Legge di bilancio 2022: primi chiarimenti sui trattamenti di integrazione salariale

Si forniscono le prime indicazioni per l’accesso al trattamento di integrazione salariale relativamente alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022.

Le modifiche disposte con la legge di bilancio 2022 sono entrate in vigore il 1°gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa integrati dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, decorrenti dal 1°gennaio 2022. Le innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione /sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Con l’articolo 1, commi 191 e 192, della legge in parola, si modificano le disposizioni degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 148/2015 e, in particolare con il comma 1 lett. a), modifica il dettato dall’articolo 1, disponendo l’ampliamento della platea dei lavoratori quali possibili beneficiari delle integrazioni salariali. Con le modifiche, si dispone esplicitamente che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, decorrenti dal 1°gennaio 2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato – ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti- anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il citato articolo comma 192, lett. da a) a c), nel modificare l’articolo 2 del d.lgs. n. 148, interviene destinando il trattamento di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato senza più circoscrivere l’intervento ad una sola tipologia di tale rapporto di lavoro.
In particolare, abrogando, all’articolo 2 la parola “professionalizzante” si inseriscono nella platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di CIGS i lavoratori assunti con contratto di apprendistato a prescindere dalla tipologia dello stesso, comprendendo dunque l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Lo stesso dicasi per gli apprendisti alle dipendenze di datori di lavoro rientranti sia nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), per le causali ordinarie.
Infine, con l’introduzione di un ultimo periodo al comma 4, dell’articolo 2 del d.lgs. n. 148, si precisa, che non debba essere pregiudicato – nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro- il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

La legge di bilancio modifica altresì il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro (articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/20215) che i lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva presso la quale operano, per poter essere ricompresi nella platea dei beneficiari delle integrazioni salariali.
Il citato requisito passa dai precedenti 90 giorni a solo 30 giorni, che devono esser stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario. Resta fermo che tale requisito non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) riconosciuti per la causale di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale.
Il requisito dell’anzianità dei 30 giorni si consegue in relazione allo svolgimento di effettivo lavoro, intendendo con tale locuzione le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla tipologia di orario di lavoro svolto, indipendentemente dal fatto che tale anzianità sia o meno maturata in via continuativa o che sia immediatamente precedente all’inizio dell’intervento dell’ammortizzatore sociale e comprendendo nel computo anche le giornate di sospensione dall’attività lavorativa derivanti dalla fruizione di ferie , festività , infortuni e astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Nel corso dei programmi contemplati dal decreto legislativo n. 148/2015 non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro della medesima impresa, entrambi interessati da interventi di CIGS.
Il requisito di anzianità, innanzi citato, del lavoratore -che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto- si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impegnato nell’attività appaltata.

Dopo l’articolo 2, del d.lgs. 148, la riforma introduce l’articolo 2 bis, che prevede nuovi criteri per il computo dei dipendenti ai fini del ricorso all’intervento di cassa integrazione. La norma, intervenendo sulle disposizioni generali, definisce in termini di ampliamento e di universalità quali lavoratori debbano essere considerati al fine della determinazione delle soglie dimensionali per l’accesso alle prestazioni di integrazione al reddito.
Come è noto, per l’accesso ai trattamenti di integrazione è richiesto che l’impresa abbia alle proprie dipendenze mediamente più di 15 dipendenti, da calcolarsi in riferimento al semestre precedente la data di presentazione della domanda. Nel computo di tale quota minima di dipendenti sono inclusi i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti e, per effetto della riforma, anche i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione, sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Si chiarisce, con il nuovo comma, che sono da includersi nel calcolo dell’organico lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori etero-organizzati di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 81/2015, i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Resta fermo che si prescinde, invece, dalla verifica del numero dei dipendenti nelle ipotesi di accesso agli ammortizzatori sociali straordinari da parte di:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema  aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4, comma 2, del DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Il requisito relativo alla classe dimensionale, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda, le cui richieste di accesso agli ammortizzatori sociali siano state presentate prima che siano trascorsi sei mesi dall’operazione societaria del trasferimento di azienda, deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

Dal 1° gennaio 2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, si ha l’eliminazione del c.d. tetto basso della misura del trattamento di integrazione salariale, con la previsione, invece, di un unico tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5 lettera b)).
In particolare, i trattamenti di integrazione salariale saranno, erogati ai lavoratori coinvolti, commisurandoli, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento nella misura e nel limite massimo dell’importo massimo mensile come rivalutato ai sensi delle indicazioni previste.
Detto importo è calcolato e rivalutato annualmente dall’INPS secondo gli indici ISTAT e prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Per l’anno 2021, è stato quantificato in € 1.199,72.

