Fisco: chiarimenti su rivalutazione e riallineamento

Forniti chiarimenti in merito alle discipline della rivalutazione e del riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e della rivalutazione per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Agenzia delle entrate – Circolare 01 marzo 2022, n. 6/E).

La presente circolare, nella Parte I e III, fornisce chiarimenti in relazione al regime fiscale della rivalutazione e del riallineamento contenuto nell’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (decreto agosto) utilizzando lo schema della circolare domanda-risposta, alla luce delle criticità rappresentate dai contribuenti nelle istanze di interpello lavorate e di quelle sollevate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
Al riguardo, l’Agenzia precisa che tenuto conto che la disciplina prevista dal citato articolo 110 rinvia a previsioni già presenti nei precedenti regimi di rivalutazione e riallineamento, si applicano, in quanto compatibili, i chiarimenti già forniti dai diversi documenti di prassi (cfr., da ultimo, circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, a commento della misura analoga contenuta nei commi da 556 a 563 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – di seguito Legge di bilancio 2017 – che, a sua volta, rinvia alle precedenti circolari n. 18/E del 13 giugno 2006, n. 11/E del 19 marzo 2009 e n. 13/E del 14 giugno 2014).
Nello specifico, per quanto attiene ai profili sostanziali (Parte I) le precisazioni riguardano:
– la rivalutazione dei diritti immateriali giuridicamente tutelati ma non iscritti in bilancio;
– la rivalutazione dei diritti immateriali derivanti dall’adesione a un consorzio di tutela per la produzione di un prodotto alimentare;
– la rivalutazione di un diritto all’uso di spazi per l’esercizio di attività commerciale ottenuto gratuitamente;
– la rivalutazione di una porzione di fabbricato conseguente a un frazionamento operato nel 2021;
– la rivalutazione di un impianto fotovoltaico con opzione di riscatto prevista entro il 2019, ma esercitata nel 2020;
– la rivalutazione di un bene da parte di una società che ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del Regio Decreto n. 267 del 1942;
– l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione/riallineamento in ipotesi di fusione per incorporazione, effettuata nel corso dell’esercizio 2020, di una società controllata, acquisita nel corso dell’esercizio 2019;
– il trattamento della riserva da rivalutazione/riallineamento in caso di operazioni straordinarie;
– la disciplina del saldo attivo di rivalutazione di un bene immobile da parte di società in contabilità ordinaria che ha rivalutato il bene, ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008, in un periodo d’imposta precedente, in cui adottava la contabilità semplificata;
– l’affrancamento parziale delle riserve in sospensione d’imposta vincolate a seguito del riallineamento dei maggiori valori: natura riserve affrancate e individuazione delle stesse;
– il riallineamento delle divergenze di valore di cespiti il cui costo storico risulta già riallineato in base a precedenti discipline;
– il riallineamento delle divergenze derivanti da cessioni infragruppo determinate in applicazione dell’articolo 123, comma 1, del TUIR;
– l’incapienza di patrimonio netto rispetto ai maggiori valori da riallineare;
– l’irrilevanza degli incrementi delle divergenze di valore verificati nell’esercizio di riferimento del riallineamento (2020);
– la modalità di determinazione del piano di ammortamento del valore riallineato in presenza di valori fiscali residui al 31 dicembre 2019;
– la possibilità di apporre il vincolo di sospensione fiscale su riserve vincolate sotto il profilo civilistico;
– la determinazione della base imponibile per l’affrancamento della riserva da riallineamento;
– l’apposizione del vincolo su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in assenza di affrancamento;
– il riallineamento delle divergenze di valore derivanti sia da deduzioni fiscali operate per cassa sia da FTA;
– il riallineamento delle divergenze di valore relative alle c.d. operazioni pregresse per le quali non è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008;
– il riallineamento delle divergenze di valore del marchio derivanti da deduzioni effettuate ai fini IRES e IRAP;
– il riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12;
– il riallineamento dell’avviamento attribuibile a diverse CGU, iscritto in bilancio a seguito di un’operazione di riorganizzazione;
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (Parte III), i chiarimenti riguardano:
– il perfezionamento dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
– l’ammissibilità in sede di dichiarazione c.d. “tardiva” dell’opzione per il riallineamento di cui all’articolo 110, comma 8 e 8-bis, del decreto agosto;
– la rinuncia alla rivalutazione operata ai sensi della legge di bilancio 2020 per aderire alla rivalutazione di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
– la rinuncia al riallineamento di cui all’articolo 15, commi 10 e ss., del decreto legge n. 185 del 2008 per aderire al riallineamento di cui all’articolo 110 del decreto agosto;
– l’apposizione del vincolo di sospensione d’imposta in sede di approvazione (nel 2022) del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

