CCNL Rai: avviata la procedura di raffreddamento

Segnale forte e deciso da parte di tutto il Gruppo Rai in vista del rinnovo 

In data 24 giugno 2024, come anticipato nel comunicato unitario rilasciato l’11 giugno scorso, le Sigle sindacali Slc-Cgil e Fistel-Cisl hanno dato inizio alle procedure di raffreddamento per tutto il Gruppo Rai.
Difatti, trovandosi ancora in stallo la trattiva di rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, le OO.SS. iniziano ad avere preoccupazioni in merito sia alla svendita della quota di maggioranza di Raiway che alle dichiarazioni del Ministero dell’Economia, il quale ha negato loro i 400 milioni necessari al taglio del canone, rendendo rischiosa la sopravvivenza stessa della Azienda. 
Pertanto, secondo le Segreterie Nazionali Slc-Cgil e Fistel-Cisl, è necessario tenere alta la tensione, invitando anche le altre sigle a partecipare all’apertura delle procedure, al fine di ottenere un contratto che possa assicurare il recupero della perdita di potere d’acquisto dei salari delle lavoratrici e dei lavoratori Rai e la insufficiente dotazione attuale di 25 milioni di euro. 

CCNL Dirigenti Medici e Veterinari: interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, CCNL 3.11.2005

La retribuzione di posizione minima unificata è riconosciuta ed erogata anche ai dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo

Il 12 giugno 2024 si sono incontrati l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali Snabi, Sds (per il tramite di Anaao Assomed), Aupi (per il tramite di Fassid), Confedir, Fp-Cgil, Cgil, Cisl Fps Cosiadi (per il tramite Federazione Cisl Medici), Cisl, Sinafo (per il tramite Fassid), Confedir, Cida/Sidirss (per il tramite di Fedirets), Cida, Fp-Uil, Uil, Confedir Sanita’ (per il tramite di Fedirets), Confedir, per sottoscrivere l’accordo di interpretazione autentica sull’art. 33, co. 1, lett. a n. 4, CCNL Area III 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005- parte economica biennio 2002-2003. 
Come precisato nell’accordo si tratta di un’interpretazione autentica richiesta dal giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Messina – Sez. Lavoro, in relazione ad una questione controversa per l’interpretazione dell’art. 33 del CCNL area III del 3.11.2005. La questione da chiarire è se la retribuzione di posizione minima unificata, prevista dalla lettera A e rientrante nel trattamento fondamentale (da tenere distinta dalla retribuzione variabile aziendale prevista dalla lettera B rientrante nel trattamento accessorio), possa essere riconosciuta ed erogata anche al dirigente che non sia titolare di alcun incarico
Premesso quanto sopra è stata redatta la seguente clausola di interpretazione autentica “... 1. L’articolo 33, comma 1, lett. a), n. 4, del CCNL dell’area III del 3.11.2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 – parte economica biennio 2002-2003, con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi non qualificati, corrispondenti ai dirigenti incarico art. 27, lett. c) CCNL 8 giugno 2000, e altresì con riferimento ai dirigenti, sanitari non medici, ex decimi qualificati, corrispondenti agli ex moduli funzionali DPR 384/1990, va interpretato nel senso che la retribuzione di posizione minima unificata che rientra nel trattamento fondamentale è riconosciuta ed erogata anche ai suddetti dirigenti che non siano titolari di alcun incarico, ferma restando la copertura dei relativi oneri a carico del pertinente fondo…”. 

CIRL Agricoltura Impiegati Trentino: rinnovato il contratto che prevede nuovi aumenti retributivi

Previsti incrementi del 9% sulla retribuzione e novità su lavoro flessibile e previdenza

Le OO.SS. Flai-Cgil e Fai-Cisl, insieme a Confederdia hanno reso noto, mediante un comunicato in data 20 giugno 2024, il rinnovo del CIRL per gli impiegati ed i quadri del settore ortofrutta trentino. Il rinnovo consiste in un aumento del 9% sui minimi tabellari per il triennio 2024-2026. Un dato ritenuto significativo dal momento che la percentuale supera l’IPCA, l’indice dei prezzi al netto del costo dei beni energetici, programmata per il triennio. L’ulteriore 2% aggiunto alla parte variabile va normato in accordi di secondo livello. Trovata l’intesa anche per la flessibilità dell’orario di lavoro, con particolare attenzione ai genitori con figli fino ai 12 anni, che possono entrare fino alle 9:00 del mattino. Inoltre, è previsto il +0,5% di contribuzione sulla previdenza complementare a carico, in forma paritetica, di datore di lavoro e lavoratore. 

