Fondimpresa: investimenti in formazione per i lavoratori con trattamenti di integrazione salariale 

Il Fondo mette a disposizione 65,5 milioni di euro per la formazione DEI i lavoratori in cassa integrazione 

Fondimpresa ha reso noto, tramite l’Avviso del 3/2023, il finanziamento dei percorsi di incremento delle professionalità dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale nei casi indicati dal Decreto Legislativo n.148 del 2015, dellla Legge n.234 del 2021 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.142 del 2022.
I fondi messi a disposizione sono pari a 65,5 milioni di euro ed i Piani formativi sono finalizzati ad interventi di formazione volti ad incrementare e potenziale le competenze dei lavoratori dipendenti dalle aziende aderenti e per quel che riguarda i percorsi di upskilling e/o reskilling. Ciascun piano formativo prevede almeno il 50% del totale delle ore del corso per i lavoratori interessati da trattamenti di integrazione salariale. Inoltre, il piano raccoglie al proprio interno l’insieme delle attività connesse all’aumento delle professionalità dei destinatari che ha come finalità il rilascio di un’attestazione degli apprendimenti acquisiti. Le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa e gli Enti già iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi. Le richieste devono pervenire a partire dalle ore 9:00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 13:00 del 1° febbraio 2024 e la valutazione avviene in ordine cronologico. 

Ammortizzatore sociale unico: dall’INPS le istruzioni operative e contabili

L’INPS istituisce i codici evento in relazione al nuovo ammortizzatore sociale unico e fornisce le istruzioni relative alle modalità di esposizione degli stessi nei flussi di denuncia per le diverse gestioni previdenziali (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2325).

Nell’ambito degli interventi urgenti messi in campo per fronteggiare i gravi eventi alluvionali verificatisi in alcune Regioni del paese a partire dal 1° maggio 2023, si colloca anche il nuovo “ammortizzatore sociale unico” introdotto dal Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023, art. 7) a sostegno di  datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici.

 

La nuova misura di sostegno al reddito è correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, contribuzione figurativa che sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali all’esito della verifica della congruenza dei dati trasmessi in fase di pagamento della relativa misura a sostegno.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS indica le modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la predetta contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’ammortizzatore sociale unico.

 

I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, ai fini della compilazione delle denunce individuali, dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

 

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto, ovvero:

 

–    Elemento <Lavorato> = N;

 

–    Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

 

–    Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

 

Il valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito> deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

 

Riguardo ai datori di lavoro che assumono manodopera agricola (sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato) e che operano nel flusso UNIEMENSPosAgri, gli stessi dovranno indicare in <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione> le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali in discorso valorizzando, tra l’altro, i seguenti codici di nuova istituzione:

 

codice “J”, avente il significato di “Evento figurativo atipico” (in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>);

 

codice “AL”, avente il significato di “Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 DL n. 61/2023” (in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>).

 

Inoltre, dovrà essere indicato il periodo di sospensione, il numero complessivo di giornate di sospensione e la retribuzione relativa al periodo di sospensione calcolata ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infine, vengono date le indicazioni per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica (flusso UNIEMENSListaPosPA) e le istruzioni contabili.

 

CCNL Riscossione Tributi: erogazione del Premio aziendale con la mensilità di giugno

Per l’anno corrente verrà erogato il Premio aziendale ai dipendenti, in forza al 1° gennaio 2023, delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione

In virtù dell’accordo siglato il 28 luglio 2022 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, ai dipendenti delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione, in forza al 1° gennaio 2023, verrà erogato il Premio Aziendale per l’anno corrente.
Il premio è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il TFR, e non rientra nel computo di nessuno dei sopracitati istituti. Gli importi relativi al premio aziendale sono riportati nella successiva tabella.

Livelli Agenzia delle Entrate-Riscossione
QD4 4.040,00
QD3 3.422,00
QD2 3.050,00
QD1 2.870,00
3A4L 2.520,00
3A3L 2.345,00
3A2L 2.215,00
3A1L 2.100,00
2A3L 1.970,00
2A2L 1.895,00
2A1L 1.845,00
Livello Unico 1.720,00

 

CCNL Legno e Arredo – Industria: sottoscritta l’ipotesi

Previsti un aumento sulle retribuzioni di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 per il quinto livello e un importo di 600,00 euro a titolo di una tantum per tutti in due tranche

