CCNL Cooperative Sociali: prosegue il negoziato per il rinnovo

Le trattative si sono concentrate sul tempo determinato e sui tempi di vestizione e svestizione

Lo scorso 3 ottobre si sono incontrate le OO.SS. stipulanti Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs-Uil e le Centrali Cooperative in merito al rinnovo del CCNL scaduto lo scorso 31 dicembre 2019 ed applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali.
Dopo ampia discussione sulle modifiche normative intervenute, per quanto riguarda il tempo determinato, dopo ampia discussione sulle modifiche normative intervenute e sulle effettive esigenze del settore si è convenuto che le Centrali Cooperative provvederanno all’invio di un testo relativo a questo Istituto con l’integrazione delle possibili causali discusse durante l’incontro.
In merito alla questione vestizione e svestizione, le parti si sono confrontate in particolar modo sul minutaggio da applicare a quest’istituto, atteso che la contrattazione di secondo livello ha riportato esiti negoziali differenti e hanno stabilito che le Centrali Cooperative forniranno un testo, con l’intento di inserire detto istituto all’interno del CCNL, al fine di uniformare la disciplina.
Con l’obiettivo di chiudere le trattative entro l’anno, le OO.SS hanno calendarizzato cinque incontri da qui fino a metà dicembre.

Cassa Edile Pavia: erogati assegni e borse di studio 2023

Corrisposti assegni di studio e borse di studio ai figli dei lavoratori edili studenti e ai lavoratori studenti

Assegni di studio
La Cassa Edile della Provincia di Pavia, versa in favore dei figli dei lavoratori edili studenti ed ai lavoratori edili studenti, dei contributi a titolo di Assegno di studio in una soluzione unica all’inizio dell’anno scolastico ed entro il 31 dicembre con riferimento agli iscritti all’anno scolastico in corso.
Tale assegno viene destinato ai frequentanti dei tre gradi di scuole pubbliche, o legalmente riconosciute, o paritari, ovverosia:
– medie inferiori;
– medie superiori;
– università.
Al personale di settore ed ai figli i quali frequentino corsi regionali o professionali, viene corrisposto un contributo pari al 50% di quello riconosciuto per l’assegno di studio concernente la frequenza degli istituti pubblici legalmente riconosciuti o paritari.
L’importo viene determinato dal Comitato di Gestione con cadenza annuale.
Al fine della richiesta dell’erogazione di tale assegno occorre compilare la domanda su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, correlata di:
– certificazione d’iscrizione all’anno scolastico in corso;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia.
ed inviarla entro il prossimo 31 ottobre.
Borse di studio
La Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori edili studenti Borse di studio in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico ed entro sempre il prossimo 31 dicembre.
Queste vengono assegnate secondo i risultati scolastici conseguiti nell’anno precedente agli studenti delle scuole medie superiori ed agli universitari.
L’importo della Borsa di studio viene fissato dal Comitato di Gestione.
I requisiti richiesti per fruirne sono i seguenti:
– aver conseguito la promozione con una media non inferiore al 7,5 per lo studente delle scuole medie superiori;
– per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione fisica;
– aver superato almeno i 2/3 degli esami indicati nel piano di studio con una media non inferiore ai 24/30 per gli studenti universitari e al momento di presentazione della domanda.
La documentazione occorrente per la compilazione della domanda, presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2023, è la seguente:
– apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
– certificazione d’iscrizione all’anno nuovo;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia;
– certificato degli esami sostenuti con voti per gli universitari;
– copia della pagella dell’anno precedente per gli studenti della scuola media superiore.

