Nuovi minimi contrattuali dal 1° aprile per il CCNL Pelli e ombrelli

  Pubblicata, da Assopellettieri , la Circolare con i nuovi valori decorrenti da aprile 2022 per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni

In applicazione del vigente CCNL, spettano i seguenti mnimi retributivi.
Si ricorda che, con decorrenza dal 1° novembre 2021 l’indennità di contingenza e l’EDR sono conglobati nei minimi di paga base o stipendio.

PELLETTERIA

 

Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4s 27,05 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €

Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.110,63 € 2.142,31 €
5 1.909,91 € 1.938,83 €
4s 1.789,78 € 1.816,83 €
4 1.749,25 € 1.775,62 €
3 1.673,70 € 1.698,70 €
2 1.589,05 € 1.612,68 €
1 1.244,59 € 1.258,80 €

OMBRELLI

Livello

Aumento da Aprile 22

6 31,68 €
5 28,92 €
4 26,37 €
3 25,00 €
2 23,63 €
1 14,21 €

Livello

Minimi fino al

Minimi dal

31/03/2022 1/04/2022
6 2.057,30 € 2.088,98 €
5 1.843,67 € 1.872,59 €
4 1.712,66 € 1.739,03 €
3 1.627,86 € 1.652,86 €
2 1.545,11 € 1.568,74 €
1 1.218,04 € 1.232,25 €

Accordo Edili Pavia – Conflitto in Ucraina: sostegno a imprese e lavoratori

Firmato il 7/3/2022, tra ANCE Pavia, CONFARTIGIANATO IMPRESE Pavia, CONFARTIGIANATO IMPRESE Lomellina, CNA Pavia, Associazione Artigiani dell’Oltrepò Lombardo – CLAAI Voghera, Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Pavia e provincia – CLAAI Pavia, CASA, Associazione Varzese Artigiani, e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL, l’accordo che prevede misure a sostegno di Imprese e Lavoratori in relazione al conflitto in atto in Ucraina

Le Parti firmatarie dell’accordo territoriale in oggetto,
in considerazione del conflitto militare presente in Ucraina che sta portando in Italia migliaia di profughi che si allontanano dai luoghi di guerra e preso atto che gli operai ucraini iscritti in Cassa edile risultano essere n. 40 e che gli stessi, a seguito delle decisioni del Governo ucraino, potrebbero essere richiamati nel paese d’origine per supportare l’azione militare,
per supportare i Lavoratori e le Imprese del settore, hanno convenuto di istituire:

– una nuova forma di sostegno mensile ad Imprese e Lavoratori atta a sostenere coloro i quali si rendano disponibili ad accogliere profughi in fuga dai luoghi del conflitto militare in atto in Ucraina;

– un sussidio mensile per le famiglie dei lavoratori operai che sono stati richiamati alle armi e che pertanto sono costretti a lasciare, temporaneamente, il posto di lavoro.

Per sostenere finanziariamente i suddetti contributi verranno utilizzate le risorse non usufruite del “Fondo rischi” e destinate inizialmente all’intervento di sostegno “quarantena Covid”, fino a raggiungimento dell’importo complessivo massimo, tra le due prestazioni, di € 50.000,00.
Fermo restando i requisiti previsti per le prestazioni della Cassa edile, verranno erogati per le Imprese e per i Lavoratori che accolgono profughi i seguenti importi:

– € 100,00/mese
– € 150,00/mese in caso di presenza di minori

Con riferimento invece al sussidio economico per le famiglie dei lavoratori richiamati nel paese di origine i contributi saranno i seguenti:

– € 250,00/mese nel caso di sola moglie a carico
– € 500,00/mese per la presenza di moglie e figli minorenni a carico.

Erasmus+: imponibili le borse di studio integrative

Le somme corrisposte dall’Università con fondi propri e ad integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+”, in quanto accessorie, non beneficiano del regime di esenzione fiscale; pertanto, sono rilevano ai fini IRPEF per il beneficiario e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario (Agenzia delle Entrate – Risposta 06 aprile 2022, n. 171).