La Parte II – articolata sempre secondo il suddetto schema domanda risposta – contiene, invece, specifici chiarimenti in ordine alla disciplina della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
In particolare:
– la società holding che affitta immobili alle controllate per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero;
– la rivalutazione degli immobili detenuti da una società che opera nei settori alberghiero e termale in maniera non prevalente;
– la rivalutazione dei beni posseduti dal conduttore mediante contratto d’affitto di un’azienda che opera nel settore alberghiero;
– la rivalutazione dei beni posseduti da una società che svolge attività riconducibile al codice Ateco 55.30 – “Aree di campeggio ed aree attrezzate per camper e roulotte”;
– la decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero;
– la rivalutazione dei beni posseduti da società operante nel settore alberghiero con contestuale riallineamento del valore dell’avviamento;
– la trasformazione progressiva, modifica della durata dall’esercizio e rivalutazione nel settore alberghiero;
– l’esercizio “a cavallo”, modifica della durata dell’esercizio sociale e rivalutazione dei beni.

Bonus sostenibilità per le imprese di autotrasporto

Nell’ambito delle misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, il Governo ha introdotto incentivi in favore delle imprese del settore dell’autotrasporto per la riduzione dei costi di carburante (art. 6, D.L. n. 17 del 2022).

Gli interventi adottati dal Governo a sostegno delle imprese di autotrasporto riguardano l’incremento della deduzione forfetaria delle spese non documentate ai fini della determinazione del reddito d’impresa e l’introduzione di crediti d’imposta correlati all’acquisto di carburante BlueDiesel e Gas naturale liquefatto per la trazione di mezzi di trasporto merci su strada.
In particolare, per l’anno 2022:
– sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per finanziare l’aumento della deduzione forfetaria delle spese non documentate (art. 1, co. 106, L. n. 266 del 2005) prevista, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci;
– alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione (Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti), è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto del limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro;
– alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto del limite massimo di spesa di 25 milioni di euro.

I crediti d’imposta:
– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24. A tal fine non si applicano i limiti alla compensazione;
– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto per la determinazione della quota deducibile degli interessi passivi e dei costi generali;
– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il beneficio è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I criteri di spettanza e le modalità di attuazione dei crediti d’imposta saranno definiti con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definirà in particolare le procedure di concessione, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e i controlli.

Dal 1° marzo via libera al “bonus internet per le imprese”

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica l’attivazione del Piano voucher per la connettività a internet ultraveloce, che consente alle imprese di beneficiare di un contributo fino a 2.500 euro per l’attivazione di servizi a banda ultra larga. (Comunicato 28 febbraio 2022).

Dalle ore 12 del 1° marzo 2022 parte il “piano voucher connettività per le imprese”, che consente l’accesso ad un contributo statale per l’attivazione dei servizi a banda ultralarga da parte delle imprese.
Il contributo previsto dal piano voucher (detto anche “bonus internet”) va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per l’attivazione di servizi di connettività da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s.
L’intervento rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel PNRR.

