Sospensione versamenti contributivi territorio di Lampedusa e Linosa: le istruzioni per la ripresa

L’INPS fornisce istruzioni operative e contabili riguardo alla ripresa dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per i datori di lavoro e i lavoratori che svolgono attività nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa (INPS, messaggio 3 maggio 2023, n. 1604).

Come noto, l’articolo 42-bis, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 126/2020, e successive modificazioni, ha previsto che, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovessero essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, entro la medesima data del 21 dicembre 2020 (termine poi differito all’8 gennaio 2021 come da circolare INPS n. 158/2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Successivamente, il termine per i versamenti di cui sopra è stato prorogato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del D.L. n. 198/2022 alle seguenti date: 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell’importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

I soggetti interessati sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e i committenti e liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

 

L’INPS specifica che la proroga in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi sospesi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel citato territorio.

 

I contributi sospesi possono essere versati in unica soluzione o mediante rateizzazione, ricordandosi che, in quest’ultimo caso, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.

 

I datori di lavoro con dipendenti, per i versamenti in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 30 agosto 2020, effettueranno il pagamento mediante modello F24, utilizzando la causale contributo “RC01” – per i crediti ancora in fase amministrativa – mentre, per i crediti già affidati all’agente della riscossione, mediante versamento direttamente all’agente stesso, a copertura dei soli articoli relativi alla quota contributiva.

 

Per i versamenti in scadenza dal 9 settembre 2020 al 21 dicembre 2020, relativi alle denunce dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020, la causale contributo da utilizzare è “DM10”.

 

In caso di pagamento rateizzato, i versamenti delle rate inerenti alle citate sospensioni, riferite all’anno 2020, devono essere effettuati mediante modello F24, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973).

 

Riguardo ai datori di lavoro domestico, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi ai sensi della normativa in oggetto, sono effettuati utilizzando il modello F24, “Sezione INPS”, con il codice “DOM1”.

 

Nel messaggio in commento, inoltre, l’INPS riporta le istruzioni operative per i versamenti dei contributi sospesi da parte degli artigiani e commercianti, dei committenti e professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola e dei lavoratori agricoli autonomi. Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.

CCNL Misericordie: mancato accordo sul rinnovo del CCNL

Si è concluso negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Ministero del Lavoro per maggiori tutele nei confronti dei lavoratori impiegati nei servizi di emergenza urgenza

Il 2 maggio presso il Ministero del Lavoro si è concluso negativamente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con conseguente impossibilità di trovare una soluzione per la tutela dei lavoratori e lavoratrici impiegati nei servizi di emergenza urgenza.
Infatti, i lavoratori del settore dopo mesi di trattative volte a confluire il settore nel CCNL Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas hanno proclamato lo stato di agitazione.
Secondo questi ultimi sussiste una forte disparità di trattamento tra i lavoratori dei servizi di emergenza urgenza a cui è applicato il CCNL Misericordie rispetto ai lavoratori impiegati nel servizio di emergenza urgenza di Croce Rossa Italiana e Istituzioni Socio Assistenziali-Anpas. 

“INFO CIG” estesa a tutta l’Italia

 Il servizio di live chat si apre a tutte le aziende con sede legale sul territorio nazionale per le categorie di titolare di azienda, rappresentante legale e consulente aziendale (INPS, messaggio 3 maggio 2023, n. 1605).

Dal 22 maggio il servizio di live chat “INFO CIG” sarà esteso per le categorie di titolare di azienda, rappresentante legale e consulente aziendale a tutte le aziende che abbiano sede legale nel territorio nazionale. A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio in commento, che ricorda anche che in precedenza, dal 3 febbraio 2023, “INFO CIG”, già destinata ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, era stata estesa oltre alle aziende con sede legale a Milano e provincia anche a quelle con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province.

In particolare, il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.

L’Istituto rammenta anche che “INFO CIG” consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale o alle aziende e intermediari che hanno presentato, o intendono presentare, una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione al pagamento della CIGS, di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia, per ricevere informazioni sia sulle prestazioni in argomento, sia sullo stato di lavorazione della pratica.

Per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS. Dopo l’accesso a MyINPS, occorre selezionare la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

 

 

CCNL Terme: al via i negoziati per il rinnovo del contratto

Aumenti retributivi, rafforzamento delle relazioni sindacali e della contrattazione di secondo livello tra le richieste delle OO.SS.

