Procedura di ricostituzione indennità di frequenza per invalidità civile sospese

Con il Messaggio 30 novembre 2022, n. 4315, l’Inps ha attivato il processo automatizzato per il ricalcolo delle indennità per l’invalidità civile di frequenza scolastica sospese nel periodo estivo.

Fino ad oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo, erano necessari una serie di adempimenti a carico del cittadino e l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale INPS competente per la verifica della documentazione prodotta e il ricalcolo della prestazione, con la conseguente estensione delle tempistiche per la chiusura dell’istruttoria.
Il nuovo processo automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravato dall’onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali.

La procedura di ricalcolo automatizzato delle indennità di frequenza è attivato per l’anno scolastico 2021/2022 ed è articolato nelle seguenti fasi:
1. estrazione dei dati relativi ai minori titolari di indennità di frequenza sospesa;
2. acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla frequenza scolastica attraverso colloquio informatico con il Ministero dell’Istruzione e del merito;
3. ricalcolo della prestazione;
4. notifica dell’avvenuto ricalcolo della prestazione.
Inoltre, ai fini del riconoscimento della prestazione, il sistema esegue centralmente i seguenti controlli automatici volti ad accertare che il titolare della prestazione:
– non sia deceduto;
– sia frequentante;
– non sia titolare di un’altra prestazione di invalidità civile;
– abbia un tutore o rappresentante legale;
– sia residente in Italia.

INPS: domande telematiche per accredito figurativo per cariche elettive e sindacali

Realizzato un punto di accesso unificato per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’Istituto e si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, consultabile attraverso i diversi dispositivi mobili e fissi (Circolare Inps n. 129/2022).

In particolare, le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali: WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto utilizzando tutti i browser aggiornati a eccezione di Explorer (non più supportato); Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06.164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non sono procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa. Diversamente, qualora si accerti che la causa che impedisce l’invio telematico sia da addebitare al sistema informatico dell’INPS, le Strutture territoriali provvederanno alla protocollazione in entrata dell’istanza, alla relativa acquisizione e alle successive fasi gestionali di lavorazione.
L’utente deve accedere al “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.
Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.
Per potere accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dopo avere superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:
– Home Riscatti;
– Home Ricongiunzioni e Computo;
– Home Accredito Figurativo per Cariche Elettive e Sindacali.
Nella pagina iniziale è disponibile l’accesso alle seguenti funzionalità principali:
– Nuova Domanda;
– Consultazione Domanda;
– Manuale Utente;
– Scheda Informativa e Allegati.

Le novità introdotte dal nuovo applicativo semplificano l’interazione tra le procedure e l’utente che, pertanto, in fase di accesso può:
– consultare il proprio estratto contributivo;
– verificare la correttezza e completezza dei servizi prestati e dei contributi versati apponendo un flag nella sezione apposita;
– inoltrare richieste di modifica e/o integrazione della propria posizione assicurativa attraverso gli applicativi dedicati (FASE e RVPA);
– ricevere dalla procedura l’indicazione della tipologia di accredito per cui si può scegliere di presentare domanda in base alla propria situazione contributiva/Ente – datore di lavoro che ha concesso l’aspettativa e la tipologia di aspettativa richiesta.
Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda di prestazione. L’utente è inizialmente invitato a confermare i propri dati anagrafici e i dati di contatto che trova già precompilati in base alle informazioni associate all’utenza con la quale ha effettuato l’accesso al portale. Questi dati possono essere aggiornati selezionando l’apposita funzione disponibile nel sito web dell’INPS alla sezione “MyInps”.
L’utente deve, inoltre, indicare se presenta la domanda come diretto interessato ovvero come superstite di soggetto deceduto. Dopo avere acquisito tali dati, il sistema rappresenta all’utente la propria situazione contributiva raggruppata per datore di lavoro (periodo dal – al, tipo di rapporto, misura, diritto, gestione e retribuzione) nella sezione “Rapporti di lavoro e contribuzioni”.
Effettuata tale verifica, l’utente deve apporre un flag nell’apposito campo tramite il quale deve alternativamente dichiarare la correttezza e completezza della propria posizione assicurativa o un’anomalia o mancanza nella stessa.
Le diverse sezioni della domanda sono presentate in sequenza, rendendo la compilazione semplice e intuitiva, con la possibilità, nei casi previsti, di allegare eventuale documentazione a supporto tramite il pulsante “Allegati”.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste e allegata eventuale documentazione, tramite la funzione “Riepilogo e invio” si possono rivedere i dati inseriti. Per inviare la domanda l’utente seleziona il tasto “Invio”. L’inoltro della domanda è possibile solo dopo avere apposto il flag alla seguente dichiarazione: “Ho preso visione e accetto l’informativa”.
La domanda inoltrata sarà immediatamente visualizzabile dall’utente nell’elenco delle proprie domande di accredito figurativo (consultabili nella apposita sezione “Consultazione Domanda”), dove sarà anche possibile consultare lo stato di avanzamento della pratica, visualizzare il numero di protocollo, appena disponibile, e stampare la relativa ricevuta.
La protocollazione della domanda è effettuata dal sistema informatico contestualmente ovvero in un momento successivo.

