CCNL Tessili vari (Confapi): varata la piattaforma rivendicativa

Presentata la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del triennio 1° aprile 2024-31 marzo 2027

L’Assemblea Unitaria dei delegati di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, del CCNL Tessili Vari (Confapi) ha varato, il 27 marzo a Bologna, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del triennio 1° aprile 2024-31 marzo 2027.
Per i 52 mila addetti dei settori interessati al rinnovo, i sindacati, oltre ad un aumento del contributo destinato al Fondo di Previdenza Integrativa Fondapi a carico delle aziende in favore di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti, hanno richiesto:
270 euro per il comparto Tessile-Abbigliamento-Moda con riferimento al 3° Livello Super;
260 euro per il comparto Calzature con riferimento al 3° Livello Super;
260 euro per tutti gli altri comparti con riferimento 3° Livello.
All’interno della piattaforma rivendicativa, oltre a trattare importanti tematiche come appalti, formazione continua e permanente, sicurezza, salute, ambiente, sono inserite richieste di avanzamento in tema di diritti del lavoro in particolare su: diritto assembleare (estensione); contrattazione di secondo livello (estensione) con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro; miglioramento delle normative connesse al tema della L. n. 104/1992, della parità di genere, della genitorialità condivisa. Si richiede, infine, l’introduzione all’interno del contratto nazionale di capitoli su misure per le vittime delle violenze di genere, banca ore solidali, smart working e rappresentanza.

Servizi ambientali e assegno integrativo della NASpI, la domanda al Fondo

L’INPS illustra le modalità per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo della NASpI erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (INPS, messaggio 28 marzo 2024, n. 1281).

Il decreto istitutivo del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (D.I. n. 103594/2019, come modificato dal D.I. del 29 settembre 2023) prevede, tra l’altro, l’erogazione di una prestazione integrativa, in termini di importo o durata, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione della domanda di accesso all’assegno integrativo erogato dal Fondo in questione.

 

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo per i datori di lavoro che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva, di cui alla circolare n. 80/2014 o, in subordine, alla struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

 

I datori di lavoro potranno accedere al servizio con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nel portale istituzionale al seguente percorso: “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

 

Al momento della presentazione della domanda, deve essere selezionato il Fondo in argomento, allegando i dati analitici dei lavoratori, e indicato se si vuole l’integrazione dell’importo dell’indennità NASpI o l’integrazione della durata della stessa (nel limite di ulteriori 18 mesi).

 

L’Istituto precisa che occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

 

Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, viene assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.

 

L’INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà i cui decreti istitutivi prevedono l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo.

CCNL Alimentari Imprese non artigiane fino a 15 dipendenti: definiti Afac e Una Tantum

Stabiliti gli importi relativi agli acconti su futuri aumenti contrattuali e Una Tantum

Il 15 marzo scorso, le Associazioni datoriali Confartigianato Alimentazione, Cna-Agroalimentare, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno siglato il verbale di accordo con il quale vengono stabiliti gli acconti su futuri aumenti contrattuali esclusivamente per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti (Parte II del CCNL area alimentazione-panificazione del 6 dicembre 2021). Le Parti riconoscono a titolo di Afac i seguenti incrementi sui minimi retributivi al parametro convenzionale 137 nelle misure di:

20,87 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;

45,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;

65,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;

35,00 euro con la retribuzione del mese di novembre 2024.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del suddetto verbale viene corrisposto un importo forfettario Una Tantum pari a 200,00 euro lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L’Una Tantum viene erogata in due tranche:

100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di aprile 2024;

100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del verbale viene erogata l’Una Tantum nella misura del 70% con le medesime decorrenze di cui sopra. L’Una Tantum è stato quantificato tenendo in considerazione i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è comprensivo degli stessi; inoltre, l’emolumento è escluso dalla base di calcolo del Tfr. Viene precisato anche che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di Una Tantum fino a concorrenza. Inoltre, i suddetti importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2024.

