Pensioni 2023, rinnovo con importi più alti

Criteri e modalità applicative della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 20).

L’INPS ha fornito indicazioni in materia di rinnovo delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per il 2023 alla luce di quanto disposto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022). Più nel dettaglio, la normativa stabilisce che i trattamenti pensionistici cumulati superiori a 4 volte il trattamento minimo si rivalutino:

–  nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS; 

–  nella misura del 53% per i trattamenti complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;

– nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo.

In considerazione di queste percentuali di rivalutazione, i conseguenti aumenti saranno:

7,300% per le fasce di trattamenti complessivi fino a 4 volte il trattamento minimo;

6,205% oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo; 

3,869% oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo;

3,431% oltre 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo;

2,701% oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo;

2,336% oltre 10 volte il trattamento minimo.

L’INPS, inoltre, ha reso noto che il pagamento nell’importo rivalutato sarà posto in pagamento dalla mensilità di marzo 2023, unitamente agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Ebav Veneto: contributo per assunzione personale con disabilità superiore al 79%

Il contributo di 300,00 euro, riferito al singolo lavoratore, potrà essere erogato una tantum per azienda

L’Ebav, Ente bilaterale artigianato Veneto, rende noto che le imprese iscritte, in regola con i versamenti, possono richiedere (entro il 30 aprile 2023) l’accesso ad un nuovo contributo una tantum in caso di nuova assunzione di personale con disabilità superiore al 79%, nel periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022.
Il contributo riferito al singolo lavoratore potrà essere erogato una tantum per azienda, al sussistere dei seguenti requisiti:
– il lavoratore assunto deve avere trattenute Ebav in ogni B01;
– l’azienda, alla data assunzione, deve avere meno di 15 dipendenti;
– l’azienda non deve avere ricevuto o presentato richiesta per altre agevolazioni contributive erogate da altri enti/istituti (autodichiarazione nel modello).
L’Ebav si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa al fine di verificare la validità dell’autocertificazione per invalidità superiore al 79%.
Il lavoratore assunto dovrà:
a) aver superato il periodo di prova, all’atto della presentazione della domanda;
b) avere trattenute Ebav, all’atto del pagamento del contributo:
– almeno un mese per azienda già versante;
– almeno tre mesi per azienda che entra ex-novo nel sistema Ebav;
– almeno sei mesi per lavoratore con contratto a chiamata. 
Il contributo sarà pari a 300,00 al mese dalla data assunzione fino a un massimo di 24 mesi (erogazioni semestrali).

CCNL Scuola Pubblica: la Corte dei Conti da l’ok alla sezione economica

Finalmente resa pubblica la delibera sui principali aspetti retributivi del personale di settore.

Con la Delibera n. 11/SSRRCO/CCN/2023 del 2 febbraio 2023, la Corte dei Conti ha approvato l’Ipotesi del CCNL siglato lo scorso 6 dicembre sui principali aspetti relativi al trattamento economico del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021.
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa degli oneri previsti dall’Accordo:

 

  2019 2020 2021 2022
Incrementi tabellari Docenti Scuola 334,43 615,75 1364,37 1364,37
Incrementi tabellari Ata Scuola 57,25 105,45 232,99 232,99
Incrementi tabellari Docenti Afam 4,54 7,47 13,38 13,38
Incrementi tabellari Ata Afam 0,72 1,19 2,10 2,10
Conglobamento Elemento Perequativo 215,75 215,75 215,75 215,75
Effetti Conglobamento Elemento Perequativo 2,77
Incremento retribuzione professionale Docenti Afam 1,45 1,45
Incremento indennità di amministrazione Afam 0,03 0,03
Incremento compenso individuale accessorio (Cia)-Afam 0,19 0,19
Incremento retribuzione professionale Docenti Scuola 94,01
Incremento indennità di direzione Dsga-Scuola 0,43
Incremento compenso individuale accessorio (Cia)-pers. Ata – Scuola 7,17
Scuola e Afam (a carico Bilancio Stato) 612,7 945,6 1830,27 1934,65
Incrementi tabellari Università  16,73 30,82 68,96 68,96
Incremento tabellari Ricerca (ricerc. e tecnologi) 12,29 18,92 33,05 33,05
Incremento tabellari Ricerca (pers. amministrativo) 7,10 11,39 19,4 19,4
Incremento tabellari ASI (ricerc. e tecnologi) 0,17 0,26 0,45 0,45
Incremento tabellari ASI (pers. amministrativo) 0,06 0,09 0,16 0,16
Conglobamento elemento perequativo 9,34 9,34 9,34 9,34
Effetti conglobamento elemento perequativo 0,1
Incremento Indennità di Ateneo 4,14 4,14
Incremento Indennità di Ente-Ricerca 1,08 1,08
Indennità di Valorizzazione professionale-Ricerca (ricerc. e tecn.) 1,47 1,47
Incremento Indennità di Ente-Asi 0,009 0,009
Indennità di Valorizzazione professionale-Asi (ricerc. e tecn.) 0,02 0,02
Università e Ricerca (a carico Bilancio degli Enti) 45,68 70,83 138,07 138,07
Totale Comparto Istruzione e Ricerca 658,38 1016,43 1968,33 2072,81

