POSTE S.p.A.: Lavoro agile per attività formative

Firmato il 3/8/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, PostePay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo in materia di Lavoro Agile

Con la firma del presente accordo, le Parti intendono individuare specifiche modalità applicative che agevolino l’istituto del Lavoro Agile ai fini formativi.
Pertanto, premesso
– che con l’Accordo del 1 marzo 2022, hanno definito la regolamentazione fino al 31 marzo 2023 del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane, quale diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
– che in tale sede hanno condiviso la possibilità di ricorrere temporaneamente al Lavoro Agile anche nei confronti del personale appartenente a strutture operative, al fine di consentire la partecipazione ad attività formative per le quali – anche in ragione della numerosità delle risorse coinvolte – sia opportuno il ricorso a tale modalità;
– che la L n. 52/2022 di conversione del DL n. 24/2022 ha previsto fino al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere allo Smart Working cd. emergenziale, per la cui attivazione non è prevista la sottoscrizione dell’Accordo Individuale,

le Parti, convengono che a partire dal 1 settembre 2022 o, se successiva, dalla data di scadenza della suindicata modalità semplificata di attivazione dello Smart Working, per la fattispecie relativa allo svolgimento delle attività formative su richiamate, l’Accordo Individuale di Lavoro Agile si intenderà perfezionato mediante l’invio da parte dell’Azienda di una email con la quale si comunica al dipendente l’attivazione dello Smart Working per le giornate di partecipazione alle iniziative formative e la risposta via email del lavoratore in segno di accettazione; per assicurare il corretto flusso comunicazionale, dell’avvenuto perfezionamento di processo verrà data evidenza al Responsabile diretto delle risorse interessate.
Le Parti condividono inoltre l’opportunità di estendere, in via sperimentale, tale modalità di attivazione del Lavoro Agile al personale in servizio a tempo determinato impiegato su attività di staff remotizzabili o, laddove necessario per le suindicate finalità formative, applicato nelle strutture operative.

Cooperative che assumono persone con lo status di protezione internazionale: assegnazione contributo

Il ministro del lavoro ha firmato il Decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.

 

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
Il contributo si applica per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal primo gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, per le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 10 gennaio 2016.
Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio della domanda all’INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili: il Ministero del Lavoro ha già messo a disposizione dell’Istituto 500mila euro.
Non vengono riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.

Decreto 105/2022: dall’Inps le prime indicazioni su maternità, paternità e congedo parentale

L’Inps, con il messaggio del 4 agosto 2022, n. 3066, ha illustrato le novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale, alla luce delle disposizione introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Maternità delle lavoratrici autonome

Per le lavoratrici autonome è introdotto il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

L’ indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL. Essa spetta nella stessa misura calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti

I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ex art. 337-quater c.c., l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Lavoratori Gestione separata

È prevista la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Lavoratori autonomi

È riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Domanda

L’Istituto specifica che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dal 13 agosto 2022 è possibile fruire dei suddetti congedi con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati), una volta rilasciata l’ apposita domanda telematica.

Pemio aziendale e sicurezza covid-19 nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

Firmati il 28 luglio 2022, per i dipendenti delle Agenzie delle Entrate – Riscossione, l’accordo per l’erogazione del Premio Aziendale (VAP) e l’accordo di integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza”.

Premio Aziendale AdER anno 2022 (erogazione 2023)

Al personale delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione, saranno corrisposti per il corrente anno di competenza 2022 gli importi riportati nella seguente Tabella.

LIVELLI

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Liv. Unico 1.720

Il premio aziendale viene erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2023 e a condizione che il bilancio 2022 non presenti perdita di esercizio.

Detto Premio, in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL terrà a riferimento, per il 2022, i seguenti parametri:

1. le istanze di rateizzazioni ordinarie di importo fino a € 60.000, da lavorare entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa rispetto al totale delle rateizzazioni concesse del medesimo aggregato;

2. i pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Agenzia, compreso PagoPa. Tale indicatore si identifica con la relazione tra il numero delle transazioni di pagamento effettuate presso i canali remoti resi disponibili dall’Agenzia e il montante complessivo delle transazioni di pagamento registrati nell’anno 2022.

