CCNL Ortofrutticoli e agrumari: proseguono in plenaria le trattative

Negoziato aperto tra le Parti sociali, 60 mila gli addetti interessati dal confronto

Sono iniziate le trattative di rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2023 ed applicato a 60mila addetti del settore ortofrutticolo ed agrumario. Invero, a seguito della presentazione della piattaforma unitaria l’11 gennaio scorso e degli ultimi incontri in sede tecnica del 15 febbraio e del 4 marzo, i sindacati di categoria Flai Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno presentato all’associazione imprenditoriale di settore Fruitimprese la piattaforma rivendicativa unitaria.
Le principali richieste sono: orario di lavoro; maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e supplementare festivo; lavori disagiati; indennità di disponibilità sulla flessibilità, permessi retribuiti per assistenza figli fino ai 14 anni ed anziani oltre i 65 anni, inclusi gli affini, aggiuntivi alle 66 ore già previste dal contratto; calcolo maggiorazione straordinario anche sull’indennità sostitutiva del 34,45%; calcolo del TFR sull’intera paga, comprensiva dell’indennità sostitutiva del 34,45%; pagamento del rateo della 14° alle lavoratrici in maternità; scatti di anzianità per i lavoratori stagionali; appalti, con la richiesta di parte sindacale di prevedere l’obbligatorietà dell’applicazione del Ccnl anche per le aziende appaltatrici.
Condividendo, le Parti sociali, la necessità di accelerare la trattativa per rinnovare in tempi brevi il CCNL, il confronto in sede tecnica è previsto il 24 aprile ed il 14 maggio.

I massimali annui per i lavoratori sportivi

Illustrato il regime contributivo per NASpI, assegni per il nucleo familiare, malattia e maternità (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 50).

L’INPS è tornata a occuparsi di lavoratori sportivi, questa volta per illustrare il regime contributivo introdotto con l’articolo 16, comma 3-bis, del D.L. n. 145/2023 che con norma di interpretazione autentica ha previsto l’applicazione del massimale contributivo secondo le modalità disciplinate all’articolo 1, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 166/1997, in relazione alla contribuzione a carico dei datori di lavoro, dovuta per le prestazioni di malattia, maternità, assegni per il nucleo familiare e NASpI (commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021), in riferimento ai lavoratori sportivi assunti con contratto di lavoro subordinato.

Pertanto, con decorrenza dal periodo di competenza luglio 2023, per quanto attiene alla determinazione della base imponibile in relazione alle sopra elencate contribuzioni di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 33 del D.Lgs. n. 36/2021, sono estese le medesime disposizioni relative all’applicazione del massimale di retribuzione ai fini contributivi già previste per il versamento del contributo IVS dovuto per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi.

In particolare, per i lavoratori sportivi “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASpI (1,61%) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’articolo 2, comma 18, secondo periodo della Legge n. 335/1995, che, per l’anno 2024 è pari a 119.650 euro

Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per il 2024, è pari a 383 euro.

Per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia “vecchi iscritti”, sia “nuovi iscritti”, l’INPS terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383 euro.

Le istruzioni Uniemens per le quote eccedenti il massimale contributivo

Per l’esposizione della quota di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo e delle relative contribuzioni dovute per i lavoratori sportivi titolari di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro devono continuare a utilizzare le modalità già in uso, valorizzando nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, a livello individuale, l’elemento <EccMassSport> (recante a sua volta i sotto-elementi <ImpEccMass1Sport> e <ContrEccMass1Sport>, <ContrSolidarietaSport>, nonché <ImpEccMass2Sport> e <ContrEcc2MassSport>).

Inoltre, la circolare in commento contiene le modalità di valorizzazione dei citati elementi <ImpEccMass1Sport>, <ContrEccMass1Sport>, <ImpEccMass2Sport>, <ContrEccMass2Sport> per l’esposizione dei dati retributivi e contributivi relativi al versamento della contribuzione al Fondo di integrazione salariale (0,50% – 0,80%) e, per i lavoratori contraddistinti dal <TipoContribuzione> “L1”, e dei dati relativi al versamento dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della Legge n. 297/1982.

Regolarizzazione periodi pregressi

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, versati per i mesi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023, i datori di lavoro devono operare con un flusso di regolarizzazione sui periodi in cui sono stati esposti i codici “M048” (utilizzato per il“Versamento arretrati quota contribuzione IVS e contribuzioni minori – Sportivo settore dilettantistico”) o “M050” (utilizzato per il “Versamento arretrati quota contribuzioni minori – Sportivo”), esponendo nella sezione <InfoAggCausaliContrib> gli imponibili non eccedenti il massimale e i relativi importi.