 

La parte dell’incremento che prevale, ossia il 3,8%, è destinata alla parte fissa della retribuzione, mentre lo 0,22% alla rivalutazione dei trattamenti accessori, cui saranno assegnate ulteriori disponibilità previste dalla Legge di Bilancio 2022 e i residui contrattuali.
Gli accordi successivi con decorrenza dall’anno 2022 prevedono:
– risorse destinate alla contrattazione 2019-2021 non utilizzate dall’accordo sottoscritto il 6 dicembre 2022;
– risorse derivanti dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 612, pari allo 0,55% e non ancora utilizzate, corrispondenti ad euro 36,9milioni per il personale Ata delle Istituzioni Scolastiche, euro 11,2milioni destinati all’Università e 8,7 per gli Enti di ricerca, inclusa Asi;
– risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle Università Statali, stanziate dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 297, lett. d, pari ad euro 50milioni;
– risorse indirizzate al personale Afam, pari ad euro 8,5milioni, di cui alla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 309;
– risorse erogate per il personale tecnico-amministrativo e per i ricercatori e tecnologi degli Enti di Ricerca di cui alla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 310, lett. b e c, pari ad euro 20milioni ed euro 30milioni;
– risorse per la valorizzazione dei docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali, previste dalla L. Bilancio 2022, art. 1, co. 327, pari ad euro 300milioni ridotti con successivi interventi normativi, ad euro 220,8milioni nel 2022, per poi esser rideterminati in 257,5milioni nel 2023.
Nella tabella sottostante, viene riportato il dettaglio delle disponibilità previste dalla L. Bilancio 2022, per tutti gli Enti del Comparto, con l’evidenza di quelle di cui si potrà usufruire durante le trattative.

 

Disposizioni della L. n. 234/2021 (L.B. 2022) 2022 2023 a regime Disponibilità per le prossime sequenze
Afam-pers. amm. (Comma 309) 8,5 8,5 8,5
Scuola-Docenti (Comma 327) 220,8 257,5 257,5
Scuola-pers. Ata (Comma 604) 14,8 14,8 già utilizzate
Afam-pers. amm. (Comma 604) 1,1 1,1 1,1
Scuola-Docenti (Comma 606) 89,4 89,4 già utilizzate
Scuola-pers. Ata (Comma 612) 36,9 36,9 36,9
Scuola e Afam 371,5 408,2 304
Università Statali-Pers. (Comma 297) 50 50 50
Enti di Ricerca-ric. e tecn. (Comma 310) 30 30 30
Enti di Ricerca-Pers. (Comma 310) 20 20 20
Università Statali-Pers. (Comma 612) 11,2 11,2 11,2
Enti di Ricerca-Pers. (Comma 612) 8,7 8,7 8,7
Università e Ricerca 119,9 119,9 119,9

