Manageritalia: garantita la tutela legale per gli Executive Professional

Prevista per gli Executive Professional la polizza assicurativa di tutela legale

Manageritalia fa sapere ai suoi aderenti, gli Executive Professional, che nella quota d’iscrizione viene ricompresa una polizza di tutela legale che rimborsa le spese sopportate in caso di contenzioso con terze persone sia fisiche che giuridiche, da parte loro o da parte dei familiari.
Tale quota per l’anno 2024, pari a 120,00 euro per chi ha meno di 69 anni e pari a 90,00 euro per chi ha 69 anni o più, oltre ai servizi ed ai vantaggi per la professione e la famiglia, comprende anche la garanzia relativa alla tutela legale.
La copertura vale per tutte le vertenze che possono sorgere nell’ambito:
contrattuale ossia nei confronti di coloro che non rispettano gli impegni presi tramite un contratto;
extracontrattuale ovverosia in quelle situazioni non legate a un contratto in precedenza stipulato, in cui è necessario fare valere i propri diritti verso terzi tramite un legale.
La garanzia riguarda le spese sostenute in materia giudiziale e stragiudiziale.
Sono altresì incluse per i familiari le spese per le vertenze col proprio datore e solo per la parte giudiziale.
Le principali coperture della garanzia assicurativa sono:
– spese per l’intervento di un legale nella gestione del sinistro;
– spese del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna o transizione;
– spese processuali nel processo penale e spese di giustizia;
–  spese relative alla mediazione obbligatoria;
– oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari.
La polizza prevede un massimale di 15mila euro, con sotto massimali in alcune circostanze.
Da ultimo si ricorda comunque all’assicurato l’obbligo di avvisare l’impresa assicurativa prima di prendere decisioni in merito allo sviluppo del contenzioso.

NASpI, Dis-coll e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego

Arrivano i chiarimenti sull’eventuale effetto sul requisito di accesso alle indennità (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 750).

L’INPS ha reso note alcune precisazioni in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego. I chiarimenti in discussione sono stati forniti dall’Istituto sulla base di un parere espresso su richiesta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, il dicastero nel parere reso all’INPS ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000.

Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio.

Al riguardo, l’INPS evidenzia, infatti, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del D.Lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della citata dichiarazione.

Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, esso risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della Legge n. 296/2006, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.

Questo limite minimo, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.

 

CIRL Legno e Arredamento Artigianato Marche: siglato il contratto integrativo

Il contratto, in scadenza nel 2027, aggiorna gli aspetti economici e normativi

Confartigianato Legno, Arredo e Marmisti, Cna Produzione e Costruzioni, Casartigiani, Claai, Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte afferenti alla regione Marche, hanno sottoscritto il contratto collettivo regionale per i lavoratori del settore legno e lapidei artigianato, delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da Pmi anche in forma cooperativistica del legno, arredamento, mobili, escavazioni e lavorazione dei materiali lapidei. Il CIRL decorre dal 1° febbraio 2024 e scade il 31 dicembre 2027. 
Per quanto concerne l’erogazione dell’Elemento economico regionale (Eer), viene corrisposto ai lavoratori un incremento della quota salariale, riparametrata al livello D, pari a 11,40 euro al mese. L’importo è differenziato per settore e per tipologia di impresa. L’erogazione, come riportato sul contratto, riguarda tutti i lavoratori in forza ed è riproporzionato all’orario contrattuale di lavoro per i lavoratori part-time e per gli apprendisti sulla base delle percentuali previste dal contratto. Gli importi sono riportati nelle tabelle di seguito.

