Flussi 2024 e richieste di nulla osta: termini e modalità di presentazione delle istanze

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa le modalità di presentazione delle domande di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024, ricordando il differimento delle date dei click days (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 29 febbraio 2024, n. 1695).

Il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, come noto, ha differito i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024.

 

Le nuove date dei “click days”, pertanto, sono fissate al 18, 21 e 25 marzo 2024 rispettivamente per gli ingressi di cui all’articolo 6, comma 3, lett. a) del D.P.C.M. 27 settembre 2023, di cui all’articolo 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, e di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.

 

Il Ministero ricorda che i paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

 

Inoltre, in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale e il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

 

Il Ministero de lavoro e delle politiche sociali, con la circolare in commento, informa che, per l’anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell’ambito dell’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda, fruibile nelle giornate e orari sotto riportati:

 

– dal 29 febbraio p.v. al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

– dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

 

Le istanze potranno essere inviate in modalità telematica, accedendo all’applicativo dedicato Portale Servizi ALI, dalla sezione “Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024”, fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

 

La documentazione probatoria necessaria, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, può essere allegata – nei modelli di richiesta – attraverso una funzione di upload e, pertanto, la stessa potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno.

 

Trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dei click days, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

 

L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà all’acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I. (D.Lgs. n. 286/1998). L’impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà all’acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull’istanza, ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I. 

 

Decorso il termine previsto, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative, il nulla osta verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d’ingresso.

 

Il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d’ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

Somme erogate alle lavoratrici madri: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello sul trattamento fiscale delle somme erogate da una società alle proprie lavoratrici madri al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità (Agenzia delle entrate, risposta 1 marzo 2024, n. 57).

Con l’articolo 51, comma 1, del TUIR viene sancito il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, ai commi 2 e 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

Qualora, dunque, i benefit rispondano a finalità retributive il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

 

La circolare n. 28/2016 definisce welfare aziendale le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Come, poi, ribadito nella risoluzione n. 55/2020, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

 

Nel caso di specie, la società istante intende erogare alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare aziendale, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale, per un periodo di tre mesi.

Al riguardo, sulla base della circostanza che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una categoria di dipendenti, l’Agenzia delle entrate ritiene che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.

Assegno di maternità, la rivalutazione per il 2024

Comunicati l’importo e il limite di reddito aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT (INPS, circolare 29 febbraio 2024, n. 40).

L’INPS ha reso noto l’importo e il limite di reddito per l’anno 2024 relativi all’assegno di maternità concesso dai comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%.

Di conseguenza, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per 5 mensilità e, quindi, a complessivi 2.020,85 euro.

Da parte sua, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro.

 

CCNL Metalmeccanica Industria: presentazione della piattaforma da parte delle OO.SS.

Le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, hanno presentato l’ipotesi di piattaforma che a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi dirigenti e dell’Assemblea, verrà illustrata ai lavoratori e alle lavoratrici del settore

Il 30 giugno 2024 è prevista la scadenza del contratto Federmeccanica-Assistal, firmato unitariamente il 5 febbraio 2021 da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil. A tal fine le OO.SS. di settore hanno presentato la piattaforma di rinnovo contrattuale, che a seguito dell’approvazione da parte degli Organismi dirigenti e dell’Assemblea, verrà illustrata ai lavoratori e alle lavoratrici del settore. Nello specifico, si tratta di una piattaforma che intende rappresentare le esigenze del lavoro metalmeccanico e fornire risposte adeguate per rimettere al centro il lavoro industriale e investire nelle nuove generazioni. Il rinnovo, affermano i Sindacati, si colloca in una fase storica caratterizzata dalla transizione ecologica, digitale e dell’Intelligenza artificiale, che richiedono soluzioni socialmente eque riducendo le disparità e tutelando sempre meglio il mondo del lavoro industriale. Di seguito alcune delle richieste presentate dalle OO.SS.

