Sanedil: rinnovati i piani sanitari

Dal 1°ottobre i Piani Sanitari del Fondo avranno una durata di 15 mesi e conseguente maggiorazione del 25% dei massimali 

Il Fondo Sanedil, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dedicato ai lavoratori delle imprese edili e affini, ha previsto che dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 i piani sanitari del Fondo – Piano Plus di UniSalute e garanzie in autogestione – hanno eccezionalmente una durata di 15 mesi con conseguente maggiorazione del 25% dei massimali applicati alle singole garanzie, ad esclusione dei pacchetti prevenzione.
Nel suddetto periodo assicurativo possono accedere ai rimborsi in autogestione i lavoratori che risultino iscritti al Fondo, anche in maniera non continuativa e non abbiano usufruito né lui né il proprio nucleo familiare di alcuna prestazione prevista dai piani sanitari del Fondo Sanedil.
Pertanto, per il periodo assicurativo dal 1°ottobre 2023 al 31 dicembre 2024  il massimale è riparametrato su 15 mensilità: 
– per i trattamenti fisioterapici riabilitativi;
– per la montatura delle lenti;
– per visite specialistiche;
– per l’acquisto o il noleggio di sedie, plantari ortopedici, stampelle, bastoni, tripodi, quadripodi e diversi deambulatori, busto ortopedico, corsetto ortopedico, tutori/ortesi ortopedici, contenitore addominale, calzature ortopediche.

Fondo Trasporto Pubblico: prime indicazioni

L’INPS fornisce alcune indicazioni a seguito dell’adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico disposta dal D.M. 29 agosto 2023 in vigore dal 17 ottobre 2023 (INPS, messaggio 10 ottobre 2023, n. 3548). 

Per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 2 ottobre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento  possono utilmente presentare al Fondo le domande di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa.

 

L’istanza potrà essere inoltrata, con le modalità telematiche in uso, a partire dal prossimo 17 ottobre, data di entrata in vigore del decreto di adeguamento del Fondo alla disposizioni sugli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 29 agosto 2023).

 

Si ricorda che possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale, erogata dal Fondo Trasporto Pubblico, tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale (ottobre 2023) i suddetti datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo Trasporto Pubblico e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto.

 

Lo stesso dovrà essere versato, in luogo del contributo di finanziamento del FIS, dalla mensilità di competenza ottobre 2023.

 

Con medesima decorrenza, quindi, l’INPS informa che sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

 

CCNL Centri Elaborazione Dati: con la busta paga di ottobre nuovi minimi retributivi

Per i lavoratori del settore nuovi minimi retributivi con lo stipendio di ottobre 2023 

Con l’accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 da parte di Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e Ugl sono stati indicati i nuovi minimi retributivi che vengono erogati con la busta paga di ottobre 2023. Il contratto riguarda il personale che lavora presso: centri elaborazione dati contabili; centri elaborazione cedolini paghe; centri elaborazione data entry; centri elaborazione dati per amministrazioni pubbliche; centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato; centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (Telemarketing); centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing; centri elaborazione dati operanti come Internet Provider; centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non fomiti per conto terzi in modalità on line (customer care); centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (Call – Center) e altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie. Di seguito la tabella con gli importi.

Livello Minimo
Quadro di Direzione 2.862,33
Quadro 2.601,30
1 2.233,38
2 1.999,49
3 Super 1.917,06
3 1.794,68
4 1.669,89
5 1.589,92
6 1.342,68

 

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige: adeguamento

Pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 2023 il decreto ministeriale che adegua il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol alla disciplina sugli ammortizzatori sociali (D.M. 22 agosto 2023).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il decreto in commento, in attuazione dell’accordo collettivo stipulato il 15 dicembre 2022, detta disposizioni per adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirol – già
costituito alla data del 31 dicembre 2021 – alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In particolare, viene adeguata la platea dei destinatari dell’assegno di integrazione salariale, l’importo e la durata della prestazione a tutela del reddito riconosciuta dal Fondo, nonché ampliata la finalità che lo stesso può perseguire in tema di staffetta generazionale.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ordinaria prevista per il Fondo è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Finalità e campo di applicazione

 

Il Fondo persegue i seguenti obiettivi:

 

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni statali;

b) assicurare, in raccordo con gli interventi all’uopo previsti dal Piano degli interventi di politica attiva del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti, per un periodo non inferiore a tre anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

 

Il Fondo assicura tutela nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

 

Destinatari delle prestazioni del Fondo sono i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento. 

