Imprese di carattere strategico: le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi (D.L. 18 gennaio 2024, n. 4).

Il D.L. n. 4/2024 recante le disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, dopo aver ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri nella seduta del 16 gennaio scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2024 ed entra in vigore il giorno seguente.

Innanzitutto, il provvedimento in questione prevede (articolo 1) che, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da  amministrazioni  pubbliche  statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale possa avvenire,  su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30% delle quote societarie, quando gli stessi abbiano segnalato all’organo amministrativo la  ricorrenza dei requisiti e l’organo  amministrativo  abbia omesso di presentare l’istanza entro i successivi 15 giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti.

Gli impianti dell’ILVA

All’articolo 2, comma 1, si prevede che al  fine  di supportare  le  indifferibili e urgenti esigenze di continuità
aziendale, indispensabile a preservare  la  funzionalità  produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A. e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora le società che gestiscono gli impianti siano  ammesse alla procedura di amministrazione  straordinaria, possono essere concessi dal Ministero dell’economia e delle  finanze uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di 5 anni, in favore delle stesse società, nel limite massimo di 320 milioni di euro  peril 2024.

Il  finanziamento prevede l’applicazione di un tasso di interesse calcolato a condizioni di
mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e  interessi, in prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria  della procedura anche in deroga all’articolo 222 del D.Lgs. n. 14/2019.

La CIGS per le aziende strategiche in amministrazione straordinaria

Per le imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con conseguente prosecuzione aziendale, viene disposta per il 2024 (articolo 3, comma 1) la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, laddove già autorizzato o in corso di autorizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda.

Inoltre, viene previsto (articolo 3, comma 2) che per assicurare i più elevati livelli di  sicurezza nei luoghi di lavoro, i lavoratori addetti alla  manutenzione  degli impianti e alla  sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, possono  essere  interessati dai processi di riduzione oraria o di sospensione dal lavoro, a rotazione, soltanto qualora non direttamente impegnati in  specifici programmi di  manutenzione e sorveglianza delle medesime attività afferenti la sicurezza. 

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Infine, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria nel caso in cui sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi  del  giudizio.  

La  legittimazione del commissario straordinario sussiste anche per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi,  strumentali  all’attuazione delle decisioni favorevoli all’amministrazione  straordinaria, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura. 

Beneficiari di ADI e SFL: le modalità e i termini di attuazione dei PUC

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che regolamenta la partecipazione ai Progetti utili alla collettività (D.M. 15 dicembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024 il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di modalità e termini di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC). I PUC sono stati originariamente previsti dall’articolo 6 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) per i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto formazione e lavoro (SFL).

In particolare, per i beneficiari dell’ADI, tenuti agli obblighi, la mancata partecipazione ai PUC nel caso in cui l’impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, mentre la partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi (articolo, comma 2 del decreto in commento).

Le caratteristiche dei PUC

I PUC richiedono, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle 8 ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana, sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l’obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento (articolo 2, comma 3).

Lo svolgimento delle attività previste nell’ambito dei Progetti utili alla collettività è a titolo gratuito e non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Nell’ambito del SFL la partecipazione determina l’accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione (articolo 2, comma 4).

Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall’ente (articolo 2, comma 6).

I beneficiari dell’ADI e del SFL tramite la piattaforma digitale loro dedicata (Piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa) accedono alle informazioni e proposte su PUC adeguati alle proprie caratteristiche e competenze (articolo 3, comma 2).

Obblighi relativi alla salute e sicurezza

Ai beneficiari dell’ADI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso l’INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le previsioni di cui al D.P.R. n. 1124/1965 (articolo 4, comma 1).

Invece, ai beneficiari dell’ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall’articolo 18 del D.Lgs. n. 117/2017. 

 

CCNL Istruzione e ricerca: sottoscritto il contratto in via definitiva

Dal punto di vista economico previsti aumenti salariali medi mensili di 124,00 euro per i docenti, 96,00 euro per il personale Ata e 190,00 euro per i DSGA

Il 18 gennaio 2024, concluse le procedure di controllo, è stato sottoscritto in via definitiva presso l’Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’Istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021. A seguito di tale firma il contratto entra definitivamente in vigore il 19 gennaio 2024. 
Dal punto di vista economico, grazie alle risorse allocate dal governo è possibile erogare complessivamente significativi aumenti salariali medi mensili, in particolare:
124,00 euro per i docenti;
96,00 euro per il personale Ata;
190,00 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.
Tra le novità di maggiore rilievo, si segnala l’introduzione e relativa regolamentazione del lavoro agile, la definizione di un nuovo ordinamento professionale per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico delle scuole, delle università e delle accademie e conservatori. 
Per il personale degli enti di ricerca, invece, viene rinviata ad una sequenza contrattuale la definizione sia dell’ordinamento professionale che della problematica correlata alle risorse aggiuntive per gli enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur).
Le OO.SS. di settore, nel lamentare il lungo iter burocratico per la sottoscrizione definitiva, ritengono la firma del CCNL un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore dell’Istruzione e della ricerca.