Allevatori, siglato il primo contratto regionale in Calabria

Premio per obiettivi, formazione e previdenza complementare tra le principali novità

È stato siglato nei giorni scorsi, nella sede dell’Ara (Associazione Regionale Allevatori) Calabria, tra le Federazioni sindacali regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e l’associazione datoriale Ara Calabria, il primo contratto regionale per organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, valido per il triennio 2023-2025.
Tra i punti principali del contratto regionale si evidenzia il premio per obiettivi, la valorizzazione della formazione, per perfezionare competenze e servizi, le attività di informazione sui temi della sicurezza sul lavoro e della previdenza complementare, nonchè il riconoscimento di ticket restaurant per il personale dipendente che effettua rientro pomeridiano.
Le Parti Sociali hanno rappresentato che l’accordo siglato costituisce un primo e importante passo a sostegno della contrattazione regionale nel sistema allevatoriale calabrese, che mette al centro il valore del confronto e della partecipazione, a favore del lavoro e delle professionalità. Un contratto fortemente voluto, frutto di un costante e costruttivo confronto tra le Parti, in un settore fondamentale in Calabria, in quanto fornisce e garantisce servizi al comparto zootecnico regionale, sicurezza alimentare e qualità delle produzioni.
In generale l’avvio della contrattazione di secondo livello potrebbe incrementare la qualità dei servizi tecnici e di assistenza alle aziende del sistema allevatoriale calabrese, nonchè consentire maggiori tutele per i lavoratori, con positive ricadute sulle produzioni alimentari. 

Fondo Nuove Competenze seconda edizione, le nuove FAQ

L’ANPAL chiarisce le modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze nelle nuove FAQ pubblicate sul proprio sito (ANPAL, comunicato 5 ottobre 2023).

In riferimento al comunicato n. 11790/2023 con il quale erano state fornite istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze, l’ANPAL risponde ad alcuni quesiti sull’argomento specificando diversi aspetti. 

 

Riguardo alla possibilità di produrre un’unica attestazione delle competenze nel caso di partecipazione del lavoratore a un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi), viene precisato che è possibile ricorrere a un unico documento certificante le competenze purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

 

– si tratti di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, ossia si tratti univocamente di una attestazione di trasparenza, o di un documento di validazione o di certificazione;

– la dichiarazione delle specifiche competenze sia riconducibile a corsi ben identificabili.

 

In ipotesi di presentazione dell’istanza NON tramite un Fondo interprofessionale di percorsi formativi con esiti NON referenziabili alle ADA dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, occorre identificare comunque delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività di lavoro oggetto di formazione. Tali competenze, laddove possibile descritte in termini di conoscenze e abilità, vanno messe in trasparenza o attraverso un attestato di trasparenza (di parte prima) o, laddove si prevedano test o prove finali con la presenza di esperti del settore (anche gli stessi docenti della formazione), possono essere validate. Nella voce “processo dell’Atlante” occorrerà descrivere, in forma sintetica, e comprensibile il processo lavorativo in cui sono inserite le competenze formate, indipendentemente che siano o meno già referenziate in Atlante. Per la descrizione delle competenze, laddove le abilità e/o le conoscenze non siano presenti nei quadri di classificazione indicati nell’Avviso, possono essere omesse.

 

Nelle attestazioni dei Percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro si richiede di inserire il settore economico professionale (ATECO) riportato nella visura del registro delle imprese. Qualora fossero presenti più codici, l’ANPAL precisa che si deve inserire il codice di attività più affine al tema su cui è stata svolta la formazione.

 

Vengono fornite ulteriori indicazioni anche in riferimento alla firma che deve essere apposta dal lavoratore e al numero di ore che devono essere correttamente riportate in “evidenze”, che sono quelle effettivamente frequentate dal discente.

 

Amianto, dal Parlamento europeo nuove misure per la protezione dei lavoratori

L’assise di Strasburgo ha approvato nuove norme contro i rischi per la salute legati all’esposizione e per migliorare l’individuazione precoce del materiale (Parlamento europeo, comunicato 3 ottobre 2023).

I limiti di esposizione all’amianto per i lavoratori dell’UE diminuiranno sensibilmente: infatti il 3 ottobre 2023 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva con 614 voti a favore, 2 contrari e 4 astensioni, una direttiva, già concordata con i governi UE, che lo stabilisce e inoltre introduce l’uso di tecnologie più moderne e accurate per rilevare la presenza di fibre sottili di amianto.

