Una tantum a luglio per il CCNL Area Legno-Lapidei

 

 

  Con la busta paga del mese di luglio 2022, i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei riceveranno la prima tranche di una tantum

 

L’accordo sottoscritto il  3/5/2022 ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto di cassa integrazione

Con il Messaggio n. 2743 dell’8 luglio 2022 l’Inps ha fornito istruzioni per l’invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022.

Per gli eventi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021, le trasmissioni dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa sono effettuate con il nuovo flusso telematico denominato Uniemens-Cig.
Tuttavia, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto, è stata prevista una fase transitoria, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Il periodo transitorio è stato di volta in volta prorogato fino al 30 aprile 2022.
Pertanto, le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig.

A tal fine l’Istituto ha attivato i seguenti servizi telematici:

– Servizio di acquisizione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Acquisizione Uniemens-Cig”. Il servizio consente l’acquisizione e la trasmissione dei dati relativi ai flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.
– Servizio di eliminazione Uniemens-Cig (UNI41), al quale si accede dal Portale dell’Inps, nella sezione “Servizi per le Aziende ed i Consulenti” dove è esposto con la nomenclatura “Eliminazione Uniemens-Cig”. Il servizio consente di eliminare i flussi Uniemens-Cig precedentemente trasmessi. Occorre inserire, in fase di ricerca, come dati di input, il codice fiscale del lavoratore, la competenza anno-mese, l’inquadramento del lavoratore (qualifica 1, qualifica 2, qualifica 3, tipo contribuzione). L’applicazione verifica la presenza in archivio di una denuncia per i criteri inseriti ed espone, anche, eventuali denunce Uniemens-Cig trasmesse con inquadramento diverso da quello indicato nei parametri di ricerca. Si può eliminare una denuncia alla volta.

Protocollo Sicurezza Covid-19 nelle Poste Italiane

Aggiornato lo scorso 6 luglio 2022 nelle POSTE ITALIANE S.p.A. il protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Con il suddetto accordo le Poste Italiane S.p.A. e OO.SS. hanno condiviso quanto segue:
a) Informazione: i lavoratori e tutti coloro che accedono al luogo di lavoro continueranno ad essere informati in merito alle misure precauzionali da seguire nel singolo sito.
b) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie: l’uso delle mascherine FFP2 è ritenuto obbligatorio negli ambiti organizzativi e per le figure professionali di seguito indicati: Operatori di Accoglienza, Corneristi, Consulenti operanti negli Uffici Postali (SCF, SCM, ecc.) con riferimento al periodo di presenza della clientela, venditori MIPA relativamente alle attività svolte presso la clientela, dipendenti di staff e di produzione operanti in siti a maggior concentrazione di personale limitatamente alla permanenza presso spazi comuni (a titolo esemplificativo, tornelli di accesso, ascensori, corridoi, servizi igienici, mense, punti di ristoro e aree break), personale chiamato a condividere il contemporaneo utilizzo di mezzi aziendali.
c) Precauzioni igieniche personali: l’Azienda metterà a disposizione in ogni sito idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori, ai quali sarà nuovamente raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.
d) Gestione di una persona sintomatica in Azienda: restano invariate le procedure/indicazioni relative all’isolamento di una persona con febbre o sintomi influenzali.
e) Pulizie e Sanificazioni: l’Azienda conferma che porrà in essere le misure necessarie per il pieno rispetto delle indicazioni contenute nel Protocollo e si impegna altresì, all’esito degli approfondimenti interni con le Funzioni aziendali competenti, a comunicare alle OO.SS. le modalità di implementazione delle suddette misure, ivi incluse le relative tempistiche, nonché gli aspetti relativi all’areazione degli ambienti.
f) Personale delle Aziende Appaltatrici: l’Azienda ribadisce la necessità che anche il personale in questione si attenga alle misure di prevenzione e si impegna a richiamare l’attenzione in tal senso del personale medesimo, per il tramite dell’Azienda di appartenenza.

INPS: contributi per assistenza contrattuale alla CONF.S.I.N.

L’Inps ha fornito istruzioni sulla gestione della riscossione e  trasferimento alla Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro (circolare n. 79/2022).

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, è effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori  dovuti dai datori di lavoro all’INPS sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Laddove l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.

