Trasporto aereo: nuovo processo di gestione dei pagamenti della Cigs

L’Inps rende note le novità introdotte nell’ambito del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo.

In particolare, il nuovo processo è finalizzato al superamento delle criticità evidenziate dall’attuale sistema di gestione dei pagamenti. La trasmissione dei dati utili al calcolo della prestazione integrativa della CIGS avviene esclusivamente tramite Uniemens. Ciò consente di standardizzare in un unico processo la gestione del pagamento, evitando una duplicazione dei flussi.
Dal mese di competenza giugno 2022 le aziende interessate, contraddistinte dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi (senza valenza contributiva):
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere indicato il codice “FSTA”;
– nell’elemento<IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il valore “N”;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> la retribuzione così come individuata in precedenza.
Nella prima competenza utile, giugno 2022, vanno riportati anche i dati relativi agli elementi, così come individuati, riferiti alle mensilità di aprile e maggio 2022.
Alla luce dell’attuale quadro normativo, l’integrazione al trattamento di cassa integrazione in deroga, per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, non può essere più erogata dal Fondo.
Per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo, rispetto alle quali il periodo dei dodici mesi antecedenti l’istanza ricada anche solo parzialmente nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il periodo da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento sarà dato dai dodici mesi precedenti il mese di gennaio 2020.
Dal 24 maggio 2022, le domande di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate con le consuete modalità
Per le istanze di accesso alle prestazioni integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria che sono, invece, presentate a decorrere dal 1° aprile 2023, corrispondente al tredicesimo mese successivo alla data del 31 marzo 2022, di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, non rientranti nell’ambito di applicazione del messaggio n. 1336/2021, le aziende devono attenersi alle indicazioni che verranno fornite successivamente con apposito messaggio.
Dopo l’approvazione della delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territoriale INPS provvede, tramite PEC, alla notifica del provvedimento di autorizzazione.
Il pagamento della prestazione è preceduto da una serie di controlli atti a verificare che per lo stesso lavoratore si sia provveduto alla liquidazione del trattamento di cassa integrazione straordinaria e che sussistano tutti i requisiti di congruità e compatibilità previsti per la prestazione.
Le suddette verifiche si concludono, in caso di esito positivo, con la validazione e il conseguente mandato di pagamento alla Struttura INPS competente, che provvederà alla liquidazione del beneficio spettante, con cadenza mensile.
L’azienda non è più obbligata all’invio dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento, in quanto l’ammontare del trattamento integrativo erogabile al singolo beneficiario sarà determinato dall’Istituto mediante l’incrocio dei dati disponibili negli archivi Uniemens.
Il nuovo processo di pagamento è operativo per tutte le domande presentate dal 1° giugno 2022, per eventi decorrenti dalla medesima data. Quanto alle domande afferenti a periodi che si collocano a cavallo del 1° giugno 2022, restano confermate le attuali modalità di trasmissione dei dati di pagamento, che prevedono l’obbligo aziendale di invio dei file mensili (Circolare Inps 24 maggio 2022, n. 61).

Prestazioni straordinarie Covid-19 del Fondo San.Arti.

Confermate fino al 30 giugno 2022 le misure straordinarie Covid-19 del Fondo di Assistenza Sanitaria San.Arti.

Garantite dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, San.Arti., le indennità per ricovero in caso di positività al Covid-19 e le indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva agli Iscritti.
Rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuati fino al 30 giugno 2022 presso le strutture della rete convenzionata con UniSalute, a favore dei lavoratori dipendenti iscritti.
Indennità per ricovero a favore dei titolari non iscritti.
Le misure straordinarie Covid-19 sono:
– Indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l’anno
– Indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l’anno
– Rimborso delle franchigie

Straniero con permesso di soggiorno studio: lavoro part-time con limiti inderogabili

Qualora il cittadino straniero con permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio intenda lavorare, può farlo soltanto con attività part-time che non superi le 20 ore settimanali. Tale limite orario settimanale è inderogabile, anche se non viene superato il limite annuale delle 1.040 ore. (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 24 maggio 2022, n. 1074).

