DL Aiuti quater: disposizioni per lo sport

L’art. 13, DL 18 novembre 2022 n. 176 (DL Aiuti-quater), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, ha introdotto nuove disposizioni in materia di sport.

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi sospesi (Iva, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, imposte sui redditi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria) dall’art. 1, co. 923, lett. a), b), c) e d), L 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), dall’art. 7, co. 3-bis, DL 1° marzo 2022, n. 17, conv., in L 27 aprile 2022, n. 34 (decreto Energia), e in ultimo dall’art. 39, co. 1-bis, DL 17 maggio 2022, n. 50, conv., con modif. in L 15 luglio 2022 n. 91 (decreto Aiuti), comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Tax credit fondazioni ITS Academy: codice tributo 6992

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (Agenzia delle entrate – Risoluzione  18 novembre 2022, n. 68/E).

L’articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, ha previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro, effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy. In particolare:
a) il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione, ovvero in compensazione;
b) per i soggetti titolari di reddito d’impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6992” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE FONDAZIONI ITS ACADEMY – articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

DL Aiuti quater: misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Nel DL Aiuti quater anche misure in materia di mezzi di pagamento (art. 8, DECRETO LEGGE 18 novembre 2022, n. 176)

Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è concesso un contributo per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

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Autodichiarazione “Temporary framework”: il Fisco risponde

18 NOV 202 Online le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 17 novembre 2022)

Tra i vari quesiti posti all’Amministrazione finanziaria anche quello della presentazione dell’autodichiarazione da parte delle imprese con P.IVA cessata. Precisamente, viene chiesto se è corretto ritenere che anche le imprese cessate precedentemente al termine di presentazione dell’autodichiarazione siano tenute al rispetto dell’obbligo.
Al riguardo il Fisco chiarisce che il comma 1 dell’articolo 2 del DM 11 dicembre 2021 dispone che i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’art. 1 presentano all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni».
Pertanto, l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione dell’autodichiarazione è collegata alla fruizione degli aiuti del cd. regime ombrello.
In linea generale, si ritiene che la chiusura della partita IVA non escluda il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Quest’ultima rappresenta, tra l’altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal TF.
In particolare, nell’ipotesi di cessazione della partita IVA societaria – in linea con quanto disposto, con riferimento agli adempimenti dichiarativi, dall’articolo 5 del d.P.R. n. 322 del 1998 – si ritiene ragionevole affidare l’onere di presentare l’autocertificazione al liquidatore oppure all’ultimo amministratore.
L’onere di restituzione delle somme eccedenti resta tuttavia a carico dei soci che ne rispondono illimitatamente, se trattasi di società di persone, ovvero solo nei limiti del riscosso in caso di società di capitali (in linea con quanto stabilito, con riferimento al pagamento delle imposte, dall’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973).
Peraltro, l’articolo 28 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cd. decreto semplificazioni), che ha modificato il citato articolo 36, dispone al comma 4 che «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».
Al riguardo si ricorda che in tema di CFP COVID-19, è stato già chiarito che, anche nelle ipotesi di attività cessate a seguito della percezione del contributo, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli, a richiesta, agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 15/E del 2020).
Tenuto conto anche dell’esistenza di termini per il controllo degli aiuti fruiti che non risultano interrotti anche a seguito della chiusura della partita IVA, deve concludersi che resta fermo l’obbligo di presentazione dell’autodichiarazione anche in relazione ai soggetti cd. cessati.

Conversione DL Aiuti – ter: credito d’imposta imprese per energia e gas

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale(art. 1, D.L. 23 settembre 2022, n. 144, conv. Con modif. in L. 17 novembre 2022, n. 175).

L’articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta disciplinati dai decreti legge nn. 4, 17, 21, 50 e 115 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 – allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022 e innalzare la misura di tali agevolazioni.
Si tratta in particolare:
– del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
– del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
– del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
– del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.
Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità e infine prorogano al 31 marzo 2023 il termine per usufruire dei medesimi crediti d’imposta, riferiti al terzo trimestre 2022.