Cassa Edile della Provincia di Latina: Contribuzione vigente

 

La Cassa Edile della provincia di Latina pubblica la contribuzione in vigore dal 1° giugno 2022

Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 – Industria e Cooperative / Artigiani e P.M.I. (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)

 

CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Esel-Cpt 1,000  
4) Quota Adesione Contrattuale Terr.le 0,840 0,840
5) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
6) Contributo “F.do Sanitario Nazionale” 0,600  
7) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
8) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
9) Contributo RLST 0,200  
10) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 9,077 1,437
TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2) 10,514  
Magg.ne per Quota nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance Latina 0,50  
Magg.ne per Quota Nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance in altre province. 1,30  

Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 Imprese interinali e fornitrici di lavoratori temporanei (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)

CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.le Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Contr. Formazione Professionale 3,868  
4) CPT – Quota % “Sicurezza” 0,200  
5) Quota Adesione Contrattuale Prov.le 0,840 0,840
6) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
7) Fondo autonomo sospensioni Lavoro 0,300  
8) Contributo “F.do Sanitario” 0,600  
9) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
10) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
11) Contributo RLST 0,200  
12) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 12,445 1,437

 

Studi Professionali – E.BI.PRO. – Rimborso spese trasporto

L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali – E.BI.PRO. – presenta una nuova prestazione: il rimborso delle spese sostenute per il trasporto pubblico dipendenti

Oggetto della prestazione
E.BI.PRO, in via sperimentale e nei limiti delle risorse stanziate, al fine di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico rimborsa ai dipendenti di datori di lavoro in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute a titolo personale per l’utilizzo in abbonamento del trasporto pubblico nel tragitto casa-lavoro e viceversa.

Modalità di presentazione della domanda
L’iscritto può presentare una sola domanda all’anno per il rimborso delle spese dell’abbonamento per il servizio di trasporto pubblico.
Si comunica che per le sole spese sostenute nell’anno 2021 (1° gennaio – 31 dicembre 2021) la richiesta dovrà essere presentata in via eccezionale e solo per quest’anno di prima attivazione tra il 1 luglio ed il 30 settembre 2022.
Per le spese sostenute invece a partire dall’anno 2022 la richiesta dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello in cui ha sostenuto le spese (esempio per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la richiesta dovrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023)
Eventuali domande avanzate al di fuori dai periodi sopra indicati non verranno in alcun modo prese in carico dall’Ente.
Nel caso di abbonamento a cavallo fra due anni solari farà fede, al fine di individuare la finestra temporale per l’invio del la domanda, la data dell’avvenuto pagamento.
La domanda deve essere presentata tramite procedura online accedendo nell’area riservata con le proprie credenziali.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:
– Copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell’abbonamento e del nominativo dell’intestatario;
– Copia dell’ultima busta paga.

Criteri e limiti di liquidazione del contributo
Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di € 200.
Il contributo spetta al dipendente che ha effettuato l’acquisto per sé stesso di un abbonamento nominativo annuale o infrannuale, da mensile a semestrale, per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Non saranno, pertanto, rimborsate spese sostenute da soggetti diversi all’iscritto, intestatario dell’abbonamento, pur se facenti parte del nucleo familiare.
Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale deve intendersi quello avente ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, reso da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Sono rimborsabili esclusivamente abbonamenti annuali o infrannuali, da mensili a semestrali (a titolo esemplificativo e non esaustivo non sono rimborsabili i biglietti a tempo che abbiano una durata oraria anche superiore a quella giornaliera o le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come l’ingresso a musei o spettacoli, etc.).
E.BI.PRO. può invitare l’iscritto a regolarizzare la domanda richiedendo eventuali documenti integrativi entro 10 giorni lavorativi dalla valutazione della stessa, termine decorso il quale definirà automaticamente la pratica con esito negativo.
E.BI.PRO, previa verifica della regolarità contributiva del datore di lavoro, provvede all’erogazione della misura entro 4 mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il richiedente riceverà comunicazione solamente in caso di diniego o sospensione della pratica.

Il percettore di Rdc che lavora in nero rischia il carcere

8 lug 2022 La pena della reclusione può essere inflitta al percettore di Reddito di cittadinanza che ometta di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, anche quando questa sia irregolare (Corte di Cassazione, Sentenza 04 luglio 2022, n. 25306).

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nel giudizio instaurato su ricorso proposto da un soggetto, beneficiario del reddito di cittadinanza, condannato per il reato previsto dall’ art. 7, co. 2, I. 28 marzo 2019 n. 26, il quale aveva omesso di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, presso una ditta individuale.

L’imputato aveva impugnato dinanzi alla Suprema Corte la decisione di condanna, denunciando errata applicazione del cit. art. 7 e un vizio della motivazione, nella parte in cui affermava la sussistenza dell’elemento intenzionale della condotta, in quanto l’attività lavorativa che aveva svolto era, in realtà, priva di retribuzione, come confermato dallo stesso datore di lavoro, non essendo neppure stata accertata la corresponsione di salari.
Detta attività, secondo quanto dedotto dall’imputato, era stata da lui svolta mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare al solo scopo di alleviare le afflizioni derivanti dalla detenzione; pertanto l’omessa comunicazione contestata non rientrava tra le condotte punibili contemplate dalla norma incriminatrice, in quanto essa non avrebbe potuto comportare la revoca del beneficio, con la conseguente irrilevanza penale della comunicazione e della sua omissione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibile la ricostruzione operata dai giudici di merito.

La Corte d’appello, difatti, nel disattendere il primo motivo, sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione, aveva correttamente ribadito la configurabilità del reato contestato all’imputato a causa dell’omessa comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare, sottolineando l’inverosimiglianza di quanto dichiarato dall’imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell’attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie. Da tanto discendeva la configurabilità del reato in conseguenza dell’ omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione.

Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto coerente e scevro da vizi logici il ragionamento posto a base della sentenza censurata, fondata sulla corretta applicazione della comune regola di esperienza, secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, deponendo in tal senso anche quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, che, sia pure qualificandole come regalie corrisposte in occasioni particolari, ha riconosciuto la corresponsione di compensi all’imputato per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse.

 

Nuova PBNC nel CCNL Terziario Confimprese Italia

Con accordo del 23 giugno 2022 sono stati definiti i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata dei dipendenti del Terziario Confimprese Italia.

Sono stati rivalutati gli importi delle retribuzioni della Paga Base Nazionale Conglobata attraverso l’indice nazionale dei prezzi al consumo (NIC con tabacchi) con le modalità previste dal CCNL, in maniera tale che le retribuzioni sono già state rivalutate di un punto percentuale (+1%) a decorrere dal 1° luglio 2021.
La Paga Base Nazionale Conglobata, da luglio 2022, sarà rivalutata dell’uno/60 percento (+1,60%) quale incremento sulle retribuzioni da sommarsi alla rivalutazione già decorsa da luglio 2021. Per iperiodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre ai seguenti incrementi.

Livelli

PBNC dal 1 luglio 2021

PBNC dal 1 luglio 2022

Quadri A 2.050,30 2.083,10
Quadri B 1.706,90 1.734,21
1 1.604,89 1.630,56
2 1.486,72 1.510,50
3 1.338,25 1.359,66
4 1.302,90 1.323,74
5 1.276,64 1.297,06
6 1.251,39 1.271,41

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Terzo Settore Fesica Confsal: pubblicate le nuove retribuzioni

Sottoscritto, il rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del terzo settore Fesica Confsal

A decorrere dal 1° luglio 2022, la tabella seguente deve intendersi parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del Terzo Settore ed inserita nello stesso.

Le Parti concordano che tali importi sono da considerarsi definitivi e da utilizzare come base di riferimento per future operazioni dandosi atto che per periodi antecedenti alla data del 1° luglio 2022 nulla sarà dovuto oltre agli incrementi richiamati.

Paga Base Nazionale Conglobata

Livelli

Retribuzione dal 1 luglio 2021

Retribuzione dal 1 luglio 2022

Dirigenti € 2.572,16 € 2.603,03
Quadri € 2.057,67 € 2.082,36
Livello 1 € 1.749,11 € 1.770,10
Livello II € 1.646,19 € 1.665,95
Livello III € 1.542,87 € 1.561,39
Livello IV € 1.440,46 € 1.457,74
Livello V € 1.337,54 € 1.353,59
Livello VI € 1.234,62 € 1.249,43

DDL semplificazioni e agevolazioni per lavoratori sportivi

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Schema di Decreto Legislativo “correttivo” al lavoro sportivo contenente misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali), per le prestazioni professionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicato 07 luglio 2022).

Al fine di rendere l’impatto della riforma del 2021 più sostenibile per associazioni e società dilettantistiche, è stato approvato lo schema di D.Lgs. che introduce misure di semplificazione e di contenimento degli oneri (contributivi e fiscali) per il lavoro sportivo.
In sintesi sono previste le seguenti novità:
– possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche anche le cooperative e gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), laddove esercenti come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
– ampliata la facoltà di auto-destinazione degli utili per società e associazioni dilettantistiche;
– si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive;
– precisati, nell’area del dilettantismo, i presupposti per l’instaurazione di rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
– digitalizzazione degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
– definita la figura del volontario sportivo;
– consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni;
– agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell’area del dilettantismo;
– anticipata l’abolizione del vincolo sportivo, nell’area del dilettantismo.