La richiesta del contributo deve essere fatta dalle imprese interessate direttamente agli operatori di telecomunicazioni accreditati sul portale dedicato all’incentivo.

La realizzazione dell’intervento e la gestione del beneficio e delle risorse sono affidati alla società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, Infratel Italia SpA. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 608.238.104,00 euro.

Il voucher è destinato alle imprese presenti sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, di dimensione micro, piccola e media.
Ciascun beneficiario, identificato con una Partita IVA/Codice Fiscale impresa, può ottenere un solo voucher, anche se ha più sedi.
La misura prevede l’erogazione di un contributo variabile in considerazione delle diverse caratteristiche di connettività e in presenza di step change (inteso quale incremento della velocità di connessione) rispetto al livello di connettività eventualmente già disponibile presso la sede dell’impresa, realizzato con qualsiasi tecnologia che soddisfi le prestazioni richieste.
In particolare, sono previste quattro diverse tipologie di voucher, a seconda dei parametri prestazionali (velocità massima in download e banda minima garantita) relativi all’offerta attivata:
– Voucher A1, previsto per contratti con velocità max in download 30 Mbit/s < V < 300 Mbit/s, pari a 300 euro, con una durata di 18 mesi;
– Voucher A2, previsto per contratti con velocità max in download 300 Mbit/s < V < 1 Gbit/s, pari a 300 euro (+ 500 euro con V=1 Gbit/s), con una durata di 18 mesi;
– Voucher A3, previsto per contratti con velocità max in download 300 Mbit/s < V < 1 Gbit/s e banda minima garantita > 30 Mbit/s, pari a 500 euro (+ 500 euro con V=1 Gbit/s), con una durata di 18 mesi;
– Voucher A4, previsto per contratti con velocità max in download V > 1 Gbit/s e banda minima garantita > 100 Mbit/s, pari a 2.000 euro + 500 euro, con una durata di 24 mesi.

Per partecipare al piano voucher connettività, gli operatori di telecomunicazioni devono preventivamente registrarsi sul portale dedicato, attivato appositamente da Infratel Italia. Gli operatori già accreditati per la precedente fase 1 del Piano Voucher, destinata alle famiglie con fascia di ISEE fino a 20 mila euro, sono automaticamente accreditati per la nuova fase destinata alle imprese, dopo la sottoscrizione della nuova Convenzione con Infratel Italia e la dimostrazione di essere in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati.
Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2022. La durata può essere prorogata per un ulteriore anno, previa disponibilità di risorse e a seguito di valutazione da parte della Commissione europea.

Fisco: precisazioni sulle novità Iva del Decreto fiscale 2022

Forniti chiarimenti sulle principali novità in materia di IVA introdotte dal decreto fiscale 2022 (DL n. 146/2021). In particolare, vengono fornite indicazioni su agevolazioni retroattive per beni e servizi anti Covid-19 verso organismi Ue, operazioni effettuate da enti associativi, imponibilità dei servizi di trasporto internazionale di beni effettuati da subvettori (Agenzia delle entrate – Circolare 28 febbraio 2022, n. 5/E).

Il documento di prassi sottolinea la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari. È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021: per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio – 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 146/2021) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata. L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.
La circolare illustra anche alcune modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alla rilevanza delle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Le misure, come previsto dalla legge di Bilancio 2022, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell’Iva (cd. “fuori campo Iva”) diventino operazioni esenti dall’imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65 mila euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.
La circolare illustra, infine, le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell’art. 9, primo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Parte la videochiamata con il Fisco

Partito il servizio di videochiamata per dialogare in diretta con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate. Sarà così possibile ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone (Agenzia Entrate – comunicato 28 febbraio 2022).

Con questo nuovo canale di contatto l’Agenzia delle Entrate vuole essere sempre più vicina ai cittadini che non possono andare in ufficio ma allo stesso tempo desiderano avere un dialogo diretto con un esperto dell’Amministrazione finanziaria. Con il nuovo servizio di videochiamata è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell’Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda.

