Dall’UE i nuovi valori limite per l’esposizione dei lavoratori al piombo

Il Consiglio dell’Unione europea riduce i valori limite per l’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici e fissa per la prima volta i valori limite per i diiosocianati (Consiglio UE, comunicato 26 febbraio 2024).

È noto che l’esposizione prolungata al piombo incide sulle funzioni riproduttive e sullo sviluppo fetale, oltre a danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue. Per questo motivo, dal 1982 sono in vigore nell’UE norme per limitare l’esposizione professionale al piombo.

 

Il Consiglio UE ha adottato una direttiva che fissa nuovi limiti per l’esposizione al piombo e stabilisce, inoltre, il primo limite complessivo in assoluto di esposizione professionale per i diisocianati, un altro gruppo di sostanze chimiche che notoriamente causano asma e altre malattie respiratorie.

 

Al fine di consentire agli Stati membri di disporre di tempo sufficiente per aggiornare efficacemente i processi di produzione e attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione, i nuovi limiti, dopo un periodo transitorio, entreranno in vigore il 31 dicembre 2028.

 

La direttiva approvata rivede i valori limite per il piombo riducendoli di 5 volte e fissandoli come segue:

 

– limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³;
– valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70 μg/100 ml) a 15 μg/100 ml (30 μg/100 ml fino al 2028).

 

I lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un’esposizione verificatasi prima del recepimento della direttiva saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. Potranno continuare a lavorare con il piombo solo se i loro livelli di tale sostanza nel sangue mostreranno una tendenza al ribasso.

 

Inoltre, per proteggere dagli effetti del piombo tossici per la riproduzione si applicheranno valori limite inferiori (4,5 μg/100 ml) per le misure di sorveglianza sanitaria riguardanti le lavoratrici in età fertile.

 

La direttiva, come detto, è il primo atto legislativo dell’UE che fissa valori limite anche per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori.

 

I valori limite per i diisocianati sono i seguenti:

 

– limite generale di esposizione professionale pari a 6 μg NCO/m³ (10 μg/m³ fino al 2028);
– limite di esposizione di breve durata pari a 12 μg NCO/m³ (20 μg/m³ fino al 2028).

 

Si attende la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, con la conseguente entrata in vigore il ventesimo giorno successivo.

Sicurezza sul lavoro: i provvedimenti del Governo

Tra le misure approvate dal Consiglio dei ministri la patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri (Consiglio dei ministri, comunicato 26 febbraio 2024, n. 71).

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 26 febbraio una serie di norme in materia di contrasto del lavoro nero e per favorire i controlli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Più nel dettaglio, lo schema di decreto legge prevede: misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lotta al lavoro irregolare

In particolare, sul versante della prevenzione e del contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante, ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro; sia disposizioni di natura repressiva come sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori.

La patente a punti per le imprese

Introdotto anche un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, la cosiddetta patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili

Aspetti contributivi e di controllo dei costi

Viene prevista l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati.

Lavoro domestico

Viene introdotto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 6.000 euro nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

CIPL Edilizia Catania: sottoscritto il verbale di determinazione EVR per l’anno 2024

Le Parti Sociali si sono incontrate per la determinazione a livello territoriale dell’EVR, nella misura pari al 3%

Il giorno 22 febbraio 2024 Ance Catania insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, si sono incontrate per la definizione a livello territoriale dell’EVR, nella misura pari al 3%, in quanto solo tre indicatori sono risultati positivi. Entro il mese di febbraio ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro) e volume di affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2023/2022/2021 su media 2022/2021/2020). In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’E.V.R. nelle misure che seguono. 

Importi orari E.V.R. Operai – anno 2024

Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,18 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,16 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro
Custodi B 0,13 euro
Custodi C 0,11 euro

Importi mensili E.V.R. Impiegati – anno 2024

Impiegati Importo mensile
7° livello 48,92 euro
6° livello 44,03 euro
5° livello 36,69 euro
4° livello 34,24 euro
3° livello 31,77 euro
2° livello 28,62 euro
1° livello 24,46 euro

 

Lavoratori marittimi e comunicazione dei flussi retributivi per prestazioni di malattia

L’INPS comunica la temporanea riattivazione del servizio on line di comunicazione dei flussi retributivi che sarà disponibile per l’esclusiva definizione delle istanze di indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti entro il 31 dicembre 2023 ai lavoratori marittimi (INPS, messaggio 26 febbraio 2024, n. 833).

