CCNL Catering Aereo: con la retribuzione di luglio in arrivo nuovi minimi retributivi

Per il personale del trasporto aereo sono previste nuove retribuzioni 

Con il CCNL del 7 dicembre 2022 Federcatering, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-Trasporti hanno stabilito nuovi minimi retributivi a partire dal mese di luglio. I nuovi importi riguardano tutto il personale di terra e di volo per l’intera industria del Trasporto Aereo italiano le cui attività sono interessano i servizi di lavoro aereo con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i vettori aerei con lavoratori e lavoratrici stabilmente operanti in Italia; i servizi di manutenzione aeronautica; i servizi di gestione aeroportuale; i servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale); i servizi di catering aereo e i servizi ATM diretti e complementari. Di seguito vengono riportati i nuovi minimi. 

Livello Minimo Contingenza Totale
Quadro A 1.889,56 542,70 2.432,26
Quadro B 1.714,60 537,59 2.252,19
Categoria C 1.469,63 537,59 2.007,22
Categoria D 1.231,72 531,59 1.763,31
Categoria E 1.161,73 528,26 1.689,99
Categoria F 1.091,74 524,94 1.616,68
Categoria G 881,77 522,37 1.404,14
Categoria H 790,80 520,51 1.311,31
Categoria I 699,83 518,45 1.218,28

Trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi

L’Agenzia delle entrate ha risposto a una richiesta di consulenza giuridica relativa al trattamento ai fini dell’imposta ipotecaria, delle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi degli articoli 74 e 75 del Codice di giustizia contabile (Agenzia delle entrate, risoluzione 2 luglio 2024, n. 33/E).

In risposta alla questione portata all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, viene chiarito che ai fini fiscali, l’articolo 1 del TUIC prevede che le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all’imposta ipotecaria secondo le disposizioni presenti nel testo unico e nella tariffa allegata. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti.

L’agenzia rileva che, ai sensi dell’articolo 4, della tariffa allegata al citato decreto, è soggetta all’imposta ipotecaria nella misura di euro 200 la trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari.

 

Per quanto riguarda i soggetti passivi delle imposte, l’articolo 11 del TUIC stabilisce che sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale coloro che richiedono le formalità e le volture e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità o la voltura. Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità o la voltura e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca, nonché l’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria.

 

Ai sensi dell’articolo 15 del TUIC possono essere eseguite anche senza previo pagamento delle imposte:

  • le iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che sono richieste dal pubblico ministero nell’interesse di privati, da pubblici ufficiali e da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge;

  • le formalità e le volture richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri.

Il successivo articolo 16 prevede, altresì, che sono eseguite con prenotazione a debito dell’imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:

  • le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all’art. 316 del codice di procedura penale;

  • le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997;

  • le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2 dell’art. 6;

  • le formalità e le volture richieste nei procedimenti civili nell’interesse dello Stato e di persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;

  • le formalità e le volture relative a procedure di fallimento e ad altre procedure concorsuali.

Tra le ipotesi tassative in cui è possibile utilizzare l’istituto della prenotazione a debito come modalità di riscossione differita dell’imposta, non è previsto, nell’ambito dell’articolo 16 predetto, il sequestro conservativo richiesto nel giudizio di responsabilità contabile, di cui agli artt. 74 e 75 del Codice della giustizia contabile.

Secondo il parere dell’Agenzia, l’applicazione dell’esenzione al sequestro conservativo in esame per le misure adottate nell’interesse dello Stato appare condivisibile allorquando l’azione erariale sia diretta a sanzionare e riparare un danno occorso alle entità territoriali centrali e nazionali, ma non può riguardare soggetti diversi, che pure possono avvantaggiarsi del procedimento cautelare posto in essere dalla Procura contabile.

 

La previsione agevolativa di cui all’articolo 1, comma 2 del TUIC, infatti, ha ad oggetto le sole formalità eseguite nell’interesse dello Stato, ove per Stato deve intendersi unicamente lo “Stato-persona” con esclusione di ogni interpretazione estensiva della definizione.