Dal 1° gennaio 2025, un calcolo della contribuzione addizionale ridotta. In particolare, la disposizione prevede una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote.
Per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall’ultima richiesta, la misura – premiante- sarà calcolata secondo le seguenti aliquote:
– al 6% fino a 52 settimane di ricorso all’ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
– al 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– al 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Resta fermo che non sono tenute al versamento del contributo addizionale le seguenti imprese:
– sottoposte a procedura concorsuale;
– ammesse all’amministrazione straordinaria e che ricorrono ai trattamenti di cui all’articolo 7, comma 10 ter, del DL 20 maggio 1993, n. 148 come convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Con l’articolo 7 del decreto legislativo n. 148 è disposto che le integrazioni salariali sono corrisposte dall’impresa ai lavoratori aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. L’Istituto nazionale di previdenza sociale rimborsa o conguaglia l’importo delle integrazioni secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Con la legge di bilancio 2022, viene introdotto all’articolo 7 del d.lgs. n. 148, il comma 5 bis che pone degli obblighi, a pena di decadenza, in capo al datore di lavoro che non anticipa il versamento del trattamento integrativo ai lavoratori.
In particolare, nelle ipotesi in cui il Ministero del lavoro abbia autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell’autorizzazione, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.
Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
Resta fermo che lo stesso Ministero del lavoro conserva la possibilità di disporre una successiva revoca dell’autorizzazione a tale modalità di erogazione del trattamento di integrazione salariale, a seguito degli esiti degli accertamenti da parte dell’organo ispettivo della carenza dei parametri indicati in nota circolare n. 26511 del 2009, sull’indice di liquidità o nelle ipotesi in cui il medesimo servizio ispettivo accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario da parte dell’impresa istante.

L’articolo 1, comma 197 della legge 234/2021 introduce all’articolo 8 del d.lgs. n. 148 le seguenti modifiche e novità.
In primo luogo, al citato articolo 8 è sostituita la rubrica che non è più “Condizionalità e politiche attive del lavoro” ma passa ad essere “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa”, al contempo, si dispone, poi, l’abrogazione della disposizione di cui al primo comma e l’integrale sostituzione del dettato di cui al secondo comma.
In particolare, il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro- attività di lavoro subordinato di durata superiore ai sei mesi nonché attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.
Qualora poi, il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Legge di Bilancio 2022: ridotta l’Irpef sui redditi di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene rimodulata l’IRPEF con una nuova suddivisione delle fasce di reddito, la riduzione delle aliquote per gli scaglioni di reddito intermedi e l’incremento delle detrazioni d’imposta collegate al reddito di lavoro, nonché la modifica del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 1, co. 2 e 3 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – cd. Legge di Bilancio 2022)

Con lo scopo dichiarato di ridurre la pressione fiscale, la Legge di Bilancio 2022 modifica l’articolo 11 del TUIR con una rimodulazione degli scaglioni di reddito, che passano da 5 a 4, e la contestuale redistribuzione delle aliquote IRPEF, con un riduzione di quelle sulle fasce di reddito intermedie.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’IRPEF (lorda) è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Legge di Bilancio 2022, inoltre, modifica l’articolo 13 del TUIR, con una rimodulazione delle detrazioni di lavoro.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022:
– per i redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
È previsto un incremento di tale detrazione, di 65 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 25.000 e 35.000 euro.

– per i redditi di pensione spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
c) 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.0 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche per la detrazione sui redditi di pensione è previsto un incremento, pari a 50 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 25.000 e 29.000 euro.

– per i redditi di lavoro autonomo, d’impresa e assimilati spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari a:
a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.
Anche per la detrazione sui redditi di lavoro autonomo, d’impresa e assimilati viene previsto un incremento, pari a 50 euro, qualora il reddito complessivo risulti tra 11.000 e 17.000 euro.

Sempre in relazione alla tassazione dei redditi di lavoro, la Legge di Bilancio 2022 modifica le disposizioni contenute nel D.L. n. 3 del 2020 riguardanti il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, abrogando contestualmente l’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante in relazione ai medesimi redditi di lavoro, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportato al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro (non più 28.000 euro).
Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda.

Legge di Bilancio 2022: bonus edilizia, verde, facciate e barriere architettoniche

A seguito dell’approvazione della legge di Bilancio 2022, sono state disposte la proroga delle detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e del Bonus verde, le modifiche al bonus facciate ed è stata introdotta la detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (art. 1, commi 37-39 e 42).

Efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

Disposta la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Bonus verde

Prorogata fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Bonus facciate

Estesa al 2022 l’applicazione del cosiddetto “bonus facciate” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
A tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

FASCHIM: prestazioni straordinarie covid19

A partire dal 1 gennaio 2022 sono disponibili le prestazioni straordinarie covid19 nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, a favore dei dipendenti dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settorai abrasivi, lubrificanti, gpl, minerario e coibenti.

Le prestazioni straordinarie presenti nell’Appendice 1 al regolamento 2022 del Fondo di Assistenza Sanitaria Faschim, sono state rinnovate fino al 31/3/2022. L’unica variazione riguarda la trasformazione della diaria di isolamento domiciliare in una indennità per isolamento domiciliare.

1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

2- DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone molecolare positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.
La prestazione è erogabile per ricovero in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

3- INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare positivo Covid-19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
Le prestazioni di cui al punto 3 sono erogabili per un solo evento nel periodo.
Le prestazioni di cui al punto 3 non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020-31/12/2021
La prestazione è erogabile per isolamento domiciliare in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La prestazione è erogabile se la data del referto del tampone molecolare è compresa nel periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie e l’associato risulta assistibile.

4-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 1 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

5- INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 2 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di cui al punto 4 all’interno del medesimo ricovero.

6- PRESTAZIONI POST RICOVERO

In caso di ricovero ospedaliero che ha comportato una diagnosi COVID con data di dimissione compresa nel periodo dal 1/7/2021 al 31/12/2021 e di cui è stata riconosciuta dal Fondo la diaria per ricovero di cui ai punti 1 e 2, sono usufruibili le prestazioni aggiuntive indicate nell’elenco (allegato all’appendice) secondo quanto di seguito previsto.
Il fondo rimborsa l’80% dei costi sostenuti relativi alle prestazioni riportate nell’elenco ed entro il massimale di 1.000 euro.
È necessario presentare, unitamente alla fattura di cui si chiede il rimborso, la lettera di dimissione ospedaliera.
Per le prestazioni indicate nell’elenco relative alla Fisiokinesiterapia: deve risultare chiaramente l’abilitazione professionale in fisiokinesiterapia della persona che ha effettuato le prestazioni.

Legge di bilancio 2022: escluse dall’Irap le persone fisiche

Dal 2022 le persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive. (art. 1, commi 8 e 9, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto Irap, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni (di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3, decreto legislativo n. 446 del 1997).

A decorrere dall’esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall’applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall’applicazione di maggiorazioni regionali vigenti.

Proroga prestazioni emergenza covid-19 di ENFEA

Le Parti istitutive dell’Ente Bilaterale Nazionale ENFEA hanno convenuto di prorogare al 31/3/2022 il termine ultimo di presentazione delle richieste di contributo relative alle iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid 19 di cui al Regolamento provvisorio dedicato.

L’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL, visto il provvedimento del Governo che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza Covid 19, hanno convenuto di prorogare alla medesima data del 31/3/2022 il termine ultimo di presentazione delle richieste di contributo relative alle iniziative straordinarie di sostegno al lavoro in presenza di Covid 19 di cui al Regolamento provvisorio dedicato, fatti salvi i massimali e le specifiche condizioni previsti dal Regolamento stesso.
Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:
– Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.
– Avranno diritto agli interventi i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 12 (dodici) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione.
Le prestazioni erogate da ENFEA sono le seguenti:

a) contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:
In presenza nel corso dell’anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:
a1. € 500,00 (cinquecento/00) per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate;
a2. € 800,00 (ottocento/00) al superamento delle 100 giornate individuali di integrazione.

b) contributo per utilizzo servizi all’infanzia:
b1. Asilo nido;
In alternativa
b2. Baby sitter, essendo, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e avendo in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l’assistenza al proprio figlio/i in alternativa all’asilo nido/scuola materna.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

c) Contributo spese Scuola Materna
La misura del contributo è pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.
c1) Contributo scuola elementare
La misura del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per figlio.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

d) Contributo spese Scuola Media Inferiore
La misura del contributo è pari a € 150,00 (centocinquanta/00)/anno per figlio e/o lavoratore.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

e) Contributo spese Scuola Media Superiore
La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno per figlio e/o lavoratore.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

f) Contributo spese Università
La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00)/anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi.
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

g) Contributo spese Laurea
La misura del contributo è pari a € 1.000,00 (mille/00) per figlio e/o lavoratore a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).
Il titolo a prestazione è per singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad Enfea, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

h) Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)
Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno.

i) Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore
La misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta/00)/anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

j) Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL
In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione Inps), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento/00)/mese, per un massimo di 6 mesi.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

n) Contributo sostegno vittime violenza di genere
Contributo di € 700,00 (settecento/00) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

o) Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente
In occasione della nascita del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.
La misura del contributo è pari ad € 2.000,00 (duemila/00)
p) Contributo per acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore)
Per il sostegno nella didattica a distanza, viene corrisposto un contributo per l’acquisto tablet e/o PC destinato ai figli in età scolare (dalla scuola elementare alla scuola media inferiore)
La misura del contributo è pari ad € 300,00 (trecento/00) max.

q) Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19
Contributo una tantum rivolto al figlio/a, presenti nel nucleo familiare e conviventi, che causa Covid, è ricorso, o ha in corso, trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici per un periodo non superiore a mesi 12 dall’inizio del trattamento, con rilevante incidenza sul bilancio familiare.
La misura del contributo è pari € 1.000,00 (mille/00) max per nucleo familiare.

r) Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave
Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) anno.

s) Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per i componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi)
A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, per spese per cure odontoiatriche non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, destinato ai componenti del nucleo familiare (coniuge e/o figli/e conviventi).
La misura del contributo è pari a € 100,00 (cento/00) max per ogni componente il nucleo familiare. Documentazione da produrre: idonea documentazione medica e fiscale.

k) Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo defibrillatore
– Contributo per l’acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento/00) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
– Contributo di € 100,00 (cento/00) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa.

l) Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999
In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n° 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l’assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:
1.1 assunzione a tempo indeterminato;
1.2 contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.
La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) una tantum.

m) Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità
Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00).

t) Contributo per rimborso spese in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda
Contributo per rimborso spese rimaste a carico dell’azienda in caso di vaccinazione anti Covid effettuata in azienda e/o presso hub e/o struttura privata da personale sanitario (medico competente, personale infermieristico, struttura sanitaria privata accreditata dalla Regione).
Misura del contributo: € 20,00 (venti/00) a dipendente per singola inoculazione

u) Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.
Per i rapporti di lavoro stipulati a far data dall’1/1/2021 e fino alla data del 31 dicembre 2023, viene erogato un contributo una tantum per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Misura del contributo: € 1.000,00 (mille/00)

v) Contributo una tantum per la formazione a favore dei dipendenti che in forza di accordi sindacali hanno utilizzato il credito d’imposta 4.0 a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale.
Contributo, una tantum, destinato alle aziende che, in base ad accordi sindacali aziendali o in adesione ad accordi provinciali, nel periodo dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, hanno utilizzato o utilizzeranno il credito d’imposta per la formazione 4.0 a favore dei dipendenti, a seguito di innovazione tecnologica e/o digitale introdotta
Misura del contributo:
€ 700,00 (settecento/00) per aziende fino a 30 dipendenti € 900,00 (novecento/00) per aziende da 31 a 100 dipendenti € 1.300,00 (milletrecento/00) per aziende con oltre 100 dipendenti

Ultima tranche di tantum per i dipendenti dei Servizi Postali in Appalto

3 GEN 2022  Spetta, con la busta paga del mese di dicembre, la quarta e ultima tanche di una tantum al personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto

Ai lavoratori in forza al 14/7/2020 è erogato un importo “una tantum” per il terzo livello pari a € 200 lordi, riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue, corrisposto pro-quota con riferimento a tante quote mensili quanti sono i mesi di servizio effettivo prestati nel periodo 1 gennaio 2017-31 luglio 2020.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a tutti gli effetti, come mese intero.
Detto importo sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
L’importo è stato suddiviso, con le seguenti modalità:
– € 50,00 già erogati con la retribuzione del mese di agosto 2020;
– € 50,00 gia erogti con la retribuzione del mese di febbraio 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di agosto 2021;
– € 50,00 con la retribuzione del mese di dicembre 2021
L’importo sarà erogato ai lavoratori in forza alla data di erogazione di ciascuna tranche, in proporzione al numero di mesi svolti presso l’azienda .
L’importo è escluso dalla base di calcolo del t.f.r. ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Liv.

Importi singola tranche

68,03
56,97
50,00
4° s. 47,54
45,08
40,98

Assegno unico e universale dal 1° marzo 2022

Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE

 

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti ugualia chi esercita la responsabilità genitoriale.
Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile in forma i genitori sull’assegno.

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superioria 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili.Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno. La maggiorazione è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.
La maggiorazione mensile è pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare,e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno.
La maggiorazione mensile in parola spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato entro 20 giorni dal 30 dicembre 2021.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda. 

Legge di Bilancio 2022: Superbonus e cessione del credito o sconto in fattura

La Legge di bilancio 2022, ai commi 28-30 dell’art 1 ha disposto la proroga del Superbonus, le misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici, la proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile e le misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.

Proroga Superbonus e misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

Il comma 28 introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario.

In sintesi per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025). La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023).
Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). La norma sopprime altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Viene soppressa inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).
Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
Viene stabilito, altresì, che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
Nel corso dell’esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che:
– estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
– dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Inoltre, è stato fissato al 110 per cento l’ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009.

Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Il comma 29, modificato al Senato, proroga:
– agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
– al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
In sede referente sono state trasfuse nella norma alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera.
Nella medesima sede è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti

Il comma 30, introdotto al Senato, riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

Nuovo CIPL per i settori dell’Edilizia Industria e Artigiana della Provincia di Savona

Firmato Il giorno 15/12/2021, tra UNIONE INDUSTRIALI della Provincia di Savona, ANAEPA-CONFARTIGIANATO Costruzioni Savona, CNA Costruzioni Savona e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL il CIPL per il settore dell’Edilizia Industria e per quello dell’Edilizia Artigianato da valere per tutto il territorio della Provincia di Savona

Il presente CIPL è valido per tutto il territorio della Provincia di Savona, entra in vigore il 1/1/2022 e avrà vigenza triennale per tutte le imprese edili che svolgono le lavorazioni elencate nei CCNL sia Industria sia Artigianato e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigianale delle imprese stesse.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

EVR – Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio in sostituzione dell’EET Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 4%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data dell’1/7/2014, sarà riconosciuto a consuntivo e erogato su quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua eventuale diversa quantità, entro il mese di novembre di ogni anno le Parti Sociali si incontreranno per determinare la misura dell’EVR a valere per l’anno successivo, mediante una valutazione effettuata sui seguenti quattro indicatori:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Savona;
– monte salari denunciato in Cassa Edile;
– ore denunciate alla Cassa Edile di Savona, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;
– un ulteriore indicatore concordato annualmente dalle Parti Sociali sottoscritte.
Dell’esito di tale verifica, le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per l’anno di riferimento, provvederanno a dare informativa alle imprese, onde consentire alle stesse di procedere al successivo calcolo a livello aziendale.
In sede di stipula del presente contratto, per quanto riguarda l’anno 2021, le Parti, eseguito il raffronto dei tre indicatori previsti dal Contratto Nazionale, tutti negativi, constatano che a livello territoriale esistono le condizioni per il riconoscimento dell’EVR. I valori mensili da riconoscere secondo quanto previsto, sono riportati di seguito:

Livelli

Importi in Euro

Livello 7 48,90
Livello 6  44,00
Livello 5 36,70
Livello 4 34,25
Livello 3 31,80
Livello 2 28,62
Livello 1 24,45

Le Parti inoltre individuano quale quarto indicatore valevole per l’anno 2022 il numero medio di operai occupati per impresa, confermando al contempo la necessità di incontrarsi nel mese di novembre 2022 per le opportune verifiche e l’individuazione del quarto indicatore per l’anno successivo.

