Legge di bilancio 2023, l’incentivo alla prosecuzione del lavoro

Il testo prevede un vantaggio retributivo per il lavoratore dipendente che entro la fine del 2023 abbia raggiunto i requisiti per “Quota 103” rimanendo al lavoro (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 286 e 287).

Oltre che le misure sulla pensione anticipata, sinteticamente riassumibili nella formula di “Quota 103“, la Legge di bilancio 2023 prevede anche un incentivo per la prosecuzione del lavoro per chi entro il 31 dicembre 2023 abbia abbia raggiunto o raggiunga i requisiti per il trattamento in questione. 

In pratica, il dipendente che intenda proseguire con l’attività lavorativa potrà richiedere al datore di lavoro il versamento in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

In  conseguenza dell’esercizio di questa facoltà da parte del lavoratore viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a  decorrere  dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista  dalla  normativa vigente  e  successiva  alla  data  dell’esercizio della facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma  corrispondente  alla quota di contribuzione a carico  del  lavoratore  che  il  datore  di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente  previdenziale, è invece corrisposta interamente al lavoratore. 

Si demanda, infine, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dal 1° gennaio 2023, la definizione delle modalità attuative della norma.

Fondo Fasdac: anticipazione della manovra “espansiva” a partire dal 1° gennaio 2023

Nuovi provvedimenti in ambito odontoiatrico ed in materia di prevenzione oncologica della cute e per la prevenzione delle malattie respiratorie, aumento della tariffa giornaliera per i ricoveri sanitari

Il FASDAC “Mario Besusso”, il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023, cinque ambiti di intervento per un impatto netto annuo di oltre 5 milioni di euro per adeguare sempre di più la propria offerta al bisogno di salute degli iscritti.
Provvedimenti in ambito odontoiatrico 
La misura di maggior impatto è l’aumento della compartecipazione a carico del Fasdac nella forma diretta che passa all’80%, conseguentemente la quota a carico degli iscritti scende dal 30 al 20%.
Per quanto riguarda la forma indiretta, invece, sono previste delle tariffe di rimborso più alte, a fronte di un mercato più costoso.
E’ stato inoltre, previsto l’ampliamento all’intera branca della parodontologia che, fino ad ora, era limitata ad un numero ridotto di prestazioni per lo più fruibili nella sola forma diretta.
E’ stata, infine, attribuita la possibilità di effettuare l’igiene orale (ablazione del tartaro) oltre che in convenzione, anche nella forma indiretta, sempre nel limite di due volte l’anno tra le due forme di rimborso.
Provvedimenti in ambito prevenzione 
A partire dal mese di marzo 2023 se ne introducono ulteriori 2 dedicati alla prevenzione oncologica della cute ed alla prevenzione delle malattie respiratorie.
Viene inoltre inserito nel modulo della prevenzione di base un ulteriore esame di laboratorio: la creatininemia.

Provvedimenti in ambito ricoveri sanitari a rilevanza sociale
Sono state riviste le tariffe giornaliere di rimborso portando quelle per la “lungodegenza” da 40 a 60 euro, quelle per i ricoveri “particolari” da 80 a 100 euro e quelle per i ricoveri “riabilitativi” da 180 a 200 euro.
Nella forma indiretta è ora previsto un contributo giornaliero di 30 euro senza limitazioni di giornate annue.

CCNL Trasporto a fune: sottoscritto verbale integrativo

Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt, hanno corretto il refuso presente nell’art. 48 “Welfare integrativo” del CCNL 

In data 22 dicembre 2022 Anef e Fit-Cisl, Filt-Cgil, Uiltrasporti, Savt, hanno sottoscritto un verbale integrativo per gli addetti degli impianti di trasporto a fune, dopo aver preso atto di un refuso nel testo del CCNL 15 settembre 2022, all’art. 48 “Welfare Integrativo”, concordando quanto segue: 
“- All’art. 48 – Welfare Integrativo – viene confermato il contenuto della lettera c Misure di Welfare a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie, come formulato in occasione del precedente rinnovo di giugno 2019.
– All’art. 48 – Welfare Integrativo – lettera c, viene aggiunto un secondo comma inerente alle ulteriori previsioni concordate nel corso della trattativa per il rinnovo 2022 e contenute nell’Appendice – Ipotesi di accordo nazionale di rinnovo, sottoscritta a Milano il 19 luglio 2022. 
Alla luce di quanto sopra, il secondo comma della lettera C dell’art. 48 testualmente recita: 

2. Con il rinnovo 2022 del CCNL viene introdotto un aumento pari a 100,00 euro annui del valore degli strumenti di welfare erogati a favore di ogni lavoratore, secondo le decorrenze specificate nell’Appendice al presente CCNL. Tale aumento andrà ad aggiungersi ai valori già previsti al comma precedente. Le erogazioni dovranno essere riproporzionate per i lavoratori stagionali o a tempo determinato in base ai mesi di effettiva durata del contratto di lavoro degli stessi in ogni anno solare di riferimento. Le modalità di erogazione delle prestazioni di welfare saranno definite a livello aziendale in base a quanto previsto al comma 1’.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti stabiliscono l’immediata integrazione del testo unico del CCNL diffuso dopo la sottoscrizione del 15 settembre 2022 e si impegnano a dare immediata informazione ai rispettivi iscritti e ad eventuali parti terze interessate”.

