CCNL Anas:  a settembre in arrivo nuovi minimi retributivi  per i dipendenti del Comparto

Con la busta paga del mese di settembre, i lavoratori dipendenti del gruppo Anas percepiscono nuovi minimi retributivi 

Anas e le Organizzazioni Sindacali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Ugl-Viabilità e Logistica, Sada Fast-Confsal e Snala-Cisal hanno definito i nuovi minimi retributivi da erogare con la retribuzione del mese di settembre, secondo quanto stabilito nel contratto siglato il 14 dicembre 2022. Il presente CCNL, in scadenza al 31 dicembre 2024, riguarda il personale dipendente dal gruppo Anas. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
A 3.026,88 553,45 10,33 3.590,66
A1 2.522,41 545,44 10,33 3.078,18
B 2.144,08 531,78 10,33 2.686,19
B1 1.954,84 527,76 10,33 2.492,93
B2 1.765,62 524,03 10,33 2.299,98
C 1.450,35 520,24 10,33 1.980,92
C1 1.261,25 517,06 10,33 1.788,64

 

CCNL Editoria e grafica – Piccola industria: con settembre nuovi minimi retributivi

Previsti incrementi retributivi per i dipendenti dei Settori Grafico-Editoriale, Informatico e Servizi Innovativi

Con l’ipotesi di accordo siglata il 9 marzo 2021 Unigec-Confapi, Unimatica-Confapi e Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom-Uil hanno rinnovato la parte economica del contratto applicabile ai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa. Dal prossimo mese di settembre decorre l’ultima tranche di aumenti contrattuali prevista dall’accordo. 

Livello Minimo
Quadro 2.066,17 euro
1 2.057,95 euro
2 1.739,01 euro
3 1.623,13 euro
4 1.518,10 euro
5 1.409,38 euro
6 1.301,20 euro
7 1.128,02 euro
8 1.039,95 euro
9 948,36 euro
10 832,37 euro

 

CIGS 2023 per Imprese di interesse strategico: le istruzione procedurali

L’INPS ha fornito le istruzioni per la gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal D.L. n. 75/2023 (INPS, messaggio 11 agosto 2023, n. 2948).

Il recente D.L. n. 75/2023 all’articolo 42 ha previsto che, al fine di gestire situazioni di particolare difficoltà connesse alla complessità dei programmi di riorganizzazione già avviati dalle imprese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa autorizzare, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015, in materia di durata complessiva e singola dei trattamenti, un ulteriore periodo di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) fruibile fino al 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, con il messaggio in commento, l’INPS ha provveduto a illustrare i contenuti della disposizione e a fornire le istruzioni per la gestione della CIGS. In particolare, la previsione in questione si rivolge alle imprese di interesse strategico nazionale (articolo 1 del D.L. n. 207/2012), con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Alle suddette imprese, come anticipato, può essere concesso a domanda, con decreto ministeriale, un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, a garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.

Il nuovo periodo di intervento si può collocare in continuità con i precedenti periodi di cassa integrazione già autorizzati e può avere una durata massima di 40 settimane, fruibili entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

L’impianto delineato dall’articolo 42 del D.L. n. 75/2023 prevede anche che il trattamento straordinario di integrazione venga concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) definiti rispettivamente dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs n. 148/2015.

Inoltre, al nuovo periodo di trattamenti non si applicano le disposizioni in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda previste rispettivamente dagli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.

Sul piano contributivo, i datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 42 del decreto-legge n. 75/2023 sono tenuti al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina prevista dall’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015.

L’INPS, inoltre, segnala che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento: 148 Imprese interesse strateg. nazionale con piani di riorg. non completati (Art. 42 – dl 75/2023).

Infine, il messaggio in questione include le modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” e le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.

Ebipro: previsto il rimborso delle spese sostenute per l’asilo nido

Previsto il rimborso del 20% delle spese sostenute dagli scritti per l’asilo nido dei propri figli 