Indennità di reperibilità
Qualora siano istituiti turni di Reperibilità ai lavoratori cui sarà richiesta è riconosciuta una indennità determinata come segue:
– ai lavoratori soggetti a reperibilità è riconosciuta la somma settimanale di euro 50 lordi per ogni settimana intera di reperibilità (da lunedì a domenica)
– la reperibilità può essere regolata a giornate intendendosi per tali gruppi consecutivi di 24 ore, in tal caso l’indennità giornaliera è fissata in euro 8 lordi dal lunedì al sabato ed euro 10 lordi per giornata festiva;
– oltre a quanto sopra verrà erogata la paga prevista dal contratto per le ore effettivamente lavorate.

Trasferta giornaliera
L’indennità di trasferta giornaliera è pari al 18% in tutti i casi in cui il lavoratore sia comandato oltre i 10 Km. dai confini territoriali del Comune ove è situato il cantiere per il quale è stato assunto, a meno che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell’operaio o quando questo venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
Nel caso l’impresa provveda al trasporto dei lavoratori con mezzo aziendale, per i soli lavoratori, non autisti, comandati alla guida per il tragitto di andata e ritorno, l’indennità sopra indicata è integrata con un elemento forfettario giornaliero omnicomprensivo pari a 10 €.
In caso di trasferta giornaliera, il lavoratore avrà diritto ad un pasto caldo, rimborsato a piè di lista.
In tale caso, o qualora il pasto caldo sia sostituito dall’indennità di mensa o da un ticket – pasto di pari importo, il valore della trasferta giornaliera è ridotto di un terzo per ogni pasto erogato/rimborsato/sostituito.
L’indennità di trasferta è calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL compreso l’EDR.

Indennità sostitutiva di mensa
L’impresa, ove non sia istituito un servizio mensa in cantiere e ove non provveda a fornire un ticket-pasto, potrà fornire tale servizio stipulando convenzioni per garantire ai lavoratori il consumo di un pasto caldo.
 In alternativa a quanto sopra previsto, l’impresa potrà corrispondere una indennità sostitutiva di mensa pari ad euro 10,00 lordi giornaliera.
Dall’1/7/2024 l’indennità di mensa è elevata a euro 10,25 lordi giornalieri.

Indennità di rasporto
E’ dovuta all’operaio una indennità di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta stabilito dall’impresa.
La misura dell’indennità è stabilita in euro 3,25 lordi per ogni giornata di presenza in cantiere.
L’indennità non è dovuta nel caso in cui l’impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri nel raggio di metri 1.000 circa dall’abitazione.
L’indennità è dovuta solo per i giorni di presenza effettiva in cantiere.
Per giornata di presenza in cantiere si intende anche quella in cui il lavoratore si sia presentato e non abbia potuto prestare la sua opera per qualsiasi causa a lui non imputabile.
L’indennità è elevata a euro 3,50 lordi a decorrere dall’1/1/2024.

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

EVR – Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell’EVR, si rinvia a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai.

Indennità sostitutiva di mensa – Impiegati
L’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati edili è fissata nella misura di euro 113,16 mensili.
E’ consentita agli impiegati la possibilità di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai. In tal caso l’indennità di mensa non è dovuta proporzionalmente.
A tal fine e a tutti i fini legali e contrattuali, il valore giornaliero della suddetta indennità di mensa è fissato in euro 4,35. Tale valore è altresì il valore giornaliero di riferimento nel caso in cui agli impiegati non venga erogata l’indennità mensile di mensa ma usufruiscano di un servizio sostitutivo (ticket-ristorante).
Per gli impiegati tecnici che per mansione si spostano sui cantieri come gli operai di cantiere, l’indennità di mensa segue le regole di imponibilità fiscale e contributiva degli operai. Resta ferma anche per essi la possibilità di accedere ai servizi di mensa/pasto secondo quanto sopra precisato.

Indennità di trasporto – Impiegati
E’ riconosciuta agli impiegati edili l’indennità di trasporto nella misura di euro 60,32 mensili.