Sotto il profilo fiscale, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (art. 50, co. 1 del TUIR).
In deroga al regime di imponibilità che, in via generale, caratterizza le borse di studio, quelle corrisposte agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nell’ambito del programma “Erasmus +” per la mobilità internazionale, sono esenti da IRPEF in capo al percettore e sono escluse dalla base imponibile IRAP del soggetto erogante.
Un diverso regime fiscale si applica, invece, alle eventuali somme aggiuntive corrisposte ai borsisti Erasmus+ dal singolo Ateneo, con propri fondi, per:
– compensare la riduzione dei finanziamenti europei relativamente all’anno accademico in corso 2021/2022, al fine di garantire l’erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori della borsa di studio;
– coprire la differenza tra le borse 2020/2021 degli studenti che hanno posticipato la partecipazione a causa della pandemia, e le borse 2021/2022 per le quali è stata disposto un incremento, al fine evitare disparità di trattamento sull’importo della borsa finanziata tra gli studenti che partecipano alla mobilità nello stesso anno, garantendo lo stesso importo a tutti i partecipanti al programma a prescindere dall’anno di finanziamento.
In particolare, tali somme aggiuntive, non possono beneficiare dell’esenzione da IRPEF prevista per le somme aggiuntive corrisposte dalle università per le borse studio “Socrates”. Ciò in quanto, la disposizione esentativa ha un ambito applicativo delimitato e le borse di studio ” Erasmus+”, in assenza di espressi riferimenti testuali, non possono essere considerate una particolare applicazione del programma ” Socrates”. Una interpretazione estensiva non può essere adottata in relazione alla normativa di esenzione, dato che questa, al pari delle norme agevolative, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Ne consegue che le somme corrisposte dall’Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario.

Proroghe contrattuali nel settore Tessile Artigianato Veneto

Siglato il 21 marzo 2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la Filctem-CGIL regionale del Veneto, la Femca-CISL regionale del Veneto, la Uiltec-UIL regionale del Veneto, l’accordo di proroga del CIRL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile, abbigliamento, calzature, bambole giocattoli, pulitintolavanderie, occhialeria ottica.

Le parti concordano di prorogare gli effetti del CIRL 14 dicembre 2016 e del protocollo aggiuntivo 9 ottobre 2017 e successive proroghe, sino al 28 febbraio 2023.
inoltre con il suddetto accordo è prevista la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (B01 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1 gennaio 2022 e fino al 28 febbraio 2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei B01 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel B01 di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1 aprile 2022 al 28 febbraio 2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel B01 del mese di assunzione);
Resta inteso che con il presente accordo s’intende prorogata l’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 1.1 del CIRL 14 dicembre 2016 fino al 28 febbraio 2023
L’ERT sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
 

Settore Tessile Abbigliamento Calzature Bambole e Giocattoli
 

Livello

Mensile

Orario

6S 25,80 0,14913
6 23,00 0,13295
5 19,40 0,11214
4 16,60 0,09595
3 15,00 0,08670
2 13,50 0,07803
1 11,80 0,06820

Settore Occhialeria Ottica
 

Livello

Mensile

Orario

6 21,40 0,12370
5 18,60 0,10751
4 15,80 0,09133
3 13,80 0,07977
2 12,80 0,07399
1 11,50 0,06647

Settore Pulitintolavanderie
 

Livello

Mensile

Orario

6S 27,40 0,15838
6 24,60 0,14220
5 20,60 0,11907
4 17,40 0,10058
3 16,00 0,09248
2 14,40 0,08323
1 12,60 0,07283

L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda.

Metalmeccanica Industria – Fondo Metasalute: aggiornamento condizioni di assicurazione

Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate.

Metasalute, il Fondo Sanitario Lavoratori Metalmeccanici, comunica l’aggiornamento delle Condizioni di Assicurazione 2022-2023, che è possibile visualizzare nella sezione del sito “I Piani Sanitari”.
Nello specifico, l’aggiornamento è relativo alla durata di validità del “VoucherSalute”.
Per garantire una migliore gestione della richiesta di prestazioni in regime di assistenza diretta da parte degli assicurati, a decorrere dal 31 marzo 2022, la validità del “VoucherSalute” viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il “VoucherSalute” non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione. Non subiscono cambiamenti le modalità di richiesta delle prestazioni.

Erogazione dei Servizi Welfare dell’Ente Bilaterale Turismo del Lazio

Scade, il al 22 aprile 2022, il termine per inviare la domanda per la richiesta di uno dei vari servizi Welfare dedicati ai dipendenti delle aziende del turismo del Lazio iscritte all’ Ente Bilaterale Turismo del Lazio.