CCNL Federcasa: previsti gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo

Previsto 1/3 degli arretrati con lo stipendio del mese di gennaio 2023

Il verbale di accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa, Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl e Fesica Confsal ed applicabile ai dipendenti delle aziende, società e enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA ha previsto con decorrenza dalla data del 1° dicembre 2021, anche a integrale copertura del periodo trascorso a titolo di carenza contrattuale 2019-2021, in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021,l’incremento della retribuzione tabellare, a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende, come da tabella allegata.

Livello Importo
Q1 3.240,37
Q2 2.792,39
AS 2.580,20
A1 2.365,54
A2 2.193,81
A3 2.017,79
BS 1.994,30
B1 1.938,97
B2 1.841,08
B3 1.743,73
C1 1.702,28
C2 1.639,53
C3 1.587,79
DS 1.580,83
D1 1.489,91
D2 1.440,03

Le parti hanno convenuto che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo saranno erogati dalle aziende associate in favore dei lavoratori con le seguenti modalità temporali:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi saranno indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e produrranno effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021, saranno corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro part-time o full time effettivamente svolto.

Legge di bilancio 2023: al via il “buono portuale”

La manovra finanziaria ha inserito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

Sul versante delle politiche per il lavoro incluse nella Legge di bilancio 2023, va segnalata anche l’istituzione del Fondo per l’incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (articolo1, commi 471 e 472, Legge 29 dicembre 2022, n. 197). Il nuovo Fondo è destinato alla concessione, per il periodo dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato “buono portuale“, pari all’80% della spesa sostenuta, per le imprese titolari di autorizzazione o di concessione, finalizzato inter alia ad incentivare modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione.

In particolare, il contributo in questione avrà lo scopo di agevolare:

– il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati all’esercizio dell’attività di trasporto, ovvero  movimentazione  di persone e di merci all’interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale  »  di importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun dipendente;

– sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  con il riconoscimento di un “buono portuale” di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

– incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto all’avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari  a  50.000 euro per ciascuna impresa. 

Una  quota  delle risorse del Fondo, pari a 500.000 euro per l’anno 2023, è destinata alla  progettazione  e  alla  realizzazione  della piattaforma informatica per l’erogazione  del  beneficio in questione.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e politiche sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, saranno stabiliti termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio e della sua erogazione. 

 

CCNL Alimentari – Cooperative: con il nuovo anno previste modifiche migliorative

 Prevista l’indennità per mancata contrattazione di secondo livello e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 2/12/2020 tra Agci – Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop – Agroalimentare e Fai – Cisl, Flai – Cgil, Uila – Uil, di seguito le novità a partire dal 1°gennaio 2023 per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari.

Indennità per mancata contrattazione di secondo livello

Le aziende che non hanno in essere una contrattazione relativa al premio per obiettivi erogano a titolo di indennità per mancata contrattazione di secondo livello, a favore dei lavoratori dipendenti gli importi di seguito riportati per 12 mensilità e senza alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, dovendo intendersi in senso omnicomprensivo ed esclusi dal computo del TFR.

Livello Parametro  Importo
1S 230 50,37
1 200 43,80
2 165 36,14
3A 145 31,76
3 130 28,47
4 120 26,28
5 110 24,09
6 100 21,90

Minimi Retributivi

Livello Minimo
1A 2.477,05
1 2.153,93
2 1.777,03
3A 1.561,62
3 1.400,10
4 1.292,37
5 1.184,70
6 1.077,00

 

CCNL Carta – Industria: le novità previste a gennaio 2023

Istituito il contributo ENIPG, corrisposto l’Elemento di Modernizzazione Contrattuale, aumento del contributo a carico del datore di lavoro per il Fondo Byblos e nuovi minimi retributivi

In base all’accordo siglato il 28 luglio 2021 tra l’Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Pasta per Carta, l’Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, il sindacato Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori Comunicazione, la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni, la Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione, il Sindacato Nazionale Ugl Carta e Stampa di seguito tutte le novità, a decorrere dal 1°gennaio 2023,  per i dipendenti delle aziende esercenti l’industria della carta e cartone.

Contributo ENIPG
Istituito un contributo di assistenza contrattuale da versare all’ Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.).