Il 20 giugno è stata sottoscritta tra Federlegno Arredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Al momento, le parti,  vista la situazione economica che ha comportato un incremento dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, hanno stabilito di rinnovare gli istituti di natura economica e di non intervenire sulla parte normativa, destinando le le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori.
Innanzitutto viene stabilito un incremento salariale a partire dal 1°luglio di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 euro per il quinto livello. 
Viene, altresì, confermata la possibilità di ulteriori aumenti a gennaio 2024, a seguito di verifica dell’inflazione con Ipca non depurato, calcolato sul valore punto (paga base, contingenza, ex edr e 3 aumenti periodici di anzianità).
Inoltre, viene attribuita ai lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di  600,00 euro lordi, a copertura del periodo dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023. 
La suddetta somma verrà erogata in due tranche, rispettivamente di 300,00 euro lordi, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2023 e la seconda con la retribuzione del mese di marzo 2024.
Gli importi saranno riparametrati in caso di lavoratori part- time, sulla base dell’orario effettivo in essere e in caso di lavoratori assunti dal 1°gennaio al 30 giugno 2023, sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta).
Di seguito gli importi.

Livello Categorie Minimi dal 1°luglio2023
12° AD3 (Quadri) 2.872,45 euro
11° AD2 2.818,22 euro
10° AD1  2.704,78 euro
AC5 2.592,29 euro
AC4 2.423,62 euro
AC3/AC2/AS4 2.254,82 euro
AS3 2.170,96 euro
AC1/AS2 2.084,81 euro 
AE4/AS1 2.017,57 euro 
AE3 1.933,34 euro 
AE2 1.848,59 euro
AE1 1.635,92 euro

 

CCNL Turismo-Catene alberghiere: ancora riflessioni sul rinnovo contrattuale

Welfare contrattuale, relazioni sindacali, bilateralità, internalizzazione dei servizi ed articolato contrattuale tra le principali tematiche dibattute

Lo scorso 19 giugno è proseguita la trattativa di approfondimento tecnico con Aica-Federturismo Confindustria per il rinnovo del CCNL Turismo-Catene alberghiere.
Le Parti hanno ulteriormente esaminato le tematiche relative alle terziarizzazioni ed altresì un possibile percorso avente lo scopo di favorire processi di internalizzazione di servizi già esternalizzati in precedenza dalle aziende. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno pensato di presentare una proposta unitaria che modifichi l’art. 61-terziarizzazioni e un nuovo testo per l’introduzione di un apposito articolo per la reinternalizzazione dei servizi.
Durante il confronto, le Parti Datoriali hanno altresì suggerito delle modifiche circa la governance del settore, con particolare riferimento alla sfera di applicazione contrattuale, alle relazioni sindacali e alla bilateralità.
Riguardo il welfare contrattuale è stato esposta dai datori di lavoro, l’idea di voler modificare l’articolato contrattuale alla luce degli aggiornamenti in materia fiscale avvenuti nel tempo quali, ad esempio, buoni vacanza ed alloggio.
Circa le relazioni sindacali sono state proposte ipotesi concernenti la contrattazione di secondo livello (ad esempio il premio di risultato).
A tal proposito, le OO.SS. si sono riservate di voler approfondire la suddetta tematica con lo scopo di arrivare alla stesura di una proposta unitaria di quanto trattato.
Ed inoltre, le Parti Datoriali hanno evidenziato la necessità di lavorare ad una possibile soluzione sulla bilateralità e sulla sua articolazione territoriale, favorendo una ripartizione ragionata delle risorse da utilizzare.
Queste tematiche, a seguito delle riflessioni che Filcams, Fisascat e Uiltucs vorranno effettuare, saranno oggetto anche del prossimo incontro previsto per il 12 luglio, in occasione del quale, verrà affrontata anche la tematica dei diritti individuali.

CCNL Anas: siglato l’accordo sulla riorganizzazione delle sale operative

A partire dal 1° gennaio 2024 previsto il riassetto organizzativo delle sale operative e l’introduzione della figura di Specialista di sala operativa

Il 15 giugno è stato sottoscritto tra Anas e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa, Ugli Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal il  verbale di incontro sul riassetto organizzativo delle Sale Operative Compartimentali (SOC) e sulle attività attribuite alle stesse.
Con l’accordo del 14 novembre 2012 le Parti avevano già definito l’assetto delle strutture delle Sale Operative Comportamentali e previsto in funzione del carico di lavoro svolto da ciascuna sala, in relazione alle esigenze della rete stradale territoriale, alternativamente turnazioni in H24, con articolazioni orarie 7 giorni su 7 e turnazioni in H12, 6 giorni su 7.
Al fine di assicurare il presidio del territorio e la massima assistenza all’utenza si è ritenuto  di avviare un processo di ottimizzazione dell’assetto organizzativo delle stesse, anche alla luce del percorso di aggiornamento e miglioramento tecnologico che negli ultimi anni ha caratterizzato, attraverso il potenziamento degli organici, l’utilizzo delle nuove tecnologie implementate e la razionalizzazione dei processi assicurando un miglioramento dei servizi.
A partire dal 1° gennaio 2024, le Sale Operative Territoriali (SOT) sostituiranno le attuali SOC prevedendone anche un incremento della dotazione tecnologica con particolare riferimento al Road Management Tools (RMT), ovvero al sistema in uso presso tutte le sale ed attraverso il quale vengono gestite tutte le attività connesse alla circolazione stradale ed alla gestione degli eventi.
Pertanto, il progetto prevede, relativamente all’assetto organizzativo:
– una Sala operativa nazionale, nella sede della Direzione generale;
– una sala operativa territoriale con turnazione in h.24, per ciascuna delle 16 Sedi territoriali;
– l’integrazione di un ulteriore sala operativa, con turnazione in h.12, nelle sedi territoriali che gestiscono una rete particolarmente estesa e complessa, allocate a Catania e Catanzaro;
– la confluenza delle sale operative allocate nelle regioni aggregate, nelle rispettive sedi territoriali, e precisamente Campobasso a L’Aquila, Aosta a Torino, Venezia a Trieste, nonché Milano a Bellano.
Relativamente all’organizzazione del personale, invece:
–  è stata confermata la figura del Responsabile della sala operativa, inquadrato in posizione economica ed organizzativa A;
–  è stata introdotta la figura di Specialista di sala operativa, in posizione economica ed organizzativa B;
– vi saranno un responsabile e 15 specialisti per la Sala nazionale;
– vi saranno un responsabile e 12 specialisti per le sale operative in h.24;
– vi saranno un responsabile e 6 specialisti per le rimanenti sale in h.12.
L’accordo è volto ad assicurare tutte le necessarie tutele, al personale che sarà ricollocato, nell’ambito delle sale disponibili, e successivamente nella sede di appartenenza, a seguito della confluenza delle sale di riferimento e sono previsti adeguati percorsi di riqualificazione professionale, in relazione alle competenze possedute e all’esperienza maturata.
Fissata al prossimo 13 luglio un incontro per discutere l’erogazione del premio di risultato. 

CCNL Cooperative sociali: la trattativa si concentra sulla sanità

L’incontro si è focalizzato sulla Sanità e la figura dell’Oss

Le Centrali Cooperative e le sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Cisl-Fisascat, Uil-Fpl e Uiltucs si sono riunite per proseguire la trattativa sul rinnovo del CCNL Cooperative sociali. Il contratto riguarda le cooperative sociali che operano nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e delle imprese sociali che svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto di cui sopra, e attività e servizi educativi per l’infanzia che hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione, volte ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari; ed eseguono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’incontro si è focalizzato sul lavoro eseguito dalla Commissione Tecnica sulla Sanità. Le OO.SS. si sono soffermate sull’importanza di giungere nel più breve tempo possibile ad una rivisitazione dei trattamenti economici, ribadendo l’importanza, in ambito sanitario, della figura dell’Oss, invitando le Centrali Cooperative a rivedere l’attuale declaratoria. Il prossimo incontro con la delegazione trattante è per il 27 luglio.  

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria (Confimi): aumento di 124,60 euro mensili dal 1° giugno 2023

Sottoscritto l’accordo per l’aumento dei minimi tabellari e dei trattamenti economici delle trasferta e della reperibilità

In data 19 giugno 2023 si sono incontrate Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl, Uilm-Uil per iniziare la discussione relativa al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti, in scadenza il 30 giugno 2023. Le OO.SS. già nel mese di maggio hanno presentato a Cofimi la piattaforma rivendicativa e quindi consentito l’inizio del confronto per il rinnovo del CCNL 7 giugno 2021.
Le Parti Sociali, analizzato il considerevole scostamento inflattivo inerente il periodo di vigenza contrattuale 1° giugno 2022-30 giugno 2023, hanno convenuto di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferta e i valori relativi ai compensi per la reperibilità. 