Transfer pricing: finanziamento dalla consolidata alla controllata

Il finanziamento erogato dalla società consolidata alla propria controllata non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale del transfer pricing internazionale (Corte di cassazione – ordinanza 11 novembre 2022 n. 33438).

Il caso si riferisce al trasferimento di denaro oggetto di accertamento destinato ad un investimento da parte della controllata, consistito nell’acquisizione della partecipazione totalitaria di un’altra società estera.

Per i giudici della Corte, il versamento assumeva la veste di un’operazione intercorrente con la società estera controllata e pertanto tale operazione non può sottrarsi all’applicazione della disciplina fiscale del transfer pricing internazionale, secondo la quale i componenti reddituali non devono essere quantificati in base al parametro ordinario del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, definito quale prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo.

Su tali basi, il collegio osserva che il valore “normale” della dazione a prestito di una determinata somma di denaro è costituito dall’obbligo di corresponsione degli interessi nella misura corrispondente al tasso di mercato, che, in forza di quanto previsto dall’art. 107, D.P.R. n. 917/1986, si sostituisce alla gratuità dell’operazione pattuita tra società residente e società estera controllata.

Ove, infatti, si escludesse il finanziamento non oneroso dalla sfera di applicazione della regola del “valore normale”, si giungerebbe all’irragionevole conseguenza di consentire all’amministrazione finanziaria l’esercizio del potere di rettifica in caso di operazioni con corrispettivo inferiore a quello di regola applicato, negandolo invece nelle ipotesi, maggiormente elusive, di pattuizione di finanziamento con corrispettivo nullo.

Approvazione Decreto aiuti-ter: supporto alle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia

Approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 144/2022, in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si riportano di seguito le misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera (SENATO – Comunicato 16 Novembre 2022).

L’articolo 3, ai commi 1, 2 e 5 interviene sulle garanzie che SACE è autorizzata a concedere – ai sensi dell’articolo 15 del D.L. n. 50/2022 – su finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi conseguenti all’aggressione russa all’Ucraina.
Nello specifico, il comma 1 prevede che le Garanzie SACE sui finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di pagamento delle fatture per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, siano prestate a titolo gratuito qualora il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP).
Ai sensi del comma 2, l’ammontare garantito del finanziamento può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia.
Il comma 5 interviene sulle condizioni di accesso alla garanzia e sopprime il requisito per cui le imprese beneficiarie devono aver subìto una contrazione della produzione o della domanda. Contestualmente, nelle esigenze di liquidità delle imprese, esplicita che sono comprese quelle relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell’energia.
L’articolo 3, al comma 4, modifica le condizioni per il rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica – consentita dall’articolo 8 del D.L. 21/2022 – sopprimendo l’inciso che limitava l’operatività della misura alle sole imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro (lett. a)). Contestualmente, consente che la garanzia SACE possa essere rilasciata a titolo gratuito nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi (lett. b)).
Ai sensi del comma 3, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, su finanziamenti individuali, successivi al 24 settembre 2022 e destinati alla copertura del pagamento delle fatture energetiche, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa a titolo gratuito, laddove siano rispettate le medesime condizioni previste dal comma 1 per la gratuità delle garanzie SACE. La garanzia del Fondo copre l’80 per cento dell’importo del finanziamento a favore di tutte le imprese, a prescindere dalla classe di merito di credito di appartenenza di esse.
Il comma 6 interviene sull’articolo 64, comma 3 del D.L. n. 76/2020 che disciplina la procedura di rilascio delle garanzie SACE nell’ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al green new deal. Il comma, in particolare, innalza da 200 a 600 milioni di euro il limite di ammontare garantito previsto, oltre il quale il rilascio della garanzia SACE è subordinato alla decisione ministeriale.
Le misure contenute nell’articolo sono subordinate, ai sensi del comma 7, alla approvazione della Commissione europea.
Il comma 8 – modificato dalla Camera dei deputati – reca norme per l’attuazione degli interventi, a valere su risorse già disponibili a legislazione vigente.