Elemento economico regionale – Imprese artigiane

Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,51
A 14,46
B 12,21
C Super 12,64
C 12,06
D 11,40
E 10,80
F 10,14
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,29
2 15,27
3 13,30
4 12,47
5 12,00
6 11,45
7 10,64
   

Elemento economico regionale – Piccole e medie imprese

Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello EER
AS 15,63
A 14,56
B 13,31
C Super 12,73
C 12,15
D 11,48
E 10,87
F 10,22
Settore Lapidei, Escavazione Marmo
Livello EER
1 16,40
2 15,38
3 13,39
4 12,56
5 12,09
6 11,53
7 10,72

Dalla data di sottoscrizione dell’accordo viene applicata la tabella, inserita all’interno dell’allegato B, dell’accordo regionale interconfederale sulla bilateralità del 12 dicembre 2022, anche alle aziende del settore lapidei e della Pmi legno arredamento che applicano il CCNL area legno arredamento rinnovato il 3 maggio 2022, nella misura del 50% dalla data della decorrenza e il restante 50% alla data di giugno 2025. Per quanto riguarda le aziende artigiane del settore legno e arredo, l’Elemento retributivo pregresso va a sostituire gli importi già erogati con le voci Erv e Irr relativi ai CIRL del 1995 e del 2001, come previsto dall’accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2022, punto 2.2.2.

Livello ERP
AS 47,52
A 43,90
B 39,77
C Super 37,19
C 37,19
D 35,12
E 33,21
F 33,21

Per quanto concerne la flessibilità relativa all’orario di lavoro per le aziende del settore legno arredamento, le maggiorazioni della retribuzione oraria:
– 1° livello, sino a 80 ore annuali: 10%;
– 2° livello, da 81 a 96 ore annuali: 15%;
– 3° livello, da 97 a 112 ore annuali: 18%.
Per quel che riguarda l’istituto del welfare, a partire dal 2024, nella mensilità di giugno di ogni anno, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori un valore complessivo di 110,00 euro da corrispondere in un’unica soluzione. Degli strumenti welfare hanno diritto i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato che hanno maturato un’anzianità di servizio di almeno 3 mesi consecutivi nella stessa azienda.
Nel caso in cui venga istituito il Fondo regionale paritetico, la contribuzione paritetica viene fissata in 1,00 euro. Nel caso in cui il Fondo non venga istituito entro il 31 dicembre 2024, dal 1° gennaio 2025 le aziende aumentano l’importo dell’Eer di 1,00 euro, livello D, riparametrando le tabelle. 

Prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione e nuova disciplina IRPEF

L’INPS riassume le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 in materia di IRPEF, illustrandone i riflessi sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione (INPS, messaggio 20 febbraio 2024, n. 755).

Il D.Lgs. n. 216/2023 (articolo 1, comma 1) contiene disposizioni fiscali che sono volte a rimodulare le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda per l’anno 2024, in luogo di quelle previste dall’articolo 11, comma 1, del DPR n. 917/1986 (c.d. TUIR).

 

Pertanto, per il periodo di imposta 2024, si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

 

a) fino a 28.000 euro, 23%;

b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

c) oltre 50.000 euro, 43%.

 

Viene dunque abolita l’aliquota del 25% mentre restano inalterati gli ulteriori scaglioni di reddito IRPEF e le relative aliquote.

 

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 1 del citato decreto legislativo innalza, sempre limitatamente al periodo d’imposta 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

L’INPS comunica che la nuova disciplina è applicata sulle pensioni e sulle prestazioni di accompagnamento a pensione assoggettate alla tassazione ordinaria ai fini IRPEF, a partire dal pagamento dei ratei relativi alla mensilità di marzo 2024, sui quali saranno conguagliate anche le differenze relative alle mensilità di gennaio 2024 e febbraio 2024.

 

In particolare, per quel che riguarda il trattamento integrativo, lo stesso spetta a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

Di conseguenza, è assicurata la corresponsione del trattamento integrativo ai soggetti titolari di prestazioni (APE sociale, prestazioni di accompagnamento all’esodo, pensioni integrative, pensioni complementari), da parte dell’Istituto, la cui natura sia riconducibile ai redditi da lavoro dipendente, alle stesse condizioni previste dalla disciplina del TUIR.

 

Relativamente agli assegni straordinari del settore del credito e del credito cooperativo, l’importo mensile netto da corrispondere al lavoratore in esodo, è costituito dalla differenza tra l’importo lordo e le ritenute IRPEF determinate secondo le norme comuni e senza l’applicazione delle detrazioni e/o deduzioni di imposta.