Come rilevato anche dalla Direzione istante, la giurisdizione contabile riguarda oltre che lo “Stato-persona” anche una serie di soggetti non statali di varia natura (enti pubblici territoriali e non territoriali, società partecipate etc.). Pertanto, in linea con il delineato impianto normativo e di prassi, l’Agenzia ritiene che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalità a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell’esenzione.

Una volta eseguita la formalità, l’Ufficio procederà al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all’articolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale è stata eseguita la formalità.

Arriva la disciplina della professione di guida turistica

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il regolamento con i criteri, l’istituzione dell’elenco nazionale e le modalità di esercizio della professione (D.M. 26 giugno 2024).

Con il D.M. 26 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, è stato approvato il Regolamento recante disposizioni applicative per l’attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della Legge n. 190/2023 recante: “Disciplina della professione di guida turistica“.

Il provvedimento che entrerà in vigore il prossimo 13 luglio, regolamenta molteplici aspetti della professione: da quelli formativi alle modalità di esercizio del lavoro; dall’istituzione dell’elenco nazionale alle modalità di svolgimento degli esami di abilitazione.

L’abilitazione

Il Capo I (articoli da 1 a 4) del decreto ministeriale in argomento si occupa di criteri e modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica nei quali vengono indicati i requisiti per la partecipazione all’esame nazionale, la procedura per il conseguimento dell’abilitazione e le prove di esame (scritta, orale e teorico-pratica).

L’elenco nazionale

Il Capo II del provvedimento (articoli da 5 a 12) istituisce l’Elenco nazionale delle guide turistiche, articolato in 2 sezioni: chi ha superato l’esame di abilitazione nazionale e chi ha ottenuto il riconoscimento della qualifica all’estero.

L’esercizio della professione

Gli articoli da 13 a 20 (Capo III) regolano le condizioni e le modalità per l’esercizio della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all’estero, ovvero: sulla base di titoli ottenuti nell’UE, dello Spazio economico europeo e in Svizzera (articolo 13), mentre l’articolo 20 cura l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli appena citati.

La formazione e l’apparato sanzionatorio

La disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica è il tema affrontato dagli articoli da 21 a 23, mentre il controllo, l’accertamento e l’irrogazione delle eventuali sanzioni amministrative sono demandate ai comuni competenti in base al luogo.

I contributi da versare

Infine, gli articoli da 28 a 31 determinano i vari contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni: dal contributo di partecipazione all’esame di abilitazione a quello per il rilascio del tesserino; dal contributo per lo svolgimento della prova attitudinale alla copertura dei costi per lo svolgimento dei corsi di specializzazione, di aggiornamento e di formazione complementare.

CCNL BCC: ancora distanze sulla partita economica

Rinviata all’8 luglio la trattativa sul rinnovo del contratto

Nei giorni scorsi, le Segreterie Nazionali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl, Uilca e Federcasse hanno continuato il confronto volto al rinnovo del CCNL del settore Credito Cooperativo.
Registrandosi ampie distanze sulla partita economica degli arretrati e delle quote di erogazione degli adeguamenti tabellari, le Parti Sociali hanno convenuto di rimandare la discussione all’ 8 luglio, nella speranza di raggiungere quanto presto ad un accordo che possa soddisfare le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici. 
Tuttavia, duranti i colloqui svoltisi il 28 e 29 giugno 2024, sono stati fatti notevoli progressi in tema di:
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di mezz’ora, senza impatto sulla retribuzione, a partire dal 1° luglio 2025;
– previsione di una contribuzione datoriale alla Banca del Tempo Solidale del 30% rispetto a quanto versato dai dipendenti;
– destinazione della contribuzione dedicata al Fondo di Sostegno al Reddito al Fondo Occupazione Credito Cooperativo, per due anni, alla Cassa Mutua Nazionale e alla premorienza;
-individuazione di una nuova indennità di “cash-less” pari a 90,00 euro e di permessi dedicati al tema delle molestie e violenze di genere.
Prima del prossimo incontro, le banche di credito cooperativo effettueranno delle verifiche interne per poter negoziare con un mandato chiaro ed avvicinarsi alle richieste avanzate dalle OO.SS. anche in ordine all’aspetto economico. 