L’Ente Bilaterale Turismo del Lazio è un organismo unitario e paritetico costituito dalle Associazioni dei datori di lavoro di comparto aderenti a Confcommercio, Confesercenti e Confindustria, nonché dalle Organizzazioni Sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.
Ogni anno, ogni dipendente ha la possibilità di richiedere uno dei contributi per spese personali e sostegno alla genitorialità previsti.
Le  tipologie di contributi sono le seguenti:
–  Contributo spese per attività motorie e sportive 2022; la domanda può essere inviata oltre che fino al 22 aprile 2022 come detto pocanzi, anche dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.

–  Contributo spese per trasporto pubblico urbano-extraurbano annualità 2022; la domanda può essere inviata dal 1° maggio al 15 luglio 2022 e dal 1° novembre 2022 al 16 gennaio 2023.
–  Contributo spese per iscrizione dei figli e delle figlie (di età compresa tra i 4 e i 14 anni) ai centri estivi 2022 o strutture analoghe nel periodo di sospensione dell’attività scolastica; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
– Contributo spese per genitorialità: contributo riconosciuto a parziale copertura delle spese sostenute da dipendenti in relazione ad acquisto libri di testo scolastici e universitari (anno scolastico e accademico 2022/2023) per figli e figlie a carico; la domanda può essere inviata dal 19 settembre al 02 dicembre 2022.
I suddetti contributi saranno liquidati sino a concorrenza della spesa realmente sostenuta e certificata, con un tetto massimo di 150€ a contributo e fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.

CU 2022: modalità di acquisizione per gli utenti

5 apr 202 L’INPS rende noti i canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della Certificazione Unica 2022 (circolare del 4 aprile 2022, n. 47).

La suddetta Certificazione Unica 2022 è stata resa disponibile a partire dal 28 febbraio 2022 all’utenza in modalità telematica, ed è stata trasmessa, entro il 16 marzo 2022, all’Agenzia delle Entrate.
L’Inps, a partire dal 28 febbraio 2022, ha, inoltre, consentito alle Strutture territoriali, in presenza di errori rilevati dal contribuente, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, la quale viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul “Cassetto fiscale” del cittadino sul portale internet dell’Istituto (www.inps.it).
L’Ente comunica che gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2022 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Certificazione unica 2022 (Cittadino)” > (credenziali di identità digitale).
Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali attraverso il quale gli stessi possono delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS.
La Certificazione Unica può essere anche scaricata su dispositivo mobile tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.

L’Istituto, per favorire l’accesso al servizio, mette a disposizione anche ulteriori canali di contatto che consentono l’acquisizione della Certificazione in oggetto.
In particolare, il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2022 può essere richiesto presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata, alternativamente, attraverso l’App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS; attraverso il portale internet dell’Istituto (www.inps.it); mediante Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore).
I soggetti titolari di utenza PEC, invece, possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2022 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2022 è possibile, altresì, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
L’intermediario, per poter accedere al modello di Certificazione Unica, deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato delega, l’intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato.
La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni: dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale; anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare; data di conferimento della delega.
Per visualizzare la Certificazione l’intermediario deve indicare: il codice fiscale del soggetto per il quale si procede, tipologia ed estremi del documento di identità dello stesso, esistenza di delega specifica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:
– posizione previdenziale (numero pensione);
– numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario;
– scannerizzazione della delega all’intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.

Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla propria residenza il titolare può contattare il numero verde dedicato 800 434320, il Contact Center Multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.
I soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l’erede di soggetto deceduto, possono, invece ottenere la Certificazione mediante il canale di posta elettronica ordinaria. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.
In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2022, corredando la predetta richiesta, della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell’Istituto.
Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta l’istanza.
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: 0039-06 164164, servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).
In questo caso la Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell’Istituto.
L’Istituto ha, inoltre, attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale – Categoria: Ciechi civili – indipendentemente dall’età, ecc.), denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento.
Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all’orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto.

Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2022 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.
La richiesta di rilascio della Certificazione può essere presentata ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale ovvero attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, la stessa deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Nuova copertura infortuni per i Dirigenti – Aziende Alberghiere

Siglato il 25/2/2022, tra FEDERALBERGHI e MANAGERITALIA, l’accordo per la definizione di una garanzia assicurativa aggiuntiva per infortuni nella convenzione pastore per i dirigenti di aziende alberghiere.