Nei giorni scorsi sono iniziati in Confindustria i negoziati per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro termale, scaduto il 30 giugno 2020 e in ultra vigenza.
Le OO.SS. di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno presentato all’associazione datoriale Federterme le rispettive piattaforme sulla definizione del nuovo contratto, applicabile ai circa 15mila addetti del comparto, prevalentemente stagionali, occupati negli oltre 350 stabilimenti termali italiani.
Tra i capitoli della piattaforma sindacale è presente un nuovo slancio delle relazioni sindacali, con la previsione di una maggiore, certa ed ampliata esigibilità delle relazioni a tutti i livelli. A tal proposito Fisascat e Uiltucs hanno richiesto espressamente specifici incontri sui diritti di informazione con al centro le prospettive di sviluppo e i problemi del termalismo e le questioni inerenti il rapporto tra termalismo e il sistema sanitario nazionale. 
Al centro dell’attenzione anche il capitolo dedicato all’ampliamento e al rafforzamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento al confronto regionale, al quale demandare i temi del premio di risultato e delle erogazioni economiche, nonchè del sevizio mensa, formazione professionale ed Ecm, progetti di conciliazione vita lavoro, indennità turni e nastri orari, salute e sicurezza, mercato del lavoro, organizzazione del lavoro e nuove qualifiche, welfare aziendale e clausola di salvaguardia per l’erogazione del salario di 2° livello in assenza di contrattazione decentrata. 
Oggetto di confronto anche i capitoli riferiti al mercato del lavoro, terziarizzazioni, formazione professionale, classificazione, stabilizzazione dell’occupazione. In tema di welfare la Federazioni di categoria della Cisl e della Uil hanno richiesto il rafforzamento e il consolidamento dell’Ente Bilaterale, l’incremento del versamento mensile a carico delle aziende al Fondo di assistenza sanitaria integrativa e la maggiore diffusione del sistema di adesioni al Fondo di previdenza complementare di settore FonTe.
Fisascat e Uiltucs hanno sollecitato la necessità di ricevere risposte concrete in merito ad altri temi, tra cui pari opportunità e politiche di genere, attraverso l’attivazione effettiva degli strumenti contrattuali per le pari opportunità, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi nei confronti dei lavoratori affetti da gravi e continuative patologie e la previsione di nuove tutele individuali riguardanti i congedi per unioni civili, la maternità e il lavoro di cura, l’assistenza dei figli con problemi di apprendimento e inserimento scolastico, la conciliazione tempi di vita e di lavoro.
Dal punto di vista economico le OO.SS. hanno richiesto aumenti retributivi connessi alle dinamiche macroeconomiche, agli andamenti dei settori e dei tradizionali indici dei prezzi al consumo.
Il negoziato proseguirà nel mese di giugno e verranno affrontati i temi delle relazioni sindacali, diritti di informazioni, mercato del lavoro, politiche di genere e diritti individuali.

CIPL Edilizia – Vicenza: definito l’EVR 2023

Stabilito l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione 

L’Ance Vicenza-Sezione Costruttori Edili/Installatori di Impianti di Confindustria Vicenza, la Feneal-Uil Veneto-Zona di Vicenza, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil, entrambe della provincia di Vicenza, si sono incontrate per verificare e valutare gli indicatori e, di conseguenza, determinare l’importo dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per gli anni 2021, 2022 e 2023, in attuazione di quanto previsto nell’Accordo interprovinciale del 15 dicembre 2021.
Per l’EVR, che viene erogato nel 2023, vengono indicati quattro parametri territoriali, attribuendo a ciascuno un’incidenza ponderale del 25%. Nella fattispecie, gli indicatori sono:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– ore denunciate alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– rapporto ore versate/ore denunciate Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia.
L’Elemento Variabile della Retribuzione è quantificato nella misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore dal 1° settembre 2020, il cui effettivo importo verrà erogato nelle retribuzioni del mese di agosto 2023, previa verifica, a maggio 2023, dell’andamento dei seguenti due paramentri:
– ore di lavoro effettive relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Vicenza, mettendo a confronto il valore medio del triennio di riferimento 2020-2021-2022 con 2019-2020-2021;
– volume d’affari Iva, confrontando il triennio 2020-2021-2022 con 2019-2020-2021.
Per quanto riguarda l’impresa che opera con soli impiegati, il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivamente denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.
Di seguito, la tabella con gli importi relativi all’emolumento. 