Un video, disponibile sul canale YouTube dell’Agenzia, e una guida aggiornata, online sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, illustrano ai cittadini come accedere al servizio.

Per fissare una videochiamata con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di prenotazione attivo sia sul sito dell’Agenzia (Home – Contatti e assistenza – Prenota un appuntamento) sia sulla App “Agenzia Entrate”, selezionare l’argomento di interesse e scegliere la data e l’ora.

La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare.

In questa prima fase sono tre le opzioni a disposizione dei cittadini:

– Atti e successioni (area Registro);

– Dichiarazioni e rimborsi (area Imposte dirette);

– Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria (area Identificazione).

Anche l’ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

Le videocall si terranno sulle piattaforme indicate sull’Informativa al trattamento dei dati personali fornita dall’Agenzia, che garantiscono il rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza delle Entrate.

Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

Inoltre, per tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Agenzia delle Entrate si impegna a non effettuare alcuna registrazione video o audio e a non acquisire immagini durante il collegamento e chiede all’utente del servizio di fare altrettanto. L’accettazione delle condizioni di svolgimento del servizio è condizione necessaria per procedere alla videochiamata. In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere inviati via email. È importante che durante la videocall l’utente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto.

Bunkeraggio: adempimenti documentali

Ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità Iva, di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, destinato ai soggetti che svolgono commercio di lubrificanti a navi adibite alla navigazione in alto mare, i fornitori devono indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione di quest’ultima, consultabile sul sito web dell’Amministrazione ovvero comunicato dal Cop, a seconda che si tratti di un dichiarante residente ovvero non residente (Agenzia Entrate – risposta 25 febbraio 2022, n. 89).

Il modello per le dichiarazioni di utilizzo di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia n. 151377 del 15 giugno 2021 e con la risoluzione n. 54/2021 sono stati forniti specifici chiarimenti in merito alle modalità di compilazione delle suddette dichiarazioni, chiarendo, tra l’altro, le modalità per ottemperare all’adempimento richiesto da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia nonché in merito alla presentazione della dichiarazione telematica per l’applicazione del regime di non imponibilità nei casi dei cc.dd. fornitori indiretti.

In particolare, ai fini dell’attestazione della condizione di navigazione in alto mare:
– i soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del modello dichiarativo attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate; gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, dopo il rilascio della ricevuta telematica, al soggetto dichiarante, nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (nell’ambito del servizio Cassetto fiscale);
– i soggetti dichiaranti non residenti non stabiliti e non identificati in Italia, che non possono accedere ai suddetti canali telematici, inviano tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara ( i.e. COP) una copia scansionata della “dichiarazione 8-bis”, sottoscritta con firma autografa, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità; una copia della suddetta documentazione (dichiarazione sottoscritta e documento d’identità), nonché il numero di protocollo di ricezione della stessa, rilasciato dal COP, devono essere trasmessi, a cura del dichiarante, anche al fornitore (diretto).

Gli adempimenti necessari affinché i fornitori (diretti e indiretti) possano correttamente applicare il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, dipendono dalla procedura di comunicazione utilizzata, nei termini anzidetti, dal dichiarante e possono essere sintetizzati nei termini seguenti:
– i fornitori diretti del dichiarante identificato devono riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione nella fattura relativa all’operazione oggetto di dichiarazione. Gli estremi del protocollo e i dati della dichiarazione riferiti al fornitore (diretto), indicato nella dichiarazione medesima, sono resi disponibili nella rispettiva area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Il fornitore diretto deve trasmettere/comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, ai propri cedenti o prestatori ( i.e. fornitori indiretti), che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità. Il protocollo può essere sempre verificato mediante il servizio “Verifica dichiarazione nautica” disponibile nell’area libera del sito web dell’Agenzia delle entrate. Questi ultimi sono tenuti ad indicare detto protocollo nelle fatture emesse nei confronti del committente/fornitore diretto;
– i fornitori diretti del dichiarante non residente, non stabilito e non identificato (che presenta la dichiarazione alto mare via email al COP), oltre a riportare gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione comunicato dal dichiarante non residente nella fattura da emettere, dovranno, altresì, essere in possesso di copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare, trasmessa loro dal dichiarante non residente. Il fornitore diretto deve, a sua volta, trasmettere copia della suddetta dichiarazione e gli estremi del protocollo della dichiarazione ai propri fornitori indiretti. Questi ultimi sono tenuti ad indicare il protocollo della dichiarazione nelle fatture emesse nei confronti dei propri committenti/fornitori diretti.

