CCNL Centri Elaborazione Dati: con settembre erogati strumenti di welfare

Corrisposti flexible benefits per il personale non in prova

L’Accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 tra Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl, con cui si è dato seguito al rinnovo del CCNL 13 dicembre 2018, applicato ai lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P., prevede all’art. 270 “Welfare”, l’erogazione, da parte delle Aziende del Settore ed a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, di piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di:
euro 150,00 per l’anno 2022;
euro 150,00 per l’anno 2023;
euro 150,00 per il 2024,
da corrispondere entro il mese di settembre di ciascun anno di riferimento ed in base alla regolamentazione indicata.
I suddetti valori sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del Tfr.
Hanno diritto a questi i lavoratori che superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto sempre di ogni anno, sono assunti con contratto a tempo indeterminato; con contratto a tempo determinato avendo maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Ne sono esclusi invece, i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.
Tali emolumenti non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.
Il tutto si aggiunge poi alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
A tal uopo Ebce, ossia l’Ente Bilaterale Nazionale Centri Elaborazione Dati, per il corretto utilizzo della presente normativa e per dotare le imprese ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico ai fini dell’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per la corresponsione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.

Atleti paralimpici e donne nella riforma dello sport

Il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma dello sport contiene, tra l’altro, disposizioni sul lavoro degli atleti di club paralimpici e a sostegno delle donne (D.Lgs. n. 120/2023).

Il D.Lgs. n. 120/2023, in vigore dal 5 settembre 2023, è intervenuto con modifiche significative soprattutto sul D.Lgs. n. 36/2021, mostrando particolare attenzione – già nelle definizioni contenute nell’articolo 2 del predetto decreto – allo sport paralimpico.

 

Infatti, è definita associazione o società sportiva dilettantistica il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attivita’ sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Viene definito anche il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) come l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale che, in conformità ai principi dell’ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità.

 

In merito, si segnala dunque l’introduzione del nuovo articolo 28 bis recante “Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici”, prevedendosi che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e alle specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi olimpici silenziosi (deaflympics), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i deaflympics, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro.

 

Pertanto, seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, il datore di lavoro deve autorizzare la fruizione delle giornate nei limiti di 90 giorni l’anno e di massimo 30 giorni continuativi.

 

Per i datori di lavoro degli atleti paralimpici è previsto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il rimborso dell’equivalente del trattamento economico e previdenziale versato ai lavoratori.

Le istanze volte ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate dai datori di lavoro al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede al rimborso.

 

Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l’anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l’attività di preparazione, o entro l’anno successivo alla conclusione dell’evento sportivo al quale l’atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte.

 

I rimborsi sono ammissibili e soddisfatti fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione. 

 

Le disposizioni dell’articolo 28 bis non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all’attività sportiva istituzionale.

 

Riguardo alle disposizioni a sostegno delle donne nello sport, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 36/2021, è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili. 

Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili possono presentare la domanda di accesso al Fondo qualora l’utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato, tra l’altro, alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive, alla promozione dello sport femminile, all’allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

 

Alla parità di genere è dedicato l’articolo 40, secondo il quale le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l’inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

Ebret: ampliate le prestazioni a favore degli iscritti

A partire dal 1°settembre ampliate le prestazioni a favore degli iscritti: sostegno al ricambio generazionale in azienda, sicurezza nelle aziende, contributo per le spese di trasporto nel tragitto casa/scuola 