Per il pagamento della quota:
– le aziende fino ai 15 dipendenti versano una quota nella misura dello 0,05% della retribuzione annua lorda per l’anno 2023;
– le aziende sopra i 15 dipendenti versano lo 0,10% della retribuzione annua lorda.
A tale esborso, non sono tenute le aziende cartarie e del converting del tissue. Il requisito dimensionale viene calcolato al 31 dicembre 2022, avendo riguardo al numero di operai, impiegati e quadri nonché, computando proporzionalmente i lavoratori part time. Il medesimo, richiesto e riscosso dall’E.N.I.P.G. Nazionale o da un ente previdenziale/assicurativo, viene così ripartito: il 70% ai Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, ed il 30% all’E.N.I.P.G. stesso.

Elemento di Modernizzazione Contrattuale

Livello Incremento
A 8,31
B1 7,37
B2 Super 7,14
B2 6,82
C1 Super 6,31
C1 6,00
C2 5,45
C3 5,06
D1 4,75
D2 4,35

Fondo nazionale di previdenza complementare
 In favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Byblos, è riconosciuto un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari allo 0,3% della normale retribuzione annua.
Minimi retributivi

Livello Minimo
Quadro 2.626,38
A Super 2.618,04
A 2.304,24
B1 2.099,58
B2 Super 2.047,88
B2 1.981,31
C1 Super 1.869,63
C1 1.803,11
C2 1.684,30
C3 1.599,76
D1 1.532,07
D2 1.447,17
E 1.353,99

 

Il Garante della privacy vieta la rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

L’Autorità ha sanzionato una società sportiva per aver introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali (Nota n. 498 del 22 dicembre 2022).

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo con adeguate garanzie e se necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa. Partendo da questo il principio, il Garante privacy ha sanzionato per 20.000 euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare, con un sistema più snello e veloce, gli orari di entrata e di uscita dei dipendenti presso i club che gestiva.

In questo caso, la segnalazione al Garante era pervenuta da un’organizzazione sindacale, che lamentava l’introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi. L’istruttoria e gli accertamenti ispettivi condotti dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza hanno fatto emergere infatti che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei 132 dipendenti, senza un’adeguata base normativa, e con informazioni ai lavoratori del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.

Con tale sistema, la società in questione, violando i principi di minimizzazione e proporzionalità, aveva trattato una tipologia di dati protetta con particolari garanzie dal Regolamento europeo, per scopi di ordinaria gestione (consentire la rilevazione delle presenze con maggiore velocità e snellezza). 

Per i motivi esposti, a fronte delle numerose violazioni della normativa posta a tutela dei dati personali dei lavoratori, il Garante ha sanzionato la società sportiva. Nel definire l’ammontare dell’importo, ha tenuto conto della natura, della gravità e della durata degli illeciti, che si sono protratti fino alla data di sostituzione del sistema di rilevazione delle impronte digitali con uno non biometrico.

CCNL Turismo (Anpit-Cisal): aumentano gli importi del welfare contrattuale

Dal 2023 il datore di lavoro erogherà i nuovi importi di welfare contrattuale a tutti i lavoratori che avranno superato il patto di prova all’atto dell’accredito 

Anpit, Aiav, Aifes, Cidec, Confimprenditori, Unica, e Cisal Terziario, Confedir, con il CCNL siglato il 24 maggio 2022 hanno stabilito i nuovi importi di welfare contrattuale che il datore di lavoro erogherà al lavoratore entro il 31 dicembre. 

Livello Dal 2023
Dirigente 720,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 60,00 euro)
Quadro (ex Quadro), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 480,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 40,00 euro)
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2

Operatori di Vendita

240,00/anno (in quote mensili maturate di  20,00 euro)

Tale welfare sarà a disposizione di tutti i lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. In generale è prevista l’erogazione annuale del welfare contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni è considerata mese intero. Gli importi di welfare contrattuale devono considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del Premio di Risultato, e sono in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di Allineamento.
Gli importi di welfare contrattuale spettano a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato sottoscritto, ossia: 
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Possono essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 
In generale i valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla Previdenza Complementare da parte del lavoratore.

Legge di bilancio 2023, le nuove risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione

Rifinanziati, tra l’altro, il completamento dei piani di recupero occupazionale, l’integrazione salariale per i dipendenti del gruppo ILVA e la proroga a tutto il 2023 del trattamento di CIGS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 dicembre 2022).

La manovra finanziaria recentemente approvata stanzia ulteriori risorse per il Fondo sociale per occupazione e formazione (commi da 324 a 329, articolo 1, Legge 197/2022) con un incremento di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Gli interventi riguardano diverse tematiche. Innanzitutto, lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa con 70 milioni di euro per l’anno in corso.

Segue l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio con 30 milioni di euro per il 2023 che assicureranno un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente del settore, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. Si interviene anche per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center con risorse pari a 10 milioni di euro. La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale e il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

Vi sono, poi, risorse anche per la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva per 19 milioni di euro, specificatamente per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. 

Prorogato, infine, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva con 50 milioni di euro, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, per un periodo massimo di 12 mesi.