CCNL Pubblici Esercizi: firmato il contratto di rinnovo

Previsti aumenti salariali ed interventi sulle politiche di genere 

Il 5 giugno 2024, le Parti sociali hanno firmato l’intesa di rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2021, che interessa oltre 1 milione di lavoratori e lavoratrici del settore. Di seguito le maggiori novità stabilite dall’Accordo: 
– aumento contrattuale di 200,00 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri, erogati in 5 tranche: i primi 50,00 euro verranno corrisposti con la retribuzione del mese di giugno 2024 e a seguire 3 quote di valore pari a 40,00 euro e una quota da 30,00 euro;
– a partire dal 1° gennaio 2027 è previsto un aumento di 3,00 euro, a carico delle aziende, del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST; 
– vengono aggiornate le figure professionali rispetto all’evoluzione dei comparti;
– si prevede un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa dai dipendenti part-time. 
Inoltre, vi sono stati significativi interventi in tema di politica di genere, inserendo per la prima volta nel testo contrattuale le misure di contrasto delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro e stabilendo sia dei corsi di informazioni (come un ora di assemblea retribuita dedicata), sia ulteriori 90 giorni, oltre a quelli già previsti dalla Legge, di congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza. Quest’ultime hanno la possibilità di essere trasferite in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati. Infine, sono stati aggiornati in conformità di legge, gli articoli inerenti i congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi.
Il CCNL, vigente dal 1° giugno 2024, scadrà il 31 dicembre 2027.

Esposizione ad agenti cancerogeni sul lavoro: recepita la direttiva europea

Il governo ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo per la protezione dei lavoratori (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 4 giugno 2024, n. 84).

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante la loro attività.

Le nuove norme hanno il fine di includere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

In particolare, i principali ambiti di intervento concernono:

– l’individuazione e la valutazione dei rischi
– l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
– le informazioni da fornire all’autorità competente; 
– le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
– l’accesso alle zone di rischio; 
– le misure igieniche e di protezione individuale
– l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
– la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
– la conservazione della documentazione.

Infine, il provvedimento apporta alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 20022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

CCNL Metalmeccanica Industria: per i lavoratori 200,00 euro di welfare da utilizzare entro maggio 2025

I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo

In applicazione dell’art. 17 Welfare del CCNL Metalmeccanica Industria, entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Detti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno. Per i lavoratori part-time i suddetti valori non sono riproporzionabili e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
I valori sono aggiuntivi a eventuali beni e servizi riconosciuti in azienda sia unilateralmente che per accordo collettivo (regolamento, lettera di assunzione o altra modalità). Al fine di individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto, le aziende si confronteranno con la RSU, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio.
E’ inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo le modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda per ciascun anno non può superare i 200,00 euro. 

CCNL Edilizia Industria: approvata la piattaforma unitaria

Temi centrali della piattaforma la sicurezza nei posti di lavoro e un aumento dei salari

Nei giorni scorsi è stata approvata  da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil la piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL Edilizia Industria. I sindacati hanno evidenziato, innanzitutto, che il settore ha conosciuto uno sviluppo vertiginoso dovuto ai bonus e superbonus per le ristrutturazioni abitative; alla fase di avvio del PNRR e al conseguente ammodernamento infrastrutturale.
Di seguito le richieste di maggior rilievo.
Diritto di assemblea dei lavoratori
Si richiede la revisione della normativa contrattuale in merito alla richiesta delle Assemblee dei lavoratori. I sindacati richiedono di poter convocare l’assemblea con i lavoratori, anche in assenza di RSU/RSA.
Organizzazione del lavoro 
A causa delle variazioni climatiche e dell’aumento delle temperature, viene richiesto in particolar modo nel periodo estivo, una maggiore flessibilità sulla programmazione del lavoro. 
Potenziamento RLST- RLS
Al fine di una maggiore prevenzione si chiede un potenziamento contrattuale delle visite degli RLST. A tal proposito, viene richiesta un’ora aggiuntiva di assemblea retribuita.
Preposto alla sicurezza
per tale figura, viene richiesta:
– una indennità percentuale sulla retribuzione;
– la copertura assicurativa nei casi di contenzioso;
– l’individuazione dell’incaricato tra i livelli più alti assegnati a quel particolare sito in lavorazione, comprese le sedi aziendali o le unità locali.
Tecnico di cantiere
Per le figure, responsabili di progetti, si richiede  l’inquadramento minimo al 7° livello.
Aumento salariale
Viene richiesto un aumento retributivo, al parametro 100, pari a 275,00 euro.

Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile: nuove modalità di redazione

Entro il 15 luglio 2024 le aziende con più di 50 dipendenti devono presentare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per il biennio 2022-2023 redatto con le nuove modalità telematiche (D.M. 3 giugno 2024).

Pubblicato il 4 giugno 2024 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto in oggetto che definisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.

 

La novità, già preannunciata dallo stesso Ministero con proprio comunicato del 3 giugno scorso, è rappresentata dal nuovo modello telematico per la redazione de documento. 

 

Le aziende interessate, infatti, devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al decreto in commento – accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero con altri sistemi di autenticazione previsti – all’apposito applicativo informatico reso disponibile sul sito istituzionale.

 

Al termine della procedura di compilazione dei moduli, l’applicativo informatico, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

 

I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.

 

Laddove dall’esame del rapporto biennale le consigliere e i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni.

 

Per partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale, in attesa che sia reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’apposito applicativo informatico, l’azienda può produrre copia del rapporto già presentato con riferimento al biennio precedente.

 

Il termine per la presentazione del rapporto biennale è fissato, in fase di prima applicazione delle nuove modalità di trasmissione, limitatamente al biennio 2022-2023, al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

CIRL Trasporto Merci Marche: siglato il contratto di rinnovo

In vigore dal 1° giugno 2024 le nuove disposizioni che interessano i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane 

Confartigianato Trasporti, CNA-Fita, Casartigiani SNA e CLAAI, insieme alle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti hanno firmato il nuovo contratto integrativo della regione Marche, inerente il Settore Trasporto Merci.
Il nuovo testo contrattuale, che è in vigore dal 1° giugno 2024, al fine di favorire la ripresa del settore, prevede:
– attraverso la stipula di un accordo individuale, la possibilità per il lavoratore di svolgere la propria mansione in “smart working”, garantendo una flessibilità in termini di spazio e tempo;
– l’erogazione di buoni pasti elettronici pari a 7,50 euro per gli operai e 7,00 euro per gli impiegati che non sono soggetti all’indennità di trasferta;
– l’istituzione della Banca ore individuale, affinché il dipendente possa recuperare le ore di straordinario effettuate ed ivi accantonate;
– una indennità pari 40,00 euro a titolo di indennità di sicurezza stradale per il personale viaggiante che non commette infrazioni durante l’anno.
Inoltre, per le sole aziende i cui autisti adottano un orario a regime di flessibilità da 47 ore settimanali, si garantisce la fruizione di 12 ore di permessi aggiuntivi all’anno funzionali al recupero psicofisico.

CCNL Formazione Professionale: nuovi minimi da giugno

A giugno prevista la prima tranche di aumenti per i lavoratori del settore 

Il CCNL del 1° marzo 2024 sottoscritto da Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Snals Conf.sal e dalle Associazioni datoriali Forma, Cenfop ha previsto per il personale dipendente dagli Enti di Formazione Professionale incrementi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024.
Di seguito i nuovi minimi.

Livello Importo
I 1604,19
II 1697,07
III 1798,93
IV 1936,77
V 2017,63
VI 2286,10
VII 2393,14
VIII 2576,62
IX 3160,14

La seconda tranche è prevista da settembre 2025.

Compensi parasubordinati: istruzioni per il flusso Uniemes e aliquote 2024

L’INPS fornisce istruzioni sulla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei codici <Tipo rapporto> relativi ai compensi erogati ai parasubordinati per i quali vi è obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata (INPS, messaggio 3 giugno 2024, n. 2090).

A seguito dell’attività di monitoraggio sulla corretta applicazione delle aliquote valevoli per le varie tipologie di rapporto di lavoro, l’INPS ha riscontrato la presenza di flussi Uniemens nei quali sono stati indicati codici <Tipo rapporto> abbinati ad aliquote errate.