Livello Parametro Minimi al 29 febbraio 2024 Prima tranche 1° marzo 2024 Minimi dal 1° marzo 2024
1 230 2.442,01 35,04 2.477,05
2 200 2.123,48 30,47 2.153,95
3 165 1.751,89 25,14 1.777,03
4 145 1.539,54 22,09 1.561,63
5 130 1.380,28 19,80 1.400,08
6 120 1.274,09 18,28 1.292,37
7 110 1.167,93 16,76 1.184,69
8 100 1.061,77 15,23 1.077,00
Livello Parametro Minimi al 31 aprile 2024 Seconda tranche 1° maggio 2024 Minimi dal 1° maggio 2024
1 230 2.447,05 75,55 2.552,60
2 200 2.153,95 65,69 2.219,64
3 165 1.777,03 54,20 1.831,23
4 145 1.561,63 47,63 1.609,26
5 130 1.400,08 42,70 1.442,78
6 120 1.292,37 39,42 1.331,79
7 110 1.184,69 36,13 1.220,82
8 100 1.077,00 32,85 1.109,85
Livello Parametro Minimi al 30 giugno 2024 Terza tranche 1° luglio 2024 Minimi dal 1° luglio 2024
1 230 2.552,60 109,12 2.661,72
2 200 2.219,64 94,89 2.314,53
3 165 1.831,23 78,28 1.909,51
4 145 1.609,26 68,80 1.678,06
5 130 1.442,78 61,68 1.504,46
6 120 1.331,79 56,93 1.388,72
7 110 1.220,82 52,19 1.273,01
8 100 1.109,85 47,45 1.157,30
Livello Parametro Minimi al 31 ottobre 2024 Quarta tranche 1° novembre 2024 Minimi dal 1° novembre 2024
1 230 2.661,72 58,76 2.720,48
2 200 2.314,53 51,09 2.365,62
3 165 1.909,51 42,15 1.951,66
4 145 1.678,06 37,04 1.715,10
5 130 1.504,46 33,21 1.537,67
6 120 1.388,72 30,66 1.419,38
7 110 1.273,01 28,10 1.301,11
8 100 1.157,30 25,55 1.182,85

Integrazione salariale Fondo TLC: le domande attraverso “OMNIA IS”

L’INPS comunica il rilascio, a partire dal 28 marzo 2024, del servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo TLC attraverso la piattaforma “OMNIA IS” (INPS, messaggio 27 marzo 2024, n. 1274). 

La domanda di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC) potrà essere presentata, a partire dal 28 marzo 2024, esclusivamente sulla piattaforma “OMNIA IS”, accessibile da tutti i datori di lavoro iscritti al predetto Fondo, nonché dai rispettivi intermediari abilitati.

 

Ai fini della validità di presentazione delle domande, le istanze presentate per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024. Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese successivo a quello di rilascio della procedura di invio della domanda, ossia alla fine del mese di aprile 2024.

 

La procedura è caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la possibilità di trasmissione di dati e informazioni errate.

 

È attiva la funzionalità che consente, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione di integrazione salariale correttamente richiedibile in base all’inquadramento aziendale risultante dalle banche dati dell’Istituto

 

Il servizio guida altresì l’utente nella compilazione dei dati relativi ai singoli campi, fornendo messaggi informativi o alert (ad esempio, descrizione del campo da compilare, incongruenza del dato inserito, ecc.) finalizzati a evitare errori od omissioni. Presente anche una dichiarazione sostitutiva precompilata, attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 14 del D.Lgs n. 148/2015.

 

In attesa di ulteriori implementazioni della procedura di presentazione della domanda, che consentiranno la verifica automatica del requisito dimensionale, il datore di lavoro o il suo intermediario devono valutare il possesso del predetto requisito al momento di presentazione della domanda, per selezionare la corretta causale straordinaria proposta dalla procedura.

 

Con riferimento alle causali ordinarie, l’INPS informa che è possibile compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della procedura. In alternativa, la stessa relazione tecnica può essere prodotta con la modalità tradizionale, allegando alla domanda un file in formato .pdf, anche firmato digitalmente (modalità esclusiva di allegazione per le causali straordinarie).