Per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale (0,50 per cento – 0,80 per cento) per i mesi di competenza da luglio 2023 a marzo 2024 relativi all’imponibile eccedente il massimale, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “M052”, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti” o il valore “M039” avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; 

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;  

–nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del versamento;  

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile eccedente il massimale nel mese;   

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del versamento pari alla percentuale della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale dell’importo esposto in <BaseRif>.   

Per l’eventuale recupero dei contributi di malattia, di maternità, del contributo ex CUAF e del contributo NASpI relativi alle quote di retribuzione eccedente il massimale retributivo giornaliero o annuo, per i periodi di competenza successivi a novembre 2023,i relativi importi versati e non dovuti devono essere restituiti tramite emissione di nota di rettifica

L’INPS segnala anche che la valorizzazione dei codici “M052” e “M039” può avvenire esclusivamente sulle denunce di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in trattazione.

Infine, i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.

CCNL Legno e Arredamento Artigianato: con il verbale integrativo definiti i nuovi minimi retributivi

Le Parti hanno delineato l’importo relativo all’Una Tantum e i nuovi minimi retributivi

Le Associazioni datoriali Confartigianato Legno e Arredo, Confartigianato Marmisti, Cna Produzione, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto, il 15 marzo scorso, un verbale integrativo dell’Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024. Nel suddetto verbale è stato quantificato l’importo relativo all’Una Tantum, pari a 130,00 euro. E’ stato specificato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum indicati nell’accordo. Pertanto, tali importi devono essere detratti dalla stessa Una tantum fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese marzo 2024. L’importo relativo all’Una Tantum viene riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento. In sede di sottoscrizione del verbale integrativo sono stati definiti gli aumenti e i nuovi minimi retributivi, con la pubblicazione delle tabelle retributive sotto riportate. 

Retribuzione tabellare – Imprese Artigiane 

 

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2033,54 244,89 2278,43
A 1895,44 228,25 2123,69
B 1732,57 208,65 1941,22
C Super 1657,27 199,58 1856,85
C 1581,22 190,42 1771,64
D 1494,71 180 1674,71
E 1415,50 170,47 1585,97
F 1329,97 160,16 1490,13

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2033,54 74,83 2108,37
A 1895,44 69,75 1965,19
B 1732,57 63,75 1796,32
C Super 1657,27 60,98 1718,25
C 1581,22 58,18 1639,4
D 1494,71 55 1549,71
E 1415,50 52,09 1467,59
F 1329,97 48,94 1378,91

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2108,37 68,02 2176,39
A 1965,19 63,40 2028,59
B 1796,32 57,96 1854,28
C Super 1718,25 55,44 1773,69
C 1639,4 52,89 1692,29
D 1549,71 50 1599,71
E 1467,59 47,35 1514,94
F 1378,91 44,49 1423,40

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2176,39 54,42 2230,81
A 2028,59 50,72 2079,31
B 1854,28 46,37 1900,65
C Super 1773,69 44,35 1818,04
C 1692,29 42,32 1734,61
D 1599,71 40 1639,71
E 1514,94 37,88 1552,82
F 1423,40 35,59 1458,99

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2230,81 47,62 2278,43
A 2079,31 44,38 2123,69
B 1900,65 40,57 1941,22
C Super 1818,04 38,81 1856,85
C 1734,61 37,03 1771,64
D 1639,71 35 1674,71
E 1552,82 33,15 1585,97
F 1458,99 31,14 1490,13

 

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2135,77 256,50 2392,27
2 2002,42 240,49 2242,91
3 1743,75 209,41 1953,16
4 1635,27 196,39 1831,66
5 1573,71 189 1762,71
6 1501,31 180,31 1681,62
7 1395,75 167,63 1563,38

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2135,77 74,64 2210,41
2 2002,42 69,98 2072,40
3 1743,75 60,94 1804,69
4 1635,27 57,15 1692,42
5 1573,71 55 1628,71
6 1501,31 52,47 1553,78
7 1395,75 48,78 1444,53

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2210,41 67,86 2278,27
2 2072,40 63,62 2136,02
3 1804,69 55,40 1860,09
4 1692,42 51,96 1744,38
5 1628,71 50 1678,71
6 1553,78 47,70 1601,48
7 1444,53 44,35 1488,88

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2278,27 54,29 2332,56
2 2136,02 50,90 2186,92
3 1860,09 44,32 1904,41
4 1744,38 41,56 1785,94
5 1678,71 40 1718,71
6 1601,48 38,16 1639,64
7 1488,88 35,48 1524,36

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2332,56 59,71 2392,27
2 2186,92 55,99 2242,91
3 1904,41 48,75 1953,16
4 1785,94 45,72 1831,66
5 1718,71 44 1762,71
6 1639,64 41,98 1681,62
7 1524,36 39,02 1563,38

Retribuzione tabellare – Piccole e Medie Imprese

 

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
AS 2048,50 246,25 2294,75
A 1909,40 229,53 2138,93
B 1745,34 209,81 1955,15
C Super 1669,48 200,69 1870,17
C 1592,85 191,46 1784,31
D 1505,71 181 1686,71
E 1425,91 171,41 1597,32
F 1339,76 161,05 1500,81

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 aprile 2022 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
AS 2048,50 74,83 2123,33
A 1909,40 69,75 1979,15
B 1745,34 63,75 1809,09
C Super 1669,48 60,98 1730,46
C 1592,85 58,18 1651,03
D 1505,71 55 1560,71
E 1425,91 52,09 1478
F 1339,76 48,94 1388,70

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
AS 2123,33 68,02 2191,35
A 1979,15 63,41 2042,56
B 1809,09 57,96 1867,05
C Super 1730,46 55,44 1785,90
C 1651,03 52,89 1703,92
D 1560,71 50 1610,71
E 1478 47,35 1525,35
F 1388,70 44,49 1433,19

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
AS 2191,35 54,42 2245,77
A 2042,56 50,72 2093,28
B 1867,05 46,37 1913,42
C Super 1785,90 44,35 1830,25
C 1703,92 42,31 1746,23
D 1610,71 40 1650,71
E 1525,35 37,88 1563,23
F 1433,19 35,59 1468,78

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
AS 2245,77 48,98 2294,75
A 2093,28 45,65 2138,93
B 1913,42 41,73 1955,15
C Super 1830,25 39,92 1870,17
C 1746,23 38,08 1784,31
D 1650,71 36 1686,71
E 1563,23 34,09 1597,32
F 1468,78 32,03 1500,81

 

Settore – Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Incremento a regime Retribuzione tabellare a regime
1 2150,70 259,22 2409,92
2 2016,41 243,03 2259,44
3 1755,94 211,63 1967,57
4 1646,70 198,47 1845,17
5 1584,71 191 1775,71
6 1511,80 182,21 1694,01
7 1405,51 169,41 1574,92

 

Livello Retribuzione Tabellare al 29 febbraio 2024 Prima tranche di incremento dal 1° marzo 2024 Retribuzione tabellare dal 1° marzo 2024
1 2150,70 74,64 2225,34
2 2016,41 69,98 2086,39
3 1755,94 60,94 1816,88
4 1646,70 57,15 1703,85
5 1584,71 55 1639,71
6 1511,80 52,47 1564,27
7 1405,51 48,78 1454,29

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2024 Seconda tranche di incremento dal 1° gennaio 2025 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2025
1 2225,34 67,86 2293,20
2 2086,39 63,62 2150,01
3 1816,88 55,40 1872,28
4 1703,85 51,96 1755,81
5 1639,71 50 1689,71
6 1564,27 47,70 1611,97
7 1454,29 44,35 1498,64

 

Livello Retribuzione Tabellare al 31 dicembre 2025 Terza tranche di incremento dal 1° gennaio 2026 Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2026
1 2293,20 54,29 2347,49
2 2150,01 50,90 2200,91
3 1872,28 44,32 1916,60
4 1755,81 41,56 1797,37
5 1689,71 40 1729,71
6 1611,97 38,16 1650,13
7 1498,64 35,48 1534,12

 

Livello Retribuzione Tabellare al 30 settembre 2026 Quarta tranche di incremento dal 1° ottobre 2026 Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2026
1 2347,49 62,43 2409,92
2 2200,91 58,53 2259,44
3 1916,60 50,97 1967,57
4 1797,37 47,80 1845,17
5 1729,71 46 1775,71
6 1650,13 43,88 1694,01
7 1534,12 40,80 1574,92

 

 

Prospetto informativo sintetico per il corretto adempimento contributivo in relazione al massimale: PRISMA

A decorrere dal 10 aprile 2024 i datori di lavoro privati che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata potranno utilizzare la piattaforma “PRISMA” come supporto nella valutazione del corretto adempimento dell’obbligo contributivo in relazione all’applicabilità o meno del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 48).

L’INPS comunica il rilascio della nuova funzione denominata “PRISMA”, ovvero una piattaforma informativa finalizzata a estrapolare un prospetto che raccolga in maniera esaustiva tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge.

 

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione al sistema contributivo, la Legge n. 335/1995 (articolo 2, comma 18), come noto, ha previsto un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (annualmente rivalutato) oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contribuzione previdenziale. Il massimale si applica alla sola contribuzione dovuta ai fini pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), pertanto, la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori.

 

Ai fini della corretta applicazione della citata disposizione è necessario che il datore di lavoro abbia contezza dell’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione al quale effettua gli adempimenti ai fini previdenziali, con la conseguente previsione di alcuni obblighi informativi.

 

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti ad acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini assicurativi anteriori al 1° gennaio 1996 (detta dichiarazione deve essere rilasciata anche nei casi in cui l’anzianità contributiva sia maturata anteriormente al 1° gennaio 1996 in Paesi dell’Unione europea o convenzionati con l’Italia). Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell’anno, tenuto conto che le retribuzioni percepite in costanza di medesimi rapporti si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale, il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro, nonché fornire gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni nel caso di rapporti di lavoro simultanei.

 

La piattaforma “PRISMA”

 

Tale piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, fornisce un prospetto di sintesi dei dati riferiti all’anzianità assicurativa del lavoratore in relazione alla data di prima iscrizione presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS o raccolte nell’ambito del Casellario dei lavoratori attivi di cui alla Legge n. 243/2004, istituito presso l’Istituto (Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994).

 

Il prospetto rilasciato dalla procedura “PRISMA”, al fine di garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, presenti sulla posizione assicurativa dell’assicurato, come risultanti dagli archivi informatici alla data dell’elaborazione ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali), tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

 

Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

 

– data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie, se precedente al 1° gennaio 1996;

– presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda;

– presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda;

– eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994 da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al D.Lgs. n. 509/1994se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato;

– eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al D.Lgs. n. 103/1996 e al D.Lgs. n. 509/1994, da verificare con l’assicurato.

 

L’INPS avverte che, tuttavia, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dai propri archivi informatici, per cui viene confermata e ribadita l’esigenza che il datore di lavoro continui, comunque, a procedere con l’acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori.

Previndai: compilabile on line la dichiarazione contributiva

La dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2024 è compilabile on-line

Previndai, il Fondo Pensione dei dirigenti industriali, ha previsto la possibilità di compilare on-line la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2024.La scadenza del versamento è il 22 aprile 2024.
Il bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.
Per l’anno 2024 restano validi i seguenti princìpi di contribuzione:
– massimale retributivo di 180.000 euro;
– minimo contributivo a carico dell’azienda pari a 4.800 euro da riconoscere a tutti i dirigenti che versino la contribuzione a loro carico (oltre al TFR);
– aliquote contributive del 4% a carico dell’azienda e 4% a carico del dirigente;
– flessibilità contributiva, ovvero la facoltà dell’impresa di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso fino ad un massimo del 7% a carico dell’impresa (a carico del dirigente un contributo come minimo dell’1%). 

Assunzioni ex lavoratori Alitalia: prime indicazioni per l’esonero contributivo 

Forniti chiarimenti sull’ambito di applicazione dello sgravio per i datori di lavoro (INPS, circolare 22 marzo 2024, n. 47).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ex lavoratori dipendenti di Alitalia Società aerea italiana Spa. e di Alitalia Cityliner Spa, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024.

L’agevolazione in argomento è stata stabilita dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, prevedendo un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che effettuano questo tipo di assunzioni per un periodo massimo di 36 mesi, nella misura del 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite di spesa di 1,3 milioni di euro per il 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l’anno 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

I rapporti di lavoro agevolati

Non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato. Inoltre, l’INPS segnala che, in difetto di una espressa previsione legislativa, devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato e quelli di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo è, invece, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (Legge 3 aprile n. 142/2001).

Rientrano, inoltre, nell’ambito di applicazione della previsione normativa in trattazione anche le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, a condizione che la stipula dell’originario contratto di lavoro a tempo determinato, nonché la successiva conversione a tempo indeterminato avvengano nel periodo di incentivabilità previsto dall’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023, ossia tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Infine, l’agevolazione in argomento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

L’assetto

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Infine, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tali ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni e compatibilità

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo in questione, è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015; dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Inoltre, l’articolo 12, comma 6 del D.L. n. 104/2023 subordina l’efficacia dell’esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti “de minimis” o di importanza minore, secondo quanto disposto dai regolamenti dell’Unione europea in materia, ossia i regolamenti n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Peraltro, lo sgravio in oggetto risulta cumulabile con altre agevolazioni della contribuzione a carico del datore di lavoro, previsti dalla legislazione vigente, laddove, nel singolo mese di fruizione, sussista un residuo di contribuzione esonerabile.

L’esonero in oggetto è, infine, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

La domanda

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni” – la domanda di ammissione all’agevolazione. La pubblicazione del suddetto modulo verrà comunicata dall’INPS con apposito messaggio.

CCNL Commercio (Confcommercio): firmato il rinnovo

 

Sottoscritte le ipotesi di accordo per i rinnovi dei contratti nazionali del terziario

Dopo 4 anni di attesa, le Parti sociali Confcommercio-Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Terziario. Tale accordo, che interessa 3 milioni di lavoratori e lavoratrici con validità dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027, prevede:

– nuovi congedi per le donne vittima di violenza;
– un aumento salariale mensile di 240,00 euro al quarto livello, con una prima erogazione di 70,00 euro nella busta paga di aprile 2024 che si aggiunge ai 30,00 euro precedentemente concordati.
Di seguito gli aumenti retributivi, riparametrati nei vari livelli. 

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027   Totale  
Quadro 52,09 121,54 52,09 60,77 60,77 69,44 416,67
I 46,92 109,48 46,92 54,74 54,74 62,55 375,34
II 40,59 94,70 40,59 47,35 47,35 54,11 324,67
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,50
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,83
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,45 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,66
Operatore di vendita I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,55
Operatore di vendita II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,20

Inoltre, è stata prevista la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in due tranche uguali a luglio 2024 e luglio 2025.

Livello 01/07/2024 01/07/2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
IV 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatore di vendita I categoria 165,20 165,20
Operatore di vendita II categoria 138,69 138,69

Integrazione salariale per contratto di solidarietà e nuovi codici Uniemens

L’INPS comunica l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi nel flusso Uniemens e i codici conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della relativa contribuzione correlata, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” (INPS, messaggio 22 marzo 2024, n. 1217).

L’INPS fornisce indicazioni in merito alle nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens relativamente all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, con particolare riferimento alla causale straordinaria di “contratto di solidarietà”.

 

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) alla disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si ricorda che, dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali, compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.  

 

Fino ad oggi, l’assegno di solidarietà prevedeva l’esposizione nei flussi Uniemens del <CodiceEvento> “ASR” per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa riconosciuti dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestiti con il sistema del ticket.

 

Analogamente, la stessa codifica era richiesta anche per l’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali che contemplano nei propri decreti istitutivi la citata prestazione con causale “contratto di solidarietà” (Gruppo Poste Italiane, Imprese assicuratrici e società di assistenza, Credito, Credito Cooperativo, Gruppo Ferrovie dello Stato, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol, Ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani).

 

Il codice di conguaglio da utilizzare, da parte dei datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario con causale “contratto di solidarietà” e all’assegno di solidarietà era, invece, “L002”.

 

Al fine di allineare le procedure alla novellata normativa, l’INPS, con il messaggio in oggetto, rende nota l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi sopra menzionati nel flusso Uniemens.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo di competenza aprile 2024 il <CodiceEvento> “ASR”, il relativo codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”: deve essere invece valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e dal FIS per le altre causali.

 

Parimenti, per esporre l’importo conguagliato, deve essere utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.

 

Per quanto riguarda i flussi di variazione delle denunce Uniemens relative a periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici operativi.

 

Fanno eccezione il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, per i quali rimangono invariate le istruzioni operative e contabili fornite dall’INPS in precedenza (circolari nn. 29/2022 e 37/2022). 

CCNL Commercio (Confesercenti): siglata l’ipotesi di rinnovo

Previsti a livello economico aumenti sugli stipendi di 240,00 euro al mese ed un importo a titolo di una tantum pari a 350,00 euro in due tranche per il IV livello 

Il 22 marzo è stato sottoscritto da Confesercenti e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, che occupa un numero di lavoratori  superiore a 3,5 milioni di lavoratori.
L’accordo è efficace fino al 31 marzo 2027.
Dal punto di vista economico, è previsto un un aumento economico a regime di 240,00 euro su base mensile per le figure inquadrate nel IV livello; la prima tranche pari a 70,00 euro è prevista a partire da aprile.
Di seguito i dettagli, per il IV livello, da riparametrare:
– 30,00 euro dal 1° aprile 2023;
– 70,00 euro dal 1° aprile 2024;
– 30,00 euro dal 1° marzo 2025;
– 35,00 euro dal 1° novembre 2025;
– 35,00 euro dal 1° novembre 2026;
– 40,00 euro dal 1° febbraio 2027.
Stabilita, inoltre, l’erogazione di un importo forfettario aggiuntivo a titolo di  “Una Tantum”, pari a 350,00 euro lordi per il IV livello:
– 175,00 euro con la retribuzione di luglio 2024,
– 175,00 euro con la retribuzione di luglio 2025. 
Sul piano normativo, è prevista l’implementazione del contratto a tempo determinato per fornire risposte all’esigenza della stagionalità delle attività delle imprese.
Viene anche ampliata la sfera di applicazione, includendo  Marketing Operativo, Dark Store e centri di assistenza fiscale e aggiornata la classificazione dei nuovi profili professionali di settore. 
Sono stati inoltre definiti miglioramenti sulle politiche di genere e sono previsti ulteriori congedi per le donne vittime di violenza.
Secondo i sindacati, nonostante il difficile quadro economico, l’impegno per il rinnovo ha avuto un risultato iniziale con la sottoscrizione del Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, che ha dato una prima risposta economica per sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori. Infatti il risultato raggiunto è frutto di una volontà condivisa di contrastare il fenomeno del lavoro povero con misure specifiche e dare una adeguata risposta economica e normativa a milioni di lavoratori.

CIPL Edilizia Bologna: sottoscritto il verbale per la determinazione dell’EVR per l’anno 2024

Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

L’11 marzo 2024 si sono incontrate Agci Emilia Romagna, Ance Emilia Area Centro, Cna Costruzioni Bologna, Legacoop Bologna, Confartigianato Imprese di Bologna, Confcooperative Terre d’emilia, Feneal-Uil di Bologna, Modena e Ferrara, Filca-Cisl dell’area Metropolitana Bolognese, Fillea-Cgil della Provincia di Bologna, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2023, per la valutazione degli indicatori relativi alla verifica territoriale dell’elemento variabile della retribuzione.
Per l’erogazione 2024 dell’elemento variabile della retribuzione territoriale, sono stati esaminati gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, raffrontati con la media dei medesimi indicatori rilevati nel triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. 
La verifica ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale dei predetti indicatori. Visto l’esito positivo delle verifiche provinciali, nel corso del mese di marzo, e comunque non oltre il 15 aprile 2024, le aziende che ritengano di aver subito un andamento più negativo rispetto a quello risultante dalle verifiche territoriali, potranno procedere ad una ulteriore verifica interna, sulla base dei seguenti indicatori aziendali: 
– ore complessivamente denunciate in Cassa Edile (per le imprese con dipendenti operai nell’anno edile precedente quello di erogazione);
– volume d’affari Iva, cosi come risultante dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa da presentare all’amministrazione finanziaria;
– ore lavorate cosi come registrate sul Libro Unico del Lavoro (per le imprese con soli dipendenti impiegati).
Nel caso di aziende che non abbiano effettuato la verifica interna, o la cui verifica interna abbia evidenziato due parametri positivi, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 

Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,9 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna abbia evidenziato un solo parametro positivo, l’importo dell’EVR, da erogare ai dipendenti in relazione ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi, sarà pari ai seguenti valori. 

Livelli EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,1

Entro il 15 aprile 2024, tali aziende dovranno inviare apposita comunicazione alle RSA/RSU se presenti, nonché alle OO.SS. firmatarie e alla Cassa Edile della Città Metropolitana di Bologna di iscrizione. La comunicazione dovrà contenere le risultanze della verifica aziendale da cui deriva la mancata o ridotta corresponsione dell’EVR. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’EVR potranno richiedere un confronto con I’impresa che potrà avvalersi dell’assistenza dell’associazione datoriale firmataria a cui aderisce o conferisce mandato.