In base alla disciplina in materia (art. 14, co. 4, DPR n. 394 del 1999), il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Si è posto il problema se allo studente straniero sia consentito di modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

La disciplina di riferimento, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.
Inoltre, occorre considerare che l’ingresso per motivi di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi, pertanto costituisce una procedura di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative. La facoltà riconosciuta allo studente straniero, quindi, si pone in termini di eccezionalità rispetto agli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il carattere eccezionale della disposizione impedisce una interpretazione estensiva dei limiti orari in esame.

Ne consegue che, con il permesso di soggiorno per motivi di studio, non è consentito lo svolgimento di un’attività lavorativa con un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore.

Pertanto, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore al limite settimanale o quello annuale, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.

Fondo Metasalute: Flexible Benefit 2022

Il Fondo Metasalute comunica che in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit

Il Fondo Metasalute, in riferimento a quanto previsto dal CCNL dell’Industria Metalmeccanica e dell’Installazione di Impianti e dal CCNL del settore Orafo e Argentiero, comunica che per l’anno 2022 i lavoratori iscritti al Fondo potranno scegliere di destinare a Metasalute l’importo previsto dal Flexible Benefit.
Fermo restando per le aziende l’onere di mettere a disposizione, entro il 1° giugno di ciascun anno, strumenti di welfare ai propri dipendenti, la procedura per la gestione del Flexible Benefit sarà attiva sulla piattaforma del Fondo dal 24 maggio al 7 giugno 2022 (incluso). I lavoratori interessati dovranno comunicare tale volontà alla propria Azienda entro tale data.
Per l’anno 2022 e successivi il “Flexible Benefits” subirà alcune variazioni rispetto agli anni precedenti:

la principale novità è che dal 2022 la destinazione del Flexible Benefit al Fondo Metasalute non determinerà l’upgrade al PIANO D, ma l’attivazione di un’offerta sanitaria aggiuntiva rispetto al piano sanitario annuale già attivo in azienda a cui potranno aderire i lavoratori con qualsiasi piano sanitario (“Copertura Sanitaria Flexible Meta per i lavoratori aderenti al Fondo”).

L’offerta potrà essere attivata per il solo lavoratore caponucleo e avrà decorrenza dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, salvo cessazione del rapporto di lavoro o decadenza del diritto alle prestazioni di cui all’art. 12 del Regolamento.
I lavoratori iscritti al Fondo, con qualsiasi piano (Base, A, B, C, D, E, F), interessati a destinare le quote di welfare a Metasalute, dovranno comunicarlo alla propria azienda la quale, entro e non oltre il 7 giugno, potrà attivare l’opzione Flexible Benefit all’interno dell’Area Riservata Azienda.
I lavoratori che abbiano aderito al piano Flexible Benefits nel 2021, allo scadere della sua validità prevista al 31 maggio 2022, proseguiranno la propria copertura con il piano sanitario attivato in azienda per il 2022 fermo restando, anche per loro, la facoltà di attivare in aggiunta al proprio piano l’offerta sanitaria prevista dal Flexible Benefit 2022.
Per attivare la copertura Flexible Benefit 2022 ai lavoratori che ne fanno richiesta l’azienda dovrà accedere alla sezione Sedi/dipendenti>Flexible Benefit>Crea Flexible Benefit presente all’interno della propria area riservata. La procedura guidata consente di creare una lista con i dipendenti che intendono aderire al Flexible Benefit e si conclude con la generazione di un MAV cumulativo corrispondente all’importo dell’offerta Flexible Benefit (182 €) moltiplicato per il numero di soggetti aderenti.

Elemento di garanzia retributiva per i dipendenti del CCNL Autorimesse

Erogato, entro il mese di maggio, l’elemento di garanzia retributiva a i dipendenti da imprese esercenti autorimesse e noleggio

Ai dipendenti di aziende che non abbiano stipulato accordi di secondo livello, e sempreché gli stessi lavoratori non percepiscano trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi, in aggiunta al trattamento economico già fissato dal CCNL, verrà erogato un importo annuo, in cifra fissa pari a € 400 lordi, da corrispondere entro il 31/5/2022.
Laddove l’azienda non proceda alla contrattazione di secondo livello, ed eroghi importi a titolo individuai o collettivo unilateralmente, gli stessi saranno riallineati al valore dell’elemento di garanzia retributiva stabilita dal presente articolo, se inferiori.
In caso di importo inferiore derivante dall’applicazione di un accordo aziendale stipulato sulla contrattazione di secondo livello, il limite dell’elemento di garanzia retributiva non trova applicazione.

Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di maggio ed è corrisposto pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in funzione del normale orario di lavoro.

A livello aziendale potrà essere valutata la corresponsione di tale importo a cadenza mensile suddividendolo per dodicesimi.
Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento di garanzia, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento dell’erogazione dell’elemento di garanzia” vengono escluse le aziende che versino in comprovate situazioni di difficoltà economica/produttiva e che abbiano attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali.

Le nuove retribuzioni per l’area Legno e Lapidei

Pubblicari i nuovi minimi retributivi dell’Area Legno- Lapidei Artigianato

L’accordo integrativo del CCNL Area Legno- Lapidei riporta le seguenti retribuzioni tabellari

 

IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

 

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.931,51 € 102,03 € 2.033,54
A € 1.800,34 € 95,10 € 1.895,44
B € 1.645,64 € 86,93 € 1.732,57
C Super € 1.574,12 € 83,15 € 1.657,27
C € 1.501,88 € 79,34 € 1.581,22
D € 1.419,71 € 75,00 € 1.494,71
E € 1.344,47 € 71,03 € 1.415,50
F € 1.263,24 € 66,73 € 1.329,97

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.931,51 € 61,22 € 1.992,73
A € 1.800,34 € 57,06 € 1.857,40
B € 1.645,64 € 52,16 € 1.697,80
C Super €1.574,12 € 49,89 € 1.624,01
C € 1.501,88 € 47,60 € 1.549,48
D € 1.419,71 € 45,00 € 1.464,71
E € 1.344,47 € 42,62 € 1.387,09
F € 1.263,24 € 40,04 € 1.303,28

 

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 1.992,73 € 40,81 € 2.033,54
A € 1.857,40 € 38,04 € 1.895,44
B € 1.697,80 € 34,77 € 1.732,57
C Super € 1.624,01 € 33,26 € 1.657,27
C € 1.549,48 € 31,74 € 1.581,22
D € 1.464,71 € 30,00 € 1.494,71
E € 1.387,09 € 28,41 € 1.415,50
F € 1.303,28 € 26,69 € 1.329,97

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.028;56 € 107,21 € 2.135,77
2 € 1.901,90 € 100,52 € 2.002,42
3 € 1.656,22 € 87,53 € 1.743,75
4 € 1.553,18 € 82,09 € 1.635,27
5 € 1.494,71 € 79,00 € 1.573,71
6 € 1.425,94 € 75,37 € 1.501,31
7 € 1.325,68 € 70,07 € 1.395,75

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.028;56 € 61,07 € 2.089,63
2 € 1.901,90 € 57,26 € 1.959,16
3 € 1.656,22 € 49,86 € 1.706,08
4 € 1.553,18 € 46,76 € 1.599,94
5 € 1.494,71 € 45,00 € 1.539,71
6 € 1.425,94 € 42,93 € 1.468,87
7 € 1.325,68 € 39,91 € 1.365,59

 

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.089,63 € 46,14 € 2.135,77
2 € 1.959,16 € 43,26 € 2.002,42
3 € 1.706,08 € 37,67 € 1.743,75
4 € 1.599,94 € 35,33 € 1.635,27
5 € 1.539,71 € 34,00 € 1.573,71
6 € 1.468,87 € 32,44 € 1.501,31
7 € 1.365,59 € 30,16 € 1.395,75

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

AS € 1.945,11 € 103,39 € 2.048,50
A € 1.813,02 € 96,38 € 1.909,40
B € 1.657,24 € 88,10 € 1.745,34
C Super € 1.585,21 € 84,27 € 1.669,48
C € 1.512,46 € 80,39 € 1.592,85
D € 1.429,71 € 76,00 € 1.505,71
E € 1.353,94 € 71,97 € 1.425,91
F € 1.272,14 € 67,62 € 1.339,76

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

AS € 1.945,11 € 68,02 € 2.013,13
A € 1.813,02 € 63,41 € 1.876,43
B € 1.657,24 € 57,96 € 1.715,20
C Super € 1.585,21 € 55,44 € 1.640,65
C € 1.512,46 € 52,89 € 1.565,35
D € 1.429,71 € 50,00 € 1.479,71
E € 1.353,94 € 47,35 € 1.401,29
F € 1.272,14 € 44,49 € 1.316,63