D’altra parte va tenuto in considerazione che l’amianto è una sostanza cancerogena estremamente pericolosa, la cui presenza è un problema per diverse attività, come l’edilizia, le ristrutturazioni e la lotta agli incendi. È di gran lunga la principale causa di cancro legato al lavoro: il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell’UE è legato all’esposizione all’amianto. Sebbene tutte le forme di amianto siano state vietate nell’UE dal 2005, le fibre di questo materiale sono ancora presenti in milioni di edifici e infrastrutture e uccidono più di 70.000 persone all’anno in Europa.

Se da un lato il “Green Deal” incoraggia la ristrutturazione degli edifici per migliorare l’efficienza energetica e garantire una transizione energetica pulita, dall’altro ciò significa che i lavoratori sono esposti a un maggior rischio di tumori professionali. Con queste nuove norme, l’UE intende mantenere gli impegni assunti nel piano europeo per la lotta contro il cancro e nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali.

Adottando questa legislazione, il Parlamento risponde anche alle aspettative dei cittadini in merito a standard minimi comuni di assistenza sanitaria a livello dell’UE, oltre a garantire standard di lavoro dignitosi in tutte le catene globali del valore, come espresso nelle proposte (10(1) e 19(2) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Gli obiettivi della normativa

In particolare, la legge mira a ridurre l’esposizione alle fibre di amianto al livello più basso possibile. Il limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) sarà 10 volte più basso di quello attuale, poiché il valore limite sarà ridotto da 0,1 a 0,01 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), soglia che entrerà in vigore immediatamente, senza un periodo di transizione.

Entro massimo 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva, i Paesi UE dovranno passare a una tecnologia più moderna e sensibile in grado di rilevare anche le fibre, ovvero la microscopia elettronica. Avranno quindi la possibilità di abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili.

Inoltre, le nuove norme prevedono anche nuovi requisiti per una maggiore protezione dei lavoratori. Dovranno indossare dispositivi di protezione individuale e respiratori, gli indumenti dovranno essere puliti in modo sicuro, ci sarà una procedura di decontaminazione e requisiti di formazione di alta qualità per i lavoratori.

La prossima tappa consiste ora nell’adozione formale del Consiglio, dopodiché la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà cosi in vigore.

CCNL Residenze Sanitarie Assistenziali Aiop: siglato accordo ponte

Al fine di addivenire ad un contratto unico di settore le Parti Sociali hanno siglato un accordo per adeguare le retribuzioni alla media dei CCNL di settore

È stato firmato nella giornata del 3 ottobre 2023 l’accordo ponte per il superamento del contratto collettivo nazionale di lavoro Aiop Rsa, che coinvolge il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate Aiop. Quest’ultima in data 22 marzo 2012 aveva sottoscritto il CCNL applicabile a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Residenze sanitarie assistenziali o altre strutture residenziali o socio-assistenziali, integrato poi dagli accordi 11 giugno 2012 e 22 ottobre 2013.
L’accordo siglato nei giorni scorsi, con validità dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, ha previsto aumenti tabellari mensili dai 118,00 ai 301,00 euro, da erogare con le competenze del mese di ottobre.

Livelli CCNL 22/3/2012 Aumento Nuovo tabellare con
conglobamento del premio produzione
 H   3.005,00 289,68 3.294,68 
 G   2.505,00 244,49 2.749,49 
F 1.905,00 190,50 2.095,50
E3 1.505,00  301,00  1.806,00
E2 1.455,00 291,00 1.746,00
E1 1.405,00 145,56 1.550,56
D3 1.355,00 141,06 1.496,06
D2 1.325,00 138,33 1.463,33
D1 1.285,00 134,80  1.419,80 
C 1.285,00 134,80 1.419,80
B 1.185,00 126,68  1.311,68
A 1.105,00 118,57 1.223,57