Il Premio sarà corrisposto a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° gennaio 2023 ed è già comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare ed il trattamento di fine rapporto, e pertanto non entrerà nella base di computo di nessuno dei predetti istituti.

Integrazione Protocollo sulla sicurezza Covid 19

Le Parti, convengono di modificare il Protocollo del 21 giugno 2022 come segue:
Nello specifico, i seguenti i punti del citato “Protocollo sulla Sicurezza” vengono così sostituiti:

– I lavoratori affetti dalle patologie individuate dal DM 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L 104/92, autorizzati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 31 luglio 2022, potranno presentare richiesta al Medico Competente dell’Ente, ai sensi dell’art. 41 del DLgs n 81/2008 (sorveglianza sanitaria), per la valutazione correlata ai rischi lavorativi della ripresa delle attività in presenza dal 1 agosto 2022.
Nelle more della valutazione da parte del Medico Competente, ai predetti lavoratori che avranno formalizzato la richiesta, sarà consentita la prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile fino al rilascio del giudizio da parte del medico competente.

– Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di protezione fornite dall’Ente.

– Il personale viene informato e sensibilizzato, anche utilizzando la comunicazione interna mediante la rete intranet, sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RRLLSS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (attualmente un metro), all’uso delle mascherine di protezione, nonché alla frequente pulizia delle mani.

– L’Ente fornirà al personale tutte le indicazioni finalizzate ad accedere in maniera sicura ai locali di lavoro incluso l’utilizzo degli spazi comuni degli edifici (ascensori, corridoi, sale e punti di ristoro, mensa), anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi e indicando, mediante apposita segnaletica, percorsi e distanziamenti obbligati. Tutto il personale sarà dotato di una mascherina di protezione, come misura di prevenzione e protezione che si aggiunge al costante rispetto della distanza minima di sicurezza. Per il personale, che nello svolgimento della propria mansione potrebbe essere soggetto ad alternarsi sulla medesima postazione, sarà reso disponibile un Kit igienizzante. Tutti i dispositivi qualificati come monouso devono essere sostituiti e forniti, a cura del datore di lavoro, giornalmente. Il monitoraggio e controllo del rispetto da parte dei lavoratori dell’utilizzo dei DPI è in capo ai preposti anche in assenza di riporto gerarchico diretto. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell’accesso agli uffici, dovranno indossare dispositivi di protezione come previsto dal DPCM 26 aprile 2020.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo nazionale del 30 giugno 2022, con riferimento ai dispositivi di protezione di cui ai sopracitati punti 3), 6) e 9), l’Ente assicura la disponibilità di mascherine del tipo FFP2.

– Il presente Protocollo avrà validità fino al 31 ottobre 2022.

Le Parti concordano che tutti gli articoli non inclusi nel presente Accordo, continuano a trovare applicazione così come previsto nel Protocollo del 21 giugno 2022.

Premio di risultato dipendenti Rai

La Rai ha emanato le regole da applicare ai fini dell’erogazione del premio di risultato per i propri dipendenti.

I Lavoratori RAI troveremo in busta paga ad ottobre il Premio di risultato, pari al 63% dell’importo massimo di 1579,27 €, previsto per il 4° livello.