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

AS € 2.013,13 € 35,37 € 2.048,50
A € 1.876,43 € 32,97 € 1.909,40
B € 1.715,20 € 30,14 € 1.745,34
C Super € 1.640,65 € 28,83 € 1.669,48
C € 1.565,35 € 27,50 € 1.592,85
D € 1.479,71 € 26,00 € 1.505,71
E € 1.401,29 € 24,62 € 1.425,91
F € 1.316,63 € 23,13 € 1.339,76

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 € 2.042;16 € 108,57 € 2.150,70
2 € 1.914,62 € 101,79 € 2.016,41
3 € 1.667,30 € 88,64 € 1.755,94
4 € 1.563,57 € 83,13 € 1.646,70
5 € 1.504,71 € 80,00 € 1.584,71
6 € 1.435,48 € 76,32 € 1.511,80
7 € 1.334,55 € 70,96 € 1.405,51

Livello

Retribuzione tabellare al 30/4/2022

Prima tranche di incremento dal 1/5/2022

Retribuzione tabellare dal 1/5/2022

1 € 2.042;16 € 67,86 € 2.109,99
2 € 1.914,62 € 63,62 € 1.978,24
3 € 1.667,30 € 55,40 € 1.722,70
4 € 1.563,57 € 51,96 € 1.615,53
5 € 1.504,71 € 50,00 € 1.554,71
6 € 1.435,48 € 47,70 € 1.483,18
7 € 1.334,55 € 44,35 € 1.378,90

Livello

Retribuzione tabellare al 31/8/2022

Seconda tranche di incremento dal 1/9/2022

Retribuzione tabellare dal 1/9/2022

1 € 2.109,99 € 40,71 € 2.150,70
2 € 1.978,24 € 38,17 € 2.016,41
3 € 1.722,70 € 33,24 € 1.755,94
4 € 1.615,53 € 31,17 € 1.646,70
5 € 1.554,71 € 30,00 € 1.584,71
6 € 1.483,18 € 28,62 € 1.511,80
7 € 1.378,90 € 26,61 € 1.405,51

Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario non  assorbibile, cherappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all’orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l’importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.)

1 € 30
2 € 30
3 € 30
4 € 30
5 € 30
6 € 30
7 € 30

CIPL Cooperative Sociali Mantova: firmato il rinnovo

Siglato, tra la CONFCOOPERATIVE Mantova, la LEGACOOP Lombardia e la FP CGIL Mantova, la CISL FP di Mantova, la FISASCAT CISL di Mantova, UIL FPL di Mantova, la UIL TUCS di Mantova, l’accordo di rinnovo del CIPL per i dipendenti delle cooperative sociali della provincia di Mantova triennio 2021-2023.

Banca delle ore

Ferma restando la possibilità di accordi aziendali firmati con le OO.SS firmatarie del CCNL Coop Sociali in materia, con decorrenza 1 aprile 2022 tutti i lavoratori operanti in provincia di Mantova, compresi quelli a tempo determinato, avranno di norma applicato l’istituto della Banca delle Ore.
La banca delle ore sarà alimentata dal saldo positivo o negativo come differenza tra la somma delle ore effettivamente lavorate e non lavorate (quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia, infortunio, maternità, permessi, ferie, festività di cui all’art. 59 del CCNL, permessi 104, permessi sindacali, ore riunioni sindacali, ore di riunione di équipe, ore di formazione fruite fuori dal normale orario di servizio) detratte le ore previste dal contratto individuale di lavoro.
Il conto individuale del lavoratore verrà chiuso entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e sarà saldato o recuperato entro il 30 giugno dell’anno successivo o antecedentemente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. All’atto del saldo che avverrà con la mensilità di giugno dell’anno successivo sarà prevista una maggiorazione, per le ore di saldo positivo della Banca delle Ore, del 15% per i lavoratori a Tempo Pieno ed una maggiorazione del 27% per i lavoratori part time.

Modalità di calcolo della retribuzione mensile

Per quanto riguarda la modalità di calcolo della retribuzione mensile, dal 1 aprile 2022 le Cooperative che operano con lavoratori in forza presso appalti o servizi del territorio della provincia di Mantova, ad eccezione di quelle di tipo “B”, dovranno applicare la retribuzione mensilizzata. Indipendentemente dalla forma di calcolo utilizzata sarà attivato lo strumento della Banca delle Ore come disciplinato dallo specifico articolo in materia del presente accordo.
Per mensilizzazione della retribuzione si intende il pagamento in busta paga delle ore previste dal contratto individuale di assunzione o successive modifiche accordate con il Lavoratore, indipendentemente dalle ore lavorate che può essere espressa in giorni (26) o in ore (165 per il full-time).
Il riconoscimento delle spettanze è calcolato indipendentemente dall’eventuale saldo a debito o a credito della banca delle ore, e tiene conto della maturazione dei ratei (ferie, permessi, tredicesima e festività) sulla base del monte ore previsto nel singolo contratto di lavoro e/o successive modifiche.

Accordo mitigazione effetti Covid-19

Le parti stipulanti, riconoscendo le difficoltà e le sfide affrontate dal comparto della cooperazione sociale durante il periodo pandemico e nell’attesa della piena applicazione dei riconoscimenti economici previsti all’art. 10 del presente accordo relativo all’istituzione del Premio Territoriale di Risultato, concordano sull’erogazione da parte delle cooperative delle seguenti somme:
a) € 50,00 a maggio con le competenze del mese di aprile 2022;
b) € 50,00 a luglio con le competenze del mese di giugno 2022 con bilancio 2020 in utile
c) € 50,00 a novembre con le competenze del mese di ottobre 2022 con bilancio 2021 in utile;
Gli importi di cui ai punti a), b), c) saranno distribuiti ai lavoratori in forza alla data di erogazione in ragione della % part-time in vigore alla stessa data.

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia

Licenziato in tronco il lavoratore che svolge altra attività lavorativa durante la malattia

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che svolga attività lavorativa presso terzi, incompatibile con le prescrizioni mediche, durante il periodo di assenza per malattia (Corte di Cassazione, Ordinanza 19 maggio 2022, n. 16208).

La vicenda

La Corte d’appello territoriale confermava il rigetto della domanda avanzata da un dipendente, direttore amministrativo di un centro di riabilitazione, nei confronti della società datrice di lavoro, tesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, motivato, in particolare, dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi durante l’assenza per malattia, dalla violazione degli obblighi di lealtà e fedeltà in relazione al rapido recupero delle capacità di svolgere la prestazione e, inoltre, dall’assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.

I Giudici di merito,invero, ritenevano che la condotta del lavoratore fosse idonea a integrare grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da far venir meno la relazione di fiducia alla base del rapporto di lavoro. Risultava, difatti, provato che, in costanza di assenza per malattia, il lavoratore aveva svolto prestazioni presso altra ditta e si era dedicato ad altre attività fuori casa, anche durante le ore di reperibilità, senza dimostrare un’ urgente necessità di allontanarsi dal domicilio.
La Corte giudicava, inoltre, non provata dal lavoratore la compatibilità dell’attività svolta in favore di terzi con la malattia depressiva di cui era affetto, dal momento che le prestazioni espletate durante l’assenza risultavano inconciliabili con la specifica prescrizione di riposo e terapia farmacologica a questi indirizzata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione operata dai giudici di merito circa l’incompatibilità con la prescrizione medica di riposo dell’attività svolta dal dipendente durante il periodo di malattia.
La stessa ha posto, inoltre, in evidenza che l’origine della malattia, nel caso in oggetto sindrome ansioso-depressiva, non assumeva rilevanza in relazione alla natura degli addebiti contestati al lavoratore, i quali riguardano la violazione delle prescrizioni attinenti allo stato di malattia e non, dunque, la mancanza o simulazione della stessa.

I Giudici, infine, non hanno mancato di rilevare che il giudizio concernente la giusta causa di licenziamento era stato compiuto dalla Corte territoriale sulla base del complesso delle condotte addebitate al lavoratore e, innanzitutto, dello svolgimento presso terzi di attività lavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche.
L’ allontanamento dal domicilio nelle fasce di reperibilità, in tale ottica, aveva dunque assunto rilevanza solo secondaria nell’ambito degli addebiti mossi al lavoratore e posti a fondamento della giusta causa di licenziamento, dovendosi pertanto ritenere adeguata la valutazione di proporzionalità della sanzione del licenziamento per giusta causa rispetto alla gravità della condotta.

