Garante Privacy: messaggistica via sms e accesso alla posta elettronica del lavoratore

 

Il Garante Privacy torna a pronunciarsi sul tema della conservazione del contenuto di messaggi e dell’ingiustificato accesso alla posta elettronica del lavoratore per difesa in giudizio (nota del 15 marzo n. 501).

Il Garante Privacy ricorda che nessuna norma di legge impone la conservazione dei contenuti delle comunicazioni, di cui anzi è fatto espressamente divieto a meno che non sia autorizzata dall’utente con specifico e libero consenso per l’erogazione di servizi a valore aggiunto. A tal proposito l’Autorità si è espressa nei confronti di una società di servizi di messaggistica, a seguito di accertamenti ispettivi su segnalazione e reclamo, che aveva conservato il contenuto integrale dei messaggi inviati dai clienti (in genere persone giuridiche) senza aver acquisito autorizzazione espressa dagli stessi. Tra le altre violazioni riscontrate dal Garante: la conservazione dei dati di traffico senza che fosse prevista una distinzione tra i dati conservati per finalità di giustizia e quelli conservati per altre finalità (fatturazione o consultazione da parte del cliente) e la mancanza di una distinzione dei tempi di conservazione dei dati (data retention) in base alle finalità. Il Garante, pur considerando le misure correttive adottate dalla società a seguito dei vari accertamenti ispettivi, ha ammonito la società per le violazioni riscontrate e ha ordinato il pagamento di una sanzione amministrativa di 80mila euro, calcolata tenendo conto anche delle giustificazioni addotte dalla stessa.

 

Riguardo, invece, all’ingiustificato accesso alla posta elettronica del lavoratore in sede di difesa in giudizio, il Garante ricorda come il legittimo interesse a trattare dati personali per difendere un proprio diritto non annulli di conseguenza il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali, tanto più riguardo a messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è tutelata anche costituzionalmente. Tanto è emerso in seguito alla sanzione emessa dal Garante privacy nei confronti di un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un’esponente di una cooperativa, ne ha mantenuto attivo l’account di posta elettronica, prendendo visione del contenuto (riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera) e impostando un sistema di inoltro verso un dipendente della società. L’Autorità, avendo accertato che l’azienda non ha fornito all’interessata nè idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati, ha sanzionato l’azienda, osservando che né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un tale trattamento di dati personali.

CU 2023 INPS, le modalità di acquisizione

L’Istituto illustra le attività svolte in qualità di sostituto d’imposta: conguaglio fiscale di fine anno e rilascio della Certificazione Unica (INPS, circolare 15 marzo 2023, n. 29)

L’INPS ha dedicato la circolare in commento a rendere note le attività svolte dall’Istituto per gli adempimenti relativi all’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, al rilascio della Certificazione Unica con la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e alla specificazione dei canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della CU 2023

La CU 2023

In effetti, come ogni anno, l’Istituto ha predisposto sia la Certificazione Unica sintetica (CUS) da rilasciare ai propri sostituiti, sia la Certificazione Unica ordinaria (CUO) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate anche al fine di predisporre la dichiarazione precompilata. Pertanto, a partire dal 16 marzo 2023, la Certificazione Unica 2023 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali (SPID, CNS, CIE, Contact Center, ecc.) ed è anche trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In particolare, per quel che riguarda le modalità di rilascio, gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2023 dal sito istituzionale, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il percorso di navigazione: “Pensione e Previdenza” > “Benefici previdenziali e detrazioni” > “Certificazione Unica” > “Utilizza il servizio – Cittadini”. Poi, per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali che consente, agli stessi, di delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli dell’Istituto.

È anche possibile visualizzare e scaricare su dispositivi mobili la propria Certificazione Unica anche tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS. Inoltre, c’è la possibilità di richiedere il rilascio cartaceo della CU 2023 presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata attraverso i vari canali che l’Istituto ha messo a disposizione dell’utenza, ovvero l’App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS, il portale istituzionale già citato e il Contact Center. 

Peraltro, i soggetti titolari di utenza PEC possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2023 all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it. La richiesta deve essere corredata di copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2023 è possibile, inoltre, avvalersi di un istituto di patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

Disponibile anche la spedizione della Certificazione Unica alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare tramite richiesta mediante il canale telefonico o canali di posta elettronica ordinaria: richiestacertificazioneunica@inps.it.