Quanto all’indennità del servizio notturno, è prevista una maggiorazione del 15% della quota oraria notturna non legata più al minimo di notti effettuate. Verrà inoltre riconosciuto un nuovo superminimo non inferiore a 40,00 euro mensili per i lavoratori assunti prima del 2012 che diventa non assorbibile ed un premio di anzianità pari a 40,00 euro mensili per 13 mensilità per i lavoratori che abbiano già maturato 10 anni di anzianità nella stessa azienda o gruppo, appartenenti ai livelli A, B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3.  
E’ stata infine demandata alla contrattazione aziendale un nuovo premio di produttività annuale, nonché fissati in 15 minuti i tempi di vestizione e migliorata la casistica di ricorso ai contratti a tempo determinato, e preso l’impegno a rivedere nel nuovo contratto l’istituto della malattia. 
Prevista per gennaio l’apertura inderogabile del tavolo di negoziazione per la stipula di un contratto unico di settore con le organizzazioni sindacali comparativamente e maggiormente rappresentative. 

Ebiter Bologna: istituito un fondo per le aziende colpite dall’alluvione

Possono accedere ai sussidi i lavoratori e le aziende iscritte all’Ente. Il fondo ha una copertura di 900.000 euro

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bologna ha disposto l’erogazione di sussidi economici per i lavoratori e le aziende situate nell’area metropolitana di Bologna, vittime dell’alluvione che ha colpito la zona nel maggio scorso. Il fondo è di 900.000 euro ed è destinato per 2/3 come contributo per danni subiti e per l’integrazione del reddito dei lavoratori; mentre, per 1/3 come contributo per danni subiti dalle aziende. A beneficiare del sostegno sono i lavoratori che aderiscono ad Ebiterbo ed hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato precedente alla data del 17 maggio 2023. Il contributo massimo è di 2.000 euro per le spese affrontate per il ripristino della residenza (massimo 1.500 euro), delle pertinenze (massimo 500,00 euro), dei mobili ed elettrodomestici e per la riparazione o sostituzione di veicoli danneggiati dagli eventi alluvionali. L’Ente ha previsto anche un contributo di solidarietà per quei lavoratori dipendenti che hanno subito una perdita di reddito a causa della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro superiore al 40% mediante un contributo che integra fino al 100% della retribuzione persa, per un massimo di 30 giorni nel periodo che va dal 17 maggio 2023 al 16 luglio 2023. Possono beneficiare delle prestazioni le aziende che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio che aderiscono ad Ebiterbo da almeno 3 anni o, se successiva, dalla data di costituzione. Il contributo al quale si può accedere è di massimo 5.000 euro che va a coprire i danni atmosferici e i costi affrontati per perizie di agibilità, messa in sicurezza dei locali, ripristino o sostituzione di attrezzature e beni mobili danneggiati, riparazione di locali o veicoli aziendali e altre spese affrontate, purché documentate. Le domande possono essere inviate all’Ente tramite posta elettronica, web, mediante le OO.SS. o direttamente agli uffici di Ebiterbo.

CCNL Poste: incontro sul tema delle trasferte

Previsti aumenti sul rimborso del carburante e sul vitto a pranzo oltre all’introduzione dell’anticipo di cassa

Il 28 settembre si è tenuto tra i sindacati e Poste Italiane un incontro in merito alla tematica trasferte, a seguito delle nuove disposizioni aziendali emanate in materia.
Durante l’incontro sono stati condivisi alcuni miglioramenti di seguito riportati e applicabili a partire dal 1°novembre:
– il rimborso carburante viene innalzato a 0,40 centesimi a Km percorso per auto a benzina, diesel, ibride, gpl e metano;
– il rimborso vitto a pranzo viene aumentato a 20,00 euro;

– prevista la possibilità di chiedere l’anticipo di cassa, in caso di trasferte numerose e troppo onerose;
– viene ripristinata la modalità di calcolo del rimborso, che prevede come luogo di partenza l’ubicazione più vicina tra sede di lavoro e indirizzo di abituale dimora rispetto al luogo di trasferta;
– in caso di interruzione della viabilità è stata prevista la possibilità di segnalare percorsi alternativi rispetto a quelli evidenziati dal sistema, con la conseguente rimodulazione del rimborso.
Le parti hanno, inoltre, stabilito che la tematica delle trasferte sarà oggetto di discussione in fase contrattuale. 