Imponibili i compensi del professionista con residenza effettiva in Italia

Sono imponibili i compensi fatturati dalla società schermo londinese del professionista con residenza effettiva in Italia (Corte di cassazione – ordinanza 16 novembre 2022, n. 33832).

Il caso si riferisce ad un contribuente che aveva fittiziamente trasferito la residenza nel Regno Unito, ma in realtà aveva mantenuto la residenza sostanziale in Italia. Ed infatti, mentre nel Regno Unito egli non svolgeva alcuna attività di lavoro, non era proprietario o locatario di immobili e non pagava le imposte, viceversa, in Italia, aveva rapporti lavorativi costanti con due strutture ospedaliere, era proprietario di alcuni beni immobili (ubicati uno a Lampedusa e quattro a Milano), ed aveva il proprio nucleo famigliare.

Inoltre, il contribuente per sottrarsi all’obbligo di pagare le imposte in Italia, si era avvalso di uno schermo fiscale (il cui oggetto sociale era estraneo al campo medico-sanitario visto che svolgeva servizi di segreteria e amministrativi relativi alla professione medica), la quale non aveva mai avuto contatti con le strutture ospedaliere presso le quali l’ortopedico prestava la propria attività e che, in sintesi, era una sorta di contenitore dei proventi prodotti in Italia per sottoporli ad una legislazione fiscale più favorevole.

Secondo i giudici, in base all’accertamento fiscale il contribuente era soggetto passivo Irpef in ragione del fatto che, pur essendo iscritto all’A.I.R.E., manteneva la residenza sostanziale in Italia, dove svolgeva prestazioni sanitarie per due strutture ospedaliere, e si avvaleva, per la fatturazione, di una società del Regno Unito, quale soggetto fittiziamente interposto (cd. esterovestizione);

Il giudice, in linea con la giurisprudenza di legittimità, non ha circoscritto la propria indagine ad una valutazione atomistica degli elementi presuntivi e, anzi, all’esito di un giudizio di sintesi, ha ravvisato la convergenza globale dei dati fattuali acquisiti verso un risultato conoscitivo coerente con l’accertamento tributario.

Il DL Aiuti-ter diventa legge

Il Senato ha licenziato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 144/2022, in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con modificazioni dalla Camera (A.S. n. 311 – Comunicato 16 novembre 2022)

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con modificazioni.
Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 153 del 2022.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tra le varie modifiche ci sono quelle che riguardano il bonus 150 euro per i dipendenti pubblici (art. 18), i mutui per l’acquisto della prima casa (art. 35 bis) e la sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo (art. 38).

L’articolo 18 prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.
A questo articolo viene aggiunto che limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L’articolo 35-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prevedendo che la garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni.

L’articolo 38, interamente sostituito durante l’esame presso la Camera dei deputati, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma chiarisce altresì che, ai fini dell’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la medesima procedura già prevista dall’articolo 23 del decreto legge n.73 del 2022 in materia di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica.

ETS: chiarimenti su redazione e deposito bilanci

Forniti chiarimenti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche – Nota 15 novembre 2022, n. 17146).

Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 e deposito bilanci 2021
La prima questione riguarda la sussistenza dell’obbligo, per gli enti costituiti prima del 2022 e iscritti al RUNTS in corso d’anno, di depositare al RUNTS medesimo, dopo l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 48 comma 3, il bilancio dell’anno precedente (2021) se approvato successivamente alla presentazione dell’istanza, se in tale sede siano stati allegati (art. 8 d.m. 106/2020) quali ultimi due bilanci approvati, quelli delle annualità 2019 e 2020.
In proposito, il Ministero del lavoro e delle politiche con nota n. 5941 del 5 aprile 2022 ha già risposto al quesito con riferimento agli enti considerati ETS in via transitoria (ODV, APS, Onlus) e come tali già tenuti al rispetto del D.M. n. 39/2020 sin dal bilancio 2021, da depositare al Runts nei 90 giorni successivi all’iscrizione, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 9/2022, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro, ove lo stesso documento non sia stato prodotto al competente ufficio del RUNTS nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione, o, con riferimento alle Onlus, in sede di iscrizione ex art. 34 del D.M. n. 106/2020.
Con riferimento invece agli enti che solo successivamente e per effetto della qualifica di ETS ottenuta con l’iscrizione al RUNTS risultano assoggettati agli obblighi di trasparenza del Codice del Terzo settore, ipotizzare un obbligo di deposito con conseguente pubblicazione dell’atto, conferirebbe alla disposizione valore retroattivo senza adeguata copertura normativa: gli oneri di trasparenza sussistono con riferimento alle organizzazioni in possesso della qualifica di ETS e per le attività svolte nel relativo regime (di cui il bilancio costituisce una rappresentazione economicofinanziaria); resta evidentemente ammissibile un eventuale deposito volontario disposto liberamente dall’ente.
L’insussistenza dell’obbligo di deposito invero non esclude che l’ufficio del RUNTS possa richiedere copia del bilancio 2021, ove necessario e non in maniera generalizzata, al fine di verificare il maturarsi dei presupposti generativi di taluni obblighi e il relativo adempimento da parte dell’ente nel 2022, periodo assoggettato alla disciplina del CTS. La necessità potrebbe ad esempio derivare dall’ipotesi in cui il bilancio 2020, a differenza di quello 2019, entrambi acquisiti in sede di iscrizione, evidenzi parametri dimensionali che se riscontrabili anche nel bilancio 2021 comportino nel corso del 2022 la nomina di un revisore legale. In questo caso l’acquisizione del bilancio 2021 da parte dell’ufficio sarebbe giustificata; la stessa peraltro non comporterebbe un’ostensione ai terzi di dati (che deriverebbe dal deposito ex art. 48 CTS) in assenza di obbligo di legge.

Deposito delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti
E’ stato richiesto se l’obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si debba considerare comprensivo della relazione dell’organo di controllo e del revisore contabile: il proponente ipotizza che non essendo distintamente menzionate tra i documenti da depositare al RUNTS, il deposito possa essere ritenuto meramente facoltativo ancorché auspicabile, evidenziando che nel caso di imprese lucrative il codice civile (articolo 2435) ne prevede il deposito tra gli allegati al bilancio, per ragioni di trasparenza.
La tesi della facoltatività non appare pienamente in linea con il regime di trasparenza degli enti del Terzo settore, ben superiore a quello cui sono tenuti gli enti privati con finalità lucrative.
D’altra parte, la ratio delle relazioni dell’organo di controllo e del revisore prevista dal codice civile è la medesima di quella prevista per gli Enti del Terzo settore, integrata in questo caso con i richiami, recati dall’art. 30 del CTS alle specifiche attività ulteriori di cui è incaricato l’organo di controllo.
Anche nel caso degli ETS, le relazioni dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell’organo cui è demandata l’approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest’ultimo di formulare il proprio giudizio sull’operato dell’organo amministrativo (art. 2429 c.c.). Costituiscono quindi, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell’organo competente ad approvare il bilancio, sono allegati al bilancio medesimo, venendo sovente richiamati nelle relative delibere di approvazione finale. Non possono quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, che l’ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell’ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende perseguire. Sotto il profilo sistemico, la ricomprensione all’interno dell’obbligo di deposito di cui all’articolo 48 comma 3 del CTS, anche delle suindicate relazioni è avvalorata dalla previsione dell’articolo 3, comma 2 del Codice, che permette, anche in via analogica, di integrare il citato articolo 48, comma 3 con l’articolo 2435 del codice civile.

Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro
A mente dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Nel caso di enti che hanno acquisito la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS o ne disponevano già, in apposito quesito viene rappresentato che tale modalità potrebbe comportare in capo agli organi responsabili (organo di amministrazione, organo di controllo ove presente) difficoltà peculiari in assenza di un bilancio redatto in forma economico-patrimoniale, nell’effettuazione del monitoraggio del patrimonio minimo. Come noto, ove dal monitoraggio del patrimonio emergesse una riduzione dello stesso sotto la soglia di cui all’art. 22 comma 5 del CTS, gli amministratori e l’organo di controllo sarebbero tenuti a promuovere l’adozione delle delibere di ricostituzione, scioglimento, perdita di personalità giuridica, fusione ivi richiamate.
In proposito si osserva che quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, come chiarito anche dal già citato D.M. n.39/2020, è una facoltà di cui gli amministratori possono ricorrere o alla quale possono rinunciare; nel primo caso, tuttavia ciò non può tradursi in un’attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo. Lo stesso dicasi per l’organo di controllo, che ben potrebbe essere presente anche in enti con entrate inferiori ai 220.000 euro (si pensi ad esempio alle fondazioni, per le quali l’organo di controllo è sempre obbligatorio – art. 30, comma 1 CTS).
Spetta quindi agli amministratori dell’ente con personalità giuridica ed eventualmente all’organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell’iscrizione, risulterà dall’atto notarile) l’adozione del rendiconto di cassa soddisfi o  meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio: all’esito della valutazione gli stessi potranno in ogni caso optare eventualmente per un bilancio in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali.
La scelta effettuata potrebbe evidentemente rilevare anche ai fini delle eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dell’organo di controllo, ai sensi dell’art. 28 del CTS, incluse quelle esperite dai creditori dell’ente (ai sensi dell’art. 2394 del c.c., richiamato dal citato art. 28 del CTS) qualora dall’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio dell’ente consegua che lo stesso è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, senza che tale situazione fosse oggettivamente conoscibile o prevedibile sulla base dei dati di bilancio resi disponibili tramite il Runts.

Informazioni sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il RUNTS
I chiarimenti richiesti riguardano le modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi (RF) al RUNTS e in particolare se l’inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio supplisca al deposito separato delle rendicontazioni.
In proposito, premesso che ai sensi dell’articolo 7 del CTS, l’attività in questione può avere oltre che carattere occasionale anche carattere abituale, si ritiene utile rinviare alle apposite linee guida, approvate con il D.M. n. 107 del 9 giugno 2022 ( pubblicato sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2022), che contengono un riepilogo, per ciascuna delle due tipologie di RF, dei relativi obblighi di rendicontazione, fornendo indicazioni a seconda che l’ente utilizzi, ai sensi del D.M. n. 39/2020 il bilancio economico patrimoniale (e in particolare, oltre allo stato patrimoniale – mod.A – anche il rendiconto economico-gestionale e la relazione di missione – di cui rispettivamente ai mod. B e C) oppure il rendiconto per cassa (mod. D).
Sia nel modello B che nel modello D i dati finanziari saranno inseriti in corrispondenza della macrovoce C) dedicata rispettivamente agli oneri e alle entrate derivanti dalla raccolta fondi; nel bilancio di esercizio, predisposto ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del CTS, al punto 24 della relazione di missione dovrà essere riportata una descrizione delle attività, riguardante anche la raccolta di fondi abituale.
Le informazioni riguardanti ciascuna raccolta fondi occasionale dovranno essere allegate alla relazione di missione (mod. C) o al rendiconto per cassa (mod. D) compilando, secondo il facsimile fornito con le linee guida citate, il rendiconto finanziario di dettaglio e la relazione illustrativa.
Sulla base di quanto sopra, sovviene il criterio della prevalenza dell’elemento sostanziale del raggiungimento degli obiettivi di trasparenza rispetto ad eventuali profili di natura meramente formale, sicché deve ritenersi conforme al dettato normativo dell’articolo 48, comma 3 del CTS, il deposito del bilancio comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l’ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi, purché, beninteso, tutti gli elementi informativi richiesti dal D.M. n.107/2022 siano presenti per ciascuna RF occasionale tra la documentazione depositata al RUNTS. Tali indicazioni valgono nell’attuale fase di primo utilizzo dell’applicativo in informatico del RUNTS; in futuro, le esigenze di indicizzazione dei documenti a sistema e di raggiungimento di livelli crescenti di accessibilità dei documenti potrebbero richiedere una più attenta “compliance” da parte degli enti, a seguito dell’aggiornamento delle regole tecniche di deposito.