L’INPS torna a occuparsi delle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento agli eventi morbosi insorti entro il 31 dicembre 2023.

 

Infatti, esclusivamente per tali eventi, la comunicazione dei dati retributivi potrà avvenire ancora attraverso il servizio “Comunicazione on line dei flussi retributivi”, momentaneamente riattivato e disponibile al fine di completare le lavorazioni delle istanze di indennità di malattia relative al periodo in questione.

 

Il menzionato servizio web, in via di dismissione, è utilizzabile anche per eventuali regolarizzazioni che, sulla base dei chiarimenti da ultimo forniti con il messaggio n. 803/2024, si dovessero rendere necessarie per la corretta determinazione della misura dell’indennità di malattia in oggetto.   

 

Relativamente agli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2024, invece, la modalità di determinazione della retribuzione parametro sarà effettuata mediante l’utilizzo dei dati trasmessi tramite i flussi Uniemens, ciò a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) al regio decreto-legge n. 1918/1937.

 

L’INPS precisa, pertanto, che eventuali flussi trasmessi tramite il servizio “Comunicazione on line dei flussi retributivi” per eventi morbosi successivi al 31 dicembre 2023, anche se regolarmente acquisiti, non potranno essere utilizzati

CCNL Editoria e Grafica Industria: previsti aumenti a decorrere dal 1° marzo

Aumenti pari a 90,00 euro per il livello B3 (grafici) e 2° (editoria) dal 1° marzo 2024

L’Ipotesi di accordo sottoscritta il 19 dicembre scorso dall’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici- Assografici, l’Associazione Italiana Editori-Aie, l’Associazione Nazionale Editoria di Settore-Anes e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom Uil ha previsto nuovi incrementi a partire dal 1° marzo 2024 pari a 90,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriali.
Le altre componenti del TEM (ex indennità di contingenza e Edr) restano invariate.
Di seguito i nuovi minimi, calcolati redazionalmente.

Editoria Industria 
Livello Minimo
Quadro 2.047,79
Livello 1 2.038,03
Livello 2 1.720,80
Livello 3 1.610,79
Livello 4 1.505,88
Livello 5 1.396,72
Livello 6 1.153,43
Livello 7 963,48
Livello 8 823,71
Grafica Industria
Livello Minimo
Quadro 2.138,44
A Super 2.128,35
A 1.797,84
B/1 Super 1.728,61
B/1 1.678,19
B/2 1.571,58
B/3 1.459,04
C/1 1.347,23
C/2 1.189,47
D/1 1.076,91
D/2 980,08
E 859,99

I prossimi aumenti sono previsti:
– ottobre 2024 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– maggio 2025 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– ottobre 2025 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale;
– luglio 2026 30,00 euro per il livello B3, settore grafici, e 2°livello settore editoriale.

CIRL Alimentari Artigianato Sicilia: firmato il primo contratto

Tra le novità più apprezzate, il lavoro a intermittenza ed un incremento sul salario per i lavoratori

Il 16 febbraio è stato sottoscritto il primo CIRL applicabile ai lavoratori del settori alimentari artigianato della regione Sicilia da Confartigianato Imprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigianati Sicilia, Claai Sicilia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil.
Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2024.
L’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come da CCNL, viene istituita la banca ore e le maggiorazioni per lavoro straordinario sono incrementate dell’1%.
Viene disciplinato il lavoro intermittente, per la durata di un anno a partire dal 1° marzo 2024,  relativamente ai periodi di maggiore produttività e nei fine settimana per un massimo di 75 giornate all’anno di effettiva chiamata.
Per quanto riguarda la bilateralità ed il welfare integrativo le Parti hanno concordato il ruolo centrale, estendendo l’applicazione alle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.
Viene istituita una Commissione Paritetica per le pari opportunità, concernenti l’occupazione femminile che si riunirà ogni sei mesi per definire azioni volte a rafforzare le opportunità e la valorizzazione di un cambiamento strutturale nell’interesse di tutte le risorse umane.
E’, inoltre, prevista la possibilità per i lavoratori immigrati e non immigrati di usufruire di pause da conteggiare nei permessi retribuiti per ottemperare alle preghiere durante l’orario di lavoro.
Viene riconosciuto, a fronte della grave crisi dell’inflazione, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 un incremento pari all’1,6% da calcolarsi sul salario tabellare.