Infine, la circolare in oggetto contiene specifiche indicazioni per i soggetti delegati, gli eredi, i pensionati all’estero, ciechi, ultrasettantacinquenni, ecc.

Conguaglio fiscale 2022

Infine, per quanto riguarda il conguaglio di fine anno, l’INPS ha ricordato che:

– effettua il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

– determina, sul reddito prodotto nell’anno d’imposta di riferimento (2022), le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto, i cui importi sono trattenuti in forma rateale sui pagamenti delle singole prestazioni, a partire dal mese di gennaio (per l’addizionale comunale in acconto a partire dal mese di marzo) e fino al mese di novembre dell’anno successivo (2023).

In particolare, in riferimento ai redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, le imposte determinate e dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Recepita la direttiva europea sul whistleblowing: il decreto legislativo in G.U.

 

Pubblicato in G.U. il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (whistleblowing).

Il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 reca disposizioni riguardanti la protezione di soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni di violazioni, interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità  giudiziaria o contabile, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio, interno o esterno, autonomo e con personale specificamente formato. Le modalità messe a disposizione da Anac per ricevere la segnalazione sono diverse: tramite piattaforma informatica, in forma scritta, orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza. A sua volta l’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento. E’ fatto esplicito divieto di ogni sorta di ritorsione nei confronti del whistleblowers e l’unico soggetto autorizzato all’applicazione delle sanzioni amministrative è Anac stessa.

 

Tra le fattispecie elencate dal Legislatore che costituiscono ritorsioni, troviamo, oltre al licenziamento ed alla sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona; l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In ogni caso, nell’ipotesi di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. Nell’acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza dell’ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

 

La pubblicazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è avvenuta sulla G.U. in data 15 marzo 2023, ma è necessario attendere il 15 luglio 2023 affinchè le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing abbiano effetto.

 

CCNL Scuola Pubblica-Personale Docente: prosegue l’analisi dell’Aran sulla Sezione Università

Nuove proposte avanzate in materia di relazioni sindacali

Si è svolta giorni fa una prima analisi della Sezione Università del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, partendo in prima battuta, dall’articolo relativo alle relazioni sindacali.
Nel corso dell’incontro, si è evidenziata la necessità di avere un testo che raccolga tutti gli avanzamenti prodotti dalla trattativa svolta finora, al fine di dar rilievo ai nodi più importanti rinvenuti, e si è andata altresì ad esaminare una sola disciplina, quella concernente le relazioni sindacali, come pure le materie collegate ad essa, quali contrattazione, confronto e informazione.
Nell’intervento sostenuto, sono state avanzate le seguenti proposte:
– La creazione di un Organismo Paritetico per l’innovazione di settore, definito non per ogni posto di lavoro quanto piuttosto per la creazione di confronti con il Ministero.
Le tematiche espunte nella proposta quali, i dati sui contratti a tempo determinato e sui contratti di somministrazione, dovranno tornare ad essere materia di informazione.
– In coerenza con la richiesta di eliminare i premi legati alla performance, si è chiesto di eliminare il riferimento nell’articolo.
– Le linee generali dei piani di formazione e le relative risorse devono essere materie di contrattazione e non di confronto.
– I criteri generali per la mobilità d’ufficio devono essere materia di contrattazione e non di confronto.
– Oltre i regolamenti per l’attività conto terzi, devono essere soggetti a confronto, anche quelli relativi a risorse che possono incidere sulla retribuzione del personale, come fondi europei, master, Pnrr, ecc.
– Devono far parte di materia di informazione successiva, tutti gli emolumenti, a qualsiasi titolo, corrisposti al personale in forma analitica, pur nel rispetto della legge sulla privacy.
– In coerenza con la previsione, in quanto materia di contrattazione, si è demandato di definire i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita dal lavoro, ed altresì, mediante un accordo, di definire le fasce di contattabilità del lavoro da remoto e di quello agile.
Nella riunione, l’Aran ha proseguito comunicando che, il confronto proseguirà il prossimo 27 marzo, sempre relativamente alla Sezione Università, confidando questa volta, in un’accelerazione della trattativa.