In GU il decreto antifrodi in materia edilizia

Pubblicato nella GU n.47 del 25 febbraio 2022, il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, in vigore dal 26 febbraio 2022. di seguito le misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia.

Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi che ha subìto un rallentamento a seguito delle indagini in corso. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Nello specifico:
– è riconosciuto un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
– è possibile la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
– i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;
– l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni. Per la medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di controllo esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121 e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.

Bonus R&S: investimenti della committente estera incorporata

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che devono ritenersi esclusi dal “bonus R&S”, per mancanza del requisito territoriale e del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel 2020 per conto della controllante estera, successivamente incorporata in esito ad operazioni di fusione inversa (Risposta 25 febbraio 2022, n. 90).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in materia di transizione ecologica, di innovazione tecnologica 4.0 e di altre attività innovative (cd. “bonus R&S”), previsto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 198 e ss., L. n. 160 del 2019), in presenza di operazioni societarie straordinarie.
In particolare, se rientrino tra gli investimenti agevolabili, quelli effettuati dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 dalla commissionaria italiana per conto della propria controllante estera (olandese), tenuto conto del fatto che, con efficacia giuridica, contabile e fiscale dal 31 dicembre 2020, tutte le attività, passività e posizioni soggettive della committente (controllante) sono confluite nella commissionaria (controllata) a seguito di fusione per incorporazione inversa infra-gruppo.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato:
– che secondo la disciplina riguardante gli effetti della fusione (
art. 2504-bis, c.c.), la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Fino alla data di efficacia giudica della fusione, la società incorporante e la società incorporata restano due entità distinte; pertanto, nell’ipotesi in cui gli effetti dell’operazione straordinaria non siano stati retrodatati, sul piano fiscale, i soggetti partecipanti all’operazione mantengono autonomi periodi di imposta;
– che secondo la disciplina riguardante il “bonus R&S”, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 1, co. 198 e ss., L. n. 160 del 2019), possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
In merito agli effetti della fusione sul riconoscimento del “bonus R&S”, l’Agenzia delle Entrate ha precisato le operazioni di fusione, realizzate in uno dei periodi agevolati, non retrodatate ai fini contabili e fiscali, determinano la chiusura anticipata dell’esercizio delle società incorporate o fuse che costituisce, per queste ultime, un autonomo periodo d’imposta. Relativamente a tale periodo, in virtù dell’affermato principio di autonomia dei periodi di imposta agevolati, la società incorporata o fusa ha diritto al credito d’imposta in relazione ai costi eleggibili sostenuti fino alla data di efficacia giuridica dell’operazione di riorganizzazione ed imputabili a detto periodo secondo le regole generali di competenza fiscale del TUIR (art. 109).
In relazione alla ricerca commissionata, inoltre, ha chiarito che, in base alla disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020, la misura agevolativa è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l’attività svolta; di conseguenza, è da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi, atteso che in tal caso l’impresa commissionaria in realtà non sostiene i relativi costi, in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere. Nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, ad un’impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente, inoltre, la committente non può beneficiare del credito d’imposta per mancanza del presupposto della territorialità.
Nel caso esaminato, dunque, secondo l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti tra la data del 1° marzo 2020 e quella di efficacia giuridica della fusione, imputabili a tale periodo secondo i criteri dettati dal TUIR (art. 109), né l’impresa commissionaria residente (incorporante), né l’impresa committente estera (incorporata) maturano il diritto al credito di imposta. In particolare, la seconda (committente estero) non può beneficiare dell’agevolazione fiscale per mancanza del presupposto di territorialità, e neanche la prima (commissionaria residente) per mancanza del presupposto di effettivo sostenimento dei costi, trattandosi di costi riaddebitati, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente e, quindi, non costituenti per l’impresa commissionaria residente investimenti in senso proprio.
Anche in caso di retrodatazione contabile e fiscale degli effetti della fusione, peraltro, l’agevolazione non sarebbe stata fruibile. In tal caso, infatti, gli investimenti agevolabili sostenuti dalle società incorporate o fuse fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione rilevano direttamente in capo al soggetto incorporante (o risultante dalla fusione) – sommandosi a quelli sostenuti in proprio da quest’ultimo – in quanto la retrodatazione evita l’insorgenza di un autonomo periodo d’imposta in capo alle società incorporate o fuse anche ai fini della spettanza del credito d’imposta. Quindi, in capo alla incorporante si sarebbero sommati i costi per le attività di ricerca e sviluppo sostenuti dal 1° marzo 2020 fino al giorno antecedente quello di efficacia giuridica dell’operazione di fusione che risultano non ammissibili per la mancanza del presupposto della territorialità e dell’effettivo sostenimento degli oneri.