Il premio potrà essere percepito con le seguenti modalità

1. Pagamento del 100% del PdR in busta paga tassato al 10 %;

2. Destinare il 50% (esentasse) del PdR alla CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga

3. Destinare il 100% (esentasse) del PdR alla CRAIPI (se il dipendente è iscritto al Fondo)

4. Destinare il 50% (esentasse) del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga (in questo caso l’importo sarà

maggiorato dell’8%)

5. Destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%)

PdR al 63% riparametrato per livello

Livello

PdR 2022

A 1.359.55€
1 1.248.31€
2 1.161.79€
3 1.075.28€
4 994.94€
5 920.79€
6 834.28€
7 772.46€
8 698.30€
9 617.97€

CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva

CCNL Funzioni centrali: l’IVC definitiva

Stabiliti i nuovi importi dell’indennità di vacanza contrattuale del Comparto Funzioni Centrali, – triennio 2019/2021

Si riportano i nuovi importi dell’IVC 2022 come segnalato dalla Ragioneria di Stato, ricalcolati sulla base dei nuovi stipendi applicati dopo l’entrata in vigore del CCNL 1919-2021

 

MINISTERI – IVC 2022

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

CAPI DIPARTIMENTO/SEGRETARI GENERALI 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE SANITARIO (EX DIR PROF.SANIT. E DIR II PROF SANIT) 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
ISPETTORE GENERALE R.E. 8,65 14,42
DIRETTORE DIVISIONE R.E. 8,04 13,40
TERZA AREA – FASCIA 7 8,40 14,01
TERZA AREA – FASCIA 6 7,91 13,18
TERZA AREA – FASCIA 5 7,41 12,36
TERZA AREA – FASCIA 4 6,96 11,61
TERZA AREA – FASCIA 3 6,34 10,57
TERZA AREA – FASCIA 2 6,03 10,04
TERZA AREA – FASCIA 1 5,82 9,71
SECONDA AREA – FASCIA 6 6,01 10,02
SECONDA AREA – FASCIA 5 5,85 9,74
SECONDA AREA – FASCIA 4 5,63 9,50
SECONDA AREA – FASCIA 3 5,30 8,94
SECONDA AREA – FASCIA 2 4,98 8,40
SECONDA AREA – FASCIA 1 4,74 8,00
PRIMA AREA – FASCIA 3 4,83 8,15
PRIMA AREA – FASCIA 2 4,66 7,86
PRIMA AREA – FASCIA 1 4,50 7,60

 

AGENZIE FISCALI

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
ISPETTORE GENERALE R.E. 8,65 14,42
DIRETTORE DIVISIONE R.E. 8,04 13,40
TERZA AREA – F6 7,94 13,23
TERZA AREA – F5 7,41 12,36
TERZA AREA – F4 6,96 11,61
TERZA AREA – F3 6,34 10,57
TERZA AREA – F2 6,03 10,04
TERZA AREA – F1 5,82 9,71
SECONDA AREA – F6 6,03 10,05
SECONDA AREA – F5 5,85 9,74
SECONDA AREA – F4 5,63 9,50
SECONDA AREA – F3 5,30 8,94
SECONDA AREA – F2 4,98 8,40
SECONDA AREA – F1 4,74 8,00
PRIMA AREA – F2 4,66 7,86
PRIMA AREA – F1 4,50 7,60

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Qualifica

IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2022 – 0,30% stipendi tabellari

IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 – 0,50% stipendi tabellari

DIRIGENTE I FASCIA 13,36 22,27
DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO DETERM. 13,36 22,27
DIRIGENTE II FASCIA 10,44 17,41
DIRIGENTE II FASCIA A TEMPO DETERM. 10,44 17,41
MEDICO II FASCIA T.P. 10,92 18,20
MEDICO I FASCIA T.P. 8,71 14,52
MEDICO II FASCIA T.D. 8,18 13,63
MEDICO I FASCIA T.D. 6,24 10,40
PROF.STI LEGALI LIV. II DIFF. 11,03 18,38
PROF.STI LEGALI LIV. I DIFF. 9,37 15,61
ALTRI PROF.STI LIV. II DIFF. 11,03 18,38
ALTRI PROF.STI LIV. I DIFF. 9,37 15,61
ISPETTORE GENERALE r.e. 8,66 14,43
DIRETTORE DIVISIONE r.e. 8,05 13,41
POSIZIONE ECONOMICA C5 7,42 12,37
POSIZIONE ECONOMICA C4 6,97 11,62
POSIZIONE ECONOMICA C3 6,35 10,58
POSIZIONE ECONOMICA C2 6,03 10,05
POSIZIONE ECONOMICA C1 5,83 9,72
POSIZIONE ECONOMICA B3 5,63 9,50
POSIZIONE ECONOMICA B2 5,30 8,94
POSIZIONE ECONOMICA B1 4,99 8,41
POSIZIONE ECONOMICA A3 4,89 8,25
POSIZIONE ECONOMICA A2 4,74 8,00
POSIZIONE ECONOMICA A1 4,51 7,60

