La conversione in legge del Milleproroghe: gli interventi sul lavoro

Pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2024 la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, con novità, tra l’altro, sul contratto a termine e sul lavoro sportivo (Legge 23 febbraio 2024, n. 18). 

Entra in vigore oggi la Legge n. 18/2024 che ha convertito il D.L. n. 215/2023 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) apportando alcune significative modifiche anche nel settore del lavoro.

 

In tal senso, sono da segnalare le novità introdotte alla disciplina dei contratti a termine e a quella del lavoro sportivo.

 

Riguardo ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e al termine di durata, la Legge di conversione è intervenuta sull’articolo 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2015, stabilendo che, in assenza della previsione dei contratti collettivi, il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro il 31 dicembre 2024, in luogo del termine precedentemente fissato al 30 aprile 2024 (art. 18, co. 4-bis, Legge n. 18/2024).

 

Le modifiche nel settore sportivo sono contenute, invece, nell’articolo 14, comma 2-bis e seguenti della Legge in questione.

 

In particolare, in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego relative a lavoratori sportivi, il nuovo comma 6-quater dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede ora che, in sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024, mentre prima il termine a disposizione era entro il 30 gennaio 2024.

 

Si tratta delle comunicazioni ai centri per l’impiego che riguardano i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico. 

 

Dal punto di vista previdenziale, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, già iscritti presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024 (e non più entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 36/2021), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (art. 14, co. 2-ter, Legge n. 18/2024). 

 

Ancora, il comma 2-quater del medesimo articolo 14 della Legge stabilisce che “sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

 

Si segnala, infine, che l’incentivo per l’assunzione delle persone con disabilità di cui all’articolo 28, comma 1, primo periodo del D.L. n. 48/2023 è riconosciuto per ogni persona con disabilità, di età inferiore a 35 anni, assunta ai sensi della Legge n. 68/1999, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 (in luogo del 1° agosto 2022) e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

FasG&P: attivazione Piani sanitari con Unisalute

I lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024, mentre i nuovi iscritti dal 1° aprile 2024

Il FasG&P, Fondo di Assistenza Sanitaria per i lavoratori dell’industria della Gomma Cavi Elettrici ed Affini e delle Materie Plastiche, ha informato che sono stati associati al Fondo sanitario i dipendenti a cui si applica il CCNL gomma plastica e cavi e le loro aziende che hanno provveduto a versare i contributi trimestrali. 
In particolare, sono stati associati i dipendenti che risultavano assunti al 31 dicembre 2023 ed il contributo versato per ciascuno è pari a 42,00 euro (14,00 euro al mese totalmente a carico dell’azienda) a cui sono stati aggiunti i contributi a carico del lavoratore che ha deciso di aderire al piano Plus o ai piani per il nucleo familiare (Nucleo 1 e Nucleo 2).
Per utilizzare le garanzie l’iscritto deve registrarsi al sito di Unisalute oppure all’app Unisalute UP, oppure telefonare al numero verde:
– lavoratori già iscritti dal 2023 possono utilizzare le garanzie già nel primo trimestre 2024;
– lavoratori che sono stati appena iscritti possono registrarsi a partire dal 1° aprile 2024 (data di partenza delle garanzie assicurative).
Nel caso in cui l’azienda non sia riuscita a registrare i propri iscritti o in caso di mancato pagamento dei contributi, la copertura non decorre dal 1° aprile ma dal 1° luglio 2024, sempreché le aziende comunichino le iscrizioni delle anagrafiche e provvedano al versamento della contribuzione entro il 16 aprile 2024

 

Ebav Veneto: stabilito il contributo per il rinnovo parco veicoli

Previsto per le aziende di trasporto merci un contributo fino a 1.000 euro per ciascun veicolo acquistato

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto un contributo a favore delle sole Aziende della categoria “trasporto merci” per l’acquisto di un veicolo a motore o un’imbarcazione.
Il contributo non può essere richiesto da un’azienda che ha già ottenuto un contributo nei due anni di competenza precedenti. Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva e l’anno di competenza è l’anno della data di fattura o data del contratto di leasing.
Per l’acquisto di un veicolo nuovo
Previsto un contributo fino a 1.000 euro per ogni acquisto di veicolo (Autocarri o Autoveicoli) per il trasporto delle merci conformi a direttive Euro 5 o successive.
Per la trasformazione di veicoli a motori in alimentazione mista
Il contributo è valido per le cilindrate a partire da 4.000 cc e con motori Euro 0-1-2-3.Previsto il rimborso fino al 50% della spesa con massimo erogabile fino a 1.000 euro.
Per l’acquisto di una nuova imbarcazione 
Previsto un contributo fino a 1.000 euro per ogni imbarcazione.
E’ previsto un solo acquisto per azienda nell’anno di competenza.
Le domande devono essere inviate entro il 30 aprile 2024.

Pensione anticipata flessibile 2024: le istruzioni per l’applicazione

Illustrate le modifiche all’istituto introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, circolare 27 febbraio 2024, n. 39).

L’INPS ha fornito le indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) alla Pensione anticipata flessibile. Infatti, l’articolo 1, comma 139, lettere a), b), c), d) della citata legge ha modificato l’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019.

In particolare, la lettera a) riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, nel 2024, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Nei confronti dei soggetti che maturano i predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/1997 ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.  

Invece, le successive lettere b) e c) modificano, per coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, la disciplina in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento. In particolare, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e per i lavoratori autonomi il relativo trattamento decorre trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.  

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2024 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della cosiddetta finestra.

Cumulo dei periodi assicurativi

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso 2 o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi assicurativi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli presso la gestione nella quale risultino versati o accreditati il maggior numero di contributi.

Nel caso in cui tra le Gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Incentivo al posticipo

Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della Legge di bilancio 2024, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:

2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;

2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;

1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

 

 

CIPL Edilizia Industria Venezia: definita l’erogazione dell’EVR 2024

Con la retribuzione di marzo in arrivo l’Elemento variabile della retribuzione per i dipendenti del settore

La Cassa edile di Venezia ha comunicato alle imprese edili ed affini della provincia veneta, ai consulenti del lavoro e alle OO.SS. edili provinciali che le le Parti Sociali hanno valutato i dati territoriali per la definizione dell’Elemento variabile della retribuzione ed hanno concordato che l’EVR 2023 può essere erogato con le retribuzioni di marzo 2024, nella misura del 100%.
La disposizione avviene in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 17 del CIPL Edilizia Industria Venezia del 21 luglio 2022. Ricordiamo che il calcolo che stabilisce l’erogazione massima dell’EVR riguarda gli operai e gli impiegati e viene effettuato sulla base delle sole ore ordinarie effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2013.
Nel calcolo delle ore sono comprese anche quelle previste dalla legge e riservate alle assemblee sindacali, per la formazione e i permessi per esercizio di cariche sindacali. Le suddette ore vengono moltiplicate per il valore orario attribuito ad ogni livello. Il calcolo viene riportato nella tabella di seguito.

EVR 2023
Livello Importo
Operaio comune/impiegato 1° livello 0,24 euro valore lordo X ora
Operaio qualificato/impiegato 2° livello 0,28 euro valore lordo X ora
Operaio specializzato/impiegato 3° livello 0,31 euro valore lordo X ora
Operaio/impiegato 4° livello 0,33 euro valore lordo X ora
Impiegato 5° livello 0,35 euro valore lordo X ora
Impiegato 6° livello 0,42 euro valore lordo X ora
Impiegato 7° livello 0,47 valore lordo X ora

 

Pubblicata in Gazzetta la Legge di conversione del D.L. sulle agevolazioni fiscali in edilizia

La Legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. n. 212/2023, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024, n. 48.