Elenchi intrastat 2022: c’è tempo fino al 7 marzo

C’è tempo fino al 7 marzo per gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Comunicato 24 febbraio 2022)

Ai modelli Intrastat sono state definite alcune modifiche e semplificazioni, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
In relazione agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari riferiti a gennaio 2022, l’adempimento di cui al Decreto ministeriale 22 febbraio 2010 può essere regolarmente effettuato fino al 7 marzo 2022, come previsto da un apposito provvedimento direttoriale (che attualmente è in fase di definizione e che sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle entrate), in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi.

Cassazione: cartella di pagamento e assenza del destinatario

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5171, si è pronunciata sulla vicenda riguardante la pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.

La società di riscossione propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR.
La vicenda trae origine dalla pretesa tributaria relativa a due cartelle di pagamento per maggior IRPEF e sanzioni, nei confronti del contribuente che ha impugnato sul presupposto che tali atti non gli fossero stati notificati.
La fase di merito aveva esito a lui favorevole in entrambi i gradi.
La società ricorrente ha impugnato la suindicata decisione.
In particolare, la società ritiene che, poiché la notifica degli atti impositivi era avvenuta presso il luogo di residenza, anagraficamente risultante, del contribuente, solo temporaneamente assente, era ragionevole ritenere che egli sarebbe venuto a conoscenza degli atti, a seguito di affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione e dell’invio della raccomandata informativa; la notifica – sostiene – doveva considerarsi perfezionata.
La CTR aveva, invece, ritenuto che, per la notifica mediante deposito presso la casa comunale, non fosse sufficiente la sola assenza del destinatario, ma dovesse essere preceduta dalla ricerca di uno dei soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c. Ricerche che non risultavano adeguatamente descritte, quanto alle modalità in cui si erano svolte, dal notificatore nella sua “relata”.
Ora, il motivo, sembra inammissibile, per come è stato formulato, in quanto è stato dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà, dalla motivazione, non emerge alcun omesso esame di un fatto inteso in senso storico. Ed infatti, la CTR non ha mancato di esaminare il fatto, ma ha anzi puntualmente motivato ritenendo che, prima di procedere al deposito presso la casa comunale, la notifica esigesse, come detto, da parte del messo, una previa ricerca del destinatario non reperito nei luoghi del 139 c.p.c., dandone atto nella relazione di notifica. Ed aveva ritenuto che in tale relazione, non vi fosse, sia pure nella sintenticità che il documento impone, esplicita ed esauriente indicazione delle attività di ricerca effettuata.
Pertanto, la ricorrente con il motivo lamenta, in sostanza, che il giudice regionale non avesse condiviso le sue argomentazioni sulla regolarità della notifica ex art. 139 c.p.c., talché il motivo si traduce nell’implicita richiesta di un diverso apprezzamento dell’adeguatezza dell’atto, che la parte afferma e che il giudice d’appello ha negata.
