Convenzione Inps/Regione Marche sulle misure di sostegno integrative per lo spettacolo

Si forniscono indicazioni sull’Accordo tra la Regione Marche e l’Inps sulle modalità di erogazione a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo di misure di sostegno regionale integrative delle indennità previste dalla normativa nazionale a seguito del COVID-19.

L’Accordo riguarda le seguenti categorie di lavoratori dello spettacolo:
– lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di marzo 2020, aprile e maggio 2020;
– lavoratori intermittenti dello spettacolo che hanno percepito il bonus statale pari a 600 euro nei mesi di aprile e maggio 2020;
– lavoratori dello spettacolo ex art. 9 DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
– lavoratori dello spettacolo percettori delle indennità Covid-19 (commi 1 e 6 dell’articolo 15 e commi 1 e 6 dell’articolo 15 bis del DL 28 ottobre 2020, n. 137), che siano percettori per la prima volta dell’indennità nazionale;
– lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 10, comma 6, del DL 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”);
– lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 42, comma 6, del DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali”.
La misura dell’indennità è pari a 585,43 euro, per ciascun beneficiario delle misure nazionali richiamate.
I beneficiari della integrazione sono residenti nella Regione Marche over devono aver ottenuto dall’lNPS il pagamento delle indennità nella misura e per le mensilità previste dalle diverse misure nazionali.
L’indennità integrativa è erogata dall’lnps ai predetti beneficiari, secondo quanto stabilito nell’Accordo, anche sulla base di più flussi di pagamento, senza necessità di presentare una apposita domanda.
L’INPS si impegna a fornire alla Regione Marche, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, come individuati dall’Accordo in parola, preliminarmente all’erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari.
L’Inps eroga l’indennità integrativa specificando, in sede di accredito, l’importo dell’indennità e aggiorna la Regione sullo stato di avanzamento delle erogazioni, nonché sugli esiti dei controlli e delle verifiche sui requisiti dei beneficiari.

Addizionale regionale all’IRPEF e la nuova articolazione degli scaglioni

La nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale (MEF – Risoluzione 01 febbraio 2022, n. 2/DF)

La legge di bilancio per l’anno 2022 (art. 1, commi 5 e 6, legge 30 dicembre 2021, n. 234) reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del TUIR effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
L’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:
a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.
Dal momento che l’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022.
E’ necessario, quindi, che le Regioni e le Province autonome adeguino la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 al quadro normativo statale innanzi delineato, attraverso un’apposita legge.
Occorre, inoltre, sottolineare che detta legge dovrà essere pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022 ed entro il 13 maggio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it.
Alla luce del delineato quadro normativo, occorre evidenziare che le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in esame non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.

Riordino ammortizzatori sociali: chiarimenti dell’Inps

L’Inps pubblica la circolare esplicativa con le prime indicazioni riguardanti il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, nonché chiarimenti in ordine all’esonero dal pagamento del contributo addizionale in favore delle aziende del settore turismo, ristorazione e intrattenimento per gli eventi di sospensione e/o riduzione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. (Circolare 01 febbraio 2022, n. 18).

Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali si pone nel solco delle politiche finalizzate all’allargamento della platea dei soggetti beneficiari, con un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”.
Le modifiche riguardanti la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022 resta applicabile la disciplina previgente.

Una delle novità di rilievo riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari, per cui sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia. Inoltre, riguardo agli apprendisti viene previsto l’accesso ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e l’assoggettamento alle relative contribuzioni di finanziamento.

È ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda. In ordine al calcolo dell’anzianità restano applicabili i criteri previgenti.

E’ eliminata la previsione di due massimali per fasce retributive e viene previsto un unico massimale – il più alto.

Riguardo alle modalità di erogazione dei trattamenti, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, viene previsto un termine specifico (entro il secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione) per l’invio all’Inps dei dati necessari per il pagamento. Il mancato rispetto del termine, determina che il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Con riferimento al computo dei dipendenti per la determinazione della “forza aziendale”, la norma recepisce le indicazioni già fornite dall’Istituto prevedendo che sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. In proposito l’Istituto ha chiarito che a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.

In merito alla compatibilità del trattamento di integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

La Circolare Inps n. 18/2022 affronta, poi, nel dettaglio le disposizioni specifiche riguardanti i diversi trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) riferiti alle varie gestioni (Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione straordinaria, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale, CISOA).

Infine, la suddetta Circolare chiarisce le modalità di applicazione dell’esonero dal contributo addizionale per le richieste di trattamenti di integrazione salariale relative ad eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori (Turismo, Ristorazione, Parchi divertimenti e Parchi tematici, Stabilimenti termali, Attività ricreative e delle altre attività) appositamente individuati con i codici ATECO, previsto dal “decreto sostegni-ter”.
Per tali trattamenti si applicano le regole di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga è, appunto, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Ne consegue che devono essere rispettate le disposizioni riguardanti l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Ai fini dell’accesso ai trattamenti, la domanda deve essere trasmessa secondo le consuete modalità, rispettando i termini ordinari e indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.

Domestici, contributi 2022

02 febb 2022 Si rendono noti gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Senza il contributo addizionale

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 8,25 € 7,31 € 1,46 (0,37) (2) € 1,47 (0,37) (2)
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,65 (0,41) (2) € 1,66 (0,41) (2)
Oltre € 10,05 € 10,05 € 2,01 (0,50) (2) € 2,02 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,06 (0,27) (2) € 1,07 (0,27) (2)

Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 8,25 € 7,31 € 1,56 (0,37) (2) € 1,57 (0,37) (2)
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,76 (0,41) (2) € 1,77 (0,41) (2)
Oltre € 10,05 € 10,05 € 2,15 (0,50) (2) € 2,16 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,14 (0,27) (2) € 1,14 (0,27) (2)

Coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Senza il contributo addizionale

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
AspI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITÀ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,009360 0,20% 0,065154
TOTALE 21,3675% 1,000000 21,4875% 1,000000

Comprensivo del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
AspI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITÀ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065212
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,010016 0,2000% 0,