,00 euro, con l’applicazione di una franchigia a carico dell’iscritto di 30,00 euro.
La prestazione può essere effettuata senza alcuna autorizzazione e in qualsiasi struttura di fiducia.
Sono escluse: le visite odontoiatriche ed ortodontiche, le visite omeopatiche, le visite psichiatriche e psicologiche, le visite dietologiche, le visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale.
Ai fini del rimborso sono necessari:
– la prescrizione medica con la presunta od accertata patologia,
– la fattura con il pagamento.
La disponibilità annua è di  600,00 euro per iscritto.
Previsto anche il rimborso dei ticket sanitari per accertamenti diagnostici, visite specialistiche e pronto soccorso effettuati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, esclusa la  quota della ricetta.
Sono escluse: le visite odontoiatriche ed ortodontiche, le visite omeopatiche, le visite psichiatriche e psicologiche, le visite dietologiche, le visite chiropratiche nonché tutte quelle non previste dalla medicina ufficiale. 
Ai fini del rimborso sono necessari:
– copia del ticket, ad accezione del pronto soccorso,
– la copia della richiesta del medico curante o specialista, contenente la patologia presunta od accertata, che ha reso necessaria la prestazione.
La disponibilità annua è di 1.000,00 euro per iscritto.

Gli ammortizzatori sociali per il 2024

Fornito il quadro riepilogativo delle disposizioni in materia stabilite dalla nuova Legge di bilancio (INPS, circolare 5 gennaio 2024, n. 4).

L’INPS ha riepilogato le disposizioni della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso dell’anno 2024. Tra le misure in questione si segnalano l’indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro tra i quali quelli per le imprese con rilevanza economica strategica, il congedo parentale, ecc.

ISCRO

Con i commi da 142 a 155 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 viene resa strutturale, dal 1° gennaio 2024, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, dall’articolo 1, comma 386, della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

L’indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’ISCRO, che viene erogata per 6 mensilità a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto richiedente nei 2 anni antecedenti a quello che precede la presentazione della domanda. Il relativo importo non può superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Questi limiti di importo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

I trattamenti per le aree di crisi industriale complessa

I commi 175 e 176 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 riconoscono un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

Il trattamento di CIGS – originariamente introdotto dall’articolo 42 del D.L., n. 75/2023 – può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Ne deriva che i trattamenti de quo possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024.

L’INPS rammenta, inoltre, che l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L’intervento di proroga – concesso per il completamento dei piani di riorganizzazione aziendale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio delle competenze aziendali – può essere riconosciuto nel limite di spesa di 63.300.000 euro per il 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il congedo parentale

L’articolo 1, comma 179, della Legge n. 213/2023 ha introdotto anche un’importante novità in materia di congedo parentale. La disposizione, infatti, novellando l’articolo 34 del D.Lgs n. 151/2001, dispone, per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione.

La nuova misura di sostegno, che si aggiunge alla disposizione che prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.

La circolare in commento include anche la descrizione di ulteriori misure contenute nella Legge di bilancio 2024 quali l’indennità giornaliera di malattia per la gente di mare, le misure in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. e norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico, gli altri provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (settore dei call center, aree di crisi industriale complessa, per cessazione di attività, accordi di transizione occupazionale, Gruppo Ilva, ecc.).

 

CCNL Chimica – Industria: sottoscritto l’Accordo Quadro per la formazione

Sottoscritto l’Accordo relativo al 2024 per sostenere la formazione dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa

Il 13 dicembre è stato sottoscritto da Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l’Accordo Quadro, volto a confermare il programma di attività finalizzate a promuovere la formazione per il sostegno alla competitività delle imprese e all’occupabilità dei lavoratori utilizzando le risorse di Fondimpresa nell’ambito del comparto dell’industria chimica e chimico-farmaceutica.
Infatti, i corsi hanno l’obiettivo di accrescere la cultura necessaria per le relazioni industriali partecipative e costruttive, indispensabili a realizzare una contrattazione aziendale efficace, funzionale alla competitività, al rafforzamento dell’impresa e dell’occupazione.
Il corso è strutturato in modo da agevolare l’acquisizione e I’accrescimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per svolgere il ruolo di Attore sociale, della comprensione del contesto in cui si opera e della consapevolezza del proprio ruolo.
Le Parti hanno concordato sull’opportunità del massimo coinvolgimento delle RSU e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, al fine di agevolarne un’applicazione quanto più possibile coerente con lo spirito partecipativo delle relazioni industriali settoriali e sulla presentazione a Fondimpresa, per la durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dell’accordo, dei Piani formativi finalizzati alla realizzazione del corso “Formazione Attori Sociali”.
All’inizio del 2024 le Parti Sociali si incontreranno per definire insieme il calendario dei moduli formativi di cui vi forniremo successiva informazione.