L’Ebret, l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, ha previsto con il nuovo regolamento, per l’anno 2023/2024 nuovi interventi a sostegno di aziende e lavoratori.
Tra le novità:
innovazione aziendale: previsto un contributo del 15% dei costi sostenuti dall’azienda fino ad un massimo di 3.000 euro in caso di innovazione tecnologica, digitalizzazione ed informatizzazione dei processi produttivi delle imprese e commercio elettronico, acquisto di consulenze e/o asseverazioni relative al piano nazionale “Industria 4.0”.La domanda deve essere presentata entro il 28 febbraio 2024;
ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali: previsto un contributo del 30% dei costi sostenuti dall’azienda fino ad un massimo di 5.200 euro in caso di sospensione totale o parziale del proprio ciclo lavorativo a causa di calamità naturali.La domanda deve essere presentata entro 90 giorni rispetto al giorno in cui si è verificato l’evento;
certificazione di qualità: previsto per le aziende che devono ottenere nel corso del 2023 certificazioni UNI/EN/ISO ed ISO 45001 il rimborso spese di consulenza fino ad un massimo di 1.500 euro, il rimborso delle spese di certificazione fino ad un massimo di 1.300 euro, il supporto gratuito CPRA nel caso delle Certificazioni ISO 45001.La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2024;
contributo per maternità delle imprenditrici: previsto un contributo di 1.800 euro in favore delle titolari di impresa o loro assimilate, per una nascita o un’adozione avvenuta nel corso del 2023.La domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 2024;
sostegno al ricambio generazionale: previsto un contributo del 30% fino ad un massimo di euro 4.000  euro per titolari di aziende che intendono cessare e di soggetti che intendono subentrare attraverso ricambio generazionale (cessione di azienda o di ramo di azienda, cessione di quote purché di maggioranza, donazione e conferimento di azienda). I cessionari devono avere un’età inferiore ai 40 anni. Il contributo è pari al 60% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 5.000 euro per: consulenze, attività di affiancamento e tutoraggio, perizie giurate sui valori aziendali, costi di pratiche amministrative e spese notarili. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2024;
contributo per abbonamento tragitto casa/scuola: previsto un contributo fino a 200 euro a favore dei figli dei titolari e dei figli dei dipendenti che utilizzino i mezzi pubblici con abbonamento per gli spostamenti casa/scuola (solo scuole secondarie o superiori). La domanda può essere presentata per ISEE del richiedente. E’ ammessa una sola domanda per annualità e solo per titoli di viaggio validi nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2024;
contributo per abbonamento casa/lavoro: previsto un contributo fino a 200 euro a favore dei dipendenti di aziende iscritte che utilizzino i mezzi pubblici con abbonamento per gli spostamenti casa/lavoro. La domanda può essere presentate per ISEE del richiedente. E’ ammessa una sola domanda per annualità e solo per titoli di viaggio validi nel corso del 2023. La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2024.
Si specifica che le richieste di prestazione può essere presentata tramite il sito a partire dal 1°settembre 2023.

CCNL Chimica – Piccola Industria: verso la mobilitazione di settore

Programmata nei prossimi giorni una campagna assembleare nei luoghi di lavoro per condividere con i lavoratori del settore l’attuale situazione di stallo della trattativa per il rinnovo del contratto

A seguito del comunicato unitario dello scorso 12 luglio in cui Filctem, Femca, Uiltec insieme a tutta la delegazione trattante per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro di settore dichiaravano irricevibile e provocatoria la proposta dell’associazione datoriale, nei primi giorni del mese di agosto, le OO.SS. sono state nuovamente contattate. 
Unionchimica Confapi, come affermano i sindacati in una nota ai lavoratori, ha comunicato che la proposta economica sarebbe passata da 120,00 euro ad un totale di 140,00 euro, con una prima tranche di 100,00 euro dal 1° settembre 2023 ed una seconda di 40,00 euro dal 1° giugno 2024, con la disponibilità a gestire la rivalutazione delle tabelle del premio per obiettivi.
Le organizzazioni sindacali e la delegazione trattante, non avendo riscontrato significativi passi in avanti nella trattativa per il rinnovo del contratto, sia per ciò che riguarda la parte economica che quella normativa, e ritenendo la nuova proposta insufficiente, procederanno, nei prossimi giorni, con la programmazione della campagna assembleare nei luoghi di lavoro per descrivere la situazione e condividere con tutte le lavoratrici e i lavoratori dei settori interessati al rinnovo del contratto i percorsi da intraprendere, visto l’attuale situazione di stallo.
Le OO.SS. e la Delegazione Trattante hanno inoltre già condiviso nella riunione unitaria svoltasi nella giornata del 4 settembre 2023, che nel caso in cui le controparti non avanzino una nuova proposta che tenga in considerazione la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni, valorizzando anche gli aspetti normativi, durante la campagna assembleare procederanno con la richiesta alle lavoratrici ed ai lavoratori di un mandato per la definizione di un pacchetto di ore di sciopero, insieme ad altre eventuali forme di mobilitazione.

Lavoro sportivo: in Gazzetta il nuovo decreto correttivo

Pubblicato sulla G.U. del 4 settembre 2023 il nuovo decreto legislativo correttivo della riforma del lavoro sportivo con l’obiettivo di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile e inclusivo per tutti i cittadini italiani (D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Il nuovo decreto legislativo in tema di enti e lavoratori sportivi interviene con modifiche sui precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

 

La riforma, che riconosce diritti e dignità al lavoro sportivo e consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, è costruita sui tre pilastri delle tutele, della semplificazione e della trasparenza.

 

Diverse sono le modifiche introdotte, tra cui l’inserimento in più punti anche di riferimenti allo sport paralimpico.

 

Il nuovo articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. E’ lavoratore sportivo anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

Non sono considerati, invece, lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

 

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

 

Il comma 6 del medesimo articolo 25 è stato interamente sostituito ed è dedicato ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che  possono prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in qualità di volontari fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.

 

Qualora l’attività svolta rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, è necessario ricevere l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, decorso invano tale termine, si applica il principio del silenzio assenso e l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

 

È riconosciuto il solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formarne il reddito. Inoltre, i soggetti che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

 

Per quanto riguarda i direttori di gara, agli stessi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell’articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell’area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 36, comma 6.

 

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti previsti dall’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2021: il nuovo decreto ha elevato la durata delle prestazioni oggetto del contratto che, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (in luogo delle precedenti 18 ore settimanali).

 

CCNL Anas: nuove retribuzioni in arrivo

Nuovi minimi per il personale della Società

Il CCNL Anas siglato in data 14 dicembre 2022, tra Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ulpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, ed applicato al personale dipendente del Gruppo Anas, definisce all’art. 98 “Minimi tabellari” i minimi retributivi in vigore da questo mese, come riportato nella tabella sottostante.

Livello Minimi
A 3.026,88
A1 2.522,41
B 2.144,08
B1 1.954,84
B2 1.765,62
C 1.450,35
C1 1.261,25

 

CIPL Edilizia – Industria Piacenza: definito l’EVR per il 2023

Verificati i presupposti, le Parti hanno stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore 

Il 26 giugno 2023 si sono incontrate Ance Piacenza e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil per procedere all’esame degli indicatori volti a stabilire l’erogazione dell’EVR per l’anno 2023. 
Una volta verificati gli indicatori, le Parti hanno stabilito la sussistenza dei presupposti, determinando la percentuale nel 4% dei minimi tabellari previsti.

Livello  Minimo  4% 100% EVR  65% EVR
7 1.630,71 euro 65,23 euro 782,74 euro  508,78 euro
6 1.467,63 euro 58,71 euro 704,46 euro  457,90 euro
5 1.223,02 euro 48,92 euro 587,05 euro  381,58 euro 
4 1.141,51 euro 45,66 euro  547,92 euro  356,15 euro 
3 1.059,96 euro  42,40 euro  508,78 euro  330,71 euro 
2 953,97 euro 38,16 euro  457,91 euro  297,64 euro 
1 815,36 euro 32,61 euro  391,37 euro  254,39 euro 

Le aziende devono verificare, triennio su triennio, l’andamento dei seguenti indicatori aziendali:
–  numero ore denunciate In cassa edile,
– volume d’affari IVA.
Qualora gli indicatori risultino pari o positivi, I’azienda provvede ad erogare EVR nella misura stabilita a livello provinciale (100%).
Laddove entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, I’EVR non viene erogato.
Qualora un solo indicatore aziendale risulti pari o positivo, l’azienda deve erogare l’EVR nella percentuale del 65%.
L’EVR viene erogato, con la retribuzione del mese di giugno per le quote riferite al periodo gennaio/giugno, mentre per il restante in quote mensili fino a dicembre 2023.
I lavoratori beneficiari sono coloro risultanti in forza nel mese di gennaio 2023, l’importo viene riproporzionato per i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero. 

Competitività delle PMI: le agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile

Pubblicato sulla G.U. del 2 settembre 2023 il decreto ministeriale che disciplina l’intervento agevolativo del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e la competitività delle piccole e medie imprese (D.M. 13 luglio 2023).

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con il decreto in oggetto, ha illustrato le  procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI.

 

Le agevolazioni in questione sostengono i progetti realizzati nei territori delle regioni meno sviluppate, ovvero quelle di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione.

 

Una quota pari al 60% delle risorse attivate è riservata ai progetti proposti da PMI e da reti di imprese. Ai fini dell’accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere tutti alla categoria delle PMI, ad eccezione degli organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

 

Soggetti beneficiari delle agevolazioni sono:

 

a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195, numeri 1) e 3) del c.c. (ovvero un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla Legge n. 443/1985;

b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’art. 2195 c.c., in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);

d) i centri di ricerca;

e) le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c., che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a) del decreto;

f) gli organismi di ricerca, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2, lettera a) del decreto.

 

Tra i requisiti che le imprese devono possedere al momento della presentazione della domanda elencati dall’art. 3, comma 3 del decreto, vi è anche quello di non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, con l’impegno a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento del progetto stesso.

 

I progetti devono essere diretti a introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto.

 

Per essere ammissibili alle agevolazioni i progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a un milione di euro e non superiori a cinque milioni di euro e, comunque, per le imprese, non superiori al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente e devono avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei mesi, prorogabili massimo per dodici mesi.

 

Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

 

a) nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50% dei costi e delle spese ammissibili;

 

b) nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

 1) 35% per le imprese di piccola dimensione;

 2) 30% per le imprese di media dimensione;

 3) 25% per le imprese di grande dimensione.

