Società e enti sportivi: istruzioni per il versamento dei tributi sospesi

I versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, scaduti il 22 dicembre 2022, possono essere effettuati con pagamento unico entro il 29 dicembre 2022 o a rate, utilizzando il modello F24 (Agenzia delle Entrate, risoluzione 27 dicembre 2022, n. 80).

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022, fornisce le istruzioni per il versamento dei tributi sospesi da parte di enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, scaduti il 22 dicembre. Tali versamenti, per effetto dell’articolo 1, commi 160 e 161 del disegno di legge di Bilancio 2023, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, possono essere effettuati entro il 29 dicembre 2022.

 

In particolare, i soggetti interessati dovranno effettuare entro tale data i versamenti delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale e dell’IVA, utilizzando i codici tributi ordinari e indicando i periodi di riferimento originari, tramite modello F24.

In alternativa, è possibile optare per il pagamento in 60 rate mensili dello stesso importo. In questo caso le prime tre devono essere pagate entro la stessa data (29 dicembre). Le altre rate mensili andranno pagate entro l’ultimo giorno di ogni mese a partire da gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento 2022. 

Manovra 2023: contrasto al caro energia e misure fiscali

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025, comprensivo degli emendamenti approvati, dopo il via libera della Camera passa ora al vaglio del Senato. Oltre agli interventi a sostegno delle imprese e nel settore del lavoro e delle politiche sociali, si segnalano importanti misure per contenere gli effetti del caro energia e in ambito fiscale (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 24 dicembre 2022).

Tra le misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, il disegno di legge prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativamente al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali al 45% (in luogo del 40%) per le imprese gasivore e energivore.

 

Si estende l’aliquota IVA ridotta al 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. Se le forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

 

L’aliquota IVA si riduce al 10% per i pellet (133,4 milioni) in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%.

 

Sono sospesi fino al 31 gennaio 2023 i procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti finali allacciati alla rete del trasporto del gas naturale (50 milioni).

 

Riguardo alle misure in materia fiscale, si segnala, in particolare, la modifica della disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata, prevedendo l’innalzamento dai 400.000 euro ai 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero da 700.000 euro a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (con effetti complessivi pari a circa 139 milioni nel 2024), nonché l’innalzamento dal 3 al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori (circa 51 milioni nel 2024 e 29 milioni annui nel periodo 2025-2027).

 

Ancora, tra le misure introdotte per ridurre la pressione fiscale, si ricorda quella relativa al regime forfettario, con l’innalzamento a 85.000 euro (rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro) della soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste.

Dichiarazione redditi 2023: sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei modelli con istruzioni

Online le bozze dei modelli 2023 con le istruzioni, da utilizzare nella prossima campagna dichiarativa. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa del 22 dicembre 2022. Si tratta modelli 730, 770, Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), Redditi società di capitali, Redditi società di persone, Redditi enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e Irap.

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi 2023, in versione di bozza, con le relative istruzioni. Nel dettaglio, sono online i modelli 730, 770, Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), Redditi società di capitali, Redditi società di persone, Redditi enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale e Irap.
Nei modelli 730 e Redditi persone fisiche si segnala la riconferma di Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili, mentre nei modelli Imprese, Enti e Società debuttano i crediti d’imposta per sostenere imprese e operatori economici nell’acquisto di gas e prodotti energetici.

 

Al debutto il bonus per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per l’attività fisica adattata, rivolto alle persone che soffrono di patologie croniche o disabilità fisiche, da eseguire sotto la supervisione di un professionista. Infine, nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le donazioni alle fondazioni ITS Academy, in misura variabile dal 30 al 60 per cento in base al tasso di disoccupazione del territorio in cui operano.

 

Tra le novità introdotte nel modello di dichiarazione 770/2023, i nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti e l’introduzione, nel quadro SO, di un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi. 

 

Le istruzioni e i Modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap sono stati aggiornati per accogliere le novità normative riguardanti le imposte sui redditi e l’Irap.

 

Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. 

 

Tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

 

Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

Milleproroghe 2023: le novità sul piano fiscale

Tra i provvedimenti la proroga di altri sei mesi per la presentazione della dichiarazione IMU da parte di alcuni enti e l’esenzione anche per il 2023 dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al sistema tessera Sanitaria (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 21 dicembre 2022).

Il decreto legge Milleproroghe 2023, approvato dal Consiglio dei ministri, prevede anche diversi interventi sul piano fiscale. Innanzitutto, si proroga di ulteriori sei mesi, dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno d’imposta 2021, da parte degli enti, sia pubblici che privati, non commerciali, ovvero gli enti assistenziali, previdenziali, sanitari, ricerca scientifica, culturali, ricreativi, sportivi, religiosi, trust, oicr.

Esteso anche per il 2023 il regime di esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, nell’ambito delle disposizioni dedicate alla trasmissione dei dati sulle vendite di beni alle quali si applica l’IVA, si differisce, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza del termine per l’applicazione dell’obbligo dell’invio dei dati relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno, all’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e alle relative imposte esclusivamente attraverso strumenti tecnologici che garantiscono l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, inclusi i POS.

Infine, si proroga anche al 2023 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica assicurata dal Ministero dell’interno tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residenteANPR.

Sostegno eccellenze gastronomia e agro-alimentare italiano: concessione di contributi alle imprese

Con DM 21 ottobre 2022,  in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 869, Legge n. 234/2021, si definiscono i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti.

Possono beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato – nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
– sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
– non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
– sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal DURC;
– sono in regola con gli adempimenti fiscali;
– hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»).
Sono, invece, escluse dalle agevolazioni le imprese nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva o quelle i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. I giovani diplomati devono: aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

I pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo.
Può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore al 70% delle spese totali ammissibili; ad euro 30.000,00 per singola impresa. I contributi sono concessi nell’ambito del regolamento de minimis.

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura il Ministero delle politiche agricole si avvale di Invitalia.

Al momento della domanda di contributo, le imprese attestano il possesso dei requisiti di nonché l’assenza delle cause di esclusione tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con apposito provvedimento e allegati contenenti gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti.

In qualsiasi fase dell’iter agevolativo, il Ministero può effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate, a tal fine deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attività svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo.

 

 

 

Come si registra un contratto di comodato? Arriva il nuovo modello RAP

L’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello per la “Richiesta di registrazione di atto privato” (cosiddetto modello RAP) che, in prima battuta, riguarda il contratto di comodato d’uso ma che verrà gradualmente esteso a tutti gli atti privati (Agenzia delle entrate, provvedimento 16 dicembre 2022, n. 465502).

Nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, dal 20 dicembre 2022, è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione in via esclusivamente telematica del modello RAP.

 

Si tratta di una nuova versione del modello che può essere utilizzato per la registrazione in via telematica del contratto di comodato d’uso, ovvero quel contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.).

 

Per richiedere la registrazione in via telematica basta indicare nel nuovo modello “RAP” i dati necessari, tra cui: 

 

i dati delle parti (dante causa e avente causa) risultanti dall’atto; i dati utili alla registrazione dell’atto, quali la scelta dell’ufficio territoriale dell’Agenzia, la tipologia del contratto, la data di stipula, l’eventuale presenza di allegati, le informazioni del richiedente la registrazione e del rappresentante legale, l’impegno alla presentazione telematica e il prospetto degli importi dovuti; le informazioni relative al contratto di comodato per cui si richiede la registrazione; i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto. 

 

La procedura consente di allegare in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A) la copia dell’atto da registrare, firmata dalle parti e con testo redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate, ed eventuali altri documenti (come, per esempio, planimetrie e inventari).  

 

In caso di testo non conforme alle specifiche richieste, la domanda di registrazione in modalità telematica non andrà a buon fine (verrà rilasciata un’apposita ricevuta) e il contribuente dovrà recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate per completare la registrazione dell’atto.

 

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

 

La presentazione telematica del modello, può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.

 

Il modello RAP è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul proprio sito istituzionale e ne è autorizzata la riproduzione nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche prescritte e attraverso strumenti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

 

Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l’approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti.

Dichiarazioni 2023: pronte le bozze dei modelli CU e IVA aggiornati

Disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia le bozze dei modelli di Certificazione unica e IVA 2023 che recepiscono le novità normative del 2022, nonchè le relative istruzioni per la corretta compilazione (Agenzia delle entrate, comunicato 15 dicembre 2022).

Diverse sono le novità introdotte in entrambi i nuovi modelli.

 

Riguardo alla Certificazione unica, si evidenziano, tra l’altro: la gestione del bonus carburante, escluso da imposizione fiscale fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, riconosciuto dai datori di lavoro privati; i nuovi criteri per l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, che tengono conto dell’assegno unico e universale corrisposto da parte dell’INPS a partire dal mese di marzo 2022 e della fine del regime precedente di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni; le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo riconosciuto in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, anche in caso di reddito fino a 28.000 euro.

 

Il modello IVA 2023, invece, è stato aggiornato con l’introduzione di un nuovo quadro, denominato CS, per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette (previsto dall’articolo 37 del D.L. n. 21/2022) di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro CS deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l’applicazione del contributo e che sono tenuti a effettuare i versamenti stabiliti dalla norma.

 

Ancora, attraverso l’apposita modifica apportata al quadro VO, le imprese enoturistiche avranno la possibilità di revocare la scelta espressa in precedenza di essere soggette alla detrazione dell’IVA e alla determinazione del reddito nei modi ordinari.

 

Si ricorda che i termini di presentazione delle dichiarazioni, in via esclusivamente telematica, sono fissati, per le certificazioni uniche, nel 16 marzo 2023 (31 ottobre per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata), e nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023 per la dichiarazione IVA. 

 

Onlus: crediti d’imposta sulla fornitura di energia e gas solo per le attività connesse

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 586/2022, integra i chiarimenti già forniti con circolare n. 36/2022 in relazione all’applicabilità dei crediti d’imposta agli enti non commerciali.