Minimi retributivi

 Categorie  dal 1° giugno 2023 
Incrementi  Minimi 
173,41  2.800,82 
155,98  2.519,29 
143,41  2.316,25 
133,64  2.158,49 
124,60  2.012,49 
116,33  1.878,92 
111,46 1.800,30 
100,51  1.623,45 

Ai lavoratori inquadrati nell’8ª e 9ª categoria spetta un elemento retributivo di 59,39 euro lordi mensili. Gli aumenti dei minimi tabellari assorbono aumenti individuali o collettivi, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità. 
Nell’ambito del periodo 1° giugno 2023-31 maggio 2024 le parti esamineranno la dinamica retributiva in relazione alla situazione economica del settore industriale metalmeccanico e agli eventuali significativi scostamenti degli indici inflattivi rispetto alle previsioni. 

Minimi retributivi per i lavoratori assunti con OSC

Categorie  dal 1° giugno 2023 
2.415,56 
8ª 2.173,57 
  1.997,68 
1.862,30 
1.736,51 
  1.620,32 
  1.553,16 
1.482,81 

Trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti spetta il seguente trattamento economico.

Misura dell’indennità in euro dal 1° giugno 2023
Trasferta intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 12,42
Quota per il pernottamento 22,59

Reperibilità
Dal 1° giugno 2023 per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro.

 

 

Categoria 

b) Compenso giornaliero  c) Compenso settimana/e 
16 ore 

 (giorno lavorato)

24 ore 

(giorno libero)

24 ore 

 festive 

6 giorni  6 giorni con festivo  6 giorni con 

festivo e giorno libero 

2ª   5,43  8,12  8,78  35,27  35,93  38,62 
4ª  6,43  10,12  10,83  42,27  42,98  46,67
Superiore alla 

 

7,40  12,16  12,82  49,16  49,82  54,58 

 

Enpam: sussidio di neo-natalità anche ai padri

A partire dal 26 giugno si potranno presentare le domande per i nati nel 2022 e 2023 

L’Enpam, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici, ha previsto anche per il padre, medico o odontoiatra, un contributo di neo-natalità per le spese dei primi dodici mesi di vita, come quelle di baby sitting e di asilo nido, pari a 2.000,00 euro per ogni figlio nato nel 2022 e nel 2023.
Il contributo sarà di 4.000,00 euro in caso di medico oppure di odontoiatra, libero professionista da almeno tre anni.
Il sussidio di neo-natalità è subordinato a limiti di reddito familiare ed è cumulabile con altre misure garantite a tutti i cittadini, come il bonus asilo nido.
Qualora entrambi i genitori siano medici, il bonus verrà versato due volte.
Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 26 giugno.
Soddisfatti i dirigenti dell’Enpam, che hanno visto in questo ampliamento della destinazione anche ai padri, un maggior aiuto verso la possibilità dei professionisti di poter conciliare meglio lavoro e famiglia, e di vivere più tranquilli l’esperienza della genitorialità.

Agevolazioni under 36 e donne, arriva il il sì dell’Europa

La Commissione ha approvato le misure italiane a sostegno del costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina (Commissione europea, comunicato 19 giugno 2023).

La notizia tanto attesa da aziende e datori di lavoro è finalmente giunta: la Commissione europea ha approvato due regimi italiani, con un bilancio totale di circa 535 milioni di euro, per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. In particolare, si tratta dell’esonero contributivo per i contratti di lavoro dei giovani lavoratori (ossia di età inferiore a 36 anni) e delle donne, fino a un massimo di 8.000 euro per contratto di assunzione. Per poter accedere alle agevolazioni, i datori di lavoro privati devono aver assunto lavoratori, tra le altre condizioni, nel periodo compreso tra il 1º luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.

I regimi sono stati approvati nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023 al fine di sostenere misure in settori fondamentali per accelerare la transizione verde e ridurre le dipendenze dai combustibili. Il nuovo quadro modifica e proroga in parte il quadro temporaneo di crisi, adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto dell’attuale crisi geopolitica, già modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022. 

La Commissione ha constatato che i regimi italiani sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione. In particolare, l’aiuto i) non supererà 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell’acquacoltura e 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori; e ii) saranno concessi entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, la Commissione ha concluso che i regimi italiani sono necessari, adeguati e proporzionati per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per la crisi e la transizione.