Campo di applicazione

Richiesta l’estensione applicativa del contratto, soprattutto nei casi di riorganizzazione/razionalizzazioni e più in generale di transizione che comportano modifiche societarie od organizzative, verso realtà che espletano il medesimo ambito di attività.
Inquadramento
La recente riforma dell’inquadramento del contratto ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante, ma non ha ancora trovato concreta implementazione nei contesti aziendali. Si ritiene pertanto necessario, attraverso la Commissione nazionale Inquadramento, completare l’identificazione di ulteriori esemplificazioni dei profili professionali.
Formazione
Sulla base dei vari contesti aziendali, appare necessario garantire l’espletamento della formazione anche durante l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, con il riconoscimento della piena retribuzione, dando priorità a quella relativa al diritto soggettivo se non ancora esercitato. Nei processi di transizione che possono determinare un cambiamento nelle competenze sarebbe necessario definire in sede aziendale specifici interventi. Per favorire la crescita professionale, garantire invece la realizzazione di programmi formativi per rafforzare e acquisire le competenze professionali sia trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali, che specialistiche. 
Flexible benefits
Richiesto un aumento dell’importo a 250,00 euro annui, nonchè l’istituzione di una “Piattaforma metalmeccanica Welfare” unica nazionale a gestione delle Parti, al fine di garantire a tutti la possibile conversione del Pdr in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di sostegno ai dipendenti.
MètaSalute
Avanzata la richiesta di adeguamento progressivo del contributo mensile a carico aziendale di 4,00 euro a dipendente, finalizzato a sviluppare prestazioni di carattere integrativo e mutualistico erogate dal Fondo sanitario.
Fondo previdenziale Cometa
Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le Parti attraverso una comunicazione nel cedolino paga. Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ed altre assenze).
MetApprendo
Al fine di sviluppare ulteriormente la piattaforma MetApprendo come strumento utile per la formazione professionale, si ritiene necessario definire anche per questo rinnovo contrattuale soluzioni che ne consolidino il funzionamento. 
Riduzione orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro e la sua rimodulazione (telelavoro, lavoro agile, ecc.) sono già state parzialmente realizzate nella contrattazione di secondo livello in Italia e in altri Paesi europei, attraverso un maggior utilizzo degli impianti, nuove turnistiche e recupero di efficienza. Per dare uniformità all’industria metalmeccanica e delle installazioni, anche al fine di migliorare la qualità e l’attrattività nei confronti delle giovani generazioni, le OO.SS. ritengono utile sperimentarla anche nel contratto. Viene, infatti, richiesta una riduzione dell’orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di consistente riqualificazione professionale. Richiesta, infine, l’avvio di una fase di sperimentazione contrattuale con l’obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.
Lavoro agile, telelavoro e co-working
Richiesta la definizione della normativa quadro a livello nazionale.
Minimi, trasferte e reperibilità
La richiesta di aumento, relativa al periodo di vigenza 2024-2027, è pari a 280,00 euro al liv. C3 (ex-5°cat.) sul trattamento economico minimo come previsto nella lettera H e un’analoga rivalutazione dei trattamenti di trasferta e di reperibilità. A tale richiesta si aggiungerà quanto previsto dalle lettere E ed F dell’Accordo Interconfederale riguardo al trattamento economico complessivo.
Premio perequativo
L’istituto dell’elemento perequativo, introdotto dal 2008, a distanza di anni riscontra un’applicazione molto limitata per una sua formulazione che riduce fortemente la sua efficacia. Viene richiesto pertanto d’incrementare a 700,00 euro l’importo annuo e di modificare i criteri di erogazione, affinché sia realmente riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori che dipendono da imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o analoghe voci retributive derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale, evitando che le lavoratrici e i lavoratori delle medesime aziende rimangano di fatto senza la copertura del secondo livello di contrattazione.

Approvati i Modelli 730 da presentare nel 2024

L’Agenzia delle entrate ha approvato i Modelli 730, le relative istruzioni nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68472).

Con il nuovo provvedimento n. 68472/2024 delle Entrate, sono stati approvati i seguenti modelli:

  • 730/2024, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2024, per i redditi prodotti nell’anno 2023;

  • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

  • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

  • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;

  • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

  • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, nel nuovo Modello 730/2024 è stata introdotta la gestione dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W, che consente anche di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziare all’estero.

Oltre a ciò, nel quadro L sono stati inseriti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, ricordato che con il comma 2 dell’articolo 2 del predetto decreto è stata estesa ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il Modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno).

