L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire se le borse di studio concesse ai figli dei dipendenti possono non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 28 novembre 2024, n. 231).
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (cosiddetto principio di onnicomprensività). Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Il successivo comma 2 prevede, tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera fbis), le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Come già precisato dall’Agenzia nella circolare n. 28/E/2016, la menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.
Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione della lettera fbis) conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.
Nel caso di specie, dunque, emerge come uno dei requisiti richiesti per l’erogazione della borsa di studio sia rappresentato dal raggiungimento dei suddetti livelli di eccellenza.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene che le borse di studio erogate dall’istante non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi della lettera fbis) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, e che, essendo esse finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti, non sia necessaria la produzione da parte dei dipendenti della documentazione atta a dimostrare l’utilizzo di tali somme erogate.
Nella CU 2024, l’importo delle borse di studio in oggetto dovrà essere esposto nel punto 465, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.