Addetti alla preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione 
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 2.014,51 euro
B 1.841,19 euro
C 1.736,42 euro
D 1.638,49 euro
E 1.536,54 euro
Settore Alimentazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
1 S 2.273,40 euro
1 2.041,15 euro
2 1.868,59 euro
3 A 1.741,27 euro
3 1.647,00 euro
4 1.579,82 euro
5 1.506,87 euro
6 1.409,82 euro
Settore Panificazione
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
A 1 S 1.920,20 euro
A 1 1.785,13 euro
A 2 1.671,87 euro
A 3 1.530,90 euro
A 4 1.450,44 euro
B 1 1.880,00 euro
B 2 1.544,49 euro
B 3 S 1.503,14 euro
B 3 S 1.454,11 euro
B 4 1.379,07 euro
Imprese non artigiane del settore alimentare fino a 15 dipendenti
Livello  Minimo al 1° gennaio 2024
 1 2.481,08 euro
2 2.157,46 euro
3 1.779,92 euro
4 1.564,17 euro
5 1.402,37 euro
6 1.294,48 euro
7 1.186,62 euro
8 1.078,76 euro

Lavoratori marittimi e prestazioni di malattia: chiarimenti sulle voci retributive

L’INPS precisa quali sono le voci retributive da considerare ai fini del calcolo della prestazione di malattia dei lavoratori marittimi relativamente agli eventi insorti entro il 31 dicembre 2023 (INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 803).

L’articolo 1, comma 156, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), novellando gli articoli 6 e 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha modificato la misura e la retribuzione di riferimento per la base di calcolo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare dei lavoratori marittimi.

 

In particolare, la novella prevede che – per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – l’indennità giornaliera è pari al 60% della retribuzione. Inoltre, il medesimo comma 156, modificando l’articolo 10 del R.D.L. n. 1918/1937, ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; laddove l’evento di malattia si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

 

Con il messaggio in oggetto, l’INPS prende in considerazione gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, confermando che, per gli stessi, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge – nella formulazione previgente alla succitata riforma recata dalla Legge di bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva.

 

L’articolo 10 del RDL n. 1918/1937, si ricordi, per eventi insorti in data antecedente il 1° gennaio 2024 – stante il rinvio agli articoli 71 e 72 del regolamento approvato con il regio decreto n. 200/1937 – disponeva che:

 

– il “salario” è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica (art. 71 del regolamento);

– per gli equipaggi delle navi da pesca, aventi diritto alle indennità specifiche ove appartenenti alla platea dei beneficiari del settore pesca – soggetti alla Legge n. 413/1984 – occorre far riferimento ai salari convenzionali della contrattazione di settore (art. 72 del regolamento).

 

Pertanto, ai fini del calcolo della prestazione di malattia, per gli eventi in argomento, devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.

 

Inoltre, l’INPS chiarisce che, stante l’utilizzo, per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, di un apposito flusso per l’invio dei dati retributivi, le Strutture territoriali effettuano le verifiche di congruenza tra i dati dichiarati nel suddetto flusso e riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto nell’elemento relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.

 

A tale fine, occorre altresì tenere presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere opportunamente riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro per il quale viene liquidata la voce retributiva anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.

CCNL Call Center e Telecomunicazioni: continuano gli incontri con il Mimit

Ampia discussione sugli strumenti di voucher per i settori Call Center e Telecomunicazioni

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione con il Mimit conseguente agli impegni assunti durante l’incontro del 6 febbraio tra Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni relativamente ai comparti Telecomunicazioni e Call Center.
Circa le misure a sostegno dei settori, il Ministero ha affermato di voler far fruire loro dei voucher messi a disposizione al fine di favorire la copertura delle aree bianche mediante l’incentivazione all’accesso alla connettività, specie nelle aree non coperte dalla banda ultra larga.
A tal proposito il Governo fa sapere che, ciò a cui auspica, è la proposta di un ulteriore bando per l’incentivazione all’acquisto di beni e servizi di cloud e cybersecurity da parte delle aziende e dei singoli.
Le OO.SS. hanno altresì stabilito, che l’utilità dei voucher risulta non funzionale in assenza di una strategia strutturale in relazione ad una politica industriale di sviluppo nel settore telecomunicazioni.
I ritardi nelle aree bianche hanno dato prova che i voucher, senza un piano di sviluppo complessivo, sono considerati inutili per il rilancio del settore, così come occorre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale per poter formare una platea più ampia di cittadini che possano fruire di più servizi offerti dalla connessione ad alta velocità. 