CIPL Pesca Cooperative Costiera Ravvicinata Calabria: sottoscritto il nuovo contratto

Tra le novità prevista una maggiore valorizzazione delle relazioni sindacali, della previdenza complementare e della formazione, un aumento dei permessi straordinari e un premio di produttività pari a 250,00 euro 

Il 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto da Agci-Agrital Calabria, Confcooperative-Federcoopesca Calabria, Legacoop-Agroalimentare e Pesca Calabria e Fai-Cisl Calabria, Fla-Cgil Calabria, Uila-Pesca Calabria il CIPL applicabile agli imbarcati su natanti di cooperative di pesca per la regione Calabria.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Viene, innanzitutto, previsto che, al fine di promuovere un ulteriore sviluppo dei rapporti tra le associazioni cooperative e le organizzazioni sindacali, vengano rafforzati il valore della concertazione e delle relazioni sindacali prevedendo un percorso di confronto permanente sui seguenti argomenti:
– programmazione del Feampa e del Psr Calabria, in tema di interventi nel settore pesca riguardanti le cooperative di pesca;
– monitorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro per superare eventuali criticità;
– affrontare criticità e opportunità del settore verificando I’ andamento occupazionale e produttivo;
– monitorare le tipologie degli infortuni anche in rapporto alle mansioni svolte dai lavoratori;
– salvaguardare le tipologie di pesca artigianale calabrese e le tradizioni delle marinerie;
– valorizzare il patrimonio gastronomico derivante dalla pesca.
E’ istituito anche un premio di produttività, su base annuale in corrispondenza dell’ultimo cedolino paga, alla chiusura di ogni esercizio purché non in perdita, di importo pari a 250,00 euro.
Vengono promossi momenti di formazione, attraverso il Fondo Fon.Cop, quale strumento riconosciuto  dal CCNL di settore.
Previsti ulteriori 3 giorni di permessi non retribuiti annui da richiedere almeno 3 giorni prima. 
Infine, viene fornita assistenza ai lavoratori sui temi riguardanti I’accesso al fondo di previdenza complementare “Previdenza Cooperativa”.

EBCT Toscana: al via le domande per il contributo alluvione

Erogato l’importo di 5.000,00 euro a sostegno delle aziende colpite dall’alluvione del 2023

L’Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo della regione Toscana comunica che, per le imprese sue aderenti ed in regola con i versamenti, colpite dall’alluvione del 2 novembre 2023, possono presentare dal 16 gennaio 2024 al 31 maggio 2024 fruendo della relativa modulistica, le richieste di sostegno secondo quanto enunciato nel bando straordinario.
La domanda può esser avanzata per un massimo di 5.000,00 euro per le spese elencate di seguito:
– spese relative a perizia di agibilità;
– spese relative alla messa in sicurezza dei locali aziendali;
– spese per il ripristino e la sostituzione delle attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati;
– spese sostenute per il ripristino di locali o veicoli aziendali;
– ogni spesa documentata e conseguente ai danni diretti o indiretti provocati da quanto accaduto.
Il contributo di cui sopra viene corrisposto a copertura del danno subito se non coperto da altri rimborsi, ed altresì non può esser maggiore del 60% del danno subito. Non viene inoltre rimborsata l’Iva presente in fattura e compresa nella medesima.
Circa la documentazione delle spese ossia le fatture emesse, queste devono essere quietanzate ed intestate all’azienda richiedente evidenziandone altresì l’oggetto della spesa sostenuta.
Alla richiesta dei sostegni, deve esser poi allegata la documentazione relativa all’ubicazione delle sedi aziendali nella zona colpita dall’evento, nonché la certificazione, la documentazione ed ogni atto rilasciato da un Ente o Istituzione Pubblica che attesti il danno subito.
Le spese ritenute non ammissibili sono quelle fatturate all’azienda da qualunque soggetto che fa parte degli organi della società, ed altresì dal coniuge o da persona appartenente al nucleo familiare anche conviventi di fatto, ed ancora da imprese a quest’ultimo riconducibili o dai professionisti legati all’impresa per qualsiasi titolo giuridico o di fatto.
Tutte le domande vengono registrate cronologicamente dall’Ente e corrisposte dopo aver verificato i requisiti e fino ad esaurimento del limite massimo di spesa previsto. EBCT si riserva inoltre di verificare i documenti originali delle spese di ciascuna pratica per il lasso di tempo corrispondente a 12 mesi dal giorno in cui viene presentata la richiesta.
Da ultimo l’Ente comunica che, i dati aziendali necessari per l’espletamento di tale procedura, sono stati trattati secondo il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il D.Lgs. n. 101/2018.