 

Con il provvedimento n. 68472/2024, infine, sono state disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne è stata autorizzata la stampa, con le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

CCNL Residenze sanitarie assistenziali-Aris: erogato l’Elemento retributivo aggiuntivo

Con il mese di marzo corrisposto L’Era per 13 mensilità

L’ipotesi di accordo siglata il 24 gennaio 2024 tra Aris e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fp, prevede, all’art. 2 rubricato “incrementi economici”, che dal 1° marzo 2024 fino alla data di stipula del nuovo CCNL, al personale di settore non beneficiario del superminimo non assorbibile in caso di futuri incrementi contrattuali e in caso di passaggi verticali e di eventuali incrementi stabiliti dalla contrattazione aziendale di cui all’56, vengono riconosciuti gli incrementi economici mensili lordi per 13 mensilità, distinti secondo la categoria di inquadramento, come indicato nella colonna B della tabella sottostante.

Categoria di inquadramento A B
Retribuzione in vigore Elemento Retributivo Aggiuntivo (ERA)
Categoria A 1.158,00 65,57
Categoria B 1.250,00 61,68
Categoria C 1.315,00 104,80
Categoria D 1.417,00 2,80
Categoria E 1.495,00 1,06
Categoria F 1.552,00 194,00
Categoria G 1.676,00 130,00
Categoria H 1.777,00 318,50
Quadri 1.889,00 230,00

Con la medesima decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato come sotto, purché non beneficiario del superminimo di cui all’art. 56, gli aumenti sono maggiorati delle somme aggiuntive mensili lorde previste nella tabella sotto riportata.

Qualifica Cat. di inqua­dramento Integr. ERA
Operatore socio sanitario D 43,53
Massaggiatore (ad esaurimento) E 99,99
Impiegato di concetto E 54,50
Biologo, Fisico, Psicopedagogista, Psicologo, Sociologo, Pedagogista, Farmacista G 289,50
Vice direttore amministrativo, Direttore di unità operativa, Capo area H 289,50
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di struttura fino a 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 630,49
Direttore di Centro e Direttore amministrativo, entrambi di Struttura con oltre 120 posti autorizzati e contrattualizzati dal SSN Quadro 1175,68

Per il personale titolare del superminimo di cui trattasi ed appartenente a tutte le qualifiche e le categorie di inquadramento, in sostituzione di quanto previsto dalle tabelle di cui sopra, viene applicato l’incremento mensile (Era) per 13 mensilità annue, pari a 40,00 euro lordi.

In aggiunta si specifica che, tutti gli aumenti interessati non si cumulano con quanto previsto in sede di contrattazione decentrata al medesimo fine e/o a titolo di acconti o anticipazioni sui futuri rinnovi o incrementi o benefici contrattuali ed altresì, che vengono riproporzionati in caso di lavoro svolto a tempo parziale.

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni: assegno di integrazione salariale

L’INPS fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo (INPS, messaggio 1 marzo 2024, n. 895).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 4 agosto 2023, ha istituito il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (Fondo TLC), al fine di erogare prestazioni a sostegno del reddito sia in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia di cessazione del rapporto di lavoro.

 

L’INPS rende noto che, in data 14 febbraio 2024, è stato emanato il decreto con il quale è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo TLC, che diviene, conseguentemente, pienamente operativo.

 

Conseguentemente, sono autorizzate dal Comitato amministratore le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.

 

Il Fondo TLC garantisce la tutela dell’assegno di integrazione salariale per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

 

L’INPS precisa che saranno, comunque, considerate valide le domande presentate successivamente ai termini normativamente previsti, per periodi di sospensione intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e la data di pubblicazione del prossimo messaggio con cui saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

Ebit Lazio: erogato il contributo attività sportive 2024

Corrisposto il contributo a tutti i lavoratori di aziende aderenti alla Bilateralità