Indicazioni per gli Uffici del RUNTS a seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni
Si forniscono infine le prime brevi indicazioni agli uffici del RUNTS con riferimento a specifiche richieste riguardanti gli enti che hanno ottenuto l’iscrizione a seguito di trasmigrazione, con riserva di ulteriori seguiti connotati da una maggior sistematicità anche tenendo conto delle sollecitazioni che pervengono.
A seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni, gli enti che hanno ottenuto l’iscrizione a conclusione del procedimento di verifica, stanno procedendo a inserire a sistema atti e informazioni entro novanta giorni dall’iscrizione (cfr. circolare n.9/2022, punto 11) attraverso le funzionalità loro riservate rendendoli disponibili sul “back office”, ovvero sulla parte dell’applicativo riservato agli Uffici Runts. Il fenomeno è destinato a intensificarsi nei prossimi mesi.
Gli Uffici a loro volta assicureranno la pubblicità delle informazioni e dei dati.
Ferma restando la necessità di dare impulso ad un corretto popolamento iniziale del RUNTS con le informazioni previste, si precisa che il termine di novanta giorni non deve essere considerato perentorio: gli uffici del RUNTS, decorso inutilmente tale lasso temporale, potranno diffidare gli enti risultati inadempienti, secondo quanto già indicato nella ministeriale n. 5941 del 5 aprile 2022, assegnando un termine, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, trascorso il quale, in mancanza di valide giustificazioni, l’ente sarà cancellato dal RUNTS secondo quanto previsto dagli articoli 23 comma 1 lett. e) e 24 comma 6 del D.M. n. 106/2020, ma non contesteranno o sanzioneranno il ritardo ove le informazioni e i documenti, al momento in cui la posizione dell’ente sarà presa in esame, risulteranno comunque presenti a sistema anche se presentati oltre il termine.
Con riferimento ai bilanci depositati dagli enti trasmigrati nella fase di popolamento iniziale del RUNTS, gli Uffici avranno cura di verificare primariamente l’avvenuto utilizzo della modulistica di cui al D.M. n. 39/2020, obbligatoria per gli enti qualificati come APS, ODV, Onlus a partire dall’esercizio 2021, anche avuto riguardo al mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all’articolo 13, comma 2 per gli enti che hanno redatto il bilancio in forma di rendiconto per cassa; ulteriori controlli potranno riguardare, a fronte della presenza di entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse, la presenza di apposite disposizioni statutarie che lo consentano e ove siano presenti nel bilancio/rendiconto di cassa dati da cui risultino raccolte fondi di natura occasionale, che siano stati resi disponibili i relativi rendiconti. Considerato che gli schemi di rendicontazione, presenti in allegato alle linee guida emanate ai sensi dell’art. 7 del CTS sono stati approvati con il D.M. 9 giugno 2022, pubblicato in G.U. lo scorso 22 luglio, i rendiconti dovranno conformarsi a tale schema solo a partire da quelli depositati unitamente al bilancio di esercizio 2022.