Bonus cuoco professionista: le modalità per la cessione del credito d’imposta

L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità con le quali i beneficiari del credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista comunicano all’Agenzia delle entrate, in alternativa all’utilizzo in compensazione, la cessione del credito d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 maggio 2024, n. 252373).

L’articolo 1, comma 117, della Legge n. 178/2020 riconosce un credito d’imposta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.

Inoltre, il comma 121 prevede che tale credito, in luogo dell’utilizzo in compensazione, possa essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Modalità di cessione del credito d’imposta 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.

 

La comunicazione della cessione, a cura del cedente, deve avvenire esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità.

 

Dopo l’accettazione, il cessionario può utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte dei beneficiari originari, di cui alla risoluzione n. 71/E/2023.

Lavoro sportivo: le modifiche alla disciplina per i volontari

Vengono imposti nuovi limiti per i rimborsi e obblighi comunicativi mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.L. 31 maggio 2024, n. 71).

Il D.L. n. 71/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso.

In particolare, il provvedimento (articolo 3) concentra la sua attenzione sulle prestazioni dei volontari sportivi, modificando quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2021 (cosiddetta Riforma dello sport) e dei dipendenti pubblici in ambito sportivo.

I nuovi obblighi per i volontari sportivi

Il D.L. n. 71/2024 (articolo 3, comma 3, lettera b) sostituisce il comma 2 dell’articolo 29 della Riforma dello sport elevando la soglia dei rimborsi per le spese dei volontari sportivi dai 150 euro precedenti agli attuali 400 euro mensili. La nuova disposizione prevede, infatti, che le prestazioni dei volontari continuino a non essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo, appunto, di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Inoltre, per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in una apposita sezione, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL.

La comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), nonché tramite il sistema pubblico di connettività (articolo 73 del medesimo codice dell’amministrazione digitale), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi non concorrono, peraltro, a formare il reddito del percipiente, ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità contributiva (previsti dall’articolo 35, comma 8-bis della Riforma dello sport), nonché dei limiti di non imponibilità fiscale previsti dall’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021.

Lavoro sportivo e dipendenti pubblici

Inoltre, il D.L. n. 71/2024 interviene anche in materia di lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche impegnati in ambito sportivo. In particolare, con la modifica l’articolo 25, comma 6, terzo periodo del D.Lgs. n. 36/2021, si aggiunge la soglia dei 5.000 euro annui per far scattare la necessità di una autorizzazione preventiva.

Infatti, nel caso nel quale l’attività dei soggetti rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo superiore ai 5.000 euro annui, essa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Invece, con l’aggiunta di una lettera f-ter al comma 6 dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (articolo 3, comma 1, lettera a, D.L. n. 71/2024), si stabilisce che sono esclusi dalle incompatibilità con il lavoro pubblico le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Inoltre, si stabilisce uno specifica previsione temporale per le comunicazioni relative alle collaborazioni sportive dei dipendenti pubblici (aggiunta di un secondo periodo al comma 11 dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2021) prevedendo che: per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni dei soggetti pubblici o privati all’amministrazione di appartenenza circa l’ammontare dei compensi sono effettuate entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Infine, dal punto di vista fiscale, viene abrogata la lettera a) dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi che inseriva tra i redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

CCNL Metalmeccanica Industria: ancora distanze tra le Parti Sociali in tema di salario

Nonostante le forti distanze sul fronte salariale sono stati calendarizzati quattro incontri per esaminare tutti i punti della piattaforma