Docenti e reiterazione illegittima dei contratti a termine: niente risarcimento in caso di stabilizzazione

Nel settore scolastico, l’immissione in ruolo costituisce una misura alternativa idonea a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 24 novembre 2022, n. 34660.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici del gravame che avevano accolto l’appello del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e respinto la domanda proposta dai docenti ricorsi in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente ad illegittimità dei contratti a termine stipulati con l’amministrazione.

La Corte distrettuale, nella specie, aveva posto a fondamento della decisione la circostanza che i docenti in questione risultavano assunti in ruolo già nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di una serie di contratti a termine della durata superiore a tre anni; pertanto, la domanda di condanna del Ministero al risarcimento del danno non era fondata perché veniva in rilievo un rapporto ormai stabilizzato, mancando la prova di un danno diverso ed ulteriore, atteso che l’amministrazione non aveva impugnato la statuizione del giudice di primo grado in ordine al riconoscimento dell’anzianità pregressa.

I docenti hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, censurandola per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in punto di risarcimento da abuso di contratti a termine.

Tale doglianza è stata ritenuta infondata dal Collegio, che ha richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel settore scolastico, l’immissione in ruolo rappresenta una delle misure alternative idonee a sanzionare e cancellare l’illecito comunitario, realizzatosi mediante la illegittima reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti di lavoro a tempo determinato su posti in organico di diritto.
I Giudici di legittimità non hanno mancato di rilevare, inoltre, che tale immissione in ruolo è stata riconosciuta quale misura idonea ed adeguata anche dalla Corte di Giustizia, giacchè l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito nella Direttiva 1999/70/CE, non impone agli Stati membri di prevedere un diritto al risarcimento del danno, in aggiunta alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

TFR maturato nei confronti del datore cedente fallito: escluso l’accesso al Fondo di garanzia

Anche quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’accesso al Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile. Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 18 novembre 2022, n. 34032.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva rigettato la domanda di una lavoratrice volta a conseguire dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex I. n. 297/1982, l’importo del TFR maturato alle dipendenze della società datrice di lavoro.
Secondo i giudici del gravame, in particolare, il rigetto della pretesa avanzata dalla dipendente discendeva dalla circostanza che la stessa avesse solo tentato di notificare un decreto ingiuntivo corredato di precetto alla società ex datrice di lavoro presso la quale aveva maturato il TFR, senza intraprendere alcuna esecuzione forzata né nei suoi confronti né nei confronti di altra società, che pure era stata affittuaria della relativa azienda e presso la quale ella stessa aveva prestato servizio in forza di autonomo rapporto di lavoro subordinato stipulato alcuni giorni dopo la conclusione del contratto di affitto; pertanto, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia, non essendovi prova che le garanzie patrimoniali dei due datori di lavoro fossero risultate insufficienti.

La dipendente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo, tra i motivi, che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che la responsabilità solidale dell’impresa affittuaria dell’azienda dell’ex datrice di lavoro valesse comunque ad escludere l’intervento del Fondo di garanzia: secondo la tesi della lavoratrice, al contrario, essendo il TFR un credito a maturazione progressiva, era indubbio l’obbligo dell’ex datrice di lavoro di corrisponderlo per la parte di rapporto svolto alle sue dipendenze, dovendosi ritenere, dunque, ingiustificato il rifiuto dell’INPS di corrisponderlo.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che, anche quando il fallimento o comunque l’insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l’intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile; resta, invece, irrilevante e inopponibile all’INPS la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell’azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente.
Pertanto, assume rilievo, ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, la previsione che rende l’impresa cedente coobbligata con l’impresa cessionaria per la quota di TFR maturata alle sue dipendenze prima della cessione; ciò che conta è, in particolare, che insolvente o sottoposto a procedura fallimentare sia il datore di lavoro alle cui dipendenze si trova il lavoratore al momento della cessazione del rapporto e della conseguente esigibilità del TFR.
In quest’ultimo caso, infatti, la garanzia del Fondo non è subordinata alla previa escussione di altri condebitori solidali pro quota, viceversa, laddove debba trovare applicazione la tutela prevista nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, non può farsi luogo, in caso di insolvenza del datore di lavoro cedente, alla copertura del Fondo di Garanzia, non potendo configurarsi alcuna indebita contaminazione tra le due tutele.

Aziende con certificazione di parità di genere: criteri e modalità di erogazione dell’esonero contributivo

Il Ministero del lavoro definisce criteri e modalità di concessione, a decorrere dal 2022, dell’esonero contributivo in favore delle aziende private che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere per il periodo di validità della medesima certificazione (Decreto 20 ottobre 2022).

Le aziende interessate inoltrano, telematicamente, apposita domanda all’Inps secondo i termini e le modalità indicate dall’Istituto con apposite istruzioni. In particolare, la domanda deve contenere: i dati identificativi dell’azienda; la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere; la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere, e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro; il periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Le domande sono verificate dall’Inps sulla base delle informazioni suddette e sono ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere. Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, qualora le risorse risultino insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente ammissibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
Per la verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’INPS i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.

L’Istituto autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui e l’eventuale riduzione.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. In caso di revoca della certificazione le imprese interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.

CCNL Estetica – Conflavoro: sottoscritto l’accordo di rinnovo

CCNL Estetica – Conflavoro: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Firmato il rinnovo del CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere del 31 agosto 2020 sottoscritto da CONFLAVORO

A decorrere dall’1/11/2022, le parti hanno reso necessaria la rideterminazione della Tabella Retributiva acclusa al CCNL.

La Tabella retributiva viene così modificata:

Inquadramento retributivo

Minimi dal 1° novembre 2022

Minimi dal 1° febbraio 2023

Primo livello € 1.478,00 € 1.513,00
Secondo livello € 1.351,00 € 1.382,00
Terzo livello € 1.280,00 € 1.311,00
Quarto livello € 1.207,00 € 1.236,00

Al fine di incoraggiare l’occupazione, anche favorendo l’assunzione di risorse umane giovani e con meno esperienza, si è addivenuti alla modifica della disciplina delle retribuzioni ridotte a far data dal 1° novembre 2022. Le Parti convengono che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli 1°, 2° e 3°, qualora quest’ultimo abbia un’esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le “retribuzioni di primo ingresso”, ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento come di seguito indicato:
-primo anno: 7,5%
-secondo anno: 5%

Proporzione numerica – Contratto a termine
In merito alla Proporzione numerica, a decorerre dal 1/11/2022,  nel contratto a termine, le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Resta salva la facoltà di assumere n. 3 lavoratori a termine nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e apprendisti. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite di cui sopra

Uniemens: correzione anomalie su esonero IVS lavoratori

Ai fini dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori l’Inps procederà d’ufficio alla correzione delle anomalie riscontrate sulle denunce contributive relative ai mesi da gennaio a luglio 2022 (Messaggio 25 novembre 2022, n. 4270)