Per quanto concerne Scuola e Afam, la Corte dei Conti si è adoperata nella verifica della correttezza di quanto quantificato dall’Aran, basandosi sui dati relativi alla consistenza, alla distribuzione e alla retribuzione media del personale riportati nel Conto Annuale del 2018. Mentre invece, per quanto riguarda la verifica della copertura degli oneri contrattuali del personale non appartenente ad Amministrazioni Statali, la Corte dei Conti ha provveduto ad eseguire un controllo sulla base di un campione qualificato comprendente gli atenei con il maggior numero di studenti ed i principali Enti di Ricerca quali: Università La Sapienza di Roma, Università Statale di Milano, Università del Piemonte Orientale, Università di Firenze, Università Federico II di Napoli, Università di Bari, Università di Bologna, Asi, Enea, Istat, Crea, al fine di verificare che, nei bilanci 2020 e 2021, siano state accantonate le risorse occorrenti per l’erogazione degli aumenti per il triennio contrattuale 2019-2021.
L’esito di tale verifica, ha dato un risultato positivo di affidabilità.

 

Settore agricoltura: le aliquote contributive a carico delle aziende per il 2023

L’INPS comunica le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2023 (INPS, circolare 10 febbraio 2023, n. 18).

Come noto (ai sensi del D.Lgs. n. 146/1997, art. 3, co. 1), a decorrere dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, devono essere elevate annualmente della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della Legge n. 296/2006.

 

Relativamente all’anno 2023, l’aliquota contributiva del settore dell’agricoltura è fissata nella misura complessiva del 29,90%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 

Resta invece fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

 

La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2022, le predette imprese cooperative e i loro consorzi – inquadrate nel settore agricoltura – sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, e non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del D.L. n. 402/1981.

L’INPS ricorda poi il procedimento di calcolo per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro agricolo a tempo parziale che, per ‘anno 2023, è il seguente: € 53,95 x 6/39 = € 8,30. 

 

Le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura, per l’anno 2023, non hanno subito variazioni, applicandosi le misure già in essere fino a luglio 2010 così riepilogate:

Territori  Misura agevolazione  Aliquota applicata
Non svantaggiati  100%
Particolarmente svantaggiati (ex Montani)  75%  25%
Svantaggiati  68%  32%

Analogamente, anche le aliquote INAIL per il 2023 sono rimaste invariate e si applicano le stesse misure in vigore dal 1° gennaio 2001 che la circolare in oggetto riporta nella seguente tabella:

Contribuzione  Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro  10,1250%
Addizionale Infortuni sul Lavoro  3,1185%

Il Parlamento europeo scende in campo a favore dei lavoratori digitali

I deputati hanno approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove misure per migliorare le condizioni di chi opera sulle piattaforme digitali (Parlamento europeo, comunicato 2 febbraio 2023).

Un primo passo verso l’inizio della trattativa che dovrebbe migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme digitali è stato compiuto. Infatti, il Parlamento europeo ha approvato il progetto di mandato negoziale sulle nuove norme adottato il 12 dicembre 2022 dalla commissione parlamentare per l’occupazione e gli affari sociali (EMPL): testo che diventa quindi il mandato del Parlamento per i prossimi negoziati con i governi dell’Unione europea. Il documento legislativo è stato adottato con 376 voti favorevoli, 212 contrari e 15 astensioni. Ora perché i negoziati sulla direttiva possano iniziare bisogna attendere che gli Stati membri adottino la propria posizione.

Le nuove regole mirano a determinare in maniera adeguata lo status occupazionale dei lavoratori delle piattaforme e a disciplinare l’utilizzo da parte delle piattaforme digitali degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale per monitorare e valutare i lavoratori. In particolare, il mandato negoziale del Parlamento europeo persegue gli obiettivi di definire nuove regole per combattere il falso autoimpiego nelle piattaforme di lavoro, la necessità del controllo umano su tutte le decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro e l’esigenza che le piattaforme condividano più informazioni con le autorità nazionali.

Il mandato negoziale è stato annunciato in aula il 16 gennaio dalla Presidente Metsola ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento del Parlamento europeo che prevede il voto in plenaria qualora venga presentata una richiesta di votazione da parte di almeno un decimo dei membri del Parlamento (soglia media) entro la fine del giorno successivo all’annuncio.

