Ebav Veneto: contributo per le Aziende per l’alternanza scuola-lavoro

Corrisposto il contributo per l’integrazione del Dvr alle Aziende artigiane Regione Veneto

L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regione Veneto, prevede per le Aziende del comparto un contributo ai fini dell’integrazione del Dvr relativamente all’accoglienza degli studenti per l’alternanza formativa scuola-lavoro.
Il servizio deve essere realizzato dall’Impresa mediante professionisti e/o Associazioni Artigiane iscritte, sia direttamente o per tramite adesione di secondo livello, alle Federazioni Regionali firmatarie dell’Accordo siglato in data 23 gennaio 2018, indicando i propri collaboratori, nonché i dipendenti incaricati.
La documentazione necessaria di seguito elencata, deve riportare data antecedente la richiesta della prestazione:
– copia della convenzione del patto, piano o progetto formativo sottoscritto con la Scuola o l’Università;
– copia fattura quietanzata da cui risulti il servizio prestato dai professionisti e dalle Associazioni Artigiane aderenti. La suddetta fattura deve riportare il periodo di intervento, nonché contenere la dicitura: “Intervento riferito all’integrazione Dvr-Alternanza Scuola Lavoro di cui all’Accordo Interconfederale 23 Gennaio 2018”
– collaboratori e/o dipendenti incaricati con Curriculum Vitae aggiornato e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la partecipazione a qualificati corsi relativi alla materia e aggiornamenti, o avere un’esperienza lavorativa specifica di almeno 3 anni;
– dichiarazione dell’Rlst o dell’Rls di avvenuta consultazione per l’integrazione del Dvr;
– la lettera di mandato allo sportello territoriale della sicurezza precedente all’intervento richiesto in azienda per l’integrazione del Dvr.
Il contributo relativo all’anno di competenza (ossia quello in cui viene emessa fattura), viene calcolato sui costi al netto di Iva, e corrisponde al 50% dei costi sostenuti, con un massimo erogabile pari ad euro 240,00, una tantum per azienda.
I contributi vengono poi corrisposti entro tre mesi dalla data scadenza servizio mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo.
La mancanza di dichiarazione del relativo Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, determinerà la non erogazione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale potrà versare il contributo richiesto solo fino al permanere della capienza dei fondi o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della domanda del contributo stesso.
Circa il trattamento fiscale, questo è soggetto alle trattenute fiscali di legge in vigore nell’anno di versamento dello stesso in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale con l’aliquota attuale in misura del 4%.
Il “Certificato delle ritenute sui contributi degli Enti pubblici e privati” cumulativo verrà poi inviato al percipiente entro i termini di legge (attualmente entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento).
Da ultimo si comunica anche che, nel Dvr, l’Azienda deve indicare le mansioni, l’attività, nonché le operazioni che verranno svolte dallo studente tenendo conto dei seguenti aspetti: sviluppo psico-fisico non ancora completo, la mancata esperienza e consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi esistenti o possibili, anche in relazione all’età; le attrezzature e la sistemazione del luogo e del posto di lavoro; la natura, il grado e la durata dell’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici; la movimentazione manuale dei carichi; la sistemazione, la scelta, l’utilizzo e la manipolazione delle attrezzature di lavoro (ossia agenti, macchine, apparecchi e strumenti); la pianificazione dei processi di sviluppo del lavoro, nonché del suo relativo svolgimento e della interazione sull’organizzazione dello stesso; la situazione della formazione e dell’informazione degli studenti secondo l’indicazione della Nota della Regione Veneto sull’alternanza scuola-lavoro del 27 febbraio 2018.
Nel Dvr dovrà essere inclusa altresì, la determinazione del numero massimo di studenti che possono essere avviati in Asl sulla base delle indicazioni dell’art. 5 co. 4 del Decreto Ministero Pubblica Istruzione 3 novembre 2017, n. 195 “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro”.

Lavoro: il Governo approva un nuovo disegno di legge

Il Consiglio dei ministri comunica l’avvenuta approvazione, con procedura d’urgenza, di un disegno di legge in materia di lavoro contenente, tra l’altro, il rafforzamento dei poteri di vigilanza dell’INPS in ambito contributivo (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Tra le principali proposte del nuovo disegno di legge si segnalano: gli incentivi per l’assunzione di persone con disabilità, le modifiche in materia di somministrazione di lavoro e di sospensione della cassa integrazione, la durata del periodo di prova, il rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR, il potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi.

Viene riconosciuto un contributo in favore degli enti e delle organizzazioni per ogni assunzione a tempo indeterminato di persona disabile effettuata tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.