 

L’assegno di integrazione salariale: durata ed erogazione

 

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

 

L’importo dell’assegno di integrazione salariale è determinato con le modalità e nel rispetto dei limiti massimi previsti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

L’assegno può essere concesso per una durata non superiore a tredici settimane per singola richiesta, con la durata massima della prestazione così articolata:

 

1) ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, per una durata massima di 26 settimane per causali sia ordinarie che straordinarie;

 

2) ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:

 

a) per una durata massima di 26 settimane per causali ordinarie;

b) per una durata massima di 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;

c) per una durata massima di 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;

d) per una durata massima di 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.

 

Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

 

L’assegno viene erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga e il relativo importo è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 

Cassa Edile Lecce: borse di studio per i figli degli iscritti

Dal 1°ottobre previste borse di studio fino a 1.000 euro per i figli degli iscritti con almeno 500 ore nel corso dell’esercizio 2022/2023

I lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Lecce possono presentare dal 1°ottobre la domanda per una borsa di studio finalizzata a premiare il merito scolastico o universitario dei loro figli.
Per poter presentare la domanda, il lavoratore deve risultare attivo in Cassa Edile con almeno 500 ore dichiarate nel corso dell’esercizio Cassa Edile, ossia dal 1°ottobre 2022 al 30 settembre 2023.
Vengono erogate le seguenti borse di studio:
– laurea magistrale o specialistica: 1.000 euro (min. 105/110);
– laurea triennale: 700,00 euro (min. 105/110);
– studenti universitari: 500,00 euro (min. 27/30 per tutti gli esami sostenuti sino al 30 settembre 2023);
– diploma maturità: 350,00 euro (min. 85/100);
– studenti media superiore: 250,00 euro (min. 8/10);
– licenza media inferiore: 150,00 euro (min. 8/10).
La domanda di assegnazione deve essere completata esclusivamente telematicamente, direttamente dal sito intranet della Cassa Edile della provincia di Lecce entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e deve contenere la seguente documentazione: 
– certificato universitario attestante data conseguimento laurea e voto conseguito;
– documenti universitari o stampe, dal portale studenti della propria università, delle pagine attestanti i dati personali dello studente;
– certificato scuola attestante: voto ottenuto all’esame e studente non ripetente;
– certificato scuola attestante: voto ottenuto in ogni materia, l’assenza di debiti formativi, studente non ripetente;
– Certificato scuola attestante: voto ottenuto all’esame e studente non ripetente.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: report sulla trattativa

Prosegue il dibattito sull’adeguamento normativo per i dipendenti del settore

Le Sigle Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, insieme all’associazione Uneba si sono incontrate per proseguire nel negoziato per il rinnovo del contratto riguardante le Istituzioni Socio-Assistenziali. Il contratto riguarda i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficenza aderenti all’Uneba, le ex Ip Ab. I punti sui quali si è focalizzato il dibattito sono stati: 
– l’adeguamento normativo, con l’aggiornamento degli articolati contrattuali alla luce delle modifiche normative. Nella fattispecie, l’art. 8 sulle pari opportunità, l’art. 16 sull’assunzione, l’art. 18 sul tempo determinato, gli artt. 61,62,64, oltre alla rivisitazione di alcuni allegati del contratto;
– modifica degli articolati che ancora non hanno dati gli esiti desiderati: artt. 7-8-23, 67-77-81;
– criticità subentrate durante la vigenza, che comportano una modifica degli articolati.

Gli incontri in calendario sono stati fissati per il 20 ottobre e il 17 novembre.