Con il secondo motivo, la società lamenta violazione dell’artt. 2946 e 2948 c.c. ritenendo che la CTR avesse considerato prescritto il credito portato dalla cartella. Invero, la sentenza non fa riferimento alla prescrizione, ma afferma che le cartelle erano state notificate “tardivamente”. Sembra, quindi, riferirsi al termine di decadenza e in tal senso la tesi del giudice regionale sembrerebbe corretta, dal momento che in base all’art. 25 n.3 del d.P.R. n. 602/73, le cartelle di pagamento debbono essere notificate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazione dei redditi. Nella specie si tratta di tributi erariali afferenti all’anno 2003 e la notifica è avvenuta l’11/02/2010. Pertanto, il motivo è infondato.
Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, primo comma,n.5, c.p.c., la parte contesta l’affermazione della CTR circa il mancato perfezionamento della notifica della seconda cartella, a causa dell’omessa spedizione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, prevista ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 890/82, modificata dalla legge 31/2008. La ricorrente afferma, infatti, che la raccomandata ritenuta non spedita era quella inviata il 26.4.2010, con cui il destinatario veniva – a suo dire – informato dell’avvenuto deposito presso la casa comunale. La società non ha però inserito, come dovuto per autosufficienza, nel corpo nel ricorso, copia della prova documentale dell’effettivo inoltro della prescritta seconda raccomandata (c.d. C.A.D.), indicando solo che in quella data era stata spedita una raccomandata il 26.4.2010, senza consentire al Collegio di verificare la circostanza e la causale della spedizione.
Tale motivo è perciò inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Con il quarto motivo, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. la ricorrente ritiene che il giudice regionale fosse incorso in violazione dell’art. 156 c.p.c. non avendolo applicato per sanare eventuali vizi di notifica delle cartelle di pagamento, dal momento che il contribuente aveva avuto comunque conoscenza della pretesa fiscale attraverso le copie degli estratti ruolo, che aveva acquisito.
Non è però ravvisabile violazione dell’art. 156 c.p.c. dal momento che la conoscenza indiretta della pretesa fiscale attraverso la copia degli “estratti” non escludeva che il contribuente potesse ugualmente opporre le cartelle di pagamento, in ipotesi, per far valere vizi propri di esse, come, in ipotesi, la decadenza dal potere impositivo, in effetti, eccepita dal contribuente per una delle due cartelle.
Il motivo è quindi da ritenere infondato.
Con il quinto motivo, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. la parte contesta l’omesso esame da parte della CTR, ai fini di trarne motivo per l’applicazione dell’articolo 156 c.p.c., della circostanza che il contribuente fosse a conoscenza della pretesa tributaria, anche attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare notificatogli nel settembre 2010.
Ora, non può dirsi che il giudice regionale abbia omesso di esaminare un fatto che risulti “decisivo”, in quanto difetta tale attributo, posto che anche la conoscenza, attraverso la notifica dell’avviso di vendita immobiliare, pur se valutato, non era di impedimento all’opposizione delle cartelle. Il motivo è perciò inammissibile.
Pertanto, è da ritenere che il secondo e il quarto motivo siano infondati, inammissibili i restanti. Il ricorso, in questi termini, va rigettato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese in favore del contribuente, compensando quelle relative al rapporto processuale con l’Agenzia delle Entrate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del c.d. doppio contributo.