La risposta in esame riguarda un quesito posto da una Onlus che svolge direttamente l’attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse, che si interroga sulla possibilità di fruire dei crediti d’imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas, riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore, avendo subito un forte rincaro del costo delle materie prime (D.L. 21/2022). Nello specifico, la Onlus chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle “imprese” richiamato dalla norma, consente di includere anche l’istante tra i possibili beneficiari del credito d’imposta.

In merito all’ambito soggettivo di applicazione dei crediti di imposta energia e gas, con la circolare n. 36/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure contro il caro energia sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione), fermo restando l’esercizio di un’attività commerciale.

Partendo da questo assunto, possono accedere al beneficio anche le Onlus, ma limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto di energia utilizzata per le attività connesse, trattandosi di ente che, oltre alle attività istituzionali, svolge anche attività commerciali che, dal punto di vista fiscale, sono qualificate come commerciali e rilevanti ai fini IVA, sia pure in regime di esenzione. A tal fine, l’Agenzia precisa che nel caso in cui l’Ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio dell’attività commerciale – rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale – è necessario individuare i criteri oggettivi che consentano una corretta imputazione delle spese.

Nella risposta a interpello n. 586/2022, l’Agenzia delle entrate con riferimento alle Onlus (art. 10, D.Lgs. n.  460/1997), stabilisce le finalità di solidarietà sociale che tali Enti devono perseguire e considera direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali.

Le attività istituzionali sono escluse dall’area della commercialità, di conseguenza sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, a differenza delle attività connesse che mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile, per espressa previsione contenuta nel c. 2 art. 150 Tuir. Per tali ragioni, le Onlus posso fruire dei crediti d’imposta energia e gas con riferimento alle sole attività connesse di natura commerciale.

Investimenti green: le domande di accesso al credito per le PMI

Le micro, piccole e medie imprese che effettuano investimenti a basso impatto ambientale possono presentare, dal 1° gennaio 2023, domanda per ottenere un’agevolazione nella forma di un contributo in conto impianti maggiorato (Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare 6 dicembre 2022, n. 410823; comunicato 9 dicembre 2022).

Si tratta di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

 

Soggetti beneficiari

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda, soddisfano i seguenti requisiti: sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria; non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà; abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

 

Investimenti e spese ammissibili

I programmi d’investimento devono consistere in:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
– lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
– gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
– l’operazione avviene a condizioni di mercato.

 

Gli investimenti devono soddisfare i requisiti dell’autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, e della correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

 

Le spese ammissibili riguardano l’acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. I beni oggetto di agevolazione, per risultare ammissibili, devono essere a uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato il programma d’investimento.

 

L’agevolazione

Per gli investimenti green, in particolare, l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575% (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). Pertanto, per tali tipi di investimenti, il contributo è maggiorato del 30% rispetto a quello previsto per gli investimenti in beni strumentali ordinari.

 

Ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, è richiesto il possesso, da parte dell’impresa beneficiaria, di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di prodotto sui beni oggetto dell’investimento o di un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

 

La domanda

La domanda per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento potrà essere presentata dal 1° gennaio 2023, esclusivamente in via telematica, pena l’improcedibilità della stessa, attraverso la procedura disponibile nella sezione “COMPILAZIONE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE” disponibile nella piattaforma.

 

A partire dal 1° gennaio 2023, la PMI, a investimento ultimato e previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso la procedura disponibile sulla piattaforma presente nel sito istituzionale, apposita richiesta di erogazione del contributo (modulo RU) e la trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Le modalità per richiedere l’erogazione del contributo sono descritte nella sezione Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) – Erogazione contributo.

 

Pubblicato in G.U. il D.L. sulla tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici

Il provvedimento che riguarda il comparto degli idrocarburi definisce le procedure di amministrazione temporanea e l’esercizio della “golden power” (D.L. n. 187/2022).

 Il Decreto Legge n. 187/2022, recante misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è stato pubblicato il 5 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il giorno seguente. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, il provvedimento punta a tutelare l’interesse nazionale nei settori produttivi strategici, segnatamente nel comparto degli idrocarburi. 

Due in particolare le misure individuate nel decreto per perseguire l’obiettivo citato. Vengono infatti definite le procedure di amministrazione temporanea anche nel caso in cui sia il governo a procedere d’ufficio, con decreto interministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in caso di grave e imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico. In questi casi, il commissario ministeriale può avvalersi anche di società a controllo pubblico operante nel medesimo settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza. Il periodo massimo di amministrazione temporanea è di 12 mesi prorogabile una sola volta fino a ulteriore 12 mesi. L’intera disposizione ha carattere temporaneo con validità sino al 30 giugno 2023

La seconda misura consiste, invece, nelle misure economiche connesse all’esercizio del golden power. In pratica, vengono determinate le procedure di attivazione delle misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa per consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (Cassa depositi e prestiti) e al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione del Ministero delle imprese.