In ottemperanza all’impegno assunto dalle Parti con la Dichiarazione in calce all’art. 18 del CCNL in occasione della sottoscrizione dell’accordo del 30 luglio 2021, l’Associazione Antonio Pastore ha definito una copertura assicurativa aggiuntiva rispetto a quelle già contemplate nella Convenzione Pastore.
La copertura “Infortuni” proposta risponde alle esigenze di tutela del dirigente in caso di infortunio professionale ed extra-professionale e di maggiore economicità per le imprese.
Le parti con il suddetto accordo convengono che:
1. La nuova copertura “infortuni” sarà inclusa nella Convenzione Pastore, tramite idonea appendice, con decorrenza 1° gennaio 2022.
2. Il relativo premio è fissato nella misura di euro 410,00 annui per assicurato, e si aggiunge al contributo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore”.
3. Per l’anno 2022, conseguentemente ad accordi presi tra le Parti firmatarie e solo per l’avvio della nuova copertura, è stato stabilito un incremento ridotto del contributo annuo dovuto dalle aziende all’Associazione Antonio Pastore, pari ad euro 287,00.
4. Analoghi incrementi contributivi saranno applicati per i dirigenti assunti o nominati con le agevolazioni contributive di cui all’art. 29 del CCNL 24 giugno 2004 e successive modificazioni.
5. Sempre con riferimento all’anno 2022, alle aziende che abbiano rinnovato, anteriormente alla stipula del presente accordo, le polizze assicurative sottoscritte in forza del disposto dell’art. 18, co 6 del CCNL, è stata prevista la possibilità di posticipare la decorrenza dell’aumento contributivo al giorno successivo alla scadenza annuale delle suddette coperture assicurative. In ogni caso, tutti i dirigenti saranno obbligatoriamente assicurati dalla garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore entro il 1° gennaio 2023.
6. La copertura assicurativa si rivolge ai soli dirigenti in servizio fino al raggiungimento degli 80 anni di età e garantirà i seguenti indennizzi per il caso di morte e invalidità permanente, a seguito di infortunio professionale ed extra professionale:
    1. in caso di morte, una somma corrispondente a cinque volte la retribuzione annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 750,000,00;
   2. in caso di invalidità permanente totale, una somma corrispondente a sei volte la retribuzione annua di fatto, con il massimo assicurato di euro 900.000,00;
   3. in caso di invalidità permanente parziale, un importo calcolato sulla somma assicurata di cui al precedente punto 2) in proporzione al grado di Invalidità Permanente, determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con DP 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Le somme massime assicurate tramite la garanzia contrattuale “Infortuni” Pastore sono calcolate su una retribuzione annua stabilita convenzionalmente in euro 150.000,00, pertanto i datori di lavoro non dovranno sostenere oneri aggiuntivi per poter adempiere agli obblighi previsti dall’art. 18, co 6 del CCNL, se non nel caso in cui le retribuzioni di fatto risultino essere più elevate rispetto al suddetto valore convenzionale. In tale ipotesi, sarà cura delle imprese attivare una copertura assicurativa integrativa a favore dei dirigenti, che garantisca le relative differenze rispetto all’indennizzo previsto dalla polizza collettiva contrattuale.

CCNL Centri eleborazione dati: entro il 16 aprile il nuovo versamento al Fondo Easi

05 APR2022 Scade il 16 aprile il termine per effettuare il nuovo versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI previsto dal mese di aprile per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED).

Dal 1° Aprile 2022, la quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.

Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.

Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata, per cui, alla data del 16 aprile va versata la quota relativa al trimestre 1° aprile – 30 giugno
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail  specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”. La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.

Proroga Cig in deroga per il settore call-center

Le imprese del settore call-center che nel 2022 riducono o sospendono l’attività con causale “crisi aziendale”, possono accedere all’indennità in deroga pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria. Sono esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Ai fini dell’accesso all’indennità si applica la procedura già in uso. (Inps – Messaggio 04 aprile 2022, n. 1495).

Prorogato anche per il 2022 il riconoscimento di un’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori impiegati nel settore dei call-center, in relazione ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività per crisi aziendale, in deroga alla disciplina in materia di integrazione salariale. L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, per una durata massima di 12 mesi.
Il trattamento in deroga è riconosciuto, in particolare, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, in forza alla data del’11 novembre 2015, presso le aziende del settore dei call-center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.
Per l’anno 2022 il trattamento in deroga è concesso nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
Il trattamento in deroga può essere richiesto nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da crisi aziendale, con esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call-center.
L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista (pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’azienda e successivamente conguagliato oppure pagamento diretto da parte dell’Istituto).
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Le imprese ammesse al trattamento sono tenute al versamento del contributo addizionale nella misura prevista per i trattamenti di integrazione salariale, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del medesimo trattamento. Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).