 

Per il calcolo dell’importo netto degli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, con decorrenza compresa fra la mensilità di gennaio 2024 e quella di dicembre 2024, pertanto, si deve fare riferimento alla disciplina fiscale vigente nell’anno di imposta 2024.

CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: il resoconto dell’ultimo incontro

Il confronto ha riguardato le RSU, la riforma dei livelli di inquadramento, l’estensione della percentuale di assunzioni a tempo determinato e il riconoscimento dell’indennità di disponibilità

Lo scorso 15 febbraio Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno incontrato l’associazione datoriale Fruitimprese-Confcommercio per proseguire il confronto sul rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori di aziende ortofrutticole ed agrumarie, scaduto il 31 dicembre 2023.
Gli argomenti trattati sono stati:
– le rappresentanze sindacali unitarie e nello specifico una valutazione sulla revisione dell’Allegato 8, al fine di apportare le modifiche necessarie ai sensi della nuova normativa;
– le assemblee sindacali, in ordine alle quali le Organizzazioni Sindacali vogliono incrementare il monte ore a disposizione per la specifica trattazione delle tematiche prevenzione, salute e sicurezza;
– la previdenza complementare, per innalzare il contributo a carico aziendale in caso di iscrizione da parte del lavoratore;
– la costituzione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di riformare i  livelli di inquadramento;
– l’estensione della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato per tutte le causali previste dal CCNL;
– il riconoscimento di un’indennità di disponibilità per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato con prestazione ridotta e per il part-time verticale.
Il prossimo appuntamento è fissato per il 4 marzo e per il 22 marzo 2024 è fissata una sessione negoziale in plenaria.

Trasporto di persone con canoa, kayak o raft: il trattamento ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al corretto trattamento IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 21 febbraio 2024, n. 46).

In merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua, l’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E/2021.

 

Ai sensi dell’articolo 36bis del D.L. n. 50/2022 viene riconosciuto un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e alle prestazioni ad esso accessorie.

 

Ai sensi dell’articolo 1678 c.c. col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

 

Nella fattispecie oggetto d’interpello, la Società allega solo il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak.

La natura di tale prestazione all’Agenzia delle entrate appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Dal contratto, infatti, l’Agenzia desume come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto.

In particolare, la prestazione prevista da contratto a carico della società appare ben diversa da quella di ”mero trasporto di persone” ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

In base a questi presupposti, l’Agenzia ritiene che le varie tipologie di prestazioni rese dall’istante debbano essere escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.

Ebinter Bergamo: in arrivo nuovi sussidi per lavoratori e imprese

Previsti incentivi per i lavoratori e le imprese, con investimenti in formazione e spese scolastiche

L’Ente Bilaterale del Terziario di Bergamo ha stabilito l’erogazione di nuovi sussidi e contributi per gli iscritti. Nella fattispecie, i contributi riguardano spese scolastiche, libri di testo, mense, trasporti e assistenza disabili; oltre al contributo per malattia o infortunio oltre il 180° giorno. Rispetto agli anni precedenti, quest’anno, è previsto anche un contributo per le spese e le tasse universitarie. Le aree deputate ai sussidi sono mirate alla contribuzione del pagamento delle bollette di luce e gas; a percorsi formativi indirizzati a migliorare le competenze di dipendenti ed imprenditori; supporto a lavoratori e alle loro famiglie.
Per quel che concerne i percorsi formativi, questi sono mirati a migliorare la qualifica delle risorse umane, tenendo conto anche delle competenze trasversali; in particolar modo per le figure professionali di: sales assistant, marketing consultant, social media specialist, data analyst, programmatori, addetto al banco, personale di sala, chef e desk. La formazione è curata dagli enti accreditati al sistema regionale lombardo, convenzionati con gli Ebt. 
I contributi per le imprese sono, invece, destinati a formazione e apprendistato, ai corsi di formazione sulla sicurezza, alla promozione di sistemi di qualità, all’assunzione di giovani disoccupati al concorso spese, che è riservato alle aziende che adottano il welfare aziendale. 

Al via il canale WhatsApp ufficiale “INPS per tutti”

Veicola informazioni per imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini (INPS, comunicato 19 febbraio 2024).