 

Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo). L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

In materia di prestazione di cassa integrazione, la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate, già prevista per i rapporti di lavoro di durata superiore a 6 mesi, si estende anche a quelli di durata pari o inferiore ai 6 mesi.

 

Riguardo alla durata del periodo di prova, si puntualizza la tempistica della stessa nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario e si precisa che, in ogni caso, tale periodo non può essere inferiore a 2 giorni.

 

Il nuovo disegno di legge prevede anche un rafforzamento dei poteri di controllo e verifica da parte dell’INPS in caso di elusioni e violazioni contributive, consentendo all’ente accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati non solo dell’Istituto, ma anche di altre pubbliche amministrazioni. Gli uffici dell’ente possono invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi. Prevista una riduzione delle sanzioni civili nella misura del 50% qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro 40 giorni dal ricevimento dell’accertamento. Entro il medesimo termine è possibile inoltrare domanda di dilazione.

 

L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché quest’ultimo provveda alla correzione. Il contribuente ha un termine di 90 giorni dalla notifica della comunicazione per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato. L’interessato che provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro 30 giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta e, in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata.

 

Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente. Proprio riguardo al pagamento dilazionato dei debiti contributivi, viene aumentato a 60 mesi il numero di rate previste per il pagamento dei premi (a fronte degli attuali 24 mesi).

 

Sul versante della ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti, si allinea il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

 

Viene ricostituito il Fondo nazionale per le Politiche Migratorie, con un incremento dell’importo per l’anno 2023 pari a 2.427.740 euro.

 

Il testo prevede, infine: norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

Manageritalia: prevista la formazione per tutti i quadri associati

 Parte l’11 maggio il programma Leading from the middle, nato da un accordo tra  Manageritalia Lombardia e Wyde – The connective school

Manageritalia, Federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato, ha previsto a partire dall’11 maggio il programma “Leading from the middle”, stabilito da un accordo di Manageritalia Lombardia con Wyde – The connective school. 
Tale corso verrà offerto a tutti i quadri associati a Manageritalia (solo per la prima sessione anche a quadri non iscritti) e sarà articolato in 3 appuntamenti.
Gli obiettivi sono:
offrire stimoli per rimodulare il modo di lavorare e creare team tra le persone;
favorire la trasformazione positiva;
costruire uno spazio di confronto in cui generare un nuovo linguaggio.
Tale corso è volto a migliorare la figura del cosiddetto middle manager, di grande importanza tra il board e i collaboratori, soprattutto in questo periodo in cui dopo innumerevoli crisi, il management non solo deve gestire la trasformazione organizzativa del lavoro, ma anche quella relativa al senso e alla capacità di realizzazione delle persone.

CCNL Edilizia Industria – Rieti: stabilito l’EVR 2023

Definiti gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione

Le sigle sindacali Ance-Rieti, Unindustria di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, Feneal-Uil Viterbo-Rieti, Filca-Cisl Lazio Nord, Fillea-Cgil di Rieti-Roma e V.A. hanno definito l’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023, come indicato dal CCNL Edilizia Industria del 1° luglio 2014, dal CCPL del 1° aprile 2016 e dall’Accordo del 3 febbraio 2022.
Per stabilire l’importo dell’EVR si è provveduto ad un confronto tra gli indicatori sui “trienni a scorrimento” 2019, 2020 e 2021 su 2020,2021 e 2022 e, in seguito, si è indicato l’importo dell’emolumento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, previa verifica della positività dei seguenti parametri:
– numero dei lavoratori iscritti in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari denunciato in C.E., con in 25% di incidenza ponderale;
– le ore denunciare in C.E., con il 25% di incidenza ponderale;
– il monte-salari versato in C.E., con il 25% di incidenza ponderale.
Val la pena precisare che l’importo dell’EVR è variabile e tiene conto dell’andamento congiunturale del settore di riferimento nel territorio, è da intendersi al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge e quindi non ha incidenza sugli altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun tipo, tantomeno sul Tfr.
L’Elemento Variabile della Retribuzione viene erogato ogni mese ai dipendenti del Comparto Edilizia-Industria. Per quanto riguarda gli operai, l’erogazione è mensile e il calcolo viene effettuato sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 173. Per gli impiegati, invece, l’erogazione è sempre mensile ma riguarda i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR è indicato nella tabella riportata di seguito.

Operai – EVR dal 1° gennaio 2023 
  Operaio Comune  Operaio Qualificato  Operaio Specializzato  Operaio IV livello 
1° luglio 2015  4,86 5,68  6,31  6,80 
EVR  33,61 39,33 43,70 47.06 

 

Impiegati – EVR dal 1° gennaio 2023 
  1° livello  2° livello 3° livello 4° livello 5° livello 6° livello 7° livello
1° luglio 2015  840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
EVR 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23

 

Le nuove linee guida INPS sulla SLA

Pubblicato sul sito istituzionale il documento ha l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sul territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo (INPS, comunicato 27 aprile 2023).

L’INPS ha reso noto di aver pubblicato sul sito le nuove linee guida per la valutazione della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sull’intero territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo, al fine di assicurare la tempestività dei supporti assistenziali che la patologia comporta.

Con le linee guida l’Istituto ha inteso emanare raccomandazioni tecnico scientifiche utili alla valutazione medico legale in ambito assistenziale, necessaria per il riconoscimento di un supporto a fronte di una patologia invalidante che già nella sua fase iniziale comporta sintomi insidiosi quali stanchezza, ridotta tolleranza allo sforzo fisico, fascicolazioni, crampi, debolezza e atrofia muscolare.

Le nuove linee guida prevedono una tassonomia dei diversi criteri diagnostici corrispondenti alle fasi degenerative della patologia. I criteri valutativi contenuti nelle linee guida hanno l’obiettivo di accelerare l’iter del riconoscimento del diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie e, a fronte di un deficit psicomotorio, ottenere l’aiuto permanente di un accompagnatore comporterà il riconoscimento della indennità di accompagnamento, così come il ricorso a ventilazione meccanica invasiva identifica la necessità di assistenza continua del paziente, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. 

CCNL Federcasa: prevista la terza tranche degli arretrati

Con lo stipendio di maggio verranno erogati 1/3 degli arretrati

Il Verbale di Accordo del 4 ottobre 2022 sottoscritto da Federcasa e Cgil, Fp-Cisl, Uil-Fpl, Fesica-Confsal ha previsto per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa il pagamento degli arretrati derivanti dall’incremento retributivo decorrente dal 1 °dicembre 2021.
Infatti in favore del personale in forza nelle aziende associate nel mese di dicembre 2021, la retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1 è incrementata dell’importo di 65,00 euro lordi mensili, da riparametrare sulla base della scala applicata e a cui detrarre l’IVC già corrisposta dalle aziende.
Le parti hanno, pertanto, stabilito che gli arretrati derivanti dall’incremento retributivo vengono corrisposti secondo le seguenti modalità:
– 1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di gennaio 2023;
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di marzo 2023;
1/3 degli arretrati, unitamente allo stipendio di maggio 2023.
Gli importi sono indicati in busta paga con la dicitura “importi rinnovo 2019-2021” e producono effetti sugli istituti contrattuali a decorrere dal 1° dicembre 2021. Sono, inoltri, corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione all’orario di lavoro effettivamente svolto.

CCNL Terziario (Confcommercio): confronto tra le OO.SS. e Confcommercio per il rinnovo del contratto

Le Parti Sociali hanno espresso la necessità di rimodulare alcuni istituti economici e normativi

Da qualche mese sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto del settore Terziario, scaduto il 31 dicembre 2019. Il contratto si applica a tutte le aziende del Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie di riferimento, nonché a tutto il relativo personale dipendente.
Nel mese di dicembre 2022 le Parti Sociali hanno siglato un Protocollo straordinario di settore, al fine di offrire una risposta economica alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il 21 aprile 2023 le organizzazioni sindacali nazionali Uiltucs, Filcams e Fisascat, unitamente alle proprie delegazioni trattanti, si sono incontrate nuovamente con Confcommercio per il prosieguo del negoziato. Durante l’incontro le OO.SS. hanno ribadito la necessità di raggiungere quanto prima un’intesa volta alla definizione del rinnovo. 
I rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato che in ordine all’istituto della “classificazione del personale” vi sono ancora criticità di impostazione di criteri e di inquadramenti, soprattutto per i ruoli relativi al settore ICT. Confcommercio ha inoltre comunicato di ritenere necessario l’approfondimento del confronto sui temi riguardanti il mercato del lavoro, in particolare in relazione alla disciplina del contratto a tempo determinato.
In merito al dumping contrattuale insistente nel settore e al fine di rendere concorrenziale il contratto in discussione, Confcommercio ha rappresentato la necessità di rimodulare alcuni istituti economici e normativi quali: rol, ferie, 14ª mensilità, scatti di anzianità.
Nella seconda parte dell’incontro vi è stato un ulteriore confronto con AssoDelivery per verificare un’intesa inerente il sistema di relazioni sindacali.
I prossimi incontri sono attesi per le prossime settimane. 

Lavoratrici domestiche madri: indicazioni sull’esonero contributivo

L’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo per le lavoratrici domestiche madri che sono rientrate nel posto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 (INPS, messaggio 28 aprile 2023, n. 1552).

La Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), come noto, ha introdotto, in via sperimentale, per l’anno 2022, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 50%, a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno dalla data del predetto rientro. La stessa misura agevolativa si applica anche alle lavoratrici domestiche, a condizione che l’effettiva ripresa del lavoro sia avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

 

In proposito si ricorda che le possibili cause che possono posticipare il rientro effettivo al lavoro (quali, a titolo esemplificativo, le ferie, la malattia e i permessi retribuiti), purché collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, sempre a condizione che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.

 

L’INPS comunica che, i datori di lavoro domestici, per conto della lavoratrice interessata, possono chiedere l’applicazione dell’esonero in argomento presentando apposita domanda direttamente sul sito istituzionale attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”. L’accesso avviene autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS.

 

Il datore di lavoro, dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, potrà procedere all’inserimento della relativa domanda. Ultimata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione. 

 

In caso di accoglimento dell’istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa.

 

Nel  messaggio in oggetto, inoltre, l’INPS riporta in apposite tabelle l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 e i coefficienti di ripartizione valevoli dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri e comprensivi del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del 50%). 

CCNL Credito: sospesi i termini del rinnovo fino al 31 luglio 2023

Al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, le parti sindacali hanno deciso la sospensione

Le sigle sindacali Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub, in continuità con quanto stabilito dai Verbali di Accordo del 27 dicembre 2022  e del 28 febbraio 2023, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL Credito del 19 dicembre 2019, concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le Parti stesse entro il 31 luglio 2023 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022 ad ogni conseguente effetto – anche di cui al Verbale d’Accordo del 28 giugno 2022 – con la conseguente “mera” sospensione, fino al 31 luglio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022 di cui alle previsioni e istituti negoziali nazionali, ferma ed impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022, ivi incluso quanto previsto dall’art. 6, comma 4, ccnl 19 dicembre 2019, come integrato dal Verbale di accordo 28 giugno 2022.
Resta pertanto inteso che dal presente verbale non derivano in alcun modo effetti di proroga o di ultrattività di disposizioni di cui alla contrattazione nazionale delle quali sia espressamente prevista la scadenza al 31 dicembre 2022.
Le OO.SS. precisano che alle prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 31 luglio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL 19 dicembre 2019.

Bando ISI 2022: dal 2 maggio al via le domande

La procedura informatica per la compilazione delle richieste sarà aperta fino alle ore 18 del 16 giugno 2023.

Sta per scattare l’ora della compilazione delle domande relative al Bando Isi 2022, attraverso il quale l’INAIL finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della Legge n. 208/2015. Dal 2 maggio al 16 giugno 2023 alle ore 18, sarà aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande relative al bando.

Peraltro, a suo tempo, l’INAIL ha già reso noto con un comunicato del 15 febbraio che per semplificare e agevolare l’attività di presentazione della domanda di finanziamento è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso ai servizi online, introducendo due nuovi specifici profili riservati ai professionisti e alle società di intermediazione.

In particolare, i soggetti intermediari devono registrarsi al portale INAIL e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, che operano tramite il “cruscotto di abilitazione”, sulla base delle richieste che gli stessi interessati fanno pervenire utilizzando l’apposita modulistica. L’intermediario può quindi assumere in delega l’impresa per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI. 

I Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

– Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2;               — Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2;                                                      – Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4;
– Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Risorse economiche destinate ai finanziamenti

Le risorse del Bando ISI sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. 

Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle spese, fermo restando i seguenti limiti: 
Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 130.000 euro. Non è previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’allegato (Asse di finanziamento 1.2);
Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a 2.000 euro, né superiore a 50.000 euro;

per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1) e del 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2) e per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000 euro, né superiore a 60.000 euro.

Modalità di presentazione della domanda

Sul portale INAIL – nella sezione Accedi ai Servizi Online – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali.
La domanda compilata e registrata, esclusivamente, in modalità telematica, dovrà essere inoltrata allo sportello informatico per l’acquisizione dell’ordine cronologico, secondo quanto riportato nel documento “Regole Tecniche e modalità di svolgimento”.
Le domande ammesse agli elenchi cronologici dovranno essere confermate, a pena di decadenza dal beneficio, attraverso l’apposita funzione on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Entro il 16 giugno 2023 il calendario delle scadenze ISI 2022 sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.