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, le indicazioni operative

Riepilogata la normativa che regola la materia e fornite le istruzioni per l’ammissione al regime agevolato (INPS, circolare 17 gennaio 2024, n. 13).

L’INPS ha fornito indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, nella misura dell’11,50%, alla luce del decreto del 13 dicembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha confermato, per il 2023, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. 

In sostanza, per i periodi di paga da gennaio 2023 a dicembre 2023, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

Come detto, il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Al riguardo, l’INPS ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2 della Legge n. 388/2000, e all’articolo 1, commi 361 e 362 della legge n. 266/2005; la base di calcolo deve essere anche determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti.

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma della Legge n. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente al 2023 dovranno essere inviate esclusivamente, in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’INPS  – nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente. In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2023 a dicembre 2023.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità.

Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare in commento (Allegato n. 2); la struttura INPS territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non sono valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

È, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2023, fino al 15 maggio 2024.

Condizioni di accesso al beneficio

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989 in materia di retribuzione imponibile;
– i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8 del D.L. n. 223/2006).
 L’INPS ribadisce, inoltre, che relativamente all’anno 2023, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100 della Legge n. 205/2017, o l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15 della Legge n. 178/2020 e dall’articolo 1, comma 297 della Legge n. 197/2022).

L’agevolazione non spetta, infine, in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

CIPL Edilizia – Industria Pesaro: definito l’EVR 2024

Stabiliti gli importi dell’EVR per gli impiegati e operai del Settore, con decorrenza da gennaio 2024

Il 6 dicembre 2023 è stato sottoscritto tra Ance Pesaro Urbino, assistita da Confindustria Pesaro Urbino e Feneal-Uil Marche, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil il verbale di accordo che definisce gli importi da erogare ad operai e impiegati del settore edile.
Innanzitutto, le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’EVR abbiano registrato un andamento positivo e definito l’EVR nella misura del 100% dell’aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL al 1° marzo 2022.
E’ specificato che, nel caso che uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa eroga l’EVR nella misura del 65%.

IMPIEGATI EDILIZIA INDUSTRIA

LIVELLO E.V.R. TERRITORIALE

(100% della misura piena)

E.V.R. A LIVELLO AZIENDALE (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)  con 1 parametro aziendale positivo (30% della misura piena+50% ECCEDENZA)
7 75,79 euro 75,79 euro 49,26 euro
6 68,21 euro 68,21 euro 44,34 euro
5 56,84 euro 56,84 euro 36,95 euro
4 53,05 euro 53,05 euro 34,48 euro
3 49,26 euro 49,26 euro 32,02 euro
2 44,34 euro 44,34 euro 28,82 euro
1 37,89 euro 37,89 euro 24,63 euro

OPERAI EDILIZIA INDUSTRIA

LIVELLO E.V.R. TERRITORIALE

(100% della misura piena)

E.V.R. A LIVELLO AZIENDALE (tenuto conto della verifica e della determinazione a livello territoriale)
con 2 parametri aziendali positivi (100% misura piena)  con 1 parametro aziendale positivo (30% della misura piena+50% ECCEDENZA)
4 0,30666 euro 0,30666 euro 0,19933 euro
3 0,28475 euro 0,28475 euro 0,18509 euro
2 0,25628 euro 0,25628 euro 0,16658 euro
1 0,21900 euro 0,21900 euro 0,14235 euro

 

CCNL Funzioni Centrali: siglata l’ipotesi di sequenza contrattuale

Campo di applicazione, ordinamento professionale, malattia ed incrementi del Fondo risorse decentrate i punti focali dell’ipotesi

In data 17 gennaio 2024, dopo l’incontro tenutosi tra Aran, OO.SS. e Confederazioni sindacali rappresentative del settore Funzioni Centrali, è stata siglata l’ipotesi della sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL comparto Funzioni Centrali 9 maggio 2022.
Le novità previste dall’ipotesi concernono l’ambito di applicazione, l’oggetto e gli effetti; l’ordinamento professionale; l’istituto della malattia ed infine gli incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a tempo indeterminato nelle sedi estere.
Per quanto concerne l’ambito applicativo del contratto, le disposizioni in essere si applicano al personale dipendente di nazionalità italiana assunto con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nelle sedi diplomatiche e consolari, nonché negli istituti italiani di cultura all’estero, con decorrenza degli effetti dal giorno successivo a quello di stipula salvo ciò che viene diversamente esposto. E’ stato inoltre specificato che, la sottoscrizione dell’ipotesi in questione, non determina effetti sull’individuazione dei soggetti che esercitano le relazioni sindacali nelle sedi lavorative.
Relativamente al personale a cui è riferita la disciplina contrattuale, per l’ordinamento professionale continua ad applicarsi quanto predisposto dall’accordo del 12 aprile 2001.
Circa la malattia invece, l’ipotesi prevede la corresponsione al personale dell’intera retribuzione per i primi 120 giorni di assenza.
Da ultimo, per quel che riguarda il Fondo risorse decentrate dedicato ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle sedi estere, questo viene incrementato in luogo dei benefici economici corrisposti solamente al personale dei ministeri e non ai primi, come riportato di seguito:
209,00 euro per l’anno 2019;
423,00 euro per l’anno 2020;
1.005,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo dipendenti per il 2024, gli adempimenti previdenziali

Fornite le indicazioni per la gestione degli obblighi relativi alla misura di sgravio prevista dall’ultima Legge di bilancio (INPS, circolare 16 gennaio 2024, n. 11).

L’INPS ha reso note le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti, a esclusione dei lavoratori domestici, prevista dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 15, Legge n. 213/2023) per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

In particolare, l’Istituto rammenta che l’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, ma non ha effetti sul rateo di tredicesima:

– nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima;

– nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

La misura

Nella circolare, l’INPS chiarisce che la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali sopra citate è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.

Inoltre, dato che la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, o non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Peraltro, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.

La determinazione del massimale in presenza di più denunce mensili

Nelle ipotesi in cui si realizzano variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce mensili individuali per il medesimo lavoratore (ad esempio, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. 

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024.

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nella mensilità precedente.

La circolare in commento, infine, include le diverse modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione  dell’esonero nel flusso Uniemens.

CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale

Al centro del dibattito proposte migliorative su contratti a termine, periodo di prova e preavviso

Le Sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diramato un comunicato stampa con il quale hanno reso nota la riunione con le associazioni datoriali di Confartigianato, Cna, Claai e Casartigiani al fine di proseguire la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, scaduto il 31 dicembre 2022. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i primi testi di modifica del contratto sulle proposte avanzate sia dalle parti sindacali che datoriali.
Per quanto concerne le richieste della parte datoriale, sono state proposte modifiche inerenti a: periodo di prova (art.28); contratti a tempo determinato (art.69); preavviso di licenziamento o dimissioni (art. 103). Quelle avanzate dai sindacali si concentrano su: contrasto alla violenza di genere e molestie sessuali nei luoghi di lavoro e congedi per le donne vittime di violenza di genere (art.84), con la previsione di introdurre 3 mesi di aspettativa da aggiungere ai periodi retribuiti, come previsto dalla normativa di legge; conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio per l’area tessile-moda (art. 97), con un prolungamento del periodo per malattie oncologiche; sistema informativo, relazioni sindacali, osservatorio e comitato di indirizzo strategico (art.8); un nuovo articolo sulle Unioni Civili, con l’estensione della normativa del contratto e la regolamentazione del lavoro agile.

Per i sindacati, il tiro da correggere è sulla proposta di stagionalità per le Pulitintolavanderie, con la specifica dell’ambito e del periodo in cui si possono usufruire i contratti a termine; e sulla previsione di periodi retribuiti in aggiunta ai tre mesi previsti dalla normativa per i congedi per le vittime di violenza di genere. Avanzata anche la richiesta di estendere il periodo di comporto su tutti i settori previsti dal CCNL. Invece, per il comparto della concia, all’interno dell’area contrattuale dell’artigianato, sta proseguendo il lavoro della commissione per analizzare le problematiche riguardanti la disciplina. Il prossimo incontro per proseguire il confronto tra sindacati e associazioni datoriali è stato calendarizzato per il 20 febbraio 2024.