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali, in collaborazione con Cadiprof, ha previsto il rimborso del 20% per i figli dei propri iscritti di età inferiore a tre anni per le spese sostenute sulla frequenza all’Asilo nido, entro un ammontare massimo di rimborso di 600,00 euro per anno scolastico, elevato a 800,00 euro in caso di figli portatori di handicap ex legge 104/92.
Il rimborso può essere richiesto dagli iscritti in copertura con il Piano Sanitario per le seguenti spese sostenute:
– quota di iscrizione relativa all’anno scolastico (settembre-agosto),
– retta annuale e/o rette mensili relative all’anno scolastico  (settembre-agosto),
– quote aggiuntive per refezione o attività di supporto.
La richiesta di rimborso deve essere presentata in unica soluzione per l’intera somma erogabile per annualità scolastica con allegata la seguente documentazione:
– autocertificazione dello stato di famiglia o certificazione anagrafica dell’iscritto dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare ed i rapporti di parentela,
– copia fotostatica delle fatture e/o ricevute fiscalmente valide, bollettini postali, o dichiarazioni rilasciate da asili nido pubblici o privati che evidenzino l’annualità scolastica, l’ammontare della spesa annuale o mensile pagata e intestata al bambino frequentante e/o al dipendente iscritto titolare della spesa (no bonifici),
– copia del verbale rilasciato dalla ASL di appartenenza ai sensi della Legge 104/1992 nel caso di richiesta del contributo maggiorato,
– copia fotostatica dell’ultima busta paga.
Nel caso in cui l’iscritto abbia ricevuto per la medesima spesa un’indennità da parte di altri istituti (ad es. Bonus INPS asilo nido), è  proprio onere calcolare e dichiarare in fase di presentazione della domanda, la parte rimanente sulla quale richiedere l’intervento degli Enti.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla data del pagamento.

CCNL Vigilanza Privata: incontro ministeriale per l’aumento del salario

I sindacati, durante l’incontro, hanno espresso la necessità di migliori condizioni economiche per i lavoratori del settore 

I sindacati, a seguito dell’incontro in sede ministeriale e la costituzione del “Tavolo Sicurezza Privata“ che si è svolto lo scorso 3 agosto, hanno stabilito la necessità di voler determinare le condizioni per realizzare un negoziato atto a contrattualizzare migliori condizioni economiche per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
Tale situazione è sorta successivamente al verbale di accordo del 15 giugno 2023, che non ha comportato gli aumenti sperati sulle retribuzioni. 
A tal proposito, si ritiene significativa la volontà degli amministratori di controllo giudiziario e di alcune aziende di provvedere singolarmente sulle retribuzioni dei dipendenti del settore, proprio in virtù dei vari dibattiti che si stanno affrontando in materia di salario minimo, dell’esposizione mediatica  sul recente rinnovo del CCNL e di un’inflazione che non arresta gli effetti negativi sulla perdita del potere d’acquisto dei salari.

Decreto Flussi 2022, nuovi ingressi per stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero

Il Decreto del presidente del consiglio dei ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2023 prevede un aumento di 40.000 unità (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 agosto 2023).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 agosto il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 19 luglio 2023 con il quale si prevede un aumento di 40.000 quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale. Le nuove unità si aggiungono alle 44.000 quote già previste con il DPCM del 29 dicembre 2022 ed esauritesi in poche ore (le domande per lavoro stagionale presentate sono state oltre 150.000).

I posti aggiuntivi previsti dal decreto integrativo sono interamente destinati agli ingressi per lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, a valere sulle domande già presentate fino al 14 agosto 2023 nell’ambito e secondo le procedure stabilite dal Decreto Flussi 2022. Le domande verranno quindi trattate secondo l’ordine cronologico di arrivo, a partire dal “clic day” del marzo scorso.

Le quote aggiuntive tengono conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale relative al lavoro subordinato stagionale, per le esigenze dei due settori citati. A tali quote dovrebbero aggiungersene per il 2023 ulteriori 82.250 in base a quanto previsto dallo schema di programmazione triennale già approvato in via preliminare dal Governo.

Anche per l’istruttoria delle domande valgono le regole già dettate per il Decreto flussi 2022, come chiarito dalla circolare congiunta del 10 agosto 2023 dei Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo (prevista dall’articolo 2 del DPCM in commento). 

 

CCNL Coibenti Industria: con settembre 2° tranche Una Tantum per i lavoratori del Settore

Erogati 150,00 euro lordi di Una Tantum 

L’Ipotesi di Accordo siglata in data 29 maggio 2023 tra l’Associazione Nazionale Imprenditori Coibentazioni Termiche Acustiche (Anicta), Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil e con la partecipazione della Delegazione trattante unitaria, prevede all’art. 15 “Trattamento economico minimo e complessivo”, ed a copertura del periodo tra il 1° luglio 2022 ed il 31 maggio 2023, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum pari a 600,00 euro lordi, suddiviso in 3 rate:
euro 300,00 lordi con la retribuzione del mese di giugno 2023;
euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di settembre 2023;
euro 150,00 lordi con la retribuzione del mese di novembre 2023.
Tale somma uguale per tutti i lavoratori viene versata a tutto personale in forza alla data del 29 maggio 2023 ed alle singole scadenze delle rate indicate, ed altresì commisurata all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° luglio 2022 – 31 maggio 2023.
Da ultimo, si specifica che l’importo di cui sopra, non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del Trattamento di fine rapporto.