Giornalisti, verso un nuovo contratto nazionale 

Proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale (Figec Cisal – Uspi) per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale, on line e nazionale no profit

Procede la campagna tesseramento alla Figec Cisal, il nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori dell’informazione, della comunicazione, dei media, dell’editoria, dell’arte e della cultura.
La Giunta Esecutiva ha elaborato le proposte migliorative per il nuovo Contratto nazionale per il lavoro giornalistico e la comunicazione (Figec Cisal – Uspi), che assorbirà il Protocollo Uspi-Cisal, già leader nelle principali testate dell’informazione online. Le proposte, che recepiscono gli elementi migliorativi proposti dalla dirigenza sindacale e le istanze formulate dalla categoria dopo l’apertura delle trattative contrattuali, avvenuta il 15 novembre scorso, sono state approvate all’unanimità dalla Giunta Esecutiva e trasmesse all’Uspi, in vista del confronto finale che sancirà il varo del nuovo Contratto nazionale per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell’informazione periodica locale e on line e nazionale no profit.
La Giunta Esecutiva ha, inoltre, confermato per l’anno 2023 le quote associative per i non contrattualizzati pari a 50,00 euro l’anno, ed istituito la trattenuta sindacale sulla busta paga, nella misura dello 0,15%.
Gli iscritti alla Figec potranno, inoltre, beneficiare in tutta Italia di consulenza e assistenza, soprattutto fiscale, tributaria e previdenziale, per il disbrigo delle pratiche burocratiche, la compilazione della dichiarazione dei redditi o del modello Isee, la soluzione ai dubbi legati all’interpretazione delle norme e delle leggi vigenti.
Sono stati altresì siglati accordi di convenzione con numerose aziende esterne per consentire agli iscritti e ai propri familiari di accedere a prodotti e servizi a condizioni agevolate.
Particolare attenzione è stata dedicata allo studio, alla ricerca e alla formazione in tutti gli ambiti di interesse dell’attività sindacale, delle politiche sul lavoro e delle questioni socio-economiche.

CIPL Edilizia – Cremona: firmato il contratto integrativo provinciale

Aumento dell’indennità sostitutiva di mensa, premialità ed EVR tra i punti principali dell’accordo

Il 3 febbraio 2023 Ance Cremona e le OO.SS. di Settore Provinciali hanno firmato il rinnovo del contratto provinciale per operai ed impiegati edili della provincia di Cremona. Le Parti sociali, costruttori e sindacati, si affermano soddisfatte del risultato raggiunto, che sottolinea quanto la formazione alla sicurezza per i/le lavoratori/trici, di primo ingresso nel settore, sia importante e significativa per le maestranze, per gli RLS e per i tecnici ed impiegati/e.
L’accordo sottoscritto ha previsto, in primo luogo, un aumento della indennità sostitutiva di mensa o in alternativa l’attivazione dei ticket restaurant ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore. Dal 1° gennaio 2023, l’indennità sostitutiva di mensa:
per gli operai viene fissata a 9,60 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L’indennità non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l’importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell’operaio al proprio datore di lavoro. E’ consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all’indennità sostitutiva di mensa;
per le/gli impiegate/i viene fissata a 8,20 euro al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di 4 ore lavorative. L’indennità di mensa non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l’importo massimo giornaliero di 10,80 euro. Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte della/del lavoratrice/tore al proprio datore di lavoro. E’ consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori/trici, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di 10,80 euro al giorno e comunque non inferiore all’indennità sostitutiva di mensa.
Tra le novità anche una rimodulazione delle assistenze erogate dalla Cassa Edile di Cremona che porta ad una riduzione del costo del lavoro, una premialità una tantum per i lavoratori edili a compensazione degli anni trascorsi, l’applicazione dell’EVR Elemento Variabile della Retribuzione provinciale ed aziendale a far data dal 1° gennaio 2023 che porterà un beneficio in termini di aumento contrattuale, ed infine un “Bonus energia” per tutti gli operai.
La volontà delle Parti sociali provinciali, Ance Cremona e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è stata quella di riconfermare l’importanza della contrattazione collettiva di secondo livello, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare il ruolo industriale, economico, sociale del settore delle costruzioni a favore della economia del territorio.