 

AUU per i figli a carico: rilascio di nuove funzioni per i nuclei vedovili

Novità nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale (INPS, messaggio 20 giugno 2024, n. 2303).

Nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), l’INPS ha comunicato il rilascio di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili (articolo 4, comma 8, D.Lgs. n. 230/2021).

Per effetto della suddetta novella normativa, dal 1° giugno 2023, la maggiorazione è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto alla maggiorazione.
Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. In entrambi i casi, la procedura verifica la presenza della data del decesso e, laddove non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, sottopone al richiedente apposita autodichiarazione.
Nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori. Ricorrendone le condizioni, la maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell’ambito del limite di godimento dell’assegno.
Nell’ipotesi, infine, di decesso del genitore richiedente, a cui l’assegno unico e universale veniva corrisposto al 100% è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico nella domanda. Il sistema invia, dunque, una comunicazione via e-mail al genitore superstite, invitandolo a integrare la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: stabiliti i nuovi minimi

A decorrere dal 1° giugno i nuovi minimi che sostituiscono quelli previsti nel CCNL 31 maggio 2021

Il 17 giugno Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Fim, Fiom, Uilm hanno sottoscritto il verbale di incontro in cui vengono definiti i nuovi minimi sulla base dell’IPCA 2023, come stabilito dal CCNL del 31 maggio 2021, che sostituiscono gli importi presenti nelle tabelle dei minimi.

Livelli Incremento Minimi tabellari per livello dal 1° giugno 2024
D1 111,00 1719,67
D2 123,09 1906,99
C1 125,75 1948,18
C2 128,41 1989,38
C3 137,52 2130,56
B1 147,40 2283,65
B2 158,14 2449,99
B3 171,94 2663,87
A1 189,50 2935,91

Sulla base dell’adeguamento IPCA, sono stati inoltre definiti i nuovi importi dell‘indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità.

Misura dell’indennità Dal 1° giugno 2024
Trasferta intera 49,68
Quota per il pasto meridiano o serale 12,89
Quota per il pernottamento 23,90
  COMPENSO GIORNALIERO c)COMPENSO SETTIMANALE
LIVELLO 16 ORE (GIORNO LAVORATO) 24 ORE (GIORNO LIBERO) 24 ORE FESTIVE 6 GIORNI 6 GIORNI CON FESTIVO 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO
D1-D2-C1 5,69 8,56 9,25 37,01 37,70 40,57
C2-C3 6,78 10,64 11,41 44,54 45,31 49,17
B1 O SUPERIORE 7,78 12,81 13,48 51,71 52,38 57,41

CIPL Edilizia Industria Torino: stabilito l’EVR per l’anno 2024

Determinato l’EVR a livello territoriale nella misura del 4%

Il 14 giugno 2024, le Parti sociali, tenuto conto del confronto, tra i trienni 2021/2023 e 2020/2022, dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, hanno riconosciuto l’EVR nella misura del 4%, essendo risultati positivi tutti e quattro gli indicatori di riferimento. 
Pertanto, entro il 31 luglio le aziende dovranno procedere alla verifica degli indicatori aziendali relativi ai medesimi trienni.
Qualora questi risultassero pari o positivi, l’impresa erogherà l’EVR con i seguenti importi.

EVR Operai

Livello Importo orario (EVR 4%)
Operaio 4° Livello 0,32 euro
Operaio specializzato 3° Livello 0,30 euro
Operaio qualificato 2° Livello 0,27 euro
Operaio comune 1° Livello 0,23 euro

EVR Impiegati

Livello Importo mensile (EVR 4%)
7° livello 78,99 euro
6° livello 71,09 euro
5° livello 59,24 euro
4° livello 55,29 euro
3° livello 51,34 euro
2° livello 46,21 euro
1° livello 39,49 euro

In presenza di un solo indicatore aziendale positivo o pari, l’impresa erogherà l’EVR nella misura ridotta (2,6%). Invero, qualora questi fossero tutti negativi, l’impresa non procederà ad alcuna erogazione.
Gli importi di cui sopra, maturati alla data del 31 luglio 2024, potranno essere erogati dall’impresa, che abbia ottemperato nel 2023 all’applicazione dell’EVR, in unica soluzione o attraverso un massimo di 6 rate mensili, entro il 31 dicembre 2024