Dal 19 febbraio 2024 è attivo “INPS per tutti”, il canale WhatsApp ufficiale dell’Istituto dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini. L’INPS informa che il canale proporrà ogni settimana almeno 5 contenuti sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti: brevi news, video, link, visual, in modo da far arrivare sugli smartphone degli utenti che si iscriveranno un pacchetto completo di informazioni e approfondimenti. 

“INPS per tutti” è uno spazio all’interno del quale saranno raccolti i più importanti aggiornamenti
sui diversi temi legati alla previdenza sociale: pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione, contributi e molti altri.
I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle
comunicazioni: verde per imprese e liberi professionisti, giallo per le informazioni a tema lavoro, arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza, rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità e blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori. 

È possibile iscriversi al canale WhatsApp “INPS per tutti” attraverso il link
(https://whatsapp.com/channel/0029VaPPgwX3rZZXc88ZQM34) oppure inquadrando il QR Code
presente nelle sedi territoriali. Una volta entrati nella chat, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati
dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere
informazioni. Il canale, inoltre, garantisce la totale riservatezza degli utenti, che avranno la certezza
dell’autorevolezza delle informazioni.

 

 

CCNL Studi Professionali: rinnovato il contratto per gli oltre 600mila lavoratori del settore

Previsti aumenti di 215,00 euro mensili a regime ed Una tantum di 400,00 euro

È stata raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai circa 600mila dipendenti degli studi e delle attività professionali. I Sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, hanno siglato con l’associazione datoriale del settore Confprofessioni l’ipotesi di accordo, che sarà sottoposta nelle prossime settimane alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Il contratto, con vigenza triennale dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2027, introduce miglioramenti rispetto al contratto precedente, scaduto nel 2018.
Dal punto di vista economico, è previsto un aumento contrattuale di 215,00 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, che sarà erogato in 4 tranches:
– 105,00 euro con la retribuzione di marzo 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2024;
– 45,00 euro con la retribuzione di ottobre 2025;
– 20,00 euro con la retribuzione del dicembre 2026.
L’accordo stabilisce, inoltre, la corresponsione dell’una tantum, pari a 400,00 euro, erogata in due tranches:
– 200,00 euro a maggio 2024;
– 200,00 euro a maggio 2025.
Dal punto di vista normativo, l’intesa prevede l’inserimento di alcune figure professionali ed istituisce un gruppo di lavoro per seguire l’evoluzione tecnologica e digitale che interessa il settore e tenere costantemente aggiornata la declaratoria contrattuale. Viene inoltre valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale. A livello territoriale saranno costituiti gli sportelli dell’Ente Bilaterale Nazionale Ebipro, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell’ente Bilaterale nazionale. In merito all’assistenza sanitaria integrativa erogata da Cadiprof l’accordo dispone un incremento di 5,00 euro del contributo, al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti degli studi professionali. 
L’intesa, oltre a recepire e implementare l’accordo sul lavoro agile, migliora anche la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e prevede l’ampliamento al 90% di un’integrazione del congedo di maternità a carico del datore di lavoro dal 1° gennaio 2025. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. 
Le OO.SS. hanno infine rappresentato che l’intesa sottoscritta rappresenta un importante traguardo, soprattutto in un quadro complessivo di stallo della contrattazione nei settori del terziario. 

APE sociale: le istruzioni dell’INPS

L’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2024 al beneficio dell’APE sociale (INPS, circolare 20 febbraio 2024, n. 35).

La Legge di bilancio 2024 ha prorogato l’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al beneficio.

 

Infatti, l’articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 1, comma 179, della Legge n. 232/2016, fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.

 

L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti alla luce delle modifiche apportate all’istituto in questione.

 

Viene precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.

 

Nessuna modifica rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto che rimangono invariate (articolo 1, commi da 179 a 186, Legge n. 232/2016). 

 

In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:

svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;

svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.

 

I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.

 

I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Il comma 136 – secondo periodo – dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2024”.

 

In virtù del suddetto richiamo, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.

 

I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio, sono reperibili sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione relativa ai servizi on line.

 

L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

 

Per tutti i soggetti interessati, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.