Impiegati – EVR 2023 
Livello  Minimo mensile 4% 2,60%
7Q 1.790,71 0,41 0,27
7 1.790,71 0,41 0,27
6 1.611,63 0,37 0,24
5 1.343,02 0,31 0,20
4 1.253,51 0,29 0,19
3 1.163,96 0,27 0,17
2 1.047,57 0,24 0,16
1 895,36 0,21 0,13

CCNL Occhiali – Industria: siglato il rinnovo per il triennio 2023-2025

Aumento dei minimi e dell’elemento perequativo, maggiore tutela in caso di malattie gravi, pari opportunità e violenza di genere oltre al diritto alla formazione continua sono tra i temi del rinnovo 

Il 28 aprile 2023 è stata sottoscritta da Confindustria-Moda, dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici-Anfao e da Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil  l’ipotesi di rinnovo del CCNL Occhiali-Industria applicabile ai dipendenti di aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria e decorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Di seguito le novità più rilevanti.
Parte economica.
Aumento sui minimi di 167,00 euro con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranche: 62,00 euro da maggio 2023; 48,00 euro da marzo 2024, 57,00 euro da febbraio 2025.

Livello Aumento 1.5.2023  Aumento 1.3.2023 Aumento 1.2.2025 Totale 
Q 76,32 euro 59,08 euro 70,16 euro 205,57 euro
76,18 euro 58,98 euro 70,03 euro 205,19 euro
5°S 72,28 euro 55,96 euro 66,45 euro 194,68 euro
69,75 euro 54,00 euro 64,13 euro 187,88 euro
4° S  64,57 euro  49,99 euro 59,36 euro 173,92 euro
62,00 euro 48,00 euro  57,00 euro  167,00 euro
3°S  60,24 euro  46,63 euro 55,38 euro 162,25 euro
59,06 euro 45,72 euro 54,30 euro 159,08 euro
55,78 euro 43,18 euro 51,28 euro 150,24 euro 
89,00 euro 89,00 euro  90,00 euro 268,00 euro

Previsto, inoltre, con decorrenza 2023 l’aumento dell’elemento perequativo a 360,00 euro lordi annui, in assenza di contrattazione collettiva aziendale.
Per quanto riguarda, invece, il welfare contrattuale a decorrere dal 1°luglio 2024 è previsto l’aumento dello 0,3% sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda), mentre a decorrere dal 1°gennaio 2024 l’aumento di 3,00 euro sull’assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) e sarà previsto il contributo di 2,00 euro destinati alla non auto sufficienza, tutto a carico delle aziende.
Parte normativa
Previsto il prolungamento a 18 mesi del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi.
Disciplinata la formazione continua dei lavoratori con 8 ore di formazione annua (2024-2025) per ogni lavoratore.
Migliorate le azioni positive in materia di pari opportunità, infatti, le Parti seguiranno lo sviluppo di un progetto dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione, presso le aziende, delle buone pratiche e la loro diffusione a tutto il settore, con il coinvolgimento delle commissioni aziendali.
Regolamentato lo smart working.
Stabilita per le vittime di violenza di genere l’astensione di ulteriori 2 mesi con retribuzione a carico dell’azienda, oltre quelli legalmente previsti.

Accessibilità lavoratori disabili: le nuove norme

Il Governo ha approvato un decreto legislativo con disposizioni che mirano a garantire la tutela dei lavoratori con disabilità e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni (Consiglio dei ministri, comunicato 1 maggio 2023, n. 32).

Il 1° maggio il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare anche un decreto legislativo recante norme relative alla riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità. Le disposizioni si pongono l’obiettivo di garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

In particolare, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni il provvedimento introduce un’apposita figura qualificata, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. A tale figura spetta il compito di individuare le modalità e le azioni dirette a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. La stessa figura professionale propone tali attività tra gli obiettivi programmatici e strategici della performance dell’amministrazione.

Inoltre, gli obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti. Infine, si estende il campo di applicazione dell’azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità o degli obblighi previsti.

CCNL Enti Lirici: riunione del coordinamento unitario nazionale

I delegati di tutti i Teatri hanno condiviso nell’incontro le preoccupazioni per il rinnovo del contratto