Accompagnamento alla pensione, le indicazioni dell’INPS

L’Istituto ha comunicato le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione per le prestazioni in oggetto e per l’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (INPS, messaggio 14 agosto 2023, n. 2952).

Dopo i messaggi n. 2873/2020 e n. 196/2021, l’INPS torna a occuparsi di accompagnamento alla pensione per comunicare le nuove modalità di gestione dei versamenti della provvista in unica soluzione relativamente alle prestazioni di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter della Legge n. 92/2012 (cosiddetta isopensione) e all’indennità mensile erogata ai lavoratori posti in esodo a seguito di contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015).

In effetti, il versamento in unica soluzione rappresenta la forma di garanzia di adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro nei confronti dell’Istituto, alternativo alla fideiussione. Ai fini della fideiussione, l’importo complessivamente dovuto viene maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’INPS. 

Per le indennità di espansione, in caso di versamento della provvista e della contribuzione correlata in unica soluzione, gli importi dovuti sono determinati considerando una maggiorazione pari almeno al 15%.

In ogni caso, terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore compreso nel relativo piano, l’Istituto effettua a consuntivo la verifica della congruità dell’importo versato, a garanzia della prestazione, con gli importi effettivamente corrisposti ai lavoratori e procede all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro. 

Gli adeguamenti della procedura

Al riguardo, l’INPS segnala che il “Portale prestazioni atipiche” (PRAT), accessibile dal servizio “Prestazioni esodo”, è stato adeguato con una funzionalità che consente l’abbinamento automatico del bonifico ricevuto con l’importo preteso, con conseguente registrazione contabile della provvista versata in unica soluzione. 

Nel caso in cui il datore di lavoro scelga di versare la provvista con la modalità in unica soluzione il Portale predispone i seguenti documenti economici: la lettera di dichiarazione di impegno del datore di lavoro; il prospetto di quantificazione; il documento di validazione dell’accordo. 

La lettera deve essere scaricata dal datore di lavoro, firmata dal legale rappresentante e caricata sul Portale a cura del datore stesso.

A seguito della validazione da parte della struttura territoriale dell’INPS, il Portale – lato internet – espone all’utente nella sezione “Pagamenti” > “Importi dovuti” > “Unica Soluzione”: l’importo preteso per la prestazione; la stringa “ESCXXXXUSaaaayy”, da utilizzare per il pagamento. La stringa deve essere riportata nella causale del bonifico del pagamento in modo da consentire automaticamente la riconciliazione contabile della somma versata.

A seguito della validazione nel Portale delle garanzie di pagamento (prestazione e contribuzione correlata) viene inviata una notifica al datore di lavoro che potrà procedere alla compilazione e alla trasmissione delle domande di prestazione relative al piano di esodo. Il messaggio in commento contiene, infine, le informazioni relative ai flussi Uniemens per i datori di lavoro che hanno versato la contribuzione correlata in unica soluzione.

 

 

 

 

 

 

CCNL Agenzie Marittime ed aeree: nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di settembre in arrivo nuovi minimi retributivi 

Le Sigle Sindacali Federagenti, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal 1° settembre 2023. Il contratto si applica ai rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi e a tutto il personale dipendente. Nella tabella riportata di seguito vengono indicati gli importi della paga conglobata (paga base, contingenza ed EDR).

Livello  Minimo
7 2.253,52
6 2.152,58
5 2.093,61
4 1.977,70
3 1.744,85
2 1.671,90
1 1.454,04

 

CCNL Scuole Private religiose: con il mese di agosto l’erogazione del premio annuale di professionalità

Sulla base dei punteggi raggiunti dal personale verrà riconosciuto un premio annuale che varia da 150,00 a 180,00 euro

In virtù del contratto siglato il giorno 8 febbraio 2022 tra l’Agidae – Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil Scuola Rua, Snals-Confsal, Sinasca, viene riconosciuto con la retribuzione del mese di agosto dell’anno di riferimento un premio annuale di professionalità (PAP) al personale che abbia raggiunto:
– 35 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 150,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– da 36 a 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto un importo pari a 180,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time;
– oltre 50 punti del punteggio previsto, sarà riconosciuto importo pari a 220,00 euro riproporzionato all’orario individuale di lavoro per i lavoratori part-time.
Ai lavoratori che per 3 anni consecutivi hanno ottenuto il Premio Annuale di merito, viene consolidato su base annua il 70% della media triennale dei premi acquisiti. Tale consolidamento viene erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione. Il tempo di maturazione del punteggio al fine del PAP è riferito all’anno scolastico.