Il via al Premio di Risultato 2022 nelle Poste Italiane

Siglato il 29 luglio 2022 il verbale di accordo sul Premio di Risultato 2022 in Poste Italiane.

L’intesa si basa sostanzialmente su una proroga per il solo anno 2022 e prevede un incremento economico del 5% (100 euro medi) che tiene conto del rialzo inflattivo e di importanti novità per quanto riguarda la possibilità di avvalersi – su base volontaria – di benefici ulteriori tramite la piattaforma del Welfare aziendale. Entro la fine dell’anno le Parti si incontreranno per avviare un confronto per la costruzione di un impianto regolatorio di valenza triennale per il 2023-205.
La determinazione del Premio verrà definita secondo i criteri di raggiungimento del parametro EBIT del Gruppo.
In particolare viene disposto un credito aggiuntivo pari a 50 € per la destinazione di una somma di almeno del 10% del PdR, un altro di ulteriori 100 € scegliendo la parte del 50% e ulteriori 50 € quando viene scelta la quota del 90%.
Previsto un Bonus ulteriore di 50 euro qualora non vi sia stata da parte del lavoratore alcuna assenza nel corso dell’anno.

DIREZIONE STAFF

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 838,84 503,31 335,54
E 1.131,23 678,74 452,49
D 1.277,90 766,74 511,16
C 1.277,90 766,74 511,16
B 1.309,30 785,58 523,72
A2 2.008,92 1.205,35 803,57
A1 2.645,47 1.587,28 1.058,19

PRODUZIONE SPORTELLERIA

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 2.007,11 1.204,27 802,84
D 2.258,22 1.354,93 903,29
C 2.359,93 1.415,96 943,97
B 2.419,38 1.451,63 967,75
A2 COLL – A2 DUP – REFERENTE COORDINAMENTO UP 2.512,04 1.507,22 1.004,81
A1 DUP 2.520,00 1.512,00 1.008,00
A1 DUP CENTRALI 2.782,68 1669,61 1.113,07

PRODUZIONE RECAPITO

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

E 1.850,55 1.110,33 740,22
D 1.997,58 1.198,55 799,03
C 2.090,41 1.254,24 836,16

PRODUZIONE CRP

LIVELLO

PREMIO 2022

QUOTA NAZIONALE

QUOTA REGIONALE

F 984,60 590,76 393,84
E 1.514,98 908,99 605,99
D 1.629,59 977,75 651,83
C 1.711,36 1.026,81 684,54
B 1.753,44 1.052,06 701,38
A2 – A2 VENDITORI IMPRESE/P.A.L. 2.100,38 1260,23 840,15
A1 2.736,95 1.642,17 1.094,78

La corresponsione dell’importo del premio spettante a livello individuale avverrà con le competenze del mese di giugno 2023 ed in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio. In tale sede verrà effettuato il riproporzionamento pro-quota.
L’erogazione del premio avverrà esclusivamente nel caso in cui si sia raggiunta la soglia di accesso dell’indicatore EBIT del Gruppo Poste Italiane.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulla sospensione o riduzione delle attività lavorative, l’Inps fornisce chiarimenti sull’eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria (Messaggio 28 luglio 2022, n. 2999).

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, il datore di lavoro può chiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario (o “CIGO”) con la casuale “eventi meteo”.
A tal fine sono considerate temperature elevate, quelle superiori a 35° centigradi.
L’Inps chiarisce che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella cd. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi.
Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Le risultanze delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento adottato.

