CIPL Pubblici Esercizi Bolzano: siglato il rinnovo del contratto

Previste novità economiche per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Il 2 agosto 2024 l’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano e le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti da aziende del settore turismo e dei pubblici esercizi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. 
L’accordo, con validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sostituisce gli accordi provinciali precedentemente stipulati dalle Parti firmatarie per tutte le imprese con sede di lavoro in provincia di Bolzano che applicano il CCNL del settore Turismo o il CCNL del settore pubblici esercizi (escluse le imprese di viaggi e turismo nonché le aziende della ristorazione collettiva aderenti all’associazione Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative e AGCI).
Dal punto di vista economico a favore dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 2 agosto 2024 è prevista la corresponsione, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023), di un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” pari a 300,00 euro lordi sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Detto importo verrà erogato in due rate:
– la prima rata di 150,00 euro lordi con la retribuzione di ottobre 2024;
– la seconda rata di 150,00 euro lordi con la retribuzione di gennaio 2026.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato e/o stagionale in forza al 2 agosto 2024 ed al 1° ottobre 2024 è previsto un importo forfettario “una tantum” aggiuntivo pari a 112,00 euro lordi sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. Ai soli fini del computo tale importo, suddivisibile in 8 quote mensili, o frazioni, verrà determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 agosto 2024. L’importo forfettario aggiuntivo “una tantum” verrà erogato in unica rata, con la retribuzione di ottobre 2024.
Le Parti Sociali hanno inoltre stabilito l’aumento dell’elemento provinciale in essere alla data del 2 agosto 2024 di:
30,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2024;
– ulteriori 20,00 euro lordi a partire dal 1° dicembre 2025. 
In materia di apprendistato si segnala, a partire dal 1° agosto 2024, l’aggiornamento delle percentuali di retribuzione per tutti gli apprendisti in forza alla stipula dell’accordo e per i nuovi apprendisti assunti: 
– 1° anno di apprendistato: 55,00%;
– 2° anno di apprendistato: 83,00%;
– 3° anno di apprendistato: 90,00%

Salute dei lavoratori: il decreto legislativo sugli agenti cancerogeni o mutageni

Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un provvedimento di recepimento della normativa europea per la protezione dalla sostanze nocive alla riproduzione (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 30 agosto 2024, n. 92).

Il Governo nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere e dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il decreto, come detto, è volto al recepimento della direttiva UE 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, al fine di ricomprendervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui queste sostanze possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Dunque, anche tali sostanze dovrebbero essere disciplinate al fine, tra l’altro, di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell’Unione europea.

Ebiart Friuli Venezia Giulia: previsto il contributo per studi scolastici

Previsto per i dipendenti, titolari, soci e collaboratori delle imprese artigiane un contributo fino a 340,00 euro per l’iscrizione dei figli alle scuole superiori 

L’Ebiart Friuli Venezia Giulia ha stabilito un contributo, a fronte dell’iscrizione dei figli ad istituti scolastici statali e paritari, a favore dei dipendenti, titolari, soci e collaboratori familiari/coadiuvanti delle imprese aderenti al sistema bilaterale dell’artigianato.
Il contributo è pari a:
130,00 euro per l’iscrizione alla scuola primaria (elementari);
200,00 euro per l’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado (medie);
340,00 euro a fronte dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).
La domanda può essere inviata, a partire dall’11 settembre, esclusivamente in via telematica, accedendo alla pagina Welfare Bilaterale presentando la seguente documentazione:
– copia della certificazione attestante l’iscrizione per l’anno scolastico in corso rilasciata dalla segreteria dell’Istituto con data non antecedente al mese di settembre (non si accettano autocertificazioni);
– autocertificazione dello stato di famiglia e del carico familiare (utilizzando il modello pubblicato sul sito di EBIART);
– copia documento di identità del richiedente
– copia dell’ultima busta paga.

CIPL Cooperative Sociali Pavia: siglato il contratto integrativo

Previste, rispetto al CCNL, maggiori tutele per i lavoratori con figli, oltre all’istituto delle ferie solidali e 30 giorni di congedo retribuito per le cure di malattie gravi 

Il 26 luglio scorso è stato sottoscritto da Legacoop Lombardia, Confcooperative-Federsolidarietà Pavia e Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl il contratto integrativo per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo della provincia di Pavia.
A livello normativo, sono previste maggiori tutele a favore del lavoratore con la previsione di uno specifico articolo denominato “Conciliazione vita-lavoro“, che stabilisce maggiore flessibilità degli orari, il reinserimento del lavoratore dopo un periodo di congedo, la possibilità di richiedere un esonero dallo svolgimento del lavoro notturno fino al compimento del 4° anno del figlio, il divieto di assegnazione al medesimo turno fino al compimento del 15° anno del figlio per i genitori lavoratori congiunti e la possibilità di richiedere in via prioritaria la trasformazione del contratto da full-time a part-time per i lavoratori su cui grava l’onere dell’accudimento.
Viene anche definita la disciplina delle ferie solidali per i lavoratori che, su base volontaria e a titolo gratuito, possono cedere ore o giorni di ferie al collega in situazioni di difficoltà ed il congedo per le lavoratrici vittime di violenza di genere inserite nei percorsi di protezione con l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di quattro mesi nell’arco di tre anni e diritto alla retribuzione totale.
Previsti ulteriori 30 giorni aggiuntivi di congedo retribuito all’anno per le cure connesse a: invalidità, patologie gravi, cure salva vita oltre al normale trattamento di malattia.
Per i lavoratori genitori è estesa dai 3 sino ai 12 anni di età del figlio la possibilità di utilizzare sino a 10 giorni all’anno di permessi non retribuiti e l’utilizzo sino ad un massimo di cinque ore all’anno di permesso non retribuito, per ogni figlio, per i colloqui con gli insegnanti.

Incentivo per il lavoro dei disabili: al via le domande

Dal 2 settembre possono essere presentate le istanze per ottenere il contributo per l’assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni (INPS, messaggio 29 agosto 2024, n. 2906).

L’INPS ha comunicato che dal 2 settembre 2024 possono essere presentate le domande per gli incentivi al lavoro a favore dei giovani con disabilità, voluti dal Ministero per le Disabilità (Legge n.18/2024 che ha rafforzato la misura prevista dall’articolo 28 del D.L. n. 48/2023). 

I soggetti ammessi e la misura del contributo

La misura riconosce un contributo a favore di enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di questi enti. 

Il contributo è erogato nella misura pari a12.000 euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a 12.000 euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Le modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che è raggiungibile dalla pagina principale del sito istituzionale tramite il motore di ricerca; successivamente è necessario selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, e allegare la documentazione indicata di seguito.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf (Allegato n. 2 al messaggio in commento) debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Inoltre, deve essere allegato anche il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’Allegato n. 3 del messaggio in argomento, compilato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:

– le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
– l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
– i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”) (“Dati assunzioni” dell’Allegato n. 3).

Gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, successivamente alla stipula della convenzione di cui all’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024.

Le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità in uso all’interno del servizio di “Comunicazione Bidirezionale”.

CCNL Dirigenti Aziende Cooperative: erogazione Una Tantum

Previsti 1.000,00 euro nella busta paga di settembre 2024

Con il verbale di accordo del 12 luglio 2024, le Parti sociali Legacoop e Agci, con Cgil, Cisl, Uil e il Coordinamento Nazionale Cgil-Cisl-Uil dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative, hanno previsto, per i dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023 ed ancora in forza alla firma del contratto, la corresponsione di un importo forfetario a titolo di Una Tantum di 2.000,00 euro.
L’erogazione avverrà in due tranche di pari importo: 
– 1.000,00 euro con la mensilità di settembre 2024;
– 1.000,00 euro con la mensilità di luglio 2025.
Tale importo è da considerarsi a copertura dei periodi pregressi intercorrenti dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2023.
Gli importi Una Tantum non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di altri istituti contrattuali o di legge poiché sono stati quantificati considerando in essi tutti i riflessi sulla retribuzione di origine contrattuale o legale.

Pensioni all’estero, no al pagamento tramite assegni

Progressiva eliminazione di questa modalità di corresponsione negli Stati Uniti e in Canada (INPS, comunicato 29 agosto 2024).

L’INPS ha comunicato la progressiva eliminazione del pagamento delle pensioni tramite assegno negli Stati Uniti e in Canada. In effetti, il contratto che regola i rapporti tra l’INPS e Citibank N.A., ovvero l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, prevede che i pagamenti siano eseguiti, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. Ma poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti con assegno spesso è compromessa da ritardi nella consegna dovuti essenzialmente a inefficienze dei locali servizi postali oppure da evenienze, quali lo smarrimento o il danneggiamento, l’INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, è impegnato a eliminare gradualmente il pagamento delle pensioni all’estero tramite questa modalità. 