Manageritalia: nuova convenzione con il Fondo Fasdac

Prevista per i titolari della polizza e per i familiari rimborsi per visita oculista e acquisto di occhiali o lenti 

Manageritalia ha reso nota la nuova convenzione con il Fondo Fasdac. Nella fattispecie l’accordo prevede occhiali da vista completi di lenti da sole graduati con uno scontro del 30%. Nel caso in cui ci sia una promozione in atto, lo sconto del 30% viene sostituito da: 
– sconto di 20,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti monofocali;
– sconto di 50,00 euro per occhiali da vista e da sole graduati completi di lenti multifocali. 
Con il bonus prevenzione, il costo dell’occhiale da vista o da sole graduato viene scontato dell’importo della visita medica oculistica fino ad un massimo di 100,00 euro. Per usufruire di questa agevolazione, oltre a recarsi presso i negozi che aderiscono alla convenzione, occorre: acquistare un occhiale la cui spesa minima è di 300,00 euro pre-sconto; presentare al negozio la fattura della visita medica oculistica. Viene precisato, inoltre, che il bonus prevenzione è cumulabile con le altre promozioni in corso. 
Tra gli ulteriori sconti ai quali si può accedere sono previsti:
50% di sconto sulla seconda confezione acquistata di lenti a contatto;
20% di sconto occhiali da sole non graduati (però non rimborsabile dal Fondo Fasdac);
10% di sconto per colliri e soluzioni, compreso spray antifog. I colliri sono rimborsabili tramite Fasdac solo se sono catalogati come farmaci di classe C. 
Per accedere alla convenzione occorre registrarsi sul portale al link indicato su Manageritalia e compilare i campi indicati, inserendo il codice convenzione: 50021. Successivamente, occorre scaricare il voucher da presentare in negozio o da utilizzare per l’acquisto online. Il rimborso può essere presentato anche in forma indiretta sia per la fattura della visita oculistica che per l’acquisto degli occhiali o lenti correttive. Il rimborso avviene secondo la normativa indicata dal Fondo. 

Agricoltori, esonero della Commissione sui terreni a riposo

Adottato ufficialmente un regolamento che concede un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità (Commissione europea, comunicato 13 febbraio 2024).

La Commissione europea ha dato il suo ok ufficiale un regolamento che concede agli agricoltori europei un’esenzione parziale dalla regola di condizionalità per i terreni lasciati a riposo. L’approvazione in questione fa seguito alla proposta dell’esecutivo europeo presentata il 31 gennaio 2024 e alle discussioni con gli Stati membri durante le riunioni di comitato.

Il regolamento è entrato in vigore il 14 febbraio e si applicherà retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio per un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2024.

L’esenzione parziale tiene conto di diverse richieste di maggiore flessibilità, come richiesto dagli Stati membri per rispondere meglio alle sfide cui devono far fronte gli agricoltori dell’UE.

Anziché mantenere terreni lasciati a riposo o mantenere elementi improduttivi sul 4% dei loro seminativi, gli agricoltori che coltivano colture azotofissatrici (ad esempio lenticchie, piselli o favi) e/o colture intercalari senza prodotti fitosanitari sul 4% dei loro seminativi saranno considerati conformi al cosiddetto requisito BCAA 8. Gli agricoltori che decidono in tal senso possono tuttavia continuare a soddisfare il requisito con terreni lasciati a riposo o elementi non produttivi.

L’atto finale adottato consente inoltre agli Stati membri di modificare i loro regimi ecologici a sostegno delle zone non produttive per tenere conto dello scenario di riferimento alternativo nell’ambito della condizionalità BCAA 8. Una semplice notifica alla Commissione europea sarà sufficiente per aggiornare immediatamente i regimi ecologici interessati. 

Infatti, la norma BCAA 8 impone, tra l’altro, di destinare una quota minima di seminativi a superfici o elementi non produttivi. Quest’ultimo si riferisce in genere a terreni lasciati a riposo, ma anche a elementi paesaggistici non produttivi quali siepi o alberi. Le aziende con meno di 10 ettari di seminativi sono esentate da tale obbligo. Il 31 gennaio la Commissione ha proposto di concedere maggiore flessibilità agli agricoltori dell’UE che ricevono il sostegno della PAC da questo requisito.

Gli Stati membri che desiderano applicare la deroga a livello nazionale devono darne notifica alla Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, in modo che gli agricoltori possano essere informati quanto prima.