Ebinter Toscana: riapre il bando per il buono che ti meriti

Previsti voucher da spendere in negozi convenzionati fino ad esaurimenti risorse

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana ha riaperto il bando per il sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende iscritte all’Ente mediante l’emissione di voucher da spendere in un circuito di negozi convenzionati. I voucher vengono assegnati fino ad esaurimento fondi e possono essere spesi entro il 28 febbraio 2025. Per accedere alle 14 misure di aiuto alle famiglie, è possibile farlo tramite gli infopoint delle organizzazioni sindacali. 
I buoni possono essere richiesti dai lavoratori a tempo indeterminato, determinato che abbiano svolto almeno 4 mesi di lavoro negli ultimi 12 mesi presso aziende iscritte e in regola con il pagamento della quota associativa e dagli apprendisti. Inoltre, è possibile richiedere i buoni entro il 15 gennaio 2025. Ciascun lavoratore può richiedere fino ad un massimo di 3 voucher e le pratiche per l’accesso al buono devono contenere la documentazione relativa all’anno 2024. 

CIPL Edilizia Industria Salerno: firmato il rinnovo

Al centro del rinnovo la formazione e sicurezza per i lavoratori ed un sistema di premialità per le imprese virtuose 

Il 3 giugno 2024 è stato sottoscritto, dopo dodici anni, da Ance Aies Salerno e dai sindacati provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il rinnovo del CIPL per i lavoratori delle imprese edili industriali della provincia di Salerno.
Di seguito le novità più rilevanti.
Norme premiali 
Le Parti Sociali hanno istituito le norme premiali a favore delle Imprese, con l’obiettivo di premiare con rimborsi annuali le aziende che si sono contraddistinte sul versante della legalità, della regolarità, della puntualità e della sicurezza.
Fondo Incentivo Occupazione 
Istituito un fondo Incentivo Occupazione finanziato con un contributo a carico delle Imprese pari allo 0,10% .
Elemento Variabile della Retribuzione 
Definito l’EVR nella misura del 4% dei minimi alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione. In caso di un indicatore negativo, l’Imprese eroga il 65% della somma eccedente.
Edilsicura
Previsto un contributo per l’Associazione Edilsicura pari allo 0,30% a carico delle imprese destinato a finanziare le attività dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.
Lavoratori stranieri
Assegnato all’ente Scuola Edile di Salerno il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione concernente la lingua italiana.

Aree di crisi industriale complessa: proroga dei trattamenti

Rifinanziati anche per l’anno 2024 l’integrazione salariale straordinaria e la mobilità in deroga (INPS, messaggio 20 giugno 2024, n. 2304).

L’INPS ha comunicato che sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 170 della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l’anno in corso i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. n. 148/2015 e articolo 1, commi 140 e 141, Legge 27 dicembre 2017, n. 205), nonché i trattamenti di mobilità in deroga (articolo 25-ter, D.L. n. 119/2018) per le aree di crisi industriale complessa.

In effetti, il comma 170 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023, ha stanziato ulteriori risorse – per un importo pari a 70 milioni di euro per il 2024 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione – finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, nonché per le finalità di cui all’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, specificando al secondo periodo che le regioni possono utilizzare tali risorse in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti.

Inoltre, il messaggio in commento riporta anche la tabella di ripartizione delle risorse in questione tra le diverse regioni.

Nello specifico, l’INPS rammenta che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di 12 mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

 

CCNL Contoterzismo in agricoltura: rinnovato il contratto per il quadriennio 2024-2027

Previsti aumenti economici pari a 220,00 euro al terzo livello, suddivisi in quattro tranches

É stato firmato nei giorni scorsi a Bergamo il rinnovo del contratto per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, scaduto il 31 dicembre 2023. 
Dal punto di vista economico sono previsti aumenti economici pari a 220,00 euro al terzo livello, da erogare in quattro tranches:
– 80,00 euro dal 1° giugno 2024;
– 60,00 euro dal 1° giugno 2025;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2026;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2027.  
Per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda è inoltre previsto un incremento del premio di continuità professionale di 50,00 euro.
Dal punto di vista normativo, per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori, sono state introdotte nuove figure professionali.
Per garantire la conciliazione tempi di vita-lavoro sono stati invece incrementati a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età. Per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni sono stati concessi 5 giorni di permessi non retribuiti. Per la partecipazione a corsi di formazione anche su materie non inerenti le mansioni svolte sono invece previste 12 ore annue di permesso retribuito.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i rappresentanti dei lavoratori (RLS) saranno informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e verrà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie.
In conclusione, l’anticipo TFR potrà essere richiesto anche in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, e per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa.