Piattaforme digitali, la nuova direttiva europea a tutela dei lavoratori

Il Parlamento europeo adotta la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, disciplinando anche, per la prima volta, l’uso degli algoritmi sul posto di lavoro (Parlamento europeo, comunicato 25 aprile 2024).   

Le piattaforme di lavoro digitali sono presenti in una varietà di settori economici, sia “in loco”, come per i conducenti di viaggi e le consegne di cibo, sia online con servizi come la codifica dei dati e la traduzione.

 

I dati forniti dall’Europa rilevano che il settore dà lavoro a oltre 28 milioni di persone, cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025.

Mentre la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali è formalmente autonoma, circa 5,5 milioni di persone potrebbero essere erroneamente classificate come lavoratori autonomi.

 

La nuova direttiva adottata dal Parlamento europeo, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e di correggere il lavoro autonomo fittizio

 

Viene introdotta, a tal proposito, una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell’UE: l’onere della prova contraria spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Per la prima volta in assoluto la direttiva contiene la disciplina della gestione algoritmica della prestazione lavorativa, ovvero le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato. Le piattaforme digitali dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite tale sistema.

 

Sul fronte della protezione dei dati personali e della trasparenza, alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come quelli sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali di qualcuno.

 

Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni di tempo per integrare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

 

Decreto MIMIT per compensare i crediti d’imposta per investimenti transizione 4.0

È stato emanato il decreto direttoriale del MIMIT riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 aprile 2024).

Il nuovo decreto del MIMIT definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

 

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, n. 19/E.

 

Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Dal 29 aprile 2024 sarà, dunque, possibile trasmettere tali modelli di comunicazione, che saranno resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), per compensare i crediti d’imposta.

CIPL Edilizia Industria Cuneo: determinato l’EVR per il 2024

Positivi gli indicatori presi di riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR

L’Ance Cuneo, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno sottoscritto il verbale di accordo nel quale vengono fissati i criteri per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione 2024 e la sua erogazione.
Il riconoscimento dell’ Evr viene determinato sulla base della valutazione di 4 indicatori: monte salari denunciato alla Cassa edile, numero dei lavoratori iscritti alla Cassa, ore lavorate denunciare alla Cassa e le ore di CIGO, CIGS operai, come risultanti da banca dati INPS, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo.
L’andamento dei suddetti parametri per il triennio 2023/2022/2021 raffrontato con il triennio 2022/2021/2020 ha dato esito positivo per tutti e 4 i parametri. Pertanto, sussistono le condizioni per l’erogazione dell’Evr, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, nella misura del 100% del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4% dei minimi in vigore alla data del 3 marzo 2022.

Livello Minimo al 03.03.2022 4%
7 1.894,71 75,79
6 1.705,23 68,21
5 1.421,02 56,84
4 1.326,31 53,05
3 1.231,56 49,26
2 1.108,41 44,34
1 947,36 37,89

Tanto premesso, a seguito della verifica dei parametri in sede aziendale, si procederà, a decorrere dal 1° maggio 2024:
– con l’erogazione del 100% dell’Evr nella misura stabilita a livello provinciale, qualora i due indicatori aziendali risultino entrambi positivi; 
– con l’erogazione del 65% qualora uno solo dei due indicatori aziendali sia positivo.

Livello Minimo al 03.03.2022 65% del 4%
7 1.894,71 49,26
6 1.705,23 44,33
5 1.421,02 36,95
4 1.326,31 34,48
3 1.231,56 32,02
2 1.108,41 28,82
1 947,36 24,63

Intelligenza artificiale: le disposizioni sul lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge in materia che individua criteri regolatori (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 aprile 2024, n. 78).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile, il Governo ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento.

Il disegno di legge introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

In particolare, le norme intervengono in 5 ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Viene prevista, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici, sia in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Infine, viene promossa l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità.

IA e lavoro

Il provvedimento si ispira al principio per cui l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

Inoltre, viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali un osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, viene stabilito che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 

Peraltro, tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Infine, nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.

 

Certificazione corrispettivi: la conservazione del file riepilogativo non sostituisce i singoli documenti

In tema di certificazione dei corrispettivi, l’Agenzia delle entrate, in risposta ad una società che opera nel campo dei servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, ha negato la possibilità si sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile (Agenzia delle entrate, risposta 23 aprile 2024, n. 98).

L’articolo 22 del Decreto IVA individua le operazioni in relazione alle quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Tra le predette operazioni rientrano, tra l’altro, le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito. In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, adempimento che è stato sostituito dall’emissione dei relativi titoli di viaggio.

Tali modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a seguito dell’introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Pertanto, il prestatore del servizio di trasporto, qualora il committente non faccia richiesta della fattura obbligatoria laddove si tratti di un soggetto passivo d’imposta o egli non decida di emetterla su base volontaria in accordo con il committente stesso, per la certificazione dei corrispettivi potrà avvalersi, in sostituzione della ricevuta/scontrino fiscale, dell’emissione dei biglietti.

I biglietti di trasporto, dunque, rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del D.M.17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione.

 

Riguardo al caso di specie, poi, l’Agenzia osserva come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano la previsione di una possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile.

In generale, dopo l’emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro previsto dall’articolo 24 del Decreto IVA.

Inoltre, anche se tale file riepilogativo potesse qualificarsi come un estratto informatico di ciascun biglietto elettronico, l’Agenzia ricorda che copie e gli estratti informatici, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale o se la conformità non è espressamente disconosciuta, restando fermo, se previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Ne deriva che laddove il pubblico ufficiale non intervenga e sussistano disposizioni volte alla conservazione dei documenti inziali, la redazione/conservazione del file riepilogativo non può sostituire quella dei singoli documenti ma, al più, aggiungersi alla stessa.

CCNL Enti locali: diffusa la prima bozza per il rinnovo

La bozza interviene su aumenti retributivi,  sistema di classificazione del personale e welfare integrativo

Il 20 marzo è stata diffusa la prima bozza per il rinnovo del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, che interesserà oltre 400 mila lavoratori.
Innanzitutto vengono stabiliti aumenti contrattuali oltre ad un necessario intervento sul trattamento giuridico-economico del personale, sulle relazioni sindacali, sull’ordinamento professionale e sul fondo delle risorse decentrate.
In particolare, per quanto riguarda il sistema di classificazione del personale, il Comitato di Settore conferma la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, precisando che il titolare di incarico di elevata qualificazione ha il compito di coordinare altri dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari.
Prevista, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2026 sulla possibilità di effettuare progressioni verticali in deroga per il personale educativo, docente ed insegnante, con la possibilità di garantire al personale educativo privo del titolo di laurea l’inquadramento in uno specifico profilo temporaneo nell’ambito dell’Area degli istruttori.
Viene, inoltre, richiesto di intervenire sugli istituti del trattamento economico e del welfare integrativo, in particolare si chiede di:
– escludere dal limite di spesa di cui all’art. 23  co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato erogate ai titolari di incarichi di elevata qualificazione;
– prevedere ad una semplificazione delle procedure relative al riconoscimento dei differenziali economici;
– stabilire un adeguamento della disciplina del Fondo per il lavoro straordinario;
– prevedere un’assenza di limite per i fondi che finanziano gli istituti del welfare integrativo, in considerazione della funzione assistenziale e non retributiva dell’istituto.

 

CIPL Edilizia Industria Biella: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso

Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024 la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024

Il 27 Marzo 2024 si sono incontrati il Collegio Costruttori ANCE Biella e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte Orientale, Fillea-Cgil Biella, in applicazione del punto 12 del contratto collettivo provinciale di Biella del 5 luglio 2021 che prevede l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR).
Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024, visto l’esito positivo secondo la comparazione definita nel contratto dei parametri territoriali presi a riferimento, la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024. 
Di seguito gli importi da erogare nella misura piena del 4% per gli operai e per gli impiegati. 

Importi orari EVR operai anno 2024

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.32
Operaio specializzato 3° livello 0.30
Operaio qualificato 2° livello 0.27
Operaio comune di 1° livello 0.23

Importi mensili EVR impiegati anno 2024

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 78.99
1° Categoria 6° livello 71.08
2° Categoria 5° livello 59.24
Impiegati Tecnici 4° livello 55.29
3° Categoria 3° livello 51.34
4° Categoria 2° livello 46.21
Primo Impiegato 1° livello 39.49

Di seguito gli importi da erogare nella misura del 2,6% per gli operai e per gli impiegati. 

Importi orari EVR operai anno 2024

OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.21
Operaio specializzato 3° livello 0.19
Operaio qualificato 2° livello 0.17
Operaio comune 1° livello 0.15

Importi mensili EVR impiegati anno 2024

IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 51.34
1° Categoria 6° livello 46.21
2° Categoria 5° livello 38.51
Impiegati Tecnici 4° livello 35.94
3° Categoria 3° livello 33.37
4° Categoria 2° livello 30.04
Primo Impiegato 1° livello 25.67

 

Contributi PA: inapplicabilità dei termini di prescrizione fino alla fine del 2024

Fornite indicazioni sulle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni (INPS, circolare 22 aprile 2024, n. 58).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019.

Tali indicazioni riguardano, inoltre, le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle stesse PA alla Gestione separata, nonché l’inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000, in materia di sanzioni civili.

Il Decreto Milleproroghe e i termini di prescrizione

In sostanza, l’Istituto, facendo seguito al messaggio n. 292/2024, ha chiarito le disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 16 e 17 del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023). Peraltro, l’applicazione del differimento ha per oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici, sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, l’INPS conferma integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 sia in merito alle posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici, sia alla Gestione separata INPS (in particolare, quelle contenute nei paragrafi 2, 3.1 e 3.2) e che devono tenere conto dei nuovi termini indicati dal richiamato articolo 1, comma 16, lettere a) e b) del D.L. n. 215/2023.

Casi particolari

In riferimento alla regolarizzazione dei soli periodi fino al 31 dicembre 2004, l’INPS precisa che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 prevede che, per i periodi di paga fino alla medesima data, le pubbliche amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.

Pertanto, da gennaio 2024, qualora le PA procedano, laddove necessario, alla sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute a dare prova dei relativi versamenti.

Invece, nel caso le amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.

Le sanzioni

In base, all’articolo 1, comma 17 del Decreto Milleproroghe, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della Legge n. 388/2000.

Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento, il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non può trovare applicazione anche se, successivamente, una nuova istanza dovesse essere accolta.

Infine, va precisato che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909 c.c., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

CCNL Riscossione Tributi: nominate le Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del CCNL

Lo scorso 18 aprile si è svolta la riunione che ha dato l’avvio ai lavori unitari per la predisposizione della piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’insediamento delle Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo del CCNL della Riscossione ed Equitalia Giustizia S.p.A. oltre ai relativi contratti integrativi aziendali, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2024.
Secondo i sindacati, il rinnovo contrattuale ha l’obiettivo di rafforzare la specificità e l’identità del settore riconoscendo la qualità del lavoro svolto dai dipendenti e le loro legittime aspettative.
Pertanto, dovrà iniziare un percorso importante con l’obiettivo di realizzare una piattaforma rivendicativa incentrata sui cambiamenti organizzativi, tecnologici e operativi e su un aumento delle retribuzioni dei lavoratori.
I sindacati hanno, inoltre, specificato che dopo anni di incertezze e difficoltà il Settore sta vivendo una fase di ritrovata stabilità e di prospettiva per il futuro, raggiunti con l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Esonero contributi IVS, precisazioni per i datori di lavoro agricoli

L’INPS illustra le corrette modalità di esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 23 aprile 2024, n. 1597). 

L’esonero contributivo in questione è quello previsto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, co. 15) in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Viene infatti riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

È previsto, inoltre, un incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, interviene con chiarimenti rivolti ai datori di lavoro agricoli, ribadendo che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

 

Pertanto, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

 

Conseguentemente, vengono descritte le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso Uniemens-PosAgri come segue:

 

nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre, nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo. 

 

Inoltre, l’Istituto precisa che, entro il 31 maggio 2024, dovranno essere sostituiti, con l’invio dei flussi corretti, i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 già inviati esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate.