CCNL Rai: i nuovi inquadramenti del personale operaio

A decorrerre dal 1°luglio 2023 si procederà all’allineamento delle carriere dell’operaio specializzato e dell’operaio altamente specializzato

L’ipotesi di accordo del 9 marzo 2022 sottoscritto tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma  e Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc Ugl Comunicazioni, Snatee, Libersind-Confsal ha previsto, in un’ottica di graduale allineamento dei percorsi previsti per l’operaio specializzato ed altamente specializzato, che a decorrere dal 1° luglio 2023 gli operai inquadrati al livello 7° dopo 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione conseguiranno il passaggio al livello 6° e dopo altri 24 mesi raggiungeranno il livello 5°. In particolare :
– gli operai specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 8° vengono assegnati al livello 7°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023;
– gli operai specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 7° e che abbiano già maturato 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione nel predetto livello vengono assegnati al livello 6°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023;
– gli operai specializzati ed altamente specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 6° e che abbiano già maturato 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione nel predetto livello vengono assegnati al livello 5°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023.

Esonero per l’assunzione di donne svantaggiate: le istruzioni operative

L’INPS fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di agevolazione contributiva (INPS, circolare 23 giugno 2023, n. 58).

Dopo le indicazioni applicative in materia di esonero contributivo per le assunzioni di under 36, arrivano anche le istruzioni dell’INPS per l’agevolazione relativa all’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Si tratta, in entrambi i casi, di misure recentemente autorizzate dalla Commissione europea con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023. La misura riguarda i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo, escludendo le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e i soggetti sanzionati dall’UE.

Anche in questo caso, la Legge di bilancio 2023 all’articolo 1, comma 298 aveva previsto l’innalzamento del limite massimo di importo da 6.000 euro a 8.000 euro annui e nella misura del 100%.  Al riguardo, peraltro, l’Istituto segnala che per la comunicazione preventiva online, utile alla fruizione dell’incentivo, i datori di lavoro interessati potranno continuare a utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito istituzionale, tenendo presente che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione.

Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della Legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate, i datori di lavoro interessati non devono compiere ulteriori adempimenti in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulta valida  ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100%.

Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi

Dal punto di vista soggettivo, gli esoneri previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2021 spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dalla Legge n. 92/2012, in base alla quale sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi in esame spettano per: le assunzioni a tempo determinatoa tempo indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato. Gli incentivi spettano anche in caso di part-time e in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. In virtù della specialità della disciplina, invece, gli incentivi non spettano per i rapporti di lavoro intermittente e per le prestazioni di lavoro occasionale. Restano, infine, esclusi dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Durata degli incentivi

In riferimento alla durata del periodo agevolato, l’INPS chiarisce che, gli incentivi:

–    in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;

–    in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;

–    in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;

–    in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, l’Istituto precisa che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

 

Misura degli incentivi

Si rammenta che per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, il limite massimo di importo dell’agevolazione è pari a 6.000 euro all’anno, mentre per quelle effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 il limite arriva a 8.000 euro all’anno. 

La circolare in commento, infine, include le condizioni di spettanza degli incentivi, con particolare attenzione all”incremento occupazionale netto, compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, il coordinamento con altre misure di agevolazione e le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per le varie categorie di datori di lavoro.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Agespi): richiesta l’apertura delle trattative per il rinnovo

Proposte importanti novità per il personale di settore

Le Organizzazioni Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs hanno richiesto l’apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL Istituzioni Socio Assistenziali-Agespi.
Di seguito riportate le novità introdotte.
Premessa:
Attraverso la piattaforma, le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs intendono dare formale avvio al rinnovo contrattuale al fine di rilanciare i servizi ricadenti nel settore socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo e dell’inclusione.
Le attuali difficoltà economiche, unite a quanto ereditato dai due anni di pandemia ed all’inflazione in continua crescita che ha ridotto in modo esponenziale il potere di acquisto dei lavoratori, rendono necessaria la definizione di un CCNL che riconosca ai dipendenti del settore non solamente una crescita in termini salariali e di diritti, ma che possa, in un certo senso, risultare sempre più attuale rispetto alla gestione di nuovi servizi.
Ambito di applicazione:
Si è proiettati verso un’analisi ed un eventuale aggiornamento del campo di applicazione.
Relazioni sindacali e contrattazione:
Preme approfondire le materie da delegare alla contrattazione decentrata oltre alle informative relative ad alcuni aspetti dell’organizzazione rispetto ad una maggiore efficienza dei servizi. Altresì, vuole rendersi maggiormente esigibile la contrattazione di secondo livello a partire dai criteri per poter accedere ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, nonché per l’esercizio del diritto allo studio previsto dagli artt. 36 e 35; sulla corretta applicazione dell’EGR sul territorio secondo quanto sancito dall’art. 5 bis, oltre a verificare l’andamento dell’applicazione dell’art. 28 sulla vestizione e svestizione.
Enti Bilaterali:
Vuole darsi seguito all’art. 7 procedendo alla definizione ed alla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Trattenute associative:
Si richiede di procedere ad una modifica dell’art. 12 prevedendo che, le trattenute, vengano eseguite sulla base delle percentuali e delle mensilità previste con le OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Mercato del lavoro:
– vogliono introdursi gli istituti del telelavoro e dello smartworking. L’art. 18 del CCNL prevede le modalità mediante le quali viene esercitato il telelavoro, mentre relativamente allo smartworking, alla luce del periodo post pandemia, si ritiene utile il suo inserimento.
– contratti a tempo determinato
Nell’ambito dell’aggiornamento si ritiene necessario
1. la rivisitazione dell’art. 17 del CCNL;
2. l’introduzione di una clausola di stabilizzazione del personale al fine di una maggiore gestione del turnover e del carico di lavoro;
3. l’integrazione dell’articolato inserendo il diritto di precedenza e di informazione, nonché rendendo l’articolo più chiaro affinché possa fornire ai lavoratori elementi atti a conoscere gli eventuali diritti esercitabili.
– Rapporti di lavoro a tempo parziale.
– Diminuzione dell’attuale percentuale di utilizzo del lavoro supplementare pari al 30%, nell’ambito dell’orario settimanale individuale.
– Orario di lavoro
Nella parte del riposo giornaliero si richiede l’inserimento della parola “consecutive” relativamente alle 11 ore del suddetto riposo. Altresì si domanda di specificare che articolazioni orarie differenti vengano discusse sul secondo livello di contrattazione, nel rispetto della previsione del D.Lgs. 66/2003.
– Apprendistato
Circa quest’istituto si domanda di aumentare la percentuale all’80% ai sensi della Lettera D;
– Aumentare Percentuali relative al Trattamento Economico Lettera L, prevedendo il 100% della retribuzione sia per la prima metà del periodo di apprendistato che per la seconda metà del medesimo periodo.
Diritto allo studio:
Si propone di riformulare l’articolato e di prevedere un aumento delle ore a disposizione come previsto dall’art. 35, ossia pari a circa 50 ore annue.
Inquadramento del personale:
Ridefinizione dei corretti inquadramenti nel sistema di classificazione del personale prevedendo la possibilità di inserire nuovi profili ed introducendo specifiche indennità.
Sistema tutele e diritti:
Si ritiene necessario incrementare il sistema dei diritti e delle tutele introducendo le disposizioni di seguito riportate
1. rivedere ed aggiornare i congedi e la tematica relativa alla L. n. 104/1992 alla luce della conciliazione dei tempi vita lavoro;
2. previsione di un incremento relativo alla maternità del 100% nel periodo di astensione obbligatoria;
3. prevedere permessi retribuiti per malattia figlio fino a 3 anni;
4. definizione delle diverse condizioni di inidoneità psico-fisica;
5. introduzione dell’istituto delle ferie solidali;
6. introduzione delle agevolazioni per genitori affetti da disturbi DSA;
7. eliminazione della reperibilità interna.
Malattia ed infortunio:
Si vuole procedere all’aumento al 100% del trattamento economico della malattia rispetto a quanto previsto dalla Lettera C) dell’art. 68 del CCNL. La medesima percentuale è prevista per i casi di infortunio.
Trattamento economico progressivo:
Viene richiesta l’eliminazione dell’art. 81 prevedendo per tutto il personale, il pieno riconoscimento della quattordicesima mensilità, dei Rol e degli scatti.
Nuove previsioni:
Si pensa all’inserimento dell’assistenza sanitaria integrativa.
Parte economica:
Si considera prioritario adeguare la retribuzione mensile sulla base dell’aumento inflazionistico degli ultimi anni, nonché provvedere ad una concreta valorizzazione delle professionalità coinvolte. 

Pensioni minime INPS: incremento e criteri applicativi

Ai titolari delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto un incremento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 calcolato secondo i criteri illustrati dall’Istituto (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2329). 

Si tratta, come noto, dell’incremento previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

 

Il beneficio spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS e non su quelle gestite da Enti diversi ed è riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024: in particolare, l’INPS comunica che, sulla mensilità di luglio 2023, l’aumento in questione verrà corrisposto d’ufficio, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.

 

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS. In particolare:

 

– nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;

 

– nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;

 

– per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

 

L’importo complessivo utile per la verifica del diritto all’incremento (cosiddetto “montante per l’incremento”) viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l’inclusione delle tipologie di seguito elencate:

 

– pensioni del fondo clero (cat. 066);

 

– pensioni ex ENPAO (cat. 076);

 

– pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.

 

L’incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Riguardo alla rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell’incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

 

L’INPS ricorda che, per l’anno 2023, la misura dell’aumento è pari all’1,5% per i soggetti infra75enni e al 6,4% per i soggetti ultra75enni, mentre, per il 2024, non si fa distinzione in base all’età e l’incremento è pari al 2,7%. Si precisa che, se i 75 anni di età sono compiuti nel corso dell’anno, l’incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

 

L’incremento viene riconosciuto, come detto, qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS: qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

 

L’INPS riporta poi le informazioni per l’elaborazione centrale dell’incremento per le pensioni gestite nei sistemi integrati, nel sistema della Gestione pubblica e nei sistemi ex INPGI, fornendo le istruzioni di calcolo.

 

Infine, l’istituto rende noto che, per consentire alle Strutture territoriali di verificare la corresponsione dell’incremento, è in corso di rilascio un’apposita procedura di consultazione accessibile attraverso il seguente percorso intranet: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato”

 

Digitando il codice fiscale dell’interessato, l’applicazione mostra:

 

– le prestazioni di cui il soggetto è titolare evidenziando quelle utilizzate per il “cumulo incrementale”;

 

– la spettanza o meno del beneficio;

 

– la percentuale di attribuzione su ciascuna prestazione interessata.

CCNL Energia e Petrolio: da luglio nuovi minimi retributivi

Incremento dei minimi retributivi e del C.R.E.A. per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio

Con il CCNL 21 luglio 2022 Confindustria Energia e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno definito gli aumenti retributivi per gli addetti all’industria dell’Energia e del Petrolio.
Per l’anno corrente, dal 1° luglio 2023, i minimi retributivi saranno incrementati di 65,00 euro. Con pari decorrenza si procederà, inoltre, al riallineamento delle retribuzioni tabellari tra il settore industria gas e il settore energia e petrolio, come già previsto nel precedente rinnovo. 

Livello Minimo dal 1° luglio 2023 C.R.E.A. dal 1° luglio 2023
 

 

 

1

3.222,42 453,26
362,61
271,96
181,31
90,65
 

 

2

2.918,45 271,97
203,98
135,98
67,99
 

 

3

2.642,97 243,72
182,79
121,86
60,93
 

 

4

2.335,61 213,57
160,18
106,79
53,39
 

 

 

5

2.048,21 181,33
136,00
90,66
45,23
0
6 1.781,83 0

CCNL Poste: previsto a luglio incremento dei minimi e del buono pasto

A decorrere dal 1° luglio saranno applicabili a tutti i dipendenti di Poste Italiane i nuovi minimi e l’aumento fino a 5,84 euro per i buoni pasto

Il CCNL del 23 giugno 2021sottoscritto tra Poste Italiane S.p.a. anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A., Sgr, Egi S.p.A., PostePay S.p.A., e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, UGL-Com.ni ed applicabile ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., PostePay S.p.A. ha previsto a decorrere da luglio aumenti sui minimi tabellari.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
A 1 1.914,79
A 2 1.695,77
B 1.448,75
C 1.330,56
D 1.266,79
E 1.117,64
F 997,73

Per quanto riguarda il buono pasto, invece, è previsto un aumento a decorrere da luglio 2023, fino a 5,84 euro:
– per tutti i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00;
–  per tutti i lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l’orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti;
– per i  lavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’accordo del 27 luglio 2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali.
Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, verrà riconosciuto un buono pasto fino a 4,34 euro, a decorrere da luglio 2023.