Flussi lavoratori stranieri 2023-2025, pubblicato il decreto in Gazzetta Ufficiale

Nel 2023 ammessi gli ingressi per 136.000 cittadini stranieri per  motivi  di  lavoro subordinato
stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo (DPCM 27 settembre 2023).

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2023 il DPCM in materia di programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Il provvedimento all’articolo 2 riporta i criteri ai quali è improntato: 

– progressiva riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;

– estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso;

– potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l’integrazione e di incrementarne la professionalità;

– incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;

– incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;

– sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri determina anche (articoli 3 e 4) i criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito e al di fuori delle quote stabilite.

Le quote di ingresso

Vengono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le quote complessive di 136.000 unità per l’anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025 (articolo 5).

Nel provvedimento viene poi individuato il numero degli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo (articolo 6) e per lavoro stagionale (articolo 7).

Termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande decorrono per il 2023:

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

– per gli ingressi di cui all’articolo 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.

Invece, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

 

 

Indennità Grandi Navi 2022 Venezia: al via la presentazione delle domande

Fino al 30 novembre 2023 potrà essere presentata, dalle categorie di lavoratori interessati, la domanda telematica per accedere all’indennità onnicomprensiva prevista dal D.I. 31 gennaio 2023 (INPS, circolare 3 ottobre 2023, n. 83).

L’indennità in questione – pari a 2.000 euro per l’anno 2022 – riguarda i lavoratori impiegati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 103/2021, la cui attività sia connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia dichiarate monumento nazionale.

 

Si tratta delle attività svolte da: gestore del terminal di approdo; imprese autorizzate titolari di contratti d’appalto di attività comprese nel ciclo operativo del citato gestore del terminal di approdo; imprese esercenti servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio; imprese titolari di concessione di beni del demanio e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo; imprese autorizzate a operare ai sensi dell’articolo 68 del Codice della navigazione; imprese titolari di concessione per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima); spedizionieri doganali e imprese operanti nel settore della logistica.  

 

Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa e la stessa concorre alla formazione del reddito.

 

Beneficiari e requisiti

 

Destinatari dell’indennità onnicomprensiva sono le seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi:

 

– lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori in somministrazione e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro al 9 marzo 2023, data di entrata in vigore del decreto interministeriale in argomento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

– lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

– lavoratori autonomi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile.

 

Le suddette categorie di lavoratori non devono essere titolari di altra misura di sostegno al reddito, né titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità) o percepire pensione diretta diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria avente natura previdenziale che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato.

 

Il beneficio economico non spetta a coloro che, in applicazione del D.I. 16 novembre 2021, lo abbiano già percepito per l’annualità 2021.

 

Compatibilità

 

L’indennità è compatibile con il Reddito di cittadinanza e, in analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, è compatibile e cumulabile anche con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi previsti per il prestatore pari a 5.000 euro per anno civile.

 

Domanda

 

Il beneficio viene erogato dall’INPS su domanda che i soggetti destinatari devono presentare entro la data del 30 novembre 2023, esclusivamente in via telematica.

 

La domanda è disponibile accedendo – con le solite credenziali – alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del portale web dell’Istituto, attraverso il motore di ricerca, oppure seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionando la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati, sarà necessario scegliere la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito, che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità Grandi Navi 2022”:

 

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori a tempo determinato;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori in somministrazione;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori intermittenti;

– Indennità Grandi Navi 2022 per i lavoratori autonomi occasionali.

 

In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato.

 

Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della stessa e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.