Emolumento accessorio 2023 per i Dipendenti Statali

Corrisposti importi da 20,00 euro lordi a 45,00 euro lordi a titolo di Una Tantum per Docenti, Ata e Dirigenti scolastici

La Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le quote dell’emolumento che la Legge di Bilancio 2023 ha rivolto ai Dipendenti pubblici. Per quest’anno infatti, verrà corrisposto per 13 mensilità, un emolumento accessorio a titolo di Una Tantum pari all’1,5% dello stipendio destinato al trattamento di quiescenza. Si tratta di un anticipo dei rinnovi contrattuali per il periodo 2021-2024, scaduti già da undici mesi.
Tale indennità:
– deve esser erogata quindi per 13 mensilità e per un importo pari all’1,5% dello stipendio;
– viene ripartita in base al personale in servizio al 1° gennaio 2023;
– produce effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza;
– non può esser conteggiata agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, agli effetti dell’indennità sostitutiva di preavviso, del TFR, come pure delle indennità per cessazione del rapporto lavorativo da corrispondersi agli eredi che vivevano a carico del dipendente pubblico in caso di morte di quest’ultimo.
Si tratta, quindi, di una quota versata per compensare il mancato pagamento della vecchia indennità di vacanza contrattuale, non andando così a sommarsi al rinnovo, ma costituendone una parte corrisposta a stralcio e Una Tantum, spalmata su 13 mensilità.
C’è da sottolineare però, che il bonus anzidetto, andrà a favorire i redditi più alti, per cui risulterà tanto più alto quanto maggiore è la retribuzione. Ad esempio, per la fascia dirigenziale, l’importo Una Tantum corrisponderà a circa 20,80 euro lordi al mese per la fascia retributiva più bassa, fino ad arrivare a 74,00 euro lordi al mese per la prima. Per quanto riguarda la scuola, un docente di scuola media al massimo dell’anzianità, potrà raggiungere una quota di 42,00 euro lorde in più al mese, mentre uno della primaria, oltre 38,00 euro lorde. Un assistente amministrativo ad inizio carriera invece, potrà percepire poco più di 20,00 euro lorde.
Le relative somme saranno ripartite, durante il 2023, mediante uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023, mentre, per tutto il personale dipendente da Amministrazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici diversi dall’Amministrazione Statale invece, tali oneri, da destinare allo stesso scopo, sono posti a carico dei bilanci delle Amministrazioni stesse.

Determinazione dei minimi retributivi e calcoli contributivi per il 2023

L’INPS ha reso nota la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2023 e l’aggiornamento degli altri valori che incidono sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali (INPS, circolare 1° febbraio 2023, n. 11). 

L’INPS ha comunicato con la circolare in commento la determinazione del limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nella circolare in oggetto, l’INPS riporta, inoltre, diversi casi di minimali retributivi e contributivi e di rivalutazioni di importi per prestazioni e calcoli contributivi illustrati dall’INPS nella circolare in commento. Di seguito, se ne riportano alcuni.

 

Minimali di retribuzione giornaliera

 

Va ricordato, innanzitutto, che per tutti i lavoratori la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. In particolare, per quel che riguarda il cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338: “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

Pertanto, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Comunque, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei “minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge”. Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Considerato che nel 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’8,1%, i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023, devono essere ragguagliati a 53,95 euro (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari 567,94 euro mensili) se di importo inferiore.

 

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

 

In questo caso, per l’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale è stato fissata per i salari medi convenzionali la misura della rivalutazione, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita. In questo modo, tenuto conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2023, a 29,98 euro.

Questo limite vale anche gli equipaggi delle navi da pesca, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Invece, per quel che riguarda la retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, si fa presente che, per l’anno 2023, essa è fissata in 750 euro mensili (29,98 x 25 giorni).

 

Minimale ai fini contributivi per lavoratori a tempo parziale

 

Infine, anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del D.lgs. n. 81/2015, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: 53,95 euro x 6/40 =8,09 euro.

Nel caso, invece, che l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: 53,95 euro x 5/36 =7,49 euro.

 

Possibile nominare più medici competenti per i lavoratori in smart working?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce una risposta positiva in merito alla nomina di ulteriori medici competenti oltre a quelli già designati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti in considerazione delle prestazioni svolte in smart working (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risposta 1 febbraio 2023, n. 1).

Nello specifico, il quesito posto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riguarda la possibilità, per il datore di lavoro, di individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti continuano a operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori ivi operanti.

 

La finalità che si vuole perseguire è quella di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”.

 

L’articolo 3, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008, estende l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII (attrezzature munite di videoterminali), a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa.

 

Come noto, la “sorveglianza sanitaria” è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

 

L’articolo 39 del citato decreto n. 81/2008, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.

 

Il Ministero, pertanto, ritiene che la nomina di più medici competenti possa essere ricondotta proprio nell’ambito della sopra richiamata previsione normativa e che, dunque, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti in relazione ai lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in smart working e nelle aree territoriali in cui gli stessi si trovano, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.

 

Ovviamente, nel caso in cui trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

 

Si ricorda che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto richiamato.