L’Inps precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato la sospensione/riduzione delle attività lavorative.
Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, l’Inps attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio.

L’Istituto sottolinea, inoltre, che la CIGO è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.
Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile inoltrare la richiesta di integrazione salariale ordinaria.
Qualora alla domanda non sia stata allegata l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa è richiesta dall’Istituto mediante il supplemento di istruttoria. L’integrazione non è necessaria acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Firmato un protocollo per lo sviluppo del settore Calzaturiero

Firmato un protocollo per lo sviluppo del settore Calzaturiero

Sottoscritto un protocollo di Intesa per l’adozione di misure idonee a sostenere il settore italiano della calzatura

Il settore calzaturiero deve essere messe in condizione di competere maggiormente nei mercati internazionali, adottando misure di lungo periodo e superando quelle previste da una fase emergenziale, per approdare a provvedimenti che consentano di affrontare, con concretezza e determinazione, i problemi strutturali.

Con l’ Etichettatura d’origine obbligatoria ben evidente nel prodotto:

1) il consumatore verrà tutelato e potrà fare una scelta consapevole se acquistare un prodotto italiano o proveniente da paesi diversi, anche extraeuropei;

2) i rivenditori dovranno specificare la provenienza del prodotto e non potranno più, a parità di prezzo, far passare per fatto in Italia un prodotto che italiano non è..

Le imprese produttrici italiane che concorrono ai bandi pubblici costituiscono una nicchia nel settore delle calzature da salvaguardare e sviluppare.

I vari Enti che, all’interno della Pubblica Amministrazione, promuovono i bandi per la fornitura devono definire maggiormente i perimetri di azione degli assegnatari, sia nell’ambito delle normative applicabili che dei costi, a vario titolo, da sostenere. Tra questi, anche quello relativo al costo minimo della manodopera che rappresenta, di per sé stesso, un ulteriore elemento di garanzia della qualità del prodotto e della fornitura nel suo complesso.

Attualmente chi produce in Italia è gravato da costi che lo rendono sempre perdente nei confronti di chi produce all’estero.

In tal senso, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM – FEMCA – UILTEC, chiedono la certificazione presso il Ministero del Lavoro, del costo del lavoro del Settore Calzature Industria, così come avviene per gli altri settori soggetti a bandi di gara per l’assegnazione di lavori pubblici (es. Lavanderie Industriali e Servizi affini).

Pertanto, ASSOCALZATURIFICI e FILCTEM – FEMCA – UILTEC hanno redatto un documento analitico ed esplicativo delle proposte tecniche inerenti alle tematiche sopra elencate, da presentare ai Ministeri interessati e all’opinione pubblica attraverso un momento di incontro con la stampa.

Protocollo sicurezza Covid-19 nel Credito Cooperativo

Stipulato lo scorso 29 luglio 2022, il protocollo condiviso del Credito Cooperativo in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le Parti considerando l’andamento generale della situazione epidemiologica rispetto alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei soci e dei clienti, hanno condiviso di continuare a fornire alle Aziende della Categoria indicazioni operative aggiornate, finalizzate ad incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da SARS-CoV-2/COVID-19.
Con il presente Protocollo, in considerazione delle specificità del Credito Cooperativo, sono state definite le previsioni utili a prevenire e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, nonché a contribuire alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori presso le aziende del Credito Cooperativo, considerando che i provvedimenti normativi fino ad oggi intervenuti in tema di prevenzione, contrasto e contenimento alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19, nel periodo emergenziale e post emergenziale, hanno, tempo per tempo, stabilito che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.
Le Parti indicano alle Aziende del Credito Cooperativo il mantenimento di effettive ed efficaci misure che incrementino i livelli di tutela e protezione per le persone, anche al fine di consentire la continuità dei servizi.
Il presente Protocollo decorre dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2022.