Eblig: c’è tempo fino al 20 ottobre per la presentazione delle domande di contributo

A disposizione delle imprese contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione 

L’Ente Bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato 522.166,13 euro per le imprese ed i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2022. Le imprese ed i lavoratori liguri potranno presentare domanda per ricevere un contributo fino al 20 ottobre 2023 (inizialmente il termine previsto era l’8 ottobre) agli sportelli dell’Ente, presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure presenti sul sito dell’Ente. 
Saranno erogati, per le imprese, contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione, 700,00 euro per la maternità e in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”. Inoltre è stata inserita una nuova misura per le spese sostenute per la formazione non finanziata dei titolari e soci delle imprese liguri.
Con l’intervento della Regione Liguria, commenta il presidente dell’Ente Bilaterale, sarà possibile stanziare, oltre la cassa integrazione, una cifra per aiutare gli artigiani liguri con dipendenti. Per i lavoratori dipendenti sono infatti previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi 3 giorni di malattia, per l’iscrizione per asili nido e per scuola materna. Tra gli interventi finanziati risultano di particolare interesse i contributi d’iscrizione fino a 300,00 euro per i figli dei dipendenti che frequentano gli asili nido o la scuola materna.  

Gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese, le procedure

L’INPS ha esposto la casistica delle eventualità per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nel 2023 (INPS, messaggio 6 ottobre 2023, n. 3510).

Le procedure di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.L, n. 48/2023, sono state illustrate dall’INPS con il messaggio in commento. Infatti, da luglio 2023, l’INPS sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruirne nell’anno 2023 oltre le 7 mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della Legge di Bilancio 2023 e dell’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013; minorenni; persone con almeno 60 anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

La casistica

Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.

Invece, nel caso in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le strutture territorialmente competenti dell’INPS effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal DPCM n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

L’Istituto evidenzia, inoltre, che qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.

Infine, rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).

Fondo Fopen: aggiornato il Documento sulle Anticipazioni

Aggiornato e modificato il documento della fruizione delle prestazioni di anticipazione

Con il Comunicato n. 6-2023, il Fondo Fopen, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo Enel, informa gli iscritti sugli aggiornamenti e le modifiche al Documento sulle anticipazioni relative alla posizione previdenziale maturata.
Al fine di consentire un più agevole esercizio delle prerogative in oggetto e nel pieno rispetto del principio della trasparenza nella gestione del rapporto associativo, il Consiglio di Amministrazione del Fopen ha difatti deliberato l’aggiornamento del “Documento sulle Anticipazioni”.
Tra le disposizioni oggetto di modifica, si segnalano a titolo esemplificativo i nuovi termini per le richieste per estinzione mutuo e ristrutturazione prima casa, nonché l’estensione al notaio rogante della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione.
La richiesta di anticipazione sulla posizione previdenziale maturata può esser demandata da coloro che aderiscono a Fopen solamente per:
1) Spese sanitarie per gravissime situazioni. Relativamente a tali spese, l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, può ricorrere preliminarmente al contributo spettante da parte di Organismi, Associazioni, Fondi sanitari presso cui risulti iscritto;
2) Acquisto della prima casa di abitazione, ad esclusione delle singole pertinenze;
3) Ristrutturazione della prima casa di abitazione ad esclusione della ristrutturazione delle singole pertinenze;
4) Ulteriori esigenze dell’aderente.
Le anticipazioni possono essere richieste in cifra o in percentuale e si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.  
Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, anche mediante delle contribuzioni eccedenti il piano annuo di deducibilità.
L’iscritto che intende effettuare i versamenti una tantum al Fondo Fopen, esclusivamente tramite bonifico bancario, deve far pervenire la relativa comunicazione compilando l’apposito modulo.
L’investimento delle somme avviene il primo giorno utile di valorizzazione del patrimonio.
Le erogazioni realizzate a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto.
Su quelle eccedenti il suddetto limite, viene riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’utilizzo dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale ed abbia provveduto al trasferimento al Fondo Fopen.
Si comunica altresì, che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr.
Da ultimo, si comunica che, per tutte le richieste di anticipazione è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Settore spettacolo: individuazione dei lavoratori discontinui

Pubblicato sulla G.U. del 6 ottobre 2023 il decreto che individua i lavoratori discontinui dello spettacolo che svolgono attività, seppure indirettamente, connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli (D.M. 25 luglio 2023).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della Legge n. 106/2022 (recante “delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”) il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 182/1997, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura.

 

Con il decreto in oggetto, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indica quali sono i lavoratori discontinui dello spettacolo di cui alla lettera b) del citato decreto legislativo che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) (attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli).

 

Rientrano nella categoria di lavoratori in argomento:

 

operatori di cabine di sale cinematografiche;

 

– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

 

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.