In sede di conversione del Decreto n. 212/2023, la Legge n. 17/2024 ha confermato integralmente le disposizioni previste:

  • all’articolo 1 in materia di bonus nel settore dell’edilizia;

  • all’articolo 2 sull’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;

  • all’articolo 3 per la revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il dettaglio, l’articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non siano oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 D.L. n. 34/2020.

Al successivo comma 2 è previsto un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 stabilisce, poi, che le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. n. 11/2023 si applichino esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Inoltre i contribuenti che usufruiscono dei benefici fiscali, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sono obbligati a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

L’articolo 3, infine, modifica la disciplina sulle detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio. Nello specifico, il rinnovato comma 1 del suddetto articolo 119-ter prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti venga riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Infine, tra le disposizioni di cui all’articolo 3 del D.L. n. 212/2023, sono ricomprese anche modifiche all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023, relativamente alle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Dall’UE i nuovi valori limite per l’esposizione dei lavoratori al piombo

Il Consiglio dell’Unione europea riduce i valori limite per l’esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici e fissa per la prima volta i valori limite per i diiosocianati (Consiglio UE, comunicato 26 febbraio 2024).

È noto che l’esposizione prolungata al piombo incide sulle funzioni riproduttive e sullo sviluppo fetale, oltre a danneggiare il sistema nervoso, i reni, il cuore e il sangue. Per questo motivo, dal 1982 sono in vigore nell’UE norme per limitare l’esposizione professionale al piombo.

 

Il Consiglio UE ha adottato una direttiva che fissa nuovi limiti per l’esposizione al piombo e stabilisce, inoltre, il primo limite complessivo in assoluto di esposizione professionale per i diisocianati, un altro gruppo di sostanze chimiche che notoriamente causano asma e altre malattie respiratorie.

 

Al fine di consentire agli Stati membri di disporre di tempo sufficiente per aggiornare efficacemente i processi di produzione e attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione, i nuovi limiti, dopo un periodo transitorio, entreranno in vigore il 31 dicembre 2028.

 

La direttiva approvata rivede i valori limite per il piombo riducendoli di 5 volte e fissandoli come segue:

 

– limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m³) a 0,03 mg/m³;
– valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 millilitri di sangue (70 μg/100 ml) a 15 μg/100 ml (30 μg/100 ml fino al 2028).

 

I lavoratori che presentano livelli elevati di piombo nel sangue a causa di un’esposizione verificatasi prima del recepimento della direttiva saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. Potranno continuare a lavorare con il piombo solo se i loro livelli di tale sostanza nel sangue mostreranno una tendenza al ribasso.

 

Inoltre, per proteggere dagli effetti del piombo tossici per la riproduzione si applicheranno valori limite inferiori (4,5 μg/100 ml) per le misure di sorveglianza sanitaria riguardanti le lavoratrici in età fertile.

 

La direttiva, come detto, è il primo atto legislativo dell’UE che fissa valori limite anche per i diiosocianati, un gruppo di sostanze nocive cui sono attualmente esposti 4,2 milioni di lavoratori.

 

I valori limite per i diisocianati sono i seguenti:

 

– limite generale di esposizione professionale pari a 6 μg NCO/m³ (10 μg/m³ fino al 2028);
– limite di esposizione di breve durata pari a 12 μg NCO/m³ (20 μg/m³ fino al 2028).

 

Si attende la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, con la conseguente entrata in vigore il ventesimo giorno successivo.

Sicurezza sul lavoro: i provvedimenti del Governo

Tra le misure approvate dal Consiglio dei ministri la patente a crediti per le imprese e lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri (Consiglio dei ministri, comunicato 26 febbraio 2024, n. 71).

