CCNL Abbigliamento – Industria: aumenti da aprile

Previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore tessile abbigliamento moda

L’Ipotesi di Accordo del 28 luglio 2021 sottoscritto tra Smi Sistema Moda Italia, assistita da Confindustria Moda e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil ha previsto la terza tranche di aumenti retributivi a decorrere dal 1°aprile 2023 per i dipendenti del settore Tessile Abbigliamento Moda.
Di seguito gli importi.

Livello Importo
8 2.264,68
7 2.136,10
6 2.005,13
5 1.878,36
4 1.786,95
3 bis 1.745,98
3 1.707,25
2 bis 1.657,81
2 1.621,70
1 1.289,04

Rappresentatività sindacale: l’INL avvia la certificazione

L’Ispettorato ha dato inizio alla fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 (INL, comunicato 24 marzo 2023).

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha reso noto di aver avviato la fase di raccolta del dato elettorale afferente al triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023, in modo da consentire entro luglio del 2024 la prima certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione nazionale di categoria. A tal fine, infatti, il 17 marzo scorso, Confservizi, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta d’intenti.

L’attività di raccolta – uno degli obiettivi rimessi all’INL dalla Convenzione triennale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli anni 2023-2025 – riguarderà i dati delle elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio sopra citato, nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell’area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d’intenti. In pratica, saranno interessati: CS0001 settore funerario; CS0002 gas – acqua e CS0004 autoferrotranvieri.

Dal 1° settembre 2023 gli Ispettorati Territoriali procederanno all’attività di raccolta con le modalità illustrate nella nota INL n. 2125 del 22 marzo 2023, pubblicata sul sito istituzionale dell’INL.

Le retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero

Individuati i valori delle paghe da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie di chi opera fuori dell’Italia (INPS, circolare 23 marzo 2023, n. 33).

L’INPS ha illustrato l’ambito di applicazione del D.M. 28 febbraio 2023 (allegato alla circolare in commento) emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha individuato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori operanti all’estero. Con l’occasione, l’Istituto ha anche fornito le relative istruzioni operative, nonché le istruzioni per le regolarizzazioni contributive.

Le disposizioni (D.L. n. 317/1987) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Vengono, pertanto, esclusi gli stati dell’Unione europea, il Regno Unito con il quale è stato concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020, la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda) ai quali si applica la normativa comunitaria.

Il meccanismo delle retribuzioni convenzionali

L’articolo 2 del D.M. 28 febbraio 2023 stabilisce che: “Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”. Il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali al riguardo (circolare n. 72 del 21 marzo 1990) è che, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi. I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, di risoluzione del rapporto, di trasferimento nel corso del mese. In tali casi l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, compresi nella frazione di mese interessata.

I valori delle retribuzioni, espressi in euro, sono contenuti nelle tabelle delle retribuzioni per l’anno 2023, allegate alla circolare INPS in questione e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di euro. Le tabelle sono individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppate per settori di riscontrata omogeneità.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso, l’INPS precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale. Le retribuzioni costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

A chi si applicano le retribuzioni convenzionali

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri stati membri dell’Ue e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un paese extracomunitario. Peraltro, le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

La circolare in commento, quindi, elenca i paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Macedonia, ecc.), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia.

Infine, la circolare in oggetto include i casi particolari in cui i criteri illustrati possono subire delle variazioni (passaggi di qualifica, mutamenti di trattamento economico nel corso del mese, maturazione di compensi variabili) e le modalità di regolarizzazioni contributive per i datori di lavoro che nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2023 hanno operato in difformità dalle istruzioni della medesima circolare.

Tutela degli interessi collettivi dei consumatori

Pubblicato sulla G.U. del 23 marzo 2023 il decreto di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 con modifiche al Codice del consumo (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28).

Il decreto in commento apporta modifiche al D.Lgs. n. 206/2005 (cosiddetto Codice del consumo) inserendo il nuovo Titolo II.1 recante “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”.

 

La nozione di interessi collettivi dei consumatori circoscrive il nucleo di interessi tutelabili per mezzo delle azioni rappresentative ossia quelli vantati da soggetti, qualificabili come consumatori, che siano stati lesi o che possano esserlo per effetto della violazione delle disposizioni contenute nell’allegato II-septies.

 

L’azione rappresentativa viene definita come un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo, in linea con il tenore dell’articolo 3, n. 5, della direttiva europea.

 

Il decreto prevede, oltre all’azione rappresentativa nazionale, anche un’azione rappresentativa transfrontaliera ovvero, promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un’azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell’articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri.

 

L’azione rappresentativa può essere promossa anche qualora le violazioni siano cessate e, qualora la stessa cessazione intervenga prima della conclusione dell’azione rappresentativa, ciò non determina la cessazione della materia del contendere.

 

L’articolo 140-quater, rubricato “Legittimazione ad agire”, è composto da due commi, di cui il comma 1 delinea il quadro generale di riferimento in merito alla legittimazione attiva nelle azioni rappresentative celebrate in Italia. Sono qualificati come soggetti legittimati a esperire le azioni rappresentative gli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti – designati da altri Stati membri – iscritti nell’elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all’articolo 3, numero 6), Regolamento UE 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

 

Le azioni rappresentative previste possono essere promosse dagli enti legittimati senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori oppure compensativi e, se la violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l’azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri.

 

La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se è convenuta una persona fisica, è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio. La notifica del ricorso interrompe i termini di prescrizione e impedisce le decadenze previste a carico dei consumatori.

 

L’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, nè le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.

 

Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

CCNL Federcasa: incontro per la ripresa del confronto sul rinnovo del contratto

Le Parti hanno proposto aggiornamenti in materia di classificazione del personale, relazioni sindacali e lavoro agile

Si è svolto il 21 marzo 2023 l’incontro per la ripresa del confronto sul rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, per il periodo 2022/2024.
Le trattative sono iniziate nel mese di dicembre quando le OO.SS. nazionali di categoria, unitariamente a Federcasa, hanno presentato la piattaforma per l’avvio delle procedure di rinnovo. Nell’incontro la discussione era stata incentrata sull’adeguamento normativo del dettato contrattuale e sulla necessità di un rinnovo economico. 
Nel nuovo incontro dei giorni scorsi Federcasa ha proposto alle OO.SS. un’ipotesi di percorso condiviso per il rinnovo che prevederebbe, attraverso una serie di incontri al mese, il confronto sui seguenti temi:
– aggiornamento del testo in base agli interventi normativi intervenuti negli ultimi anni;
– aggiornamento delle relazioni sindacali;
– lavoro a distanza/lavoro agile;
assegno ad personam e indennità di funzione;
– revisione del sistema di classificazione del personale;
– possibile inserimento di un terzo livello negoziale regionale.
Le OO.SS. hanno proposto di partire dal lavoro a distanza/lavoro agile, con l’obiettivo di giungere a breve ad un accordo stralcio che garantisca ai territori impegnati nella discussione della disciplina del lavoro a distanza una cornice nazionale entro cui orientare la discussione. Hanno inoltre manifestato apprezzamento in merito al richiamo della disciplina degli istituti dell’assegno ad personam e dell’indennità di funzione, nonché alla rivisitazione del sistema di classificazione del personale.
Al termine del confronto le OO.SS. si sono riservate di far pervenire una bozza per avviare la discussione sui temi sopra menzionati. 
Nel mese di aprile è prevista la convocazione di un nuovo tavolo per discutere sul tema del lavoro a distanza/lavoro agile, al fine di addivenire ad un possibile accordo stralcio.

CIPL Agricoltura Impiegati Milano-Lodi-Monza Brianza: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Novità su retribuzione, Premio provinciale di produttività, Liberalità

In data 6 marzo 2023, è stato siglato, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e Confederdia, il Verbale di Accordo relativo al rinnovo del CIPL Agricoltura-Impiegati, applicato ai Quadri e a tutti gli Impiegati agricoli, florovivaisti ed orticoli delle Province di Lodi, Milano e Monza Brianza.
Di seguito le novità introdotte.
1. Conseguimento di un aumento economico complessivamente nella misura del 5,2% e così ripartito:
 4% sulla retribuzione con decorrenza 1° gennaio 2023;
1,2% sul Premio Provinciale di Produttività calcolato sulla retribuzione annua lorda 2023 con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
2. Inserimento nella retribuzione del mese di marzo degli aumenti economici spettanti al personale di settore, ed altresì saranno contestualmente versati gli arretrati retributivi sulle mensilità di gennaio e febbraio 2023.
3. Premio Provinciale di Produttività: dal 1° gennaio 2022 vengono erogati gli importi comprensivi dell’aumento del 1,2% riferito alla retribuzione annua lorda 2023.
Con il mese di marzo verrà saldato il Premio Provinciale produttività relativo all’anno 2022 a condizione del raggiungimento dell’obiettivo di assiduità (tenendo presente che, si è già provveduto alla corresponsione dell’acconto pari al 50% del premio calcolato sull’importo 2021 con la mensilità di agosto 2022).
4. Confermata e resa strutturale l’erogazione della Liberalità per un importo pari ad euro 250,00 annui in favore di tutte le categorie degli impiegati per l’anno 2022 e seguenti.

Decreto immigrazione: la nota esplicativa dell’INL

L’Ispettorato si occupa del D.L. n. 20/2023: dalla semplificazione del rilascio del nulla-osta al lavoro alla procedura di asseverazione (INL, nota 21 marzo 2023, n. 20).

L’INL ha pubblicato una nota sui contenuti del cosiddetto Decreto Immigrazione (D.L. n. 20/2023) affrontandone i diversi aspetti: dalla semplificazione delle procedure di rilascio del nulla-osta al lavoro, ai soggetti cui sono demandate le verifiche, la capacità economica del datore di lavoro, la verifica della congruità del numero di richieste presentate, l’asseverazione e i protocolli d’intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e organizzazioni dei datori di lavoro.

Programmazione dei flussi di ingresso legale 

Il provvedimento stabilisce che la programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, avverrà per il triennio 2023-25, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e non più ogni anno. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, si provvederà all’adozione di ulteriori decreti durante il
triennio. L’articolo 5, consentirà poi ai datori di lavoro che hanno presentato domanda di assegnazione dei lavoratori agricoli ma che non sono rientrati nelle quote, di ottenere con priorità, nei successivi decreti flussi del triennio, l’assegnazione dei
lavoratori richiesti, senza necessità di ripresentare tutta la documentazione.

Semplificazione del rilascio del nulla osta al lavoro 

La disposizione dell’articolo 2 del decreto in oggetto, nel modificare gli articoli 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/1998 inserisce nel corpo del T.U. Immigrazione, rendendola strutturale, la procedura semplificata introdotta dall’articolo 44 del D.L. n. 73/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2022, in particolare per quel che riguarda l’incarico ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro di verificare i requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate.

Capacità economica del datore di lavoro

Al riguardo, si rammenta che il comma 1 dell’articolo 9 del D.M. D.M. 27 maggio 2020, in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente. 

Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a 20.000 annui, limite che sale a 27.000, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. La verifica dei requisiti reddituali, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Verifica della congruità del numero di richieste presentate

Si stabiliscono i criteri in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche di congruità: capacità patrimoniale, equilibrio economico–finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e tipo di attività svolta dall’impresa.

L’asseverazione

In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

Controlli a campione dell’INL e istanze di conversione

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 2, resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal medesimo articolo. Si conferma, inoltre, che gli Ispettorati territoriali continueranno a fornire il parere di competenza in ordine alle sole istanze di conversione.

CIPL Agricoltura Impiegati – Brescia: sottoscritto verbale di accordo

Modifica della durata del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego e aumento dell’indennità di cassa sono le novità 

Il 28 febbraio 2023 è stato sottoscritto tra Confagricoltura Brescia, Coldiretti-Brescia, Confederazione italiana agricoltori est-Lombardia-Brescia e Confederdia-Brescia, Flai-Cgil Brescia, Fai-Cisl Brescia, Uila-Uil Brescia il verbale di accordo per rinnovare il CIPL del 29/6/2018 applicabile ai quadri e impiegati agricoli della provincia di Brescia, che decorrerà dal 1º gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025.
Una delle novità è la riduzione del rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole da 15 a 12 mesi.
Altra modifica è l’aumento dell‘indennità di cassa, dal 1°febbraio 2023, di 5,00 euro mensili.
Per quanto riguarda le attività bilaterali le Parti hanno stabilito di rinviare ad un separato accordo.

CCNL Commercio (Conflavoro): previsti acconti su futuri aumenti

Erogati a marzo 2023 gli acconti sui futuri aumenti contrattuali a titolo di anticipazione riassorbibile 

Il CCNL sottoscritto tra Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal, con l’assistenza della Confsal, ha previsto a marzo gli acconti sui futuri aumenti contrattuali, erogati a titolo di anticipazione riassorbibile per i dipendenti delle aziende operanti nel settore della logistica e della distribuzione delle merci.
Si fa presente che per il personale part-time time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti deve essere considerato il livello di inquadramento attualizzato al momento dell’erogazione.
Di seguito gli importi.

Livello  Importo
Quadri  52,60
Primo livello 47,90
Secondo livello 41,50
Terzo livello 35,80
Quarto livello 31,20
Quinto livello 29,00
Sesto livello 25,50
Settimo livello 22,10
Op. vendita A 29,60
Op. vendita B 25,10

 

CCNL Cooperative Sociali, rinnovo contrattale: proseguono le trattative sul campo di applicazione

Ampio dibattito tra le Organizzazioni Sindacali e le Centrali Cooperative

Il 20 marzo 2023 sono proseguite, tra le Centrali Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fisascat Cisl e Uiltucs, le trattative sul rinnovo del Ccnl Cooperative Sociali. 
Durante l’incontro, le Organizzazioni Sindacali, dopo aver svolto una più attenta disamina della bozza di testo relativa al campo di applicazione presentata dalle Associazioni Datoriali, hanno messo in evidenza i molteplici punti critici del documento, pur ribadendo la volontà di proseguire il confronto in modo costruttivo. Tuttavia, coerentemente con quanto già affermato in precedenza, sono entrate nel merito delle criticità, ribadendo che, l’eventuale ampliamento del campo di applicazione non potrà prescindere da una più puntuale perimetrazione delle attività, da un notevole incremento delle retribuzioni ed altresì, da un potenziamento degli strumenti contrattuali che isolino le esperienze di cooperazione soprattutto relativamente all’inserimento lavorativo. Difatti, tre sono elementi essenziali che toccano gli altri ambiti di regolazione delle aree proposte dalle Centrali Cooperative, ossia: sanità, educazione istruzione, inserimento lavorativo.
A tal proposito, i Sindacati si sono pronunciati affermando che, nel prossimo incontro previsto per il 3 aprile 2023, presenteranno una contro-proposta di rivisitazione dell’ambito di applicazione del CCNL Cooperative Sociali, ma intanto, nelle prossime giornate, i lavori sul rinnovo contrattuale proseguiranno mediante l’attività di tre Commissioni Tecniche.