USA e Canada

In particolare, i pensionati pagati con assegno residenti negli Stati Uniti e in Canada riceveranno nei prossimi giorni da Citibank un modulo per acquisire i dati bancari per i futuri pagamenti, da compilare e restituire entro il 15 dicembre 2024, allegando sia la copia di un documento d’identità in corso di validità che un documento recente della banca estera nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie locali utili all’accredito, l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.
In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di gennaio 2025 sarà disposto in contanti allo sportello presso le locali agenzie di Western Union.
I pensionati che non invieranno nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati attraverso uno specifico indirizzo di posta elettronica indicato nel comunicato in argomento oppure chiamando alcuni numeri telefonici gratuiti dedicati, indicati anch’essi nel comunicato dell’INPS. 

In alternativa è possibile rivolgersi ai servizi dei locali uffici di patronato o alla casella di posta
elettronica della Direzione centrale Pensioni INPS.

CCNL Autorimesse/Noleggio Automezzi: come cambiano i minimi da settembre 2024

Con la busta paga di settembre aumenti sulla retribuzione 

In seguito all’ipotesi di accordo siglata in data 15 dicembre 2022, le Sigle Aniasa, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire da settembre 2024. L’aumento dei minimi riguarda il personale dipendente da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all’autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente. 
Nella tabella riportata di seguito le nuove retribuzione che verranno erogate con la busta paga di settembre 2024.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 1 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
Quadro 1 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
Quadro 2 2.054,60 529,75 10,33 2.594,68
A 2 1.934,33 527,49 10,33 2.472,15
B 1 1.763,95 524,10 10,33 2.298,38
B 2 1.683,77 522,46 10,33 2.216,56
B 3 1.613,61 521,06 10,33 2.145,00
C 1 1.553,48 520,75 10,33 2.084,56
C 2 1.383,10 517,26 10,33 1.910,69
C 3 1.282,87 515,67 10,33 1.808,87
C 4 1.002,24 511,44 10,33 1.524,01

CCNL Chimica Artigianato: siglato il verbale integrativo

Stabiliti i nuovi minimi per il livello 3 Super del settore Concia

E’ stato siglato lo scorso 24 luglio 2024 tra Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil il verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del 16 luglio per l’area tessile, moda, chimica e ceramica in cui vengono definiti gli importi dei minimi per il 3°livello super del settore concia.
Le parti hanno convenuto che la retribuzione tabellare su cui calcolare gli aumenti contrattuali è pari a 1.557,85 euro.
Di seguito gli aumenti (per un importo totale di 190,57 euro):
– dal 1° luglio 2024: 29,00 euro;
– dal 1° gennaio 2025: 41,43 euro;
– dal 1° ottobre 2025: 50,75 euro;
– dal 1° ottobre 2026: 69,39 euro.
Di seguito i nuovi minimi:
– dal 1° luglio 2024: 1606,85 euro;
– dal 1° gennaio 2025: 1648,28 euro;
– dal 1° ottobre 2025:1.699,03 euro;
– dal 1° ottobre 2026:1.768,42 euro.

Il rifinanziamento del Fondo vittime dell’amianto

Le risorse disponibili sono pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 (D.M. 16 luglio 2024).

Il D.M. 16 luglio 2024, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha finanziato il Fondo per le vittime dell’amianto (articolo 24, comma 2, D.L. n. 34/2023) per il 2024, 2025  e 2026, assicurando risorse pari a 20 milioni di euro per ciascun anno.

Il Fondo eroga prestazioni ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della Legge n. 257/1992, e che risultino destinatari di provvedimenti di seguito specificati, aventi a oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli stessi, secondo i seguenti termini e modalità:

– per l’anno 2024, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

– per l’anno 2025, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo;

– per l’anno 2026, sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, o verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede protetta nel medesimo periodo.

Modalità di presentazione delle domande

I soggetti che intendono accedere alle prestazioni del Fondo, devono presentare domanda all’INAIL a mezzo posta elettronica certificata (PEC), a pena di inammissibilità, entro e non oltre:

– il 31 gennaio 2025 per l’annualità 2024;

– il 31 gennaio 2026 per l’annualità 2025;

– il 31 gennaio 2027 per l’annualità 2026.

Insieme alla domanda è necessario trasmettere all’INAIL copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, e la relativa quantificazione.

Inoltre, bisognerà produrre a corredo della domanda di accesso al Fondo, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al mancato pagamento di quanto dovuto dalla società partecipata pubblica a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sulla base della relativa sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale o del verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Infine, sarà necessario allegare, a pena di inammissibilità, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale stabilito nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta, a favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche, o, in caso di decesso, ai loro eredi, individuati quali beneficiari nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta.

Al momento dell’invio della domanda all’INAIL, i soggetti interessati devono darne contestuale comunicazione alla società debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale o nel verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta. Analoga comunicazione deve essere fatta dalla società partecipata pubblica che faccia domanda di accesso diretto al Fondo, nei confronti dei lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali o dei loro eredi.