Accesso degli Enti locali alle autocertificazioni per prestazioni Inps

È attiva la nuova funzione “controllo autocertificazioni” che consente agli Enti locali che erogano prestazioni assistenziali di accedere preventivamente ai dati acquisiti dall’Inps in relazione alle prestazioni erogate dall’Istituto al medesimo soggetto (Inps – Messaggio 23 maggio 2022, n. 2156).

Nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo in relazione all’erogazione di prestazioni assistenziali, sia gli enti locali che l’Inps registrano le relative informazioni ai fini della reciproca consultazione nell’ambito del Servizio SIUSS – ex Casellario dell’assistenza, gestito dall’Inps.
Secondo la disciplina che regola la consultazione del Casellario dell’assistenza, tuttavia, gli enti locali possono accedere alle informazioni relative alle prestazioni erogate dall’INPS a un determinato utente, solo dopo avere trasmesso al Sistema i dati riguardanti almeno una prestazione erogata al medesimo soggetto.
Tenuto conto delle esigenze emerse durante il periodo di emergenza sanitaria per COVID-19, e in particolare quella dei Comuni di potere accedere al SIUSS – ex Casellario dell’assistenza -, anche prima di aver trasmesso i propri dati, per effettuare controlli sulle prestazioni già erogate dall’INPS ai propri cittadini, l’INPS ha attivato la nuova funzione denominata “Controllo autocertificazioni”.
Attraverso il “Controllo autocertificazioni” gli enti locali (i Comuni, singoli o associati, le Province autonome e le Regioni in qualità di enti erogatori) hanno la possibilità di verificare quanto autodichiarato dagli interessati in sede di presentazione di istanze per accedere a prestazioni e servizi erogati dai medesimi enti. I dati sono resi disponibili nel rispetto dei canoni di pertinenza, adeguatezza e limitazione a quanto necessario.
A tal fine, la consultazione può essere effettuata per singolo codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione. Inoltre, viene richiesto l’inserimento del protocollo della domanda presentata dal soggetto interessato all’ente medesimo, tesa a ottenere una prestazione, nonché la tipologia di prestazione richiesta.

Il presupposto per accedere a tale nuova tipologia di consultazione preventiva dei dati è che l’ente erogatore sia censito nei sistemi dell’INPS, abbia individuato e autorizzato uno o più operatori, per i quali sia stata richiesta e ottenuta specifica abilitazione al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza”.
L’accesso è limitato ai soli enti erogatori di prestazioni assistenziali a livello locale:
– Comuni, singoli o associati;
– Province autonome di Trento e di Bolzano;
– Regioni.
Restano escluse (per ora) tutte le altre categorie di enti erogatori (le Università, gli Enti per il diritto allo studio, le Casse professionali e gli altri enti).
L’operatore autorizzato può accedere al servizio “SIUSS – ex Casellario dell’assistenza” solo attraverso il sito internet www.inps.it, con il proprio SPID. Il Sistema riconosce in automatico l’operatore, quale soggetto autorizzato dall’ente erogatore per il quale agisce.
La consultazione consente l’accesso alle informazioni riguardanti le seguenti prestazioni erogate dall’INPS:
– A1.03 Carta acquisti;
– A7.01 Reddito di cittadinanza;
– A7.02 Pensione di cittadinanza;
– A1.04.01 Reddito di Inclusione;
– A1.04.02 – Reddito di Emergenza;
– Prestazioni della categoria A4.

Attività intermediate da piattaforme digitali escluse dalla comunicazione all’ITL

24 magg 2022 Nel convertire il DL n. 21/2022, la Legge n. 51/2022 ha previsto alcune modifiche alle disposizioni relative alle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali.

 

Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
La legge di conversione del DL 21/2022 ha modificato la suddetta disposizione, escludendo dalla comunicazione all’ITL le attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali.
La comunicazione in parole deve avvenire mediante modalità informatiche e non con SMS o posta elettronica.