 

Per presentare la domanda occorre accedere al sito istituzionale e inserire, nella pagina iniziale, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – viene proposto un menù di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. Da questo sottomenù occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Medici pensionati, incumulabilità dei redditi per incarichi Covid

Illustrati gli effetti pensionistici della proroga al 31 dicembre 2024 delle funzioni per l’emergenza sanitaria (INPS, messaggio 27 marzo 2024, n. 1259).

A seguito del differimento dei termini relativi al conferimento di incarichi di lavoro autonomo fino al 31 dicembre 2024 ai medici pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 (articolo 4, comma 6, D.L. n. 215/2023), l’INPS è intervenuto per esporre gli effetti sui trattamenti pensionistici.

In particolare, in base alla norma citata, i redditi percepiti a seguito di incarichi semestrali di lavoro autonomo conferiti entro il 31 dicembre 2024 ai dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, comportano l’incumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 14 e 14.1 del D.L. n. 4/2019.

I trattamenti pensionistici incumulabili

Nel dettaglio, per effetto di quanto dispone il citato articolo 4, comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i redditi derivanti dagli incarichi in esame sono incumulabili con i seguenti trattamenti pensionistici:

– pensione “quota 100” (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, maturati fino al 31 dicembre 2021);

pensione anticipata con il requisito anagrafico di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione, maturati nell’anno 2022;

pensione anticipata flessibile (età anagrafica non inferiore a 62 anni e anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, richiesti per gli anni 2023 e 2024).

 

CIPL Edilizia Artigianato Piemonte: definito l’EVR per il 2024

Stabiliti gli importi per il periodo dal 1°gennaio al 31 dicembre 2024

Il 6 marzo scorso Confartigianato Imprese Piemonte Costruzioni, CNA Piemonte, FIAE Casa Artigiani Piemonte e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Torino e Piemonte hanno siglato l’accordo sulla definizione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione per il 2024.
Infatti, il CIPL Piemonte del 13 aprile 2023 ha disposto l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è oggettivamente correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio, disponendo altresì che le Parti si incontrino entro il 31 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale, ovvero non appena disponibili i dati utili, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni atte all’erogazione dell’EVR.
L’accordo del 6 marzo ha stabilito che le verifiche degli indicatori pervenuti su base regionale presi a riferimento presentano le condizioni atte alla corresponsione
dell’EVR nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024.
Di seguito gli importi.

Livelli EVR 4%
7° livello 80,00 euro
6° livello 72,00 euro
5° livello  60,00 euro
4° livello  56,00 euro
3° livello 52,00 euro
2° livello 48,00 euro
1° livello 40,00 euro

CIPL Edilizia Industria Benevento: stabilito l’ EVR 2024

EVR fissato nella misura del 4% per l’anno 2024

Il 18 marzo, le Parti sociali ANCE Benevento, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, rilevato che tutti i quattro parametri relativi ai trienni 2021/2022/2023 e 2020/2021/2022 hanno conseguito un valore positivo, decidono di fissare l’ EVR nella misura del 4% da applicarsi ai minimi di paga in vigore il 1° luglio 2014. 
Di seguito, le tabelle con i valori riparametrati nei vari livelli, tenendo conto che l’EVR dovrà essere corrisposto secondo diverse modalità:
100% dell’EVR se 2 parametri sono positivi

100% dell’EVR (4%) 
Operaio comune 1 livello 0,19
Operaio qualificato 2 livello 0,22
Operaio specializzato 3 livello 0,25
Operaio 4 livello 0,26
Impiegato 1 livello 32,16
Impiegato 2 livello 38,16
Impiegato 3 livello 42,40
Impiegato 4 livello 45,66
Impiegato 5 livello 48,92
Impiegato 6 livello 58,71
Impiegato 7 livello 65,23

– se scatta almeno uno dei 2 parametri aziendali deve versare il 30%, + la metà del 70% restante. Quindi l’impresa verserà il 65% dell’EVR.