CCNL Idraulico Forestale ed Agraria: aumenti retributivi da marzo 2023

Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° agosto 2006 e dal 1° gennaio 2021

Il rinnovo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, sottoscritto il 9 dicembre 2021, tra Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative Lavoro e Servizi, Federazione Italiana Comunità Forestali-Federforestale, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, e decorrente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, prevede, dal 1° marzo 2023, l’erogazione di nuovi minimi stipendiali per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti assunti dal 1° agosto 2006 ed assunti dal 1° gennaio 2021, come riportato nelle tabelle sottostanti.

Lavoratori qualificati

 

Livello Minimo
6 1.906,06
Quadro 1.906,06
5 1.660,95
Operaio Specializzato Super 1.542,22
4 1.527,57
Operaio Specializzato 1.451,98
3 1.435,80
Operaio Qualificato Super 1.389,33
Operaio Qualificato 1.356,16
2 1.353,46
Operaio Comune 1.251,66
1 1.251,66

 

Apprendisti Professionalizzanti dal 1° agosto 2006

 

Livello Da mese A mese Minimo
Operaio Qual. Super 1 6 1.251,66
7 14 1.356,16
15 36 1.389,33
Operaio Qualificato 1 6 1.251,66
7 24 1.356,16
Operaio Spec. Super 1 18 1.389,33
19 36 1.451,98
37 60 1.542,22
Operaio Specializzato 1 12 1.356,16
13 26 1.389,33
27 42 1.451,98
Impiegati 2 1 6 1.251,66
7 24 1.353,46
Impiegati 3 1 6 1.251,66
7 20 1.353,46
21 36 1.435,80
Impiegati 4 1 12 1.353,46
13 26 1.435,80
27 42 1.527,57
Impiegati 5 1 14 1.435,80
15 30 1.527,57
31 48 1.660,95
Impiegati 6 1 18 1.527,57
19 36 1.660,95
37 60 1.906,06

 

Apprendisti Professionalizzanti dal 1° gennaio 2021

 

Livello Da mese A mese Minimo
Op. Qual. Super 1 10 1.251,66
11 16 1.356,16
17 22 1.389,33
Op. Qualificato 1 10 1.251,66
11 20 1.356,16
Op. Specializ. 1 12 1.356,16
13 24 1.389,33
25 32 1.451,98
Op.S.Specializ. 1 12 1.389,33
13 24 1.451,98
25 36 1.542,22
Impiegati 2 1 10 1.251,66
11 20 1.251,66
Impiegati 3 1 10 1.251,66
11 16 1.353,46
17 22 1.435,80
Impiegati 4 1 12 1.353,46
13 24 1.435,80
25 32 1.527,57
Impiegati 5 1 12 1.435,80
13 24 1.527,57
25 36 1.660,95
Impiegati 6 1 12 1.527,57
13 24 1.660,95
25 36 1.906,06

 

CCNL Piscine (Conflavoro-Confsal): sottoscritto il rinnovo

Aumenti retributivi a partire dal 1° febbraio 2023

È stato sottoscritto il 20 Gennaio 2023 presso la sede della Conflavoro PMI il rinnovo del contratto collettivo nazionale per gli Installatori e Manutentori di Piscine, tra Conflavoro PMI, e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal.
Di seguito i minimi retributivi a partire dal 1° febbraio 2023. 

Livelli Minimo
Quadro A  1.774,00 euro
Quadro B  1.774,00 euro
Quarto livello 1.650,50 euro
Terzo livello  1.500,00 euro
Secondo livello  1.378,15 euro
Primo livello  1.318,00 euro

CCNL Chimica – Piccola Industria: trattativa in corso

Primo incontro tra i sindacati dei chimici e l’associazione delle piccole e medie impese per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31 dicembre 2022

Si è aperta nei giorni scorsi la trattativa per il rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica, vetro delle piccole e medie imprese aderenti all’Associazione Unionchimica Confapi. Il contratto, scaduto lo scorso 31 dicembre, vede nel settore l’occupazione di circa 56.000 tra lavoratrici e lavoratori distribuiti in circa 3.800 PMI.
Dal punto di vista economico la richiesta di aumento salariale avanzata dalle organizzazioni sindacali nella piattaforma rivendicativa è stata di:
– 177,00 euro per il comparto chimico, concia e settori accorpati (livello A);
– 219,00 euro per il comparto plastica e gomma;
– 203,00 euro per il comparto abrasivi e vetro;
– 201,00 euro per il comparto ceramica.
Sono state richieste anche maggiorazioni per turni e straordinari e un aumento del contributo a carico delle aziende per il Fondo di Previdenziale Integrativa Fondapi.
Dal punto di vista normativo è stata data rilevanza alle richieste di avanzamento in tema di diritto del lavoro.
Nel primo incontro Confapi ha evidenziato le difficoltà presenti in alcuni settori di riferimento, riservandosi di condurre un approfondimento delle tematiche illustrate nella piattaforma sindacale.
I rappresentanti dei lavoratori hanno condiviso l’esigenza di raggiungere un’intesa in tempi celeri e per tal motivo è stato già programmato, nell’ottica di un costruttivo sviluppo delle trattative per il rinnovo del contratto, il prossimo incontro con la presenza delle delegazioni trattanti il giorno 28 Febbraio