Ebinat: previsto il bonus genitori

Stabilito un contributo di 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel 2022

L’Ebinat, l’ Ente Bilaterale Nazionale delle società concessionarie di Autostrade e Trafori, ha stabilito che anche per il 2023 verrà concesso un contributo per la nascita/adozione di figli di dipendenti al quale è applicato il CCNL Autostrade. Il contributo è pari a 500,00 euro per ogni figlio nato/adottato nel corso del 2022 e non è applicabile ai dipendenti con qualifica di dirigente.
L’obiettivo è quello di supportare le famiglie dei lavoratori che, a seguito di tale evento, devono sostenere ulteriori spese. 
A tal fine, è necessario che:
– il dipendente sia in forza alla società aderente all’Ente, con contratto a tempo indeterminato, anche in prova, alla data del 31 marzo 2023;
– la società sia in regola con il versamento della contribuzione dovuta all’Ente.
Il contributo sarà erogato entro il 30 maggio 2023, previa presentazione della seguente documentazione:
– modulo scaricabile dal sito Ebinat;
– certificato di nascita del figlio/a o certificato di adozione;
– attestazione paternità/maternità (atto di nascita o stato di famiglia).
Le domande dovranno pervenire tramite raccomandata a/r ovvero pec entro il 30 aprile 2023. 

Fondo Mario Negri: aggiornata l’aliquota del contributo integrativo a carico del datore di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota è pari al 2,39% della retribuzione convenzionale annua

Il 1° marzo 2023 Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia hanno stabilito l’incremento dell’aliquota del contributo integrativo, a carico del datore di lavoro, a favore del Fondo Mario Negri. Il Fondo, come previsto all’articolo 25 del CCNL, rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario, distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del contratto.
Le Parti nel 2021 avevano definito la proroga della vigenza del CCNL per i Dirigenti del Terziario, della Distribuzione e Servizi al 31 dicembre 2021. Con tale accordo, in ottemperanza al Piano di riequilibrio del Fondo pensione Mario Negri approvato dalla Covip, avevano altresì convenuto di fissare il contributo integrativo a carico del datore di lavoro nella misura del 2,19%, a decorrere dal 1° gennaio 2020, e del 2,31%, a far data dal 1° gennaio 2021.
Nelle more del negoziato contrattuale, al fine di assicurare la continuità del processo di riallineamento in coerenza con il sopra richiamato Piano di riequilibrio, le Parti hanno definito un ulteriore incremento del contributo integrativo. Pertanto, l’aliquota del contributo integrativo del Fondo Mario Negri, a carico del datore di lavoro, è fissata nella misura del:
2,35%, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
2,39%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, della retribuzione convenzionale annua (art. 25, co.8).
Per tutto quanto non previsto dall’accordo è stato previsto il rinvio alle disposizioni del contratto e alle successive integrazioni, confermate integralmente fino al 31 dicembre 2022.

Assegni familiari e maggiorazione pensione: la rivalutazione per il 2023

Dal 1° gennaio rivalutati i limiti di reddito familiare e i limiti di reddito mensili nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare (INPS, circolare 14 marzo 2023, n. 28).

L’INPS segnala che dal 1° gennaio 2023 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

L’Istituto, pertanto, ha reso note le indicazioni che si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Infatti, nei confronti di queste categorie (al pari di quelle cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In particolare, l’INPS precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti:

–  8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
– 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
– 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Tabelle dei limiti di reddito familiare per assegni familiari e maggiorazioni pensioni

L’INPS ha anche comunicato l’aggiornamento delle tabelle (incluse nell’allegato alla circolare in commento) da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2023 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, sopra elencati.

Nucleo familiare Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia
Reddito familiare annuale oltre il
quale cessa la corresponsione di
tutti gli assegni familiari o quote
di maggiorazione di pensione
2 persone

3 persone

4 persone

5 persone

6 persone

7 o più persone

16.985,57

21.840,22 

26.082,68

30.328,70

34.372,10

38.414,77

20.342,04

26.151,67

31.235,52

36.319,44

41.162,64

46.005,06

Va tenuto in considerazione che fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro e che secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2022 è stata pari all’1,5%. Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Limiti di reddito mensili per il riconoscimento degli assegni familiari per il 2023

Infine, in applicazione delle norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2023 e per l’intero anno nell’importo mensile di 563,74 euro.

In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano fissati per tutto l’anno 2023 in:

– 793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 

– 1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

 

Crisi Ucraina ed esonero contributo addizionale, indicazioni dall’INPS

L’INPS fornisce le indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea (INPS, messaggio 10 marzo 2023, n. 1022).

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 21/2022 nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis Framework (TCF).

 

Si tratta, come noto, dell’agevolazione introdotta dal citato decreto per contrastare gli effetti economici prodotti dalla crisi in Ucraina in favore dei datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A allo stesso decreto che, dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, fornisce le indicazioni operative sulle modalità di fruizione dell’esonero in argomento, illustrando anche i criteri utilizzati per la determinazione dell’esonero medesimo e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.

 

La Commissione europea ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni: gli aiuti complessivamente fruiti per impresa – al lordo di qualsiasi imposta o altro onere – non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023 in favore di imprese colpite dalla crisi che hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività nel periodo dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022.

 

Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la cosiddetta clausola Deggendorf  secondo la quale, i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

 

L’Istituto precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, la misura del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro è modulata sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.

 

Pertanto, l’ammontare dell’esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle seguenti aliquote:

 

Aliquota Utilizzo dell’integrazione salariale
9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero dello stesso.

 

Vengono poi riportati in altra apposita tabella anche i criteri per la determinazione da parte dell’INPS dell’ammontare degli importi dell’esonero di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 4/2022.

 

Nel messaggio si precisa, infine, che, qualora all’esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l’Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.

CCNL Commercio (Federdistribuzione): una tantum a marzo

Prevista la seconda tranche dell’una tantum per tutti i lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 

Il Verbale di Accordo del 12 dicembre 2022 sottoscritto tra Federdistribuzione e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende del settore della Distribuzione Moderna Organizzata ha previsto, in attesa del rinnovo del CCNL, l’erogazione dell’indennità Una Tantum.
Tale indennità viene corrisposta ai lavoratori in forza al 12 dicembre 2022 in due tranche, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 e con la retribuzione del mese di marzo 2023
Gli importi vengono erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022.
Non sono conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, invece, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/ o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
Quadri 260,42 euro
I 234,58 euro
II 202,92 euro
III 173,44 euro
IV 150,00 euro
V 135,52 euro
VI 121,67 euro
VII 104,17 euro

 

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: confronto su scatti di anzianità e Banca etica solidale

Le Parti, in attesa del rinnovo del contratto, hanno proposto lo scongelamento degli scatti di anzianità e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale 

In data 10 marzo 2023 si è svolto, nella sede dell’associazione Uneba, l’incontro con le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per affrontare il tema relativo al congelamento degli scatti di anzianità (ex art. 48) e al periodo di sperimentazione dell’istituto della Banca Etica Solidale (ex art. 67).
Il CCNL in oggetto aveva previsto la sospensione dall’1.6.2020 al 31.12.2022 dell’anzianità relativa alla maturazione degli scatti, in considerazione della particolare situazione in cui versa il settore e la costituzione della Banca Etica Solidale a titolo sperimentale. Con la Banca Etica i lavoratori, in un’ottica solidaristica ed in maniera volontaria, possono cedere a titolo gratuito a favore di altri colleghi che versino in particolari situazioni di disagio, le giornate di ferie aggiuntive monetizzabili e/o i permessi maturati. Dal 1° gennaio di ogni anno di sperimentazione la nona giornata di riduzione oraria (ROL) di cui all’art. 50 è confluita nella suddetta banca etica solidale.
Uneba, in attesa del rinnovo del contratto, ha proposto di mantenere la sospensione degli scatti, la cui maturazione, come previsto dall’articolato contrattuale, è ripartita dall’1.1.2023, e chiesto di proseguire il periodo di sperimentazione della Banca etica, che invece è cessato al 31.12.2022, avanzando altresì una proposta di anticipo su futuri aumenti contrattuali.
Le OO.SS. hanno dichiarato di non poter considerare praticabile l’ipotesi avanzata da Uneba, compresa la parte relativa alla quota di anticipo, ribadendo invece la necessità di aprire in tempi rapidi il tavolo per il rinnovo del contratto.

Al termine dell’incontro è stato stabilito di rendere esigibili le attuali previsioni contrattuali, che contemplano, quindi, lo “scongelamento” degli scatti e la fine del periodo di sperimentazione della Banca etica solidale con la riattribuzione della giornata di ROL.
Al tempo stesso, affermano le OO.SS., si ritiene necessario sollecitare gli Enti affinché venga avviato il monitoraggio del reale utilizzo della Banca Etica Solidale, affinché le ore non impiegate negli anni di sperimentazione vengano redistribuite tra i lavoratori.
Atteso per i prossimi giorni il confronto tra le le OO.SS. per valutare tutte le azioni utili a sollecitare Uneba per l’apertura del tavolo per il rinnovo.