CIRL Edilizia Artigianato – Marche: stabilito l’EVR dell’anno 2023

 Siglato l’accordo per definire l’EVR relativamente al periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 

In data 25 gennaio 2023 Anaepa, Cna, Fiae, Clai e Feneal, Filca, Fillea hanno siglato l’accordo e determinato il valore dell’Elemento Variabile Retributivo per il periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023 relativamente ai dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Regione Marche.
L’EVR era stato definito con il CIRL in data 17 dicembre 2021, il quale all’art. 7 ha previsto l’EVR per operai ed impiegati, collegato all’andamento produttivo del settore dell’ Edilizia.
Le Parti Sociali hanno, pertanto, verificato che gli indicatori previsti dal CIRL fossero tutti positivi e quindi definito il valore che sarà corrisposto per l’anno 2023.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
7 68,58
6 60,02
5 50,01
4 46,33
3 43,32
2 38,30
1 33,45

Domande di accesso all’assegno di integrazione salariale del FIS: aggiornamento della procedura

L’INPS comunica che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. (INPS, messaggio 7 febbraio 2023, n. 583).

La procedura per le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali è stata aggiornata. L’INPS rende noto, infatti, che è attualmente possibile trasmettere tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” anche i documenti in formato .csv. Pertanto, il file contenente la dichiarazione del fruito deve essere trasmesso esclusivamente nel suddetto formato, senza inserirlo in una cartella con estensione .zip. In alternativa, è possibile trasmettere il file in formato .csv alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite PEC.

L’INPS precisa anche che una volta completata la compilazione con le informazioni sul fruito, il file .csv non deve essere più modificato in nessuna sua parte. Per la compilazione del file si rinvia a quanto illustrato nel manuale operativo allegato al citato messaggio n. 4653/2022.

Peraltro, l’Istituto rammenta che che la dichiarazione relativa all’effettivo fruito dei periodi già autorizzati, può essere presentata solo nei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare, ovvero abbia già presentato, una nuova domanda di assegno di integrazione salariale. A tale proposito, si evidenzia che il termine di 30 giorni per l’invio della dichiarazione in relazione a domande già inviate, decorrente dalla pubblicazione del messaggio n. 4653/2022, è un termine ordinatorio; pertanto, il file può essere ancora inviato. Si sottolinea, comunque, che la tempestività nell’invio consentirà una celere definizione delle istanze pervenute.

Infine, per quanto non precisato nel presente messaggio, rimangono ferme le indicazioni fornite con il messaggio n. 4653/2022.

Tutela dell’identità digitale nell’accesso ai servizi on line dell’INPS

Al fine di assicurare una maggiore protezione dei dati personali dal verificarsi di fenomeni fraudolenti nell’accesso ai servizi telematici, l’INPS innalza i livelli tecnici di sicurezza (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 535).

L’INPS sta avviando una procedura di verifica ulteriore delle credenziali di accesso ai servizi online per contrastare il fenomeno dei furti di identità digitale, nonostante l’adozione delle credenziali SPID, CIE e CNS abbia già generato un notevole innalzamento dei livelli tecnici di sicurezza.

 

La necessità di maggiori controlli di sicurezza volta ad assicurare un’adeguata protezione dei dati personali, deriva dall’utilizzo sempre crescente dei canali telematici per l’accesso ai servizi delle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini.

 

Pertanto, l’Istituto ha previsto, nei prossimi giorni, la progressiva attivazione, nella fase di accesso ai servizi on line, di un controllo aggiuntivo denominato “verifica dell’identità digitale”. Tale ulteriore controllo interviene nei soli casi in cui si verifichi un tentativo di accesso ai servizi con identità digitali diverse da quelle utilizzate precedentemente dallo stesso utente.

 

Esclusivamente in questo caso, il sistema invia sui recapiti telematici e -mail e cellulare già registrati dall’utente, un codice di conferma, cosiddetto “usa e getta”, che l’utente stesso dovrà inserire per ottenere l’accesso. Contestualmente, il sistema invierà una notifica via e-mail o, in assenza, sul cellulare o via PEC, per informarlo dell’avvenuto accesso con nuove credenziali SPID, CNS o CIE a lui intestate, in modo da adottare le conseguenti azioni in caso di accesso indebito.

 

Occorre, evidentemente, per l’attivazione della nuova funzionalità, che gli utenti interessati abbiano validato i propri recapiti telematici.