Il giorno 30 maggio 2024 ha avuto inizio, presso la sede di Confindustria a Roma, la trattativa di rinnovo del contratto per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti ed i lavoratori dalle stesse dipendenti tra le delegazioni trattanti di Fim, Fiom, Uilm e i rappresentanti di Federmeccanica e Assistal. I sindacati hanno presentato un’ipotesi di piattaforma 2024/2027 – approvata dal 98% dei lavoratori – che, dal punto di vista salariale, chiede un aumento di 280,00 euro mensili sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5° livello). Tra le altre richieste l’avvio di una fase di sperimentazione per una riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, a parità di salario, lotta alla precarietà, riduzione della catena degli appalti e dei subappalti. 
La riunione in modalità assembleare si è aperta con l’intervento del Presidente di Federmeccanica, ricordando il lavoro fatto nei precedenti contratti e il modello di relazioni sindacali e regole condivise in particolare dal punto di vista economico. Ha inoltre precisato come a causa dell’inflazione, costi dell’energia, carenza di credito, si sono ridotti di molto i margini operativi e di miglioramento.
Le OO.SS. hanno invece rappresentato che gli ultimi rinnovi contrattuali si sono costruiti in un contesto difficile dentro una dinamica, non conflittuale ma innovativa e costruttiva, rinnovando nei termini di scadenza. Questo ha permesso di tutelare diritti e salario dei lavoratori e alle imprese di mantenere alto il livello competitivo. Questa consapevolezza deve responsabilizzarci, come abbiamo fatto con il documento redatto per il settore dell’auto. 
Nella Piattaforma sottoposta per l’avvio del contratto sono stati però riscontrati elementi di contrarietà, a partire dal salario. Sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, secondo i Sindacati è necessario un lavoro collettivo di prevenzione a partire dal rafforzamento e utilizzo dei break formativi. Inoltre va rafforzato il welfare in tutti i suoi aspetti. Ancora nella piattaforma è stato inserito anche il tema della riduzione dell’orario.
In conclusione il direttore generale di Federmeccanica ha consegnato un documento alle delegazioni trattanti, in cui sono rappresentate le posizioni di Federmeccanica e Assistal rispetto alla piattaforma presentata oltre ad alcune considerazioni e analisi sullo stato del settore. Sulla parte salariale le associazioni datoriali hanno ribadito la loro distanza rispetto alla richiesta salariale di Fim, Fiom, Uilm. 
Nonostante le forti distanze sul fronte salariale, sono stati calendarizzati quattro incontri previsti per le date 18-27 giugno e 11-26 luglio, in cui verranno esaminati tutti i punti della piattaforma. 

CCNL Funzioni Locali: al via il negoziato per il rinnovo del CCNL

Tra gli obiettivi, la valorizzazione del personale e il rafforzamento delle relazioni sindacali

Il 29 maggio 2024 le Parti sociali hanno dato il via al rinnovo del CCNL 2022-2024. A parere delle sigle sindacali, è necessario proseguire, attraverso lo strumento contrattuale ed extracontrattuale, l’azione di valorizzazione del personale avviata con la revisione dell’ordinamento professionale attuata con il CCNL 2019-2021, sia rafforzando le specifiche sezioni professionali, sia rendendo praticabili i passaggi di area anche in deroga ai titoli di studio e all’obbligo di reclutamento dall’esterno.
A tal fine, le stesse insistono anche per:
– la rimozione degli ostacoli che limitano la contrattazione integrativa imposti dalla Legge Madia;
– prorogare i termini per le progressioni verticali in deroga, rifinanziandole opportunatamente;
– liberare i vincoli che si frappongono alla destinazione delle risorse al finanziamento del welfare contrattuale;
– migliorare le relazioni sindacali (rafforzando gli strumenti partecipativi in materia di piani dei fabbisogni) sulle progressioni verticali ordinarie e sulle altre materie relative alla gestione del rapporto di lavoro che impattano maggiormente sulla disciplina del rapporto di lavoro.
Infine, ulteriori miglioramenti sono richiesti anche in tema di tutele individuali, quali i congedi parentali, tutele per la maternità, lavoro agile e da remoto.
La trattativa avrà seguito con l’appuntamento fissato per venerdì 14 giugno alle ore 11.

Precompilata 2024: le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli operatori

L’Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023, evidenziando le principali novità, alla luce dei quesiti formulati dai CAF (Agenzia delle entrate, circolare 31 maggio 2024, n.12/E).

Il documento di prassi n. 12/E/2024 illustra, in particolare, questioni concernenti l’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcune risposte riguardano, invece, i versamenti minimi delle imposte sostitutive e il visto di conformità. Vengono, tra l’altro, sciolti i dubbi sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti e sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36“.

Di seguito alcune tra le risposte fornite dall’Agenzia ai quesiti posti.

Dichiarazione dei redditi 730 semplificato

Il modello semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati. A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i soggetti, privi di partita IVA, che sono titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, relativamente alle tipologie reddituali indicate.

 

Compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera

Per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

 

Versamenti minimi imposte sostitutive

Le regole di liquidazione delle imposte sostitutive previste per il modello 730/2024 sono le medesime approvate per il modello Redditi PF 2024.

Nel caso in cui un debito d’imposta, relativo all’IVAFE, all’IVIE e, per estensione, all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, non sia superiore a euro 12, il versamento tramite modello F24 non deve essere effettuato.

 

Documentazione spese Superbonus al 90%

Il contribuente che intende fruire della detrazione del 90%, in relazione alle spese sostenute nel 2023, per interventi ammessi al Superbonus, avviati a partire dal 1° gennaio 2023, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, deve, per espressa previsione normativa, avere un reddito di riferimento non superiore a euro 15.000.

Ai fini dell’apposizione del visto di conformità, in relazione alle predette spese, il contribuente può dunque provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il reddito di riferimento relativamente al medesimo anno non è superiore a euro 15.000.

 

Beneficio fiscale per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta prima casa under 36

La detrazione IRPEF, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non compete qualora il contribuente, in riferimento al medesimo immobile, abbia usufruito del beneficio fiscale “prima casa under 36”. Ciò in quanto tale ultima disposizione agevolativa già prevede un ristoro integrale pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

 

Ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

Il legislatore ha ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio. Pertanto, è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

Irregolare percezione Assegno di inclusione e Supporto formazione e lavoro: attività di vigilanza

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce finalità e strategie di intervento del Piano triennale di contrasto alla irregolare percezione dell’ADI (D.M. 28 marzo 2024, n. 121).

È stato pubblicato, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il decreto in oggetto, in attuazione dell’articolo 7, comma 4 del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto lavoro, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023). 

 

Infatti, secondo la citata disposizione normativa, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro irregolare nei confronti dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, contenente le misure di contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e con le amministrazioni territoriali.

 

L’INL, dunque, a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2026, nell’ambito delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvia una specifica attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, in collaborazione con uno specifico contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri – Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dell’INPS e della Guardia di finanza.

 

L’attività di controllo è realizzata sulla base di criteri fondati sull’analisi del territorio e del contesto sociale di riferimento, al fine di individuare le aree maggiormente critiche.

 

L’Ispettorato si avvale anche delle informazioni messe a disposizione dall’INPS, pianificando l’attività per periodi di volta in volta non inferiori a 3 mesi, con riferimento sia agli ambiti territoriali, sia settoriali di intervento. 

 

L’articolo 2, comma 2 del decreto in trattazione stabilisce che gli accertamenti ispettivi e le verifiche amministrative dell’INPS sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti percettori dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, o possibili percettori, devono interessare nel 2024 un numero non inferiore a 5.000 soggetti mentre, per gli anni 2025 e 2026, il numero di individui da sottoporre a verifica verrà individuato con un successivo decreto.

 

L’INL deve inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione annuale sui risultati delle attività di verifica previste dal decreto in trattazione.

 

Infine, l’articolo 3 prevede una collaborazione con le parti sociali e le Amministrazioni territoriali: viene disposto il coinvolgimento delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei settori maggiormente a rischio, nonché delle Amministrazioni territoriali operanti negli ambiti in cui si registra il più alto tasso di violazioni concernenti la corretta instaurazione dei rapporti di lavoro.

 

La suddetta collaborazione si attua anche attraverso una specifica attività divulgativa, da parte dei soggetti sopra menzionati, volta a informare sulle condizioni di accesso all’Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro e sulle conseguenze derivanti dall’illecita percezione del beneficio.

CCNL Bancari Credito Cooperativo: resoconto incontro sulla trattativa per il rinnovo

Dall’incontro emerge la volontà di trovare un punto d’incontro sulla parte economica e normativa

Il 30 maggio scorso si è tenuto l’incontro tra le Sigle Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Ugl-Credito e Uilca, insieme alla Delegazione di Federcasse e alle Delegazioni di Gruppo. Nel comunicato, le OO.SS. hanno diramato l’esito del quinto incontro, durante il quale Federcasse ha illustrato un primo testo con alcuni dei temi che sono stati oggetto di confronto, tra cui: attività complementari; conciliazione ed arbitrato; causali per la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, “Oblio oncologico”; prestazione di attività lavorativa a terzi (recepimento previsioni Decreto Trasparenza); indennità per coloro che hanno il maneggio di valori ma questo non è esplicabile allo sportello (esempio: carico/scarico di contante nelle apparecchiature automatizzate); malattie e infortuni (non computazione delle assenze per terapie salva vita ai fini della determinazione del periodo di comporto); missioni; formazione (inclusione, benessere organizzativo, parità di genere, lotta alla discriminazione e alle molestie e violenza sui luoghi di
lavoro); azioni sociali; banca del tempo solidale; orario giornaliero; orario di sportello (nuove modalità di orario a contrasto della desertificazione bancaria) e digitalizzazione e intelligenza
artificiale. 
Le Sigle hanno apprezzato l’approccio concreto di Federcasse fermo restando che manca molto per arrivare ad un’implementazione significativa del testo, inserendo tutti gli elementi atti a giungere agli obiettivi prefissati. Il prossimo incontro è fissato per il 13 giugno prossimo, al fine di presentare proposte strutturali di revisione, modifica ed implementazione al testo illustrato. 

Fondo Fast: modalità di contribuzione per l’annualità 2024/2025

Il versamento dei contributi dovrà avvenire mediante modello MAV o modello F24

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Turismo, il 29 maggio scorso, ha emesso la circolare disciplinante i criteri di versamento del contributo per l’annualità che va dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 per le aziende alberghiere di Roma e provincia in cui non si effettua la contrattazione aziendale e che sono tenute a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela ulteriore a quanto previsto dal CCNL Turismo.
Quelle che preferiscono versare in maniera annuale anticipata attraverso il modello MAV, dovranno espressamente richiederne l’emissione all’ interno della propria area riservata del sito Fast, provvedendo entro il 30 giugno 2024.
Invero, le aziende che, risultando in regola con la contribuzione, intendono versare in maniera mensile posticipata con modello F24, possono farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2024, pagando entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.
Quest’ultimo modello potrà essere utilizzato solo per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione, le somme relative ai periodi pregressi dovranno essere versate mediante MAV.
Nel corso del prossimo anno, Sanimpresa ha intenzione di passare dall’attuale annualità contributiva luglio-giugno all’adozione dell‘annualità solare gennaio-dicembre, apportando e comunicando nei prossimi mesi le ulteriori modifiche in relazione alle modalità di versamento.

Aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024

Il concorso è dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 maggio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che sono aperte le candidature al Premio di Eccellenza Duale 2024. Si tratta di un concorso dedicato alle imprese che hanno concluso da non oltre 12 mesi o che hanno attualmente attivi percorsi di formazione duale realizzati in collaborazione con scuole, enti, istituti e centri formativi di ogni tipo e grado. Il bando di concorso rimarrà aperto fino al prossimo 30 giugno

L’iniziativa rientra tra le attività di cooperazione bilaterale italo-tedesca, realizzate nell’ambito della “Dichiarazione Comune d’Intenti in materia di politiche del lavoro e formazione professionale”, siglata per la prima volta nel 2012 dai Ministeri del lavoro e dell’istruzione di Italia e Germania e di recente rinnovata nel 2024, ed è coordinata dalla Camera del Commercio Italo-germanica con il supporto del Ministero federale dell’istruzione e della ricerca (BMBF) e del suo ufficio GOVET.

Il premio, inoltre, si avvale inoltre del patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica federale di Germania a Roma e della collaborazione dei seguenti partner istituzionali: Ministero dell’istruzione e del merito, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Istituto federale per la formazione professionale, Unioncamere, Confartigianato imprese, Unimpiego confindustria, UIL e CISL.

I progetti vincitori saranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione, alla presenza dei principali rappresentanti istituzionali e imprenditoriali del mondo della formazione italiana e tedesca.
Le eccellenze duali premiate saranno promosse come esempi virtuosi per altre realtà nazionali che intendono investire nella formazione dei giovani talenti per valorizzare il legame tra percorsi formativi, domanda aziendale e richieste di competenze sul territorio.

Le categorie di progetti di particolare rilevanza quest’anno sono:

– progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 1° livello;
– progetti realizzati con contratto di apprendistato duale di 3° livello;
– progetti realizzati in Alternanza scuola-lavoro (PCTO) o in stage;
– progetti realizzati da microimprese fino a 9 dipendenti e collaboratori.

Sul sito istituzionale del Ministero sono disponibili maggiori informazioni e il modulo di candidatura per il concorso.

CIPL Edilizia PMI Novara: siglato il rinnovo del contratto

In virtù dell’aumento del tasso di inflazione le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori degli importi a sostegno del reddito

Il giorno 21 maggio 2024, presso la sede di Novara dell’Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli si sono incontrati il Collegio Costruttori Unionedili (Unione Imprenditori Edili dell’API di Novara, Vco e Vercelli) e la Feneal-Uil Piemonte, la Fillea-Cgil Novara e del Verbano Cusio Ossola, unitamente costituenti la Federazione unitaria dei Lavoratori delle Costruzioni, per siglare l’accordo provinciale integrativo del CCNL Confapi Aniem, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti alla Confapi-Aniem ed iscritti alla Cassa territorialmente competente. L’accordo, con scadenza al 30 settembre 2026, ha introdotto aggiornamenti sia in materia economica che normativa.
Dal punto di vista economico, al personale addetto ai lavori in quota su corda sarà riconosciuta, in aggiunta alla retribuzione oraria o giornaliera prevista dal CCNL Confapi Aniem, un’ulteriore indennità oraria di euro 0,50 a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024.
Sempre a partire dal 1° maggio 2024, le Parti confermano che ai lavoratori non in trasferta, che usufruiranno del pasto presso centri sociali o altre strutture di ristorazione, è corrisposta una somma giornaliera di 6,45 euro a titolo di parziale rimborso spese, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana.  Ai lavoratori non in trasferta che, per fattori obiettivi, non usufruiranno di detto pasto sarà corrisposta a titolo di indennità sostitutiva di mensa, una somma giornaliera di 5,28 euro per il personale operaio, ed una somma mensile di 114,00 euro (5,28/8*173) per il personale impiegatizio. Detto rimborso sarà effettuato soltanto nel caso di prestazione di lavoro superiore alle quattro ore giornaliere e per un massimo di cinque giorni a settimana. In generale, i valori monetari possono essere costituiti, in tutto o in parte, anche da tickets restaurant
In aggiunta alla retribuzione prevista dal CCNL Confapi Aniem, al personale addetto ai lavori di asfaltatura sarà riconosciuta un’ulteriore indennità oraria di 0,10 euro, a partire dal periodo di paga di competenza del mese di maggio 2024, per le seguenti lavorazioni:
– asportazione pavimentazione
– preparazione base
– posa di conglomerato bituminoso
– binder e tappeto di usura
– ripristino segnaletica orizzontale.
Le Parti hanno concordato che tale indennità è intesa come assorbibile da eventuali future somme riconosciute per analogo titolo ed erogate in forza di prossime previsioni del CCNL Confapi Aniem e/o di Accordi collettivi sovraordinati.
Le aziende, in virtù dell’aumento del tasso di inflazione causato dal caro energia e dall’aumento generalizzato delle materie prime, metteranno a disposizione dei lavoratori un importo:
– di 250,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2024; 
– di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2025;
– di 150,00 euro a titolo di sostegno al reddito per l’anno 2026.
Tali importi dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori entro il periodo di paga di competenza del mese di luglio di ogni anno e da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, convenendo che i detti importi possano essere assolti dalle aziende anche con il tramite di carte carburante o di carte buoni spesa. Avranno diritto al sopra citato importo i lavoratori in forza al mese di luglio di ogni anno preso a riferimento (con almeno un giorno lavorato nel mese di luglio), aventi un rapporto di lavoro subordinato, non in prova, a condizione che gli stessi lavoratori siano stati in forza presso l’azienda per almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi due anni.