 

Esonero assunzioni giovani dal 1° luglio 2022 a tutto il 2023 

Le indicazioni dell’INPS sull’applicazione dell’agevolazione a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea alla concedibilità per il nuovo periodo (INPS, circolare 22 giugno 2023, n. 57).

A seguito della decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023 della Commissione europea che ha autorizzato la concedibilità degli esoneri per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative agli under 36 effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, sono arrivate anche le indicazioni dell’INPS per l’applicazione dell’agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro.

In particolare, la misura, da ultimo prevista dalla Legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, comma 297, ha stabilito che alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, effettuate nel periodo sopra citato, il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui (prima era di 6.000).

Alla misura in questione non possono accedere le amministrazioni pubbliche e i settori esclusi dal Temporary Crisis and Transition Framework, ovvero: le imprese del comparto finanziario, domestico e quelle sanzionate dall’UE. 

I rapporti di lavoro incentivati

Gli esoneri in oggetto mutuano parte della disciplina generale da quella prevista per l’esonero strutturale giovanile (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, Legge di Bilancio 2018), pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui. Peraltro, quest’ultimo esonero, considerata la sua natura autonoma, resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023. Al riguardo, va altresì considerato che l’esonero strutturale giovanile non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l’applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata e la cui disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La misura

Per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Invece, l’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, come detto è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nella circolare in commento, infine, sono riassunte le condizioni generali e specifiche di spettanza degli incentivi con esemplificazioni relative ai casi particolari, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, il coordinamento con altre tipologie di incentivi e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso Uniemens.

Le disposizioni in materia di lavoro nel D.L. n. 75/2023

È entrato in vigore il 23 giugno 2023 il nuovo decreto legge contenente misure urgenti, tra l’altro, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di lavoro e di sport (D.L. 22 giugno 2023, n. 75).

Il nuovo decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2023 e adotta disposizioni urgenti, oltre che in ambito di pubblica amministrazione, anche sul fronte del lavoro e delle politiche attive del lavoro, prevedendo un rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Infatti, l’articolo 3 del D.L. n. 75/2023, stabilisce che, al fine di garantire l’efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all’utilizzo delle risorse europee e all’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito DPCM recante il regolamento di organizzazione del Ministero che dovrà essere adottato, l’ANPAL è soppressa e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo all’ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero.

 

Sono definite le aree funzionali in cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale, ovvero nell’ambito di:

 

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l’inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

b) politiche del lavoro e per l’occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

 

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

 

Sul fronte del lavoro, in particolare, l’articolo 42 del Capo IV è dedicato alla cassa integrazione straordinaria in deroga. La misura riguarda le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi.

 

Le predette imprese potranno, in via eccezionale e su presentazione di apposita domanda, essere autorizzate a un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori 40 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda, ciò in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015 e in continuità con le tutele già autorizzate.

 

Misure urgenti sono poi previste in ambito sportivo, a cui fa riferimento il Capo III del decreto. L’articolo 33, in materia di plusvalenze, stabilisce che le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti alle condizioni indicate nell’articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito (DPR n. 917/1986) nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro mentre, la residua parte della plusvalenza, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

 

L’articolo 41 del decreto in commento contiene un’eccezione all’abolizione del vincolo sportivo prevista dall’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Infatti, la predetta disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2023, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di 2 anni.

 

Ulteriori disposizioni riguardano poi la razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi, il credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo e i controlli finanziari sulle società sportive professionistiche.

 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: siglato il verbale di adeguamento dei minimi retributivi

I nuovi importi sostituiscono dal 1° giugno 2023 gli importi definiti con il CCNL 31 maggio 2021 

In data 23 giugno 2023 si sono incontrate Legacoop Produzione e Servizi, Cefla, Sacmi, Bilanciai, Italcables, Confcoperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fim, Fiom e Uilm per definire le novità riguardanti il CCNL Metalmeccanica Cooperative in tema di minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità. Le Parti hanno preso atto della dinamica consultiva dell’IPCA 2022 al netto degli energetici importati comunicata il 7 giugno scorso dall’Istat e hanno verificato l’importo relativo all’adeguamento IPCA, risultato superiore agli incrementi retributivi complessivi di giugno 2023, in base a quello che è stato stabilito nelle tabelle dei minimi contrattuali del CCNL 31 maggio 2021. Preso atto di questi elementi, le Part hanno adeguato l’importo dei minimi tabellari per livello che decorrono dal 1° giugno 2023.

Minimi retributivi

Livello Minimi dal 1° giugno 2023 
D1 1.608,67
D2 1.783,90
C1 1.822,43
C2 1.860,97 
C3 1.993,04 
B1 2.136,25
B2 2.291,85
B3 2.491,93
A1 2.746,41

Sulla base dei valori IPCA 2022, al netto degli energetici importati, sono stati definiti i nuovi importi sull’indennità di trasferta forfettaria e dell’indennità di reperibilità.

Trasferta
Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, spetta il seguente trattamento economico.

Misura dell’indennità  Dal 1° giugno 2023 
Trasferta Intera 46,47
Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
Quota per il pernottamento  21,65

Indennità di reperibilità
Dal 1° giugno 2023 per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro.

Livello b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale 
16 ore 

 (giorno lavorato)

24 ore 

(giorno libero)

24 ore 

 festive 

6 giorni  6 giorni con festivo  6 giorni con 

festivo e giorno libero 

D1-D2-C1 5,32 8,01  8,65  34,60  35,24  37,93 
C2 – C3 6,34 9,95 10,67  41,66  42,38  45,99
B1 o Superiore  7,28 11,98  12,61  48,39  49,01  53,72 

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): nuovo incontro tra le Parti Sociali per il rinnovo

Maggiori risorse economiche e definizione della classificazione del personale tra i punti principali dell’incontro

Si è svolto il 16 giugno presso la sede Fipe di Roma l’incontro in seduta tecnica per il rinnovo del contratto dei pubblici esercizi ristorazione commerciale, ristorazione collettiva e turismo. Oltre alle segreterie nazionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, erano presenti i rappresentanti di tutte le associazioni datoriali firmatarie il CCNL.
Nel precedente confronto del mese scorso le Associazioni datoriali avevano chiesto un intervento ministeriale volto ad aumentare le maggiori risorse economiche per fronteggiare la situazione di difficoltà creata dalla pandemia, dall’inflazione e dal conseguente aumento dei costi delle materie prime. I sindacati, invece, avevano reclamato interventi volti ad evitare la precarietà, il lavoro irregolare e l’uso sproporzionato del part-time verticale.
A tal proposito era stata proposta l’erogazione di un bonus di 550,00 euro e l’individuazione di soluzioni strutturali di sostegno economico. Il Ministero del Lavoro aveva invitato le parti a formalizzare le loro richieste, fermo restando la necessità soprattutto per le risorse economiche, di un intervento del Ministero dell’Economia.
Nell’ultimo incontro, come convenuto, si è affrontato sia il tema della classificazione del personale che della definizione di un documento congiunto “Agenda di Governo” da inviare ai Ministeri competenti, unitamente alla richiesta di incontro. In relazione al documento congiunto le controparti non hanno ancora presentato una proposta, mentre in relazione al tema della classificazione è in corso una valutazione circa l’opportunità di definire un testo condiviso.
I rappresentanti di Angem e LegaCoop hanno poi riproposto la loro richiesta di procedere con confronti specifici per la ristorazione collettiva, mentre Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno invece ribadito l’unicità del contratto e della trattativa.
Le OO.SS. si sono impegnate, infine, ad inviare alla controparte i testi riguardanti i congedi per le donne vittime di violenza e per il contrasto alla violenza di genere e le molestie nei luoghi di lavoro.
Al termine del confronto sono state calendarizzate le successive date del 27 giugno, per la riunione, sollecitata dai segretari generali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, per la verifica dello stato del negoziato, ed il 19 luglio, per un incontro in sede tecnica con le segreterie nazionali e una delegazione ristretta con la partecipazione di alcuni territori.