 

In tali casi la procedura dei flussi Uniemens blocca l’invio del flusso contenente errori e invia un messaggio informativo di errore.

 

Nel messaggio in oggetto, l’Istituto si occupa, in particolare, dei lavoratori parasubordinati per i quali vi è obbligo di versamento della contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, individuando i codici <Tipo rapporto> da inserire nel flusso delle denunce mensili (Uniemens) relativi ai compensi ad essi erogati.

 

In allegato al messaggio, per consentire di identificare correttamente i codici relativi ai <Tipo rapporto>, sono pertanto riportate in tabella le aliquote che devono essere indicate in vigore per l’anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

 

L’INPS avverte che non devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella tabella allegata, in quanto non più validi per l’anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento.

 

CCNL Alimentari Piccola Industria: in arrivo nuovi minimi retributivi in busta paga

Con la retribuzione di giugno, nuovi minimi per i dipendenti del settore

L’Associazione datoriale Unionalimentari insieme alle Sigle sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL 12 luglio 2021, all’interno del quale vengono stabiliti nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2024 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare e per il settore della panificazione. Di seguito vengono riportati in tabella gli importi relativi al settore della piccola e media industria alimentare.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
Quadro 2.635,82 546,43 10,33 3.192,58
1 2.535,82 544,42 10,33 3.090,57
2 2.205,04 537,57 10,33 2.752,94
3 1.819,19 529,58 10,33 2.359,10
4 1.598,69 525,01 10,33 2.134,03
5 1.433,30 521,59 10,33 1.965,22
6 1.323,02 519,31 10,33 1.852,66
7 1.212,79 517,03 10,33 1.740,15
8 1.102,54 514,74 10,33 1.627,61

Minimi retributivi Settore Panificazione

Livelli  Minimi 
1.690,49
1.558,55
3° A 1.435,72
3° B 1.336,40
1.127,36
1.004,07
845,74

Lavoro sportivo: le modifiche alla disciplina per i volontari

Vengono imposti nuovi limiti per i rimborsi e obblighi comunicativi mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.L. 31 maggio 2024, n. 71).

Il D.L. n. 71/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso.

In particolare, il provvedimento (articolo 3) concentra la sua attenzione sulle prestazioni dei volontari sportivi, modificando quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 (cosiddetta Riforma dello sport) e dei dipendenti pubblici in ambito sportivo.

I nuovi obblighi per i volontari sportivi

Il D.L. n. 71/2024 (articolo 3, comma 3, lettera b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 29 della Riforma dello sport elevando la soglia dei rimborsi per le spese dei volontari sportivi dai 150 euro precedenti agli attuali 400 euro mensili. La nuova disposizione prevede, infatti, che le prestazioni dei volontari continuino a non essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo, appunto, di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Inoltre, per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in una apposita sezione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.

La comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), nonché tramite il sistema pubblico di connettività (articolo 73 del medesimo codice dell’amministrazione digitale), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi non concorrono, peraltro, a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità contributiva (previsti dall’articolo 35, comma 8-bis della Riforma dello sport), nonché dei limiti di non imponibilità fiscale previsti dall’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021.

Lavoro sportivo e dipendenti pubblici

Inoltre, il D.L. n. 71/2024 interviene anche in materia di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche impegnati in ambito sportivo. In particolare, con la modifica l’articolo 25, comma 6, terzo periodo del D.Lgs. n. 36/2021, si aggiunge la soglia dei 5.000 euro annui per far scattare la necessità di una autorizzazione preventiva.

Infatti, nel caso nel quale l’attività dei soggetti rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo superiore ai 5.000 euro annui, essa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Invece, con l’aggiunta di una lettera f-ter al comma 6 dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (articolo 3, comma 1, lettera a, D.L. n. 71/2024), si stabilisce che sono esclusi dalle incompatibilità con il lavoro pubblico le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Inoltre, si stabilisce uno specifica previsione temporale per le comunicazioni relative alle collaborazioni sportive dei dipendenti pubblici (aggiunta di un secondo periodo al comma 11 dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2021) prevedendo che: per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni dei soggetti pubblici o privati all’amministrazione di appartenenza circa l’ammontare dei compensi sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Infine, dal punto di vista fiscale, viene abrogata la lettera a) dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi che inseriva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.