Nelle scorse settimane si è riunito il coordinamento unitario nazionale delle fondazioni lirico sinfoniche nel quale sono state condivise le gravi preoccupazioni per il rinnovo del contratto nazionale del settore.
All’incontro hanno partecipato le delegate ed i delegati di tutti i Teatri, i quali hanno valutato l’attuale situazione in cui versa il settore, dopo il lungo percorso dei piani di risanamento, lo stop forzato della pandemia e lo slittamento dell’approvazione delle dotazioni organiche, ad oggi ancora numericamente carenti rispetto alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori.
I delegati hanno evidenziato l’aspettativa rispetto al ripristino nei Teatri delle compagnie di danza cancellate negli anni scorsi e la necessità di affrontare le problematiche degli intermittenti, degli scritturati e dei lavoratori autonomi che operano nel settore.
Dopo ampio dibattito, il coordinamento ha dato mandato alle segreterie nazionali e ai colleghi della delegazione che parteciperanno al tavolo per il rinnovo di portare avanti la trattativa con volontà di soluzione urgente al fine di giungere ad un contratto che identifichi le aspettative e porti al riconoscimento della dignità retributiva corrispondente alle alte professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Il coordinamento, in attesa di valutazione sugli sviluppi della trattativa, si è dichiarato pronto all’eventuale mobilitazione per sostenere la vertenza.

CIPL Edilizia Industria – Napoli: corrisposto l’EVR per i lavoratori del settore

Determinate le quote dell’Elemento Variabile della Retribuzione 2023

Il Verbale di Accordo, siglato in data 30 marzo 2023 in Napoli, tra Associazione Costruttori Edili della provincia di Napoli (Ance Napoli) e Feneal-Uil di Napoli e Provincia, Filca-Cisl della Campania, Fillea-Cgil di Napoli e Provincia, prevede l’erogazione dell’EVR al personale di settore, a far data dal 1° gennaio 2023, nella misura massima del 4% dei minimi di paga base, salvo verifica in sede territoriale dell’andamento congiunturale del settore, correlato dai parametri di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Le Parti firmatarie difatti, si sono incontrate al fine di effettuare la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione a livello provinciale di tale emolumento erogabile per l’anno 2023.
La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata raffrontando il triennio 2020-2021-2022 su triennio 2019-2020-2021, risultando i suddetti, positivi per un peso ponderale complessivo pari al 100%.
Per gli operai l’erogazione dell’EVR avverrà con riferimento alle sole ore di lavoro effettivo.
Di seguito, si riportano le tabelle relative all’importo EVR 2023 applicato agli impiegati e agli operai.
EVR Impiegati

Impiegati Paga base in vigore al 1° Gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
7° LIV 1.894,71 4,00% 75,79
6° LIV 1.705,23 4,00% 68,21
5° LIV 1.421,02 4,00% 56,84
4° LIV 1.326,31 4,00% 53,05
3° LIV 1.231,56 4,00% 49,26
2° LIV 1.108,41 4,00% 44,34
1° LIV 947,36 4,00% 37,89
Per gli impiegati il costo mensile dell’EVR è calcolato su un’ipotesi di 173 ore ordinarie effettive/mese

EVR Operai

Operai Paga base in vigore al 1° gennaio 2023 % EVR Erogabile EVR erogabile a livello provinciale sulla base della percentuale del 4% determinata a seguito della verifica dei parametri
4° Livello 7,67 4,00% 0,31
Operai Spec. 7,12 4,00% 0,28
Operai Qualif. 6,41 4,00% 0,26
Operai Comuni 5,48 4,00% 0,22
Operai Discontinui D1 4,93 4,00% 0,20
Operai Discontinui D2 4,38 4,00% 0,18
Per gli operai full time il costo mensile dell’EVR si può calcolare moltiplicando 8 (ore) x 21,625 (giorni) = 173,00 ore ordinarie effettive/mese

Decreto lavoro: le misure del governo

Il provvedimento varato il 1° maggio interviene sul cuneo fiscale, sul contrasto alla povertà, sulle politiche attive e sulla sicurezza sul lavoro (Presidenza del consiglio dei ministri, comunicato 1° maggio 2023).

Il Consiglio dei ministri ha varato il 1° maggio, tra gli altri, un decreto legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il testo, ribattezzato “Decreto Lavoro“, interviene innanzitutto sul cosiddetto “cuneo fiscale“, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui. Inoltre, introduce disposizioni per il contrasto della povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani, promuove le politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si interviene, infine, per rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Le misure di riduzione del cuneo fiscale

Per il sostegno del reddito dei lavoratori, il Decreto Lavoro innalza, dal 2 al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima mensilità. L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Viene inoltre confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Prevista anche una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Le misure di inclusione sociale e lavorativa

Dal 1° gennaio 2024, viene introdotta una misura nazionale di contrasto alla povertà che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per chi è in grado di lavorare: coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 chilometri dal domicilio. Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari della misura in questione potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di 12 mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i 30 anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Contratti a termine

Modificata la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi. Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: nei casi previsti dai contratti collettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024; per sostituire altri lavoratori.

Sicurezza sul lavoro

Istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative. Viene previsto, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, infine, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.