In relazione all’agevolazione contributiva prevista dalla Legge di Bilancio 2022 riguardante il riconoscimento dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori, in fase di elaborazione delle denunce mensili, l’Istituto ha riscontrato alcune anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce Uniemens riferite ai mesi da gennaio a luglio 2022.
In particolare, è stata riscontrata l’esposizione degli imponibili riferiti ai codici “L024” e “L026” (nell’elemento “IdentMotivoUtilizzo” di “InfoAggCausaliContrib”) con formati diversi da quelli previsti dalle indicazioni fornite dall’Istituto.
Al fine di evitare, ove possibile, richieste di interventi da parte dei datori di lavoro e/o loro intermediari, l’Inps procederà d’ufficio alla risoluzione del problema, con il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche.
Inoltre, con riferimento alla gestione delle note di rettifica per le aziende alle quali è stato attribuito il codice di autorizzazione “4K”, l’Inps ha disposto il blocco:
– della notifica;
– della definizione per passaggio a Recupero crediti e alla Gestione debiti.
Nei casi in cui l’attribuzione del codice di autorizzazione sia stato effettuato e risulti in anagrafica, ma lo stesso non risulti nella Nota di rettifica, l’Inps provvede centralmente alla rielaborazione, allineando le informazioni negli archivi di gestione.
Anche le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente devono ritenersi attualmente bloccate.

Applicazione illegittima del contributo di solidarietà: decorrenza degli interessi

Gli interessi legali sulle somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza decorrono dalla data di ciascun prelievo (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 novembre 2022, n. 34543).

È stata confermata dalla Corte di Cassazione la sentenza d’appello che aveva ritenuto legittima la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) a pagare ad un professionista in quiescenza le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati dal 2009 al 2013.
I giudici di merito, una volta accertata l’illegittima applicazione del detto contributo, avevano ritenuto, inoltre, che gli interessi legali sulle somme in questione decorressero dalla data di ciascun prelievo.

La Cassa ha proposto ricorso avverso tale sentenza, sostenendo, in primo luogo, che la Corte avesse errato nel negare che la Cassa stessa, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, potesse applicare il contributo di solidarietà al fine di perseguire l’equilibrio finanziario di lungo termine.
Secondo la ricorrente, inoltre, i giudici di merito avrebbero dovuto far decorrere gli interessi dalla domanda ex art. 2033 c.c. e non dal pagamento.

La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando preliminarmente che l’autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art. 2 D. Lgs. n. 509/94, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula, pertanto, da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati che introduca, a prescindere dal criterio di determinazione del trattamento pensionistico, la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.

I Giudici di legittimità non hanno mancato, altresì, di evidenziare che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, gli interessi, nei casi come quello di specie, decorrono dalla data di maturazione del diritto, avendo i crediti previdenziali natura unitaria; agli accessori della prestazione previdenziale non si applica, difatti, il regime proprio delle obbligazioni pecuniarie, conseguentemente gli interessi maturati devono essere calcolati dal momento dell’inadempimento al soddisfacimento del credito.

Una tantum a novembre per il CCNL Estetica

 

 

La prima tranches di una tantum per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere Spetta spetta con la busta paga del mese di novembre

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza al 10/10/2022 viene corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 246 euro.

L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in 3 soluzioni: la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di novembre 2022, la seconda pari a 100 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2022, la terza pari a 46 euro con la retribuzione del mese di marzo 2023. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi potranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022.

L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Domanda congedo parentale lavoratori autonomi: aggiornamento procedura

L’Inps ha aggiornato la procedura telematica di richiesta dei congedi parentali al fine di consentire ai padri lavoratori autonomi di inoltrare le domande di congedo introdotto con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 e in vigore dal 13 agosto 2022 (Messaggio 25 novembre 2022, n. 4265)

Come noto, al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, il Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Tali novità, che sostanzialmente aumentano i diritti dei lavoratori ad assentarsi dal lavoro per esigenze genitoriali e di assistenza familiari, sono entrate in vigore il 13 agosto 2022. In attesa degli aggiornamenti procedurali, l’Inps ha riconosciuto la possibilità di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Completato l’aggiornamento della procedura di presentazione telematica della domanda di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi, l’Inps ha precisato che:
– le domande di congedo parentale dei padri lavoratori autonomi possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e il 25 novembre 2022 (data di pubblicazione del messaggio n. 4265/2022);
– per i periodi di congedo parentale successivi al 25 novembre 2022, le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso. Durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.

La domanda telematica di congedo parentale deve essere presentata all’Istituto attraverso uno dei seguenti canali:
– sito web dell’Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
– Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Con riferimento all’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e al congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto la procedura non è ancora aggiornata. Fino all’aggiornamento gli interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.