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 26 febbraio una serie di norme in materia di contrasto del lavoro nero e per favorire i controlli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Più nel dettaglio, lo schema di decreto legge prevede: misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare; misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo; misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lotta al lavoro irregolare

In particolare, sul versante della prevenzione e del contrasto del lavoro irregolare, si introducono sia disposizioni di carattere preventivo-incentivante, ad esempio, subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro; sia disposizioni di natura repressiva come sanzioni penali – in luogo delle sanzioni amministrative, frutto di una precedente depenalizzazione, per le ipotesi di somministrazione fraudolenta di lavoratori, utilizzazione illecita di lavoratori, somministrazione abusiva con sfruttamento di minori.

La patente a punti per le imprese

Introdotto anche un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, la cosiddetta patente a crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili

Aspetti contributivi e di controllo dei costi

Viene prevista l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e la verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati.

Lavoro domestico

Viene introdotto un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico che possieda un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a 6.000 euro nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento.

CIPL Edilizia Catania: sottoscritto il verbale di determinazione EVR per l’anno 2024

Le Parti Sociali si sono incontrate per la determinazione a livello territoriale dell’EVR, nella misura pari al 3%

Il giorno 22 febbraio 2024 Ance Catania insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, si sono incontrate per la definizione a livello territoriale dell’EVR, nella misura pari al 3%, in quanto solo tre indicatori sono risultati positivi. Entro il mese di febbraio ogni impresa procederà alle verifiche degli indicatori aziendali – ore di lavoro denunciate in Cassa Edile (per le imprese con soli impiegati ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro) e volume di affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA – relativi ai medesimi trienni di riferimento (media 2023/2022/2021 su media 2022/2021/2020). In presenza di entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi l’impresa erogherà l’E.V.R. nelle misure che seguono. 

Importi orari E.V.R. Operai – anno 2024

Operai Importo orario
Operaio 4° livello 0,20 euro
Operaio specializzato – 3° livello 0,18 euro
Operaio qualificato – 2° livello 0,16 euro
Operaio comune – 1° livello 0,14 euro
Custodi B 0,13 euro
Custodi C 0,11 euro

Importi mensili E.V.R. Impiegati – anno 2024

Impiegati Importo mensile
7° livello 48,92 euro
6° livello 44,03 euro
5° livello 36,69 euro
4° livello 34,24 euro
3° livello 31,77 euro
2° livello 28,62 euro
1° livello 24,46 euro

 

Lavoratori marittimi e comunicazione dei flussi retributivi per prestazioni di malattia

L’INPS comunica la temporanea riattivazione del servizio on line di comunicazione dei flussi retributivi che sarà disponibile per l’esclusiva definizione delle istanze di indennità di malattia per gli eventi morbosi insorti entro il 31 dicembre 2023 ai lavoratori marittimi (INPS, messaggio 26 febbraio 2024, n. 833).

L’INPS torna a occuparsi delle prestazioni di malattia per i lavoratori marittimi, con particolare riferimento agli eventi morbosi insorti entro il 31 dicembre 2023.

 

Infatti, esclusivamente per tali eventi, la comunicazione dei dati retributivi potrà avvenire ancora attraverso il servizio “Comunicazione on line dei flussi retributivi”, momentaneamente riattivato e disponibile al fine di completare le lavorazioni delle istanze di indennità di malattia relative al periodo in questione.

 

Il menzionato servizio web, in via di dismissione, è utilizzabile anche per eventuali regolarizzazioni che, sulla base dei chiarimenti da ultimo forniti con il messaggio n. 803/2024, si dovessero rendere necessarie per la corretta determinazione della misura dell’indennità di malattia in oggetto.   

 

Relativamente agli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2024, invece, la modalità di determinazione della retribuzione parametro sarà effettuata mediante l’utilizzo dei dati trasmessi tramite i flussi Uniemens, ciò a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156, Legge n. 213/2023) al regio decreto-legge n. 1918/1937.

 

L’INPS precisa, pertanto, che eventuali flussi trasmessi tramite il servizio “Comunicazione on line dei flussi retributivi” per eventi morbosi successivi al 31 dicembre 2023, anche se regolarmente acquisiti, non potranno essere utilizzati