CCNL Assicurazioni-Addetti alla produzione: previste erogazioni Una Tantum nel mese di marzo 2023

Una Tantum – Cash, Una Tantum per terzo elemento, Una Tantum per provvigione aggiuntiva al personale di settore

L’Ipotesi di accordo siglata in data 16 novembre 2022, tra Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, prevede, all’Allegato 1, ed in applicazione del CCNL Assicurazioni-Addetti alla produzione, che venga corrisposto nel mese di marzo 2023, al personale di settore impiegato a tempo indeterminato, di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza della presente, un importo a titolo di Una Tantum – Cash, pari ad euro 400,00, correlato al periodo di vacanza contrattuale, per un dipendente di 4° livello, 7ma classe, da riparametrare secondo l’inquadramento, il periodo di anzianità ed il livello, come riportato nella tabella sottostante.

Una Tantum – Cash per tabella stipendiale

 

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
CL 1 267,64 220,36 133,08 109,16
CL2 274,00 225,24 135,88 111,52
CL 3 280,40 230,12 138,68 113,88
CL 4 286,76 235,04 141,48 116,24
CL 5 293,16 239,96 144,32 118,60
CL 6 299,56 244,84 147,08  
CL 7 305,96 249,76 149,92  
CL 8 312,32 254,64 152,72  
CL 9 318,72 259,52    
CL 10 325,08 264,44    
CL 11 331,48      
CL 12 337,88      
CL 13 344,28      

 

Una Tantum per terzo elemento
Al medesimo Allegato 1, le Parti Firmatarie hanno previsto altresì, l’erogazione di una quota a titolo di Una Tantum relativa al terzo elemento della retribuzione, corrisposta tenendo sempre conto della classe e del livello di appartenenza del personale di riferimento.

 

CLASSE LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2
CL 1 6,00 4,20 6,44
CL 2 6,28 4,40 6,76
CL 3 6,64 4,64 7,08
CL 4 6,92 4,84 7,40
CL 5 7,20 5,04 7,72
CL 6 7,52 5,28 8,04
CL 7 7,80 5,48 8,40
CL 8 8,08 5,68 8,72
CL 9 8,44 5,92  
CL 10 8,72 6,12  
CL 11 9,00    
CL 12 9,32    
CL 13 9,64    

 

Una Tantum per provvigione aggiuntiva
Da ultimo, al personale di produzione in servizio di cui trattasi, viene inoltre erogato, sempre nel mese di marzo 2023, un importo a titolo di Una Tantum per provvigione aggiuntiva, secondo il livello di appartenenza. Di seguito le quote previste.

 

LIV. 4 LIV. 3 LIV. 2 LIV. 1
13,04 9,76 7,40 5,32

 

 

 

CCNL Pesca Cooperative: a marzo la seconda tranche di aumenti contrattuali

Al personale non imbarcato, dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, la prima tranche di aumento contrattuale è stata erogata da dicembre 2022 

Con accordo siglato il 30 novembre 2022 Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca hanno definito gli incrementi contrattuali per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

Livello Minimo dal 1° marzo 2023
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57

Giornalisti: le indicazioni per l’accesso al prepensionamento

L’INPS ha fornito le prime informazioni in materia, insieme ai chiarimenti relativi ai lavoratori poligrafici (INPS, circolare 31 gennaio 2023, n. 10).

Il tema dell’accesso al prepensionamento di giornalisti e lavoratori poligrafici è al centro dell’attenzione della circolare in commento dell’INPS. In particolare, l’Istituto ha reso note le indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in seguito ai chiarimenti forniti in merito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il dicastero ha, infatti, chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022. Pertanto, sono destinatari del prepensionamento in argomento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

 

Requisiti di accesso

 

Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD, l’INPS chiarisce che il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di 5 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” per almeno 3 mesi, anche non continuativi.

Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini di 60 giorni con decorrenze distinte in base a profili anagrafico-contributivi diversi.

 

Giornalisti pubblicisti e lavoratori delle imprese editrici

 

Sono destinatari del prepensionamento anche i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (articolo 37, comma 1, lettera a), Legge n. 416/1981).

Per quel che riguarda, invece, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, non occorre più allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Le domande di prepensionamento possono essere presentate tramite il portale web dell’Istituto da parte di utenti muniti di SPID di livello 2, CNS o CIE, contact center o patronati.

 

CCNL Agenzie Ippiche: prevista Una Tantum con il mese di marzo

Quota Una Tantum al personale dipendente del settore Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi

Il verbale di accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2022, tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha previsto, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale, la corresponsione di un importo lordo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 al IV livello, riparametrato sugli altri ed erogato in due soluzioni:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

 

Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

 

Gli importi di cui sopra vengono erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022, mentre non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e contratto. Vengono considerati e quindi computati, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Infine, tali quote, non sono utili ai fini del computo di istituti contrattuali, né del TFR.