Ebit Lazio, Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi della Regione Lazio, comunica ai dipendenti delle aziende sue aderenti, che entro il 15 aprile 2024, vi è la possibilità di inoltrare la domanda per accedere al contributo relativo alle spese sostenute per le attività sportive e motorie svolte dai medesimi o dai figli a carico. Tale contributo è contenuto nel pacchetto “servizi welfare” creato appositamente dall’Ente nei loro confronti. A tal proposito Ebit comunica che, le domande devono essere realizzate accedendo al Sistema di Gestione Servizi (Dkb/Ebtl) e che, qualora già in possesso, si può accedere mediante le relative credenziali e a nome dell’iscritto alla Bilateralità.
Dopodiché accedendo alla sezione “Rimborso attività sportive” si può avere l’opportunità di compilare ed inviare la domanda allegando tutti i documenti appositi.
Se la richiesta contributiva entra in graduatoria, il contributo viene liquidato sino a concorrenza della spesa realmente sopportata e certificata, con un massimo di 150,00 euro fino a esaurimento del budget annualmente stanziato.
Da ultimo si specifica che, per ulteriori dettagli sui beneficiari del contributo, sui parametri per potervi accedere e quanto ancora non indicato, si invita a leggere attentamente il regolamento servizi welfare.

Conversione Milleproroghe: le principali proroghe fiscali

Entra in vigore oggi 29 febbraio 2024 la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Di seguito una sintesi delle principali proroghe fiscali.

L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

 

L’articolo 3, al comma 4-bis, proroga al 31 dicembre 2024 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla Legge di bilancio 2018 disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l’anno 2025.

 

L’articolo 3, comma 12-ter, amplia la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

 

Sempre all’articolo 3, il comma 12-sexies, proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili anche agli enti del Terzo settore) recate dal D. L. n. 146/2021 in materia fiscale.

 

Il comma 12-undecies, poi, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla Legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2% annuo.

 

L’articolo 3, comma 12-duodecies estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

 

L’articolo 3 al comma 12-terdecies estende il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Il comma 12-quaterdecies riconosce, inoltre, un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal comma 12-terdecies.

 

L’articolo 3-bis, al comma 1, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater.

 

L’articolo 4, comma 8-quater, dispone per il 2024 l’incremento di 2 milioni delle risorse previste per il c.d. “bonus psicologo“, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati.

 

All’articolo 11, comma 5-ter, è disposta la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.

 

L’articolo 13, comma 3-bis, infine, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • fino a 10.000 euro per lo 0%;

  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50%;

  • oltre 15.000 euro, al 100%.

CCNL Istruzione e ricerca: quarto incontro all’Aran

Positivo l’incontro per l’integrità della retribuzione dei dirigenti scolastici. Con il prossimo incontro prevista la chiusura delle trattative

Con il quarto incontro tenutosi all’Aran, la Flc-Cgil ha reso noto l’esito positivo del meeting per la trattativa per il rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021. Con la bozza inviata dall’Agenzia alle organizzazioni sindacali in vista dell’incontro erano state effettuate le modifiche rispetto al testo precedente che riguardano:
– l’inserimento tra le materie oggetto di sola informazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale e della costruzione dei Fondi per il salario accessorio, per la dirigenza scolastica FUN;
– innalzamento della percentuale riservata alla mobilità territoriale;
– ripristino della retribuzione di parte variabile per i dirigenti scolastici all’estero.
Nel corso del meeting, le OO.SS. hanno espresso piena soddisfazione per la modifica introdotta circa la retribuzione dei dirigenti scolastici all’estero. Invece, è stata indicata come insufficiente la proposta per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici. Con l’occasione è stata ribadita la possibilità di modificare l’art. 9 del CCNL Area V del 15 luglio 2010 e di prevedere la totale liberalizzazione della mobilità interregionale da effettuare sul 100% dei posti disponibili. 
Con l’occasione, sono stati ribaditi i punti già precedentemente esposti negli incontri precedenti che vertevano sull’introduzione degli importi della retribuzione di posizione di parte variabile; l’eliminazione dell’automatismo del passaggio al licenziamento in caso di recidiva ad una sospensione dal servizio previsto nel Codice disciplinare; la definizione della modalità di restituzione al ruolo docente; la definizione delle modalità di gestione dei riposi compensativi: la modifica dell’art. 19 che riguarda i compensi che spettano per gli incarichi aggiuntivi per la realizzazione di progetti con specifici finanziamenti, che è finalizzata all’eliminazione del versamento della quota del 20% nei fondi regionali. 
Con il prossimo incontro, calendarizzato per il 13 marzo, si prospetta la possibilità di chiudere le trattative.