Ebav Veneto: contributo una tantum per adesione a fondo di previdenza complementare

Fino al 30 aprile 2024 sarà possibile consegnare la domanda di contributo agli Sportelli EBav

L’Ebav Veneto ha messo a disposizione delle aziende un contributo una tantum (unico e non ripetibile) per ogni prima/nuova iscrizione di un dipendente a fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano nell’anno di competenza. Il contributo varia in relazione all’età anagrafica del dipendente, alla data di iscrizione/adesione con TFR al fondo previdenza complementare negoziale del comparto artigiano. L’anno di competenza di riferimento è l’anno di iscrizione. La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Associazioni Artigiane. 
Per la categoria Metalmeccanici/Orafi/Odontotecnici:
– per il dipendente under 35 anni: 500,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 300,00 euro una tantum per dipendente.
Per la categoria Alimentaristi/Panificatori:
– per il dipendente under 35 anni: 300,00 euro una tantum per dipendente
– per il dipendente con 35 anni compiuti: 200,00 euro una tantum per dipendente.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. La mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.
Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

I nuovi importi delle indennità antitubercolari per il 2024

L’INPS rende noto l’aggiornamento degli importi delle prestazioni antitubercolari a decorrere dal 1° gennaio 2024 (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 3).

L’INPS indica gli importi da corrispondere nel 2024 per le indennità antitubercolari che, come noto, sono connessi alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

 

In conseguenza di quanto determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 novembre 2023, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2023 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2022 (determinato in via provvisoria in misura pari al  7,3% dal D.M. del 10 novembre 2022), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a 5,4% dal 1° gennaio 2024 e a 8,1% dal 1° gennaio 2023.

 

Pertanto, gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono aggiornati come segue:

 

  1° gennaio

2023

1° gennaio

2024

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 14,87 € 15,67
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 € 7,44 € 7,84
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 24,78 € 26,12
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 12,39 € 13,06
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 99,98 € 105,38

L’aggiornamento, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2024, riguarderà anche le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza (ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Legge n. 1088/1970). In ogni caso, l’INPS precisa che, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,67 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata recependo i nuovi importi per il 2023 e il 2024.

CCNL Autostrade: le novità previste a gennaio

Con il mese di gennaio stabiliti nuovi minimi, un aumento dell’IDR e due giorni di permesso retribuito 

Il Verbale di Accordo del 18 luglio 2023 ha previsto per i lavoratori dipendenti da società e consorzi concessionarie di Autostrade e trafori le seguenti novità a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Aumenti retributivi
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Minimi dal 1° gennaio 2024
A 2.875,09 euro
A1 2.569,25 euro
B 2.263,35 euro
B1 2.067,65 euro
C 1.810,70 euro
C1 1.651,67 euro
D 1.223,43 euro

Permessi paternità
In occasione della nascita di un figlio o dall’ingresso di un minore in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale, il dipendente può usufruire di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito per paternità, da utilizzare, anche in via non continuativa, entro il quinto mese dall’evento.
Welfare
Previsto l’importo di 30,00 euro per dodici mensilità in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato per l’anno 2024 da assegnare alla contrattazione di secondo livello.
Importo Differenziato della Retribuzione (IDR)
L’importo complessivo è aumentato di 10,00 euro con riferimento al livello C. Di seguito i nuovi importi.

Livello Importo
A  39,70 euro
A1  35,47 euro
B  31,25 euro
B1  28,55 euro
C 25,00 euro
C1  22,80 euro
D  16,89 euro

Fringe benefit e stock option al personale cessato nel 2023: le indicazioni applicative

Fornite le modalità e le tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione dei dati (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 32).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.

In particolare, al fine di consentire all’Istituto di eseguire tempestivamente gli adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare entro e non oltre il 21 febbraio 2024 i dati relativi ai compensi citati erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.

L’INPS segnala anche che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche indicate non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Modalità di invio dei dati

Per l’invio dei dati dovrà essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Accedi all’area tematica”.

Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

– acquisizione di una singola comunicazione;

– gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;

– invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;

– ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;

– visualizzazione del manuale di istruzioni.

Indennità di congedo straordinario e tredicesima mensilità

L’INPS conferma che il rateo di tredicesima mensilità è computabile nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario (INPS, messaggio 4 gennaio 2024, n. 30). 

Come noto, il D.Lgs. n. 151/2001 (articolo 42), nel prevedere il congedo straordinario per i lavoratori conviventi di familiari disabili in situazione di gravità, stabilisce anche, ai sensi del comma 5-ter del medesimo articolo che, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

 

In proposito, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute sull’argomento, l’INPS precisa i criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario.

 

La tredicesima mensilità rappresenta una gratificazione che, oltre a essere un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza – viene corrisposta in un determinato periodo dell’anno a tutti i dipendenti pubblici e, in forza della normativa contrattuale collettiva, ai dipendenti privati.

 

In merito, sia la giurisprudenza amministrativa, sia il Ministero dell’economia e delle finanze (messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014), si sono espressi nel senso di considerare il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e, come tale, computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario.

 

In tale ottica – come da un indirizzo interpretativo fornito dalla Ragioneria generale dello Stato e che viene recepito – l’esplicita previsione della non utilità del periodo di congedo ai fini della tredicesima mensilità sarebbe stata introdotta dal legislatore per evitare una doppia corresponsione del citato emolumento. 

 

Pertanto, l’INPS conferma l’interpretazione che aveva già dato in precedenza (circolari nn. 64/2001 e 32/2012), ovvero quella di ritenere che, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che comprende anche il rateo della tredicesima mensilità, nonché le altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc., esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

 

Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa e, dunque, è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.