CCNL Scuola: sottoscritta l’ipotesi di intesa per il personale docente e Ata

Prevista l’estensione di ulteriori deroghe per docenti e personale Ata, novità anche per i DSGA

Il 27 giugno scorso è stata sottoscritta un’ipotesi di intesa che integra e aggiorna quanto disposto all’interno del CCNI 2019-2022 e confermando l’accesso alle operazioni per il personale docente e Ata in possesso dei requisiti specifici per le utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. Il delegato del Ministero dell’istruzione e del merito e le OO.SS. Flc-Cgil, Cisl-Fsur, Snals-Confsal, Federazione Gilda-Unams e Anief hanno convenuto su alcuni punti considerati fondamentali come, ad esempio, il superamento dei vincoli di permanenza per i neo assunti e il conferimento degli incarichi per la copertura dei posti liberi o vacanti dei DSGA. 
Per quanto riguarda i docenti, è stato attenuato il blocco legislativo con l’estensione delle deroghe e viene garantita la partecipazione ai lavoratori che rientrano nelle categorie di cui al comma 8 dell’art. 34 del CCNL 2019/2021, come previsto dall’accordo integrativo al CCNI mobilità. Aggiunta anche la deroga che riguarda i docenti assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, e in seguito trasferiti d’ufficio su un’altra sede della provincia. Sono state aggiunte anche tutele per le lavoratrici vittime di violenza che risultano essere inserite in percorsi di protezione.

CCNL Alberghi Confcommercio: incontro per il rinnovo

Tra i temi trattati la sfera di applicazione, la maternità (obbligatoria), la paternità (obbligatoria e alternativa) ed i congedi parentali

Si è tenuto lo scorso 27 giugno il confronto tra Federalberghi, Faita e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs in merito al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo.
Durante l’incontro sono stati ripresi i seguenti temi:
– la sfera di applicazione con inclusione dei servizi termali e dei centri benessere integrati alle aziende alberghiere;
– la tutela per le donne vittime di violenza e contrasto alle molestie e alla violenza;
– la maternità (obbligatoria), paternità (obbligatoria e alternativa) e congedi parentali;
– la bilateralità;
– il contratto a tempo determinato (causali relative ai rapporti di lavoro sopra i 12 mesi e inferiori a 24 mesi);
– gli appalti di servizi/terziarizzazioni/internalizzazioni.
Il prossimo incontro è fissato per il 3 luglio 2024.

Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia: rettifica in caso di disoccupazione involontaria

L’INPS, rettificando quanto detto in precedenza, fornisce precisazioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori giapponesi distaccati in Italia (INPS, messaggio 2 luglio 2024, n. 2461).

L’INPS, con il messaggio n. 2199/2024, aveva dato istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati in applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile contenute nell’Accordo  sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge n. 97/2015, in vigore dal 1° aprile 2024.

 

In particolare, con riferimento al caso del distacco di lavoratori dal Giappone in Italia, quando in base alle previsioni dell’Accordo gli stessi sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens – denuncia individuale – il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine (art.13 accordo di sicurezza sociale Italia- Giappone)”.

 

L’INPS aveva poi precisato che, nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio.

 

Tuttavia, l’istituzione previdenziale giapponese ha comunicato all’Istituto che la copertura assicurativa in Giappone per la disoccupazione involontaria è attestata dalla compilazione della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”. Tale sezione è presente soltanto nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese.

 

Pertanto, a parziale rettifica di quanto comunicato con il predetto messaggio n. 2199/2024, l’INPS chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”, allegato al messaggio in commento.

Agenzia delle entrate: in arrivo gli avvisi su anomalie nei dati ISA

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di comunicazione ai contribuenti ISA di elementi o informazioni per semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 luglio 2024, n. 281202).

Al fine di attuare forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria che favoriscano, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale i seguenti elementi ed informazioni:

  • comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;

  • risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

Con il nuovo provvedimento n. 281202/20204 l’Agenzia individua le anomalie nei dati degli ISA, afferenti al triennio di imposta 2020-2022, che saranno comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.

 

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni potranno accedere agli elementi e alle informazioni consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun utente verrà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica o tramite PEC, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia.

 

I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia, potranno dunque regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Assunzioni beneficiari RDC, le indicazioni per l’esonero

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi al beneficio contributivo (INPS, circolare 28 giugno 2024, n. 75).

L’INPS ha provveduto a illustrare l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza (RDC) e ha, nel contempo, fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Bisogna innanzitutto rammentare che la misura è stata varata dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 294, Legge n. 197/2022) che ha previsto per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, avessero assunto beneficiari del RDC con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il riconoscimento, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Modalità di esposizione nella sezione <PosContibutiva> Uniemens

Per quel che riguarda gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, la circolare in commento, tra l’altro, riporta le modalità di esposizione nel flusso Uniemens dei dati relativi alla fruizione dell’esonero contributivo.

In particolare, nel caso della sezione <PosContibutiva>, in riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del Reddito di cittadinanza effettuate nel 2023, i datori di lavoro che intendono fruire della misura, devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. L’INPS, inoltre, segnala che che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, da valorizzare esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, devono essere successivamente riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice di nuova istituzione “L597”, avente il significato di “Conguaglio esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– con il codice di nuova istituzione “L598”, avente il significato di “Conguaglio arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

L’INPS rimarca che che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

La sezione <ListaPosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero in argomento, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

–  in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;

– in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

Infine, nella circolare in questione sono incluse le modalità di esposizione dei dati anche per quel che riguarda la sezione <ListaPosPA> per i datori di lavoro privati con iscritti alla gestione pubblica.

CCNL Pulizia: inviata la piattaforma unitaria per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati un aumento dei salari, la previsione del congedo per le donne vittime di violenza e maggiori tutele per le malattie oncologiche

I sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti hanno inviato alle associazioni datoriali del settore, Anip Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi e Unionservizi Confapi una richiesta di inizio delle trattative con allegata  la piattaforma rivendicativa unitaria per il rinnovo del contratto applicabile agli oltre 600mila dipendenti delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Di seguito le priorità del rinnovo.
Aumenti dei salari
I sindacati chiedono un incremento dei minimi tabellari, per garantire il mantenimento del potere di acquisto dei salari e la copertura degli indici inflattivi.
Lavoratori con contratto part time ciclico
La piattaforma prevede un sostegno al reddito strutturale per i lavoratori con contratto part time ciclico,per i periodi di sospensione dell’attività lavorativa,  con una quota a carico delle imprese.
Congedo maternità e paternità
 E’ richiesta da parte del datore di lavoro l’integrazione dell’indennità INPS per tutto il periodo di maternità e paternità alternativo, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione.
Congedo donne vittime di violenza
Previsti ulteriori 90 giorni e l’incremento dell’indennità con raggiungimento del 100% della retribuzione.
Contratto part-time
Prevista una maggiorazione per le ore supplementari pari al 35% e l’aumento dell’orario minimo settimanale a 18 ore.
Lavoro domenicale
Richiesta la maggiorazione del 50% per le ore di lavoro svolte la domenica.
Malattia
I sindacati chiedono tutele migliorative in caso di  malattie oncologiche e patologie gravi, con esclusione dal calcolo del periodo di comporto dei giorni di assenza dovuti a terapie salvavita.