65% dell’EVR
Operaio comune 1 livello 0,12
Operaio qualificato 2 livello 0,14
Operaio specializzato 3 livello 0,16
Operaio 4 livello 0,17
Impiegato 1 livello 21,20
Impiegato 2 livello 24,80
Impiegato 3 livello 27,56
Impiegato 4 livello 29,68
Impiegato 5 livello 31,80
Impiegato 6 livello 38,16
Impiegato 7 livello 42,40

 

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero

Illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 che ha individuato gli emolumenti per il calcolo dei contributi dovuti (INPS, circolare 25 marzo 2024, n. 49).

Con la circolare in commento, l’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 6 marzo 2024 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il provvedimento in questione, infatti, ha individuato le retribuzioni convenzionali per il 2024 (articolo 4, comma 1, D.L.  n. 317/1987) da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

L’Istituto, inoltre, ha fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

I lavoratori interessati

L’INPS chiarisce che le disposizioni del D.L. n. 317/1987 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. 

Inoltre, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 6 marzo 2024 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”.

L’INPS al riguardo rammenta che per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero (circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/1990).

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese; in tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni convenzionali per il 2024, allegate alla circolare in argomento (Allegato n. 2). L’INPS, peraltro, segnala che ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro.

Più in particolare, per quanto riguarda l’indennità sostitutiva del preavviso, l’Istituto precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Infine, le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Regolarizzazioni contributive

I datori di lavoro che per il mese di gennaio, febbraio e marzo 2024 hanno operato in difformità dalle istruzioni della circolare in commento possono regolarizzare, senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in argomento.

Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens i datori di lavoro si devono attenere alle seguenti modalità:

– devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate devono essere portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Infine, nella circolare in questione vengono elencati alcuni casi particolari.

 

Settore agricolo: promozione e sviluppo dell’imprenditoria giovanile

Pubblicata sulla G.U. del 26 marzo 2024 la legge che contiene interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo (Legge 15 marzo 2024, n. 36).

Entrerà in vigore il prossimo 10 aprile la legge in oggetto volta alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo.

 

Per la realizzazione di tali finalità, il provvedimento legislativo contiene disposizioni che riguardano il lavoro e anche altre di natura fiscale.

 

Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;

b) nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2001, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;

c) nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

 

L’articolo 3 istituisce un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo le cui risorse sono destinate, tra l’altro, all’acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola e all’acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovrà essere costituito un Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura (ONILGA), tra le cui competenze vi è la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale, e l’analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e della sua evoluzione.

 

Sul fronte fiscale, viene previsto un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Per accedere al suddetto regime l’articolo 4, comma 2 della legge prevede la sussistenza di alcuni requisiti, tra cui quello di non aver esercitato nei 3 anni precedenti altra attività d’impresa agricola.

 

Viene riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola in favore dei soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021 (articolo 6).

 

Nell’ambito delle misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale, sono altresì stabilite agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate per i giovani imprenditori agricoli aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze: l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente (articolo 7).

Ebav Veneto: contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese

Entro il 30 aprile 2024 è possibile inviare la richiesta per l’ottenimento del contributo

L’Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha previsto un contributo per iniziative di alfabetizzazione digitale delle imprese al fine di acquisire nuove professionalità tramite stages aziendali. Gli stages, avviati nell’anno di competenza in base alle convenzioni con Università, Centri per l’Impiego o Enti di Formazione accreditati presso Regione Veneto, devono riguardare giovani laureati o laureandi in discipline relativi al mondo digitale, come informatica, ingegneria, statistica, fisica, matematica, scienza della comunicazione o equipollenti.
La misura del contributo è pari al 50% dei costi lordi sostenuti da azienda, per un massimo erogabile mediamente per mese di 400,00 euro. L’Ebav potrà erogare il contributo richiesto esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. La durata massima del contributo è di 6 mesi.
I contributi vengono erogati normalmente entro 3 mesi dalla data scadenza servizio, tramite accredito su c/c intestato (o co-intestato) al soggetto richiedente il Servizio Ebav. L’Ente precisa inoltre che la mancanza di dichiarazione IBAN, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la mancata erogazione nei tempi previsti.