 

Per gli organismi di ricerca le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

 

Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

 

Le agevolazioni di cui al decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione degli gli organismi di ricerca che possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.

 

Le agevolazioni sono erogate dal soggetto gestore sulla base delle richieste per stato d’avanzamento del progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero massimo di 5, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto.

CIPL Edilizia – Industria Verbania: sottoscritto il verbale

Principali argomenti del rinnovo sono l’incremento dell’indennità di mensa, l’introduzione dell’indennità per lavori in alta montagna e in galleria, dell’indennità di trasferta e dell’indennità di reperibilità

Il 24 luglio 2023 è stato sottoscritto tra Ance Verbania e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte, Fillea-Cgil Novara il verbale di accordo per il rinnovo del contratto territoriale relativo al settore edile, per la provincia del Verbano.
Di seguito gli argomenti considerati di maggior rilievo.
Indennità sostitutiva di mensa 
A decorrere dal 1°agosto 2023, l’indennità sostitutiva di mensa per gli operai viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze: 
 – 0,55 euro orari fino al 31 dicembre 2023, 
 – 0,60 euro orari dal 1°gennaio 2024 al 28 febbraio 2025,
 – 0,65 euro orari dal 1°marzo 2025.
A decorrere dal 1°agosto 2023, per gli impiegati l’importo mensile dell’indennità sostitutiva di mensa viene progressivamente elevata secondo le seguenti scadenze:
– 95,00 euro mensili fino al 31 dicembre 2023;
– 103,00 euro mensili dal 1°gennaio 2024.
Indennità per lavori in alta montagna 
Sono stati concordati i seguenti parametri:
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 1100 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: 8%;
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: 13%;
– per lavori che si svolgono in località site oltre i 2000 metri sul livello del mare: 18,5%.
Lavori in galleria 
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità fissata nelle seguenti percentuali:
–  per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 55%;
–  per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 51%;
–  per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, relativo alle piccole sezioni fino a 10 mq. di superficie: 32%;
–  per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione, relativo alle grandi sezioni oltre 10 mq. di superficie: 28%;
–  per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 22%.
Indennità di trasferta
L’operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto, in luogo della diaria ad una trasferta così determinata: 
– senza presentazione di documentazione:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  6,80 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  10,10 euro 
oltre i 45 km  11,80 euro 

– con presentazione di documentazione:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  10,20 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  13,10 euro 
oltre i 45 km  15 euro 

Agli impiegati tecnici di cantiere, in assenza delle pattuizioni aziendali, è dovuta una trasferta, senza presentazione di documentazione, così determinata:

Distanza cantiere  Dal 1°agosto 2023 
oltre i 3,5 km e fino a 18 km  6,80 euro 
oltre i 18 km e fino a 45 km  10,10 euro 
oltre i 45 km  11,80 euro 

Elemento Variabile della Retribuzione
E’ confermato l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), con decorrenza dal 24 luglio 2023. 

La misura è pari al 4% dei minimi in vigore alla data del 30 giugno 2023.
A livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dell’E.V.R. utilizzando i due parametri aziendali contrattualmente previsti: ore denunciate in Cassa Edile e volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa.
Indennità di reperibilità
Ai lavoratori, ai quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell’orario normalmente praticato dall’impresa, compete un’indennità di reperibilità pari a 7,50 euro giornalieri.
Bonus straordinario energia e spesa 
A causa dell’aumento del tasso di inflazione, le aziende mettono a disposizione di tutti i lavoratori un importo di 250,00 euro a titolo di welfare (non erogabile in denaro), anche attraverso la modalità di consegna di carte carburante

Ebap Piemonte: contributo per attività sportive

Previsto un rimborso spese del 20% del costo sostenuto per l’effettuazione di attività sportive

L’Ebap, Ente Bilaterale Artigianato del Piemonte, ha messo a disposizione un contributo pari al 20% del costo sostenuto per l’effettuazione di attività sportive, comprese eventuali quote d’iscrizione/assicurazione, per un massimo di 100,00 euro per ogni richiesta, con un massimo di 2 richieste per nucleo familiare. 
Il rimborso delle spese sostenute viene erogato per l’effettuazione di attività sportive quali:
– associazioni sportive;
– palestre;
– piscine;
– altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica.
Requisito necessario è la presentazione della seguente documentazione:
– copia ricevuta pagamento effettuato;
– attestazione ISEE standard in corso di validità al momento della presentazione della domanda, non superiore a 35.000 euro;
– modello C.
Per richiedere il contributo l’iscritto può rivolgersi personalmente o tramite e-mail agli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali. Le richieste devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento.