CCNL Vigilanza Privata: incontro al Ministero del Lavoro

Incontro tra sindacati e associazioni datoriali sulla necessità di adeguare gli stipendi 

A seguito della richiesta dei sindacati stipulanti il CCNL applicabile ai dipendenti di Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra le sigle sindacali e l’associazione datoriale al fine di discutere sulle condizioni retributive dei lavoratori del settore, considerate troppo inferiori alla media e previste nell’ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 30 maggio.
Le richieste dei sindacati, durante l’incontro, sono state:
– la necessità di assicurare un aumento contrattuale, in primis adeguando le retribuzioni del livello D dei servizi di sicurezza in linea con i recenti pronunciamenti e indirizzi formulati;
– la necessità di riadeguare le retribuzioni delle guardie giurate;
– valutare la possibilità di procedere ad ulteriori aumenti contrattuali con gradualità.

Flussi, semplificata la generazione del codice fiscale per i lavoratori stranieri

Dal 25 settembre è operativa la nuova funzionalità telematica di rilascio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023).

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’interno ha fornito alcune indicazioni operative sulla generazione del codice fiscale provvisorio sul sistema SPI 2.0 tramite propria circolare n. 5467/2023. A rilanciare la notizia è stato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (sito istituzionale del Ministero dell’interno) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio.

Cessa, pertanto, la procedura per cui ai fini dell’attribuzione del codice fiscale il lavoratore doveva recarsi personalmente presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate. Permane, invece la necessità per il datore di lavoro, a fronte del rilascio del codice fiscale provvisorio, di provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all’INPS.

All’atto della presentazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la registrazione dell’ingresso, sarà possibile convertire il codice fiscale provvisorio in definitivo. Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla scheda tecnica potranno essere inviate all’indirizzo ufficioinformaticodlci@interno.it

CCNL Ferrovie della Stato: iniziato il confronto per il rinnovo contrattuale

Aumento retributivo, maggiore qualità della normativa sul lavoro ed aggiornamento delle declaratorie tra i punti salienti

Si è svolta nei giorni scorsi a Roma la prima assemblea per il confronto sul rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
Durante l’incontro, le OO.SS. hanno sottolineato l’importanza della disciplina contrattuale collettiva quale elemento centrale per la regolazione del settore al fine di renderla strumento sempre più inclusivo e tutelante.
Tra le tematiche contenute nella piattaforma di rinnovo inviata dalla parte datoriale e ripresa nell’incontro tenutosi, si enunciano: la necessità di garantire una maggiore qualità della normativa sul lavoro, l’aggiornamento della classificazione del personale e una migliore conciliazione con i tempi vita privata-lavoro unitamente all’esigenza di garantire il recupero del potere di acquisto attraverso un notevole aumento delle retribuzioni.
L’avvio della trattativa prima della scadenza del contratto fissata per il prossimo 31 dicembre, mostra la volontà delle Parti di procedere in modo spedito con l’obiettivo di dare quanto prima le giuste risposte, normative ed economiche ai lavoratori del comparto.
Da ultimo le Parti Firmatarie fanno sapere di aver fissato ulteriore incontro per il 14 novembre 2023.

CIPL Edilizia Ferrara: rinnovato il contratto per i dipendenti del settore

Il contratto integrativo provinciale che riguarda il settore Artigianato, Industria e Cooperative, si applica a partire dal 1° ottobre

L’accordo del 27 luglio 2023, siglato dalla Sigle sindacali di Ance Emilia, Cna-Costruzioni, Confartigianato Ferrara, Legacoop Estense di Ferrara, Confcooperative della provincia di Ferrara, Agci Emilia-Romagna, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, sancisce il rinnovo del contratto integrativo per le imprese del settore Edilizia (Artigianato, Industria, Cooperative) della provincia di Ferrara. Il rinnovo ha consentito il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi quali: il potenziamento della riduzione contributiva Cassa Edile per le imprese regolari che diventa strutturale e non più legata alla durata del contratto integrativo; il contenimento e la razionalizzazione dei costi contrattuali, con il superamento, per quel che riguarda i nuovi assunti, dell’istituto del “casa/lavoro”; l’adeguamento delle aliquote contributive Cassa Edile ordinarie alle disposizioni del CCNL nazionale; la semplificazione dell’articolato del contratto integrativo, dei rapporti con la Cassa edile e degli adempimenti collegati alla gestione e all’elaborazione delle paghe; l’introduzione del welfare defiscalizzato; la semplificazione del regime delle causali nei contratti a termine e l’introduzione della reperibilità come forma complementare di svolgimento della prestazione lavorativa da utilizzare per far fronte a quelle che sono le esigenze della produzione non programmabili. Il CIPL entra in vigore con il periodo di paga avente inizio al 1° ottobre 2023; mentre, alcune disposizioni, come ad esempio la nuova disciplina degli accantonamenti in Cassa Edile inizia a produrre effetti dal 1° gennaio 2025, con l’aliquota lorda pari al 10%. Sempre dal 1° ottobre 2023 è prevista una diaria giornaliera di trasferta nella misura di:
– fino a 40km (fuori dal confine territoriale): 7%;
– da 41 a 60km (c.s.): 13%;
– oltre 121km (c.s.): 20%.
Per quel che riguarda, invece, l’indennità casa/lavoro, dal 1° ottobre viene riconosciuta solo agli lavoratori già in forza e fino alla loro permanenza. Entro il 31 ottobre 2023, per il periodo 1/7-30/09, la Cassa Edile di Ferrara versa il contributo dato dalle imprese alla Cassa determinato nella misura dello 0,50% per la sicurezza, più lo 0,50% per la formazione. Per quanto riguarda il welfare, per gli anni 2024,2025 e 2026 viene stabilita l’erogazione di 150,00 euro lordi l’anno sotto forma di strumenti di welfare (buoni pasto) che le aziende mettono a disposizione dei propri lavoratori dal 1° maggio di ciascun anno e che gli stessi possono usufruirne fino al 30 aprile dell’anno successivo. Confermata l’indennità territoriale di settore/premio di produzione. 

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano: prime indicazioni

A seguito dell’adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’INPS fornisce alcune indicazioni (INPS, messaggio 18 ottobre 2023, n. 3641).

Dal prossimo 24 ottobre entreranno in vigore le disposizioni di cui al D.M. 22 agosto 2023 che ha adeguato il Fondo in argomento alla normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

 

In virtù della disposizione contenuta nell’articolo 2 del citato decreto ministeriale, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento (la cui adesione al Fondo era facoltativa in vigenza del precedente D.M. n. 98187/2016) sono ricompresi obbligatoriamente nelle tutele garantite dal Fondo e possono utilmente presentare le domande di assegno di integrazione salariale, a partire dalla data del 24 ottobre 2023, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 ottobre 2023.

 

Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di ottobre 2023, i datori di lavoro di cui sopra sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

 

Il decreto interministeriale ha introdotto una nuova formulazione dell’ammontare dell’aliquota ordinaria di contribuzione – che varia in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro – calcolata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti.

 

Conseguentemente:

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti: il contributo ordinario di finanziamento è pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

 

– Datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti: il contributo ordinario da versare, sempre a partire dalla mensilità di competenza ottobre 2023, è pari allo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

 

Si rammenta che, per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo (anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con qualsiasi tipologia di contratto di apprendistato oppure con la qualifica di dirigente) è richiesta l’anzianità di lavoro effettivo di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nell’arco dei 12 mesi precedenti la data della domanda di concessione del trattamento presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.

 

L’INPS informa che, con medesima decorrenza, verrà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J” e la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

Decreto Anticipi: l’indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che dispone l’una tantum di 550 euro per questa categoria di dipendenti di aziende private (D.L. n. 145/2023).

Il cosiddetto Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 19 ottobre 2023. Tra le diverse misure incluse nel provvedimento, sul versante del lavoro spiccano le disposizioni riguardanti i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico (articolo 18).

In pratica, si dispone per il 2023 l’attribuzione a questi lavoratori di un’indennità una tantum pari a 550 euro. In particolare, si tratta dei soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico con aziende private nel 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente o siano percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico.

L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.

Le modifiche al Reddito di cittadinanza

Infine, nel testo del Decreto vi sono anche alcune modifiche all’istituto del Reddito di cittadinanza, laddove (articolo 19) si concede un mese in più, fino al 30 novembre 2023, ai servizi sociali per comunicare all’INPS tramite la piattaforma  GePI l’avvenuta presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro. Inoltre, il D.L. n. 145/2023 dispone che decorso il termine del 30 novembre, in assenza della comunicazione citata, l’erogazione venga sospesa.

CCNL Funzioni locali: il report sulle trattative per il rinnovo

Il rinnovo contrattuale passa per maggiorazioni, istituzioni di Fondi, incentivi e aumenti

Le Sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl si sono incontrate per proseguire le trattative per il rinnovo del CCNL dell’Area Funzioni locali. Al centro del dibattito le modifiche avanzate dall’Aran che, nell’ultima bozza, ha indicato la proposta di una sezione specifica dei dirigenti professionisti, tecnici e amministrativi (P.T.A.) del Servizio sanitario nazionale. In linea con quanto stabilito dalle Parti sindacali si è segnalato un rafforzamento delle relazioni sindacali riguardanti la Dirigenza P.T.A., con l’auspicio che ci possa essere, inoltre, un confronto sia per quanto riguarda gli andamenti occupazionali, sia per i criteri in merito al lavoro agile, obiettivi raggiunti per la dirigenza degli enti locali. A questo si aggiungono anche i progetti di riorganizzazione collegati ai fondi Pnrr, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compenso professionale agli avvocati dell’Area e la possibilità per loro di partecipare alle iniziative formative organizzate dagli ordini professionali. I Sindacati hanno avanzato la proposta di inserire, all’interno delle materie di contrattazione integrativa, anche la voce del reparto degli incentivi tecnici; senza dimenticare di ampliare il confronto sulla costituzione dei Fondi sia nelle voci di alimentazione che in quelle di utilizzo, mettendo in cantiere l’istituzione dell’OPI, anche in quelle realtà che presentano un organico superiore a 5 dipendenti. In materia economica, le indicazioni delle Sigle sono per la riduzione della percentuale minima prevista per la maggiorazione del Premio di risultato, rimandando la disciplina alla contrattazione collettiva. Vanno riformulare anche la disciplina del periodo di prova e quella degli istituti normativi, integrandola con le tutele generali ed estendere le ferie e i riposi solidali anche al coniuge/convivente. Sul fronte Patrocinio legale, i cambiamenti devono essere integrati con le ipotesi del rimborso spese in caso di prescrizione del procedimento e inserire una casistica di tutela per la responsabilità contabile. La formazione necessita, secondo il comunicato congiunto dei Sindacati, dell’attivazione di percorsi e programmi di investimento formativo per la dirigenza delle Camere di Commercio. Sulla disciplina degli interim è stato chiesto di aumentare fino al 40% della retribuzione di posizione vacante ricoperta la maggiorazione del risultato che non va correlata ad una ulteriore valutazione in quanto spettante a compensazione dell’incarico. Richiesto anche l’aumento fino a 160,00 euro dell’emolumento in caso di Pronta disponibilità.

CCNL Portieri: confronto tra OO.SS. e Confedilizia in vista del rinnovo

Nel recente incontro Confedilizia ha proposto l’eliminazione di alcuni livelli contrattuali 

Il 5 ottobre 2023 è proseguito il confronto per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti da proprietari di fabbricati tra Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. In premessa Confedilizia ha reso noto di aver approfondito alcune delle tematiche presentate dalle OO.SS. nel corso dei recenti incontri e di voler avanzare alcune proposte, con particolare riguardo alle mansioni e all’inquadramento, in un’ottica di semplificazione ed aggiornamento contrattuale.
L’Associazione datoriale, nello specifico, ha proposto l’eliminazione di alcuni livelli (A6 e A7) per sostituirli con delle indennità e aggiornare le mansioni del D3, aumentandone le competenze e gli ambiti di riferimento. Si è poi soffermata sull’individuazione di mansioni accessorie da accostare a quelle già disciplinate tra le parti.
Le organizzazioni sindacali hanno manifestato l’esigenza di avere una proposta scritta e articolata in merito a quanto proposto dall’Associazione datoriale, a fine di poter dibattere nel merito circa le modifiche richieste. 
Il confronto è poi proseguito sul mercato del lavoro, con particolare attenzione al contratto a termine, e sulle necessarie ed opportune esigenze volte a recepire la recente normativa. In materia di malattia e anticipo dell’indennità Inail in caso di infortunio si sono registrati positivi passi in avanti, tesi a dar seguito alle richieste presentate da parte sindacale.
Al termine dell’incontro l’Associazione datoriale ha avanzato una proposta economica. Le Parti hanno poi congiuntamente definito di incontrarsi in ristretta il 27 ottobre.

Prestazioni integrative Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo: arrivano i chiarimenti

Al centro dell’attenzione l’operatività del nuovo processo di gestione dei pagamenti (INPS, circolare 17 ottobre 2023, n. 87).

Dopo la circolare n. 61/2022, l’INPS torna a occuparsi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria, erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, nel caso della circolare in commento, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo. 

In effetti, dopo l’emergenza da Covid-19, dal 1° aprile 2023 sono tornate ad applicarsi le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale n. 95269/2016. In pratica, ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento, tutti i periodi di mancata prestazione (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore) nei 12 mesi immediatamente precedenti l’istanza – a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari – vanno sterilizzati e, quindi, non entrano nel calcolo della retribuzione media.

Tuttavia, l’INPS rende noto che l’esperienza maturata nella gestione del Fondo ha evidenziato delle specificità, rispetto alle quali si rende necessario fornire una disciplina che risponda alla finalità – posta dallo stesso articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 95269/2016 – di evitare che il lavoratore possa subire una decurtazione del beneficio.

Pertanto, per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il periodo di riferimento dei 12 mesi, utilizzato per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento, sarà considerato “mobile”, con la possibilità, quindi, di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di 12 retribuzioni mensili utili. Nel caso in cui nei 12 mesi antecedenti la data dell’istanza risultassero mensilità interamente non lavorate e, dunque, non retribuite, si dovrà retrocedere nel tempo fino a concorrenza di 12 mesi retribuiti.

Invece, qualora il lavoratore sia stato assunto dal datore di lavoro istante nel corso del periodo di riferimento, e quindi non risultassero tutte le dodici mensilità utili al calcolo della retribuzione lorda di riferimento, quest’ultima sarà determinata in rapporto al numero di mensilità effettivamente disponibili, non potendo in tale caso applicarsi il criterio del periodo “mobile”.

Per tutte le domande presentate in data anteriore alla data di pubblicazione della circolare in commento rimangono, invece, valide le indicazioni fornite con la circolare n. 132/2016, in ordine alla valutazione del periodo di riferimento, nonché le precisazioni di cui alla circolare n. 97/2017, relativa agli eventi per i quali occorre fare riferimento all’ultima retribuzione utile percepita dal lavoratore.

Flussi Uniemens e semplificazioni alla domanda di accesso

L’INPS rammenta anche che ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens della retribuzione mensile, è necessario attenersi alle indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 61/2022.

Inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2023, all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro non sono più tenuti a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo. 

Il nuovo tracciato da allegare alla domanda è disponibile sul sito dell’INPS, scrivendo sul campo “Ricerca” le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. Cliccando su “Approfondisci” > “Accedi all’area tematica”, il sito permetterà di accedere come “Amministrazioni, Enti e Aziende” oppure “Intermediari e consulenti”, quindi, verrà proposta la videata di accesso tramite SPID almeno di livello 2, CIE o CNS. Dopo avere terminato l’autenticazione, nel menu di sinistra si dovrà selezionare “CIG e Fondi di solidarietà”> “Invio domande assegno emergenziale”.

Da questa applicazione, nella sezione “Area di download”, sarà possibile scaricare, in base alla tipologia di prestazione da richiedere, il nuovo tracciato da allegare alla domanda, che dovrà essere utilizzato per la trasmissione dei dati relativi a ogni singolo beneficiario.

Lavoratori altamente qualificati: nuove regole per il rilascio della Carta blu UE

Approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 18 ottobre 2023). 

Il Consiglio dei ministri, nella seduta dello scorso 16 ottobre, ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce nuove regole sull’ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri altamente qualificati in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021: si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle relative disposizioni.

 

La suddetta direttiva 2021/1883 ridefinisce, con riferimento ai soggetti menzionati, le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, condizioni poste al fine del riconoscimento di uno specifico permesso di soggiorno, denominato, appunto, Carta blu UE, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell’Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la medesima Carta.

 

Si ricorda che la normativa in esame si applica al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri e con riferimento ai soggetti che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona, fisica o giuridica.

 

Le nuove norme modificano l’articolo 27 quater del Testo Unico Immigrazione e aggiornano i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio della Carta blu UE.

 

Le modifiche approvate mirano, tra l’altro ad ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu UE, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso e a modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro.

 

Ancora, al fine di rafforzare l’impiego e il reimpiego, si prevede, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all’attività subordinata altamente qualificata e, dall’altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione.

 

Ulteriore obiettivo perseguito è quello di agevolare l’ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un’attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro.

 

Si mira a garantire più flessibilità nella mobilità sia a breve che di lungo periodo e vengono aggiornate e modificate le procedure per il ricongiungimento familiare.

 

La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo, formulando comunque talune osservazioni riguardo la durata del percorso di studi previsto come requisito per accedere alla Carta blu, essendovi una discrepanza tra quanto previsto dallo schema di decreto (titoli di istruzione superiore di durata almeno biennale) e quanto previsto dalla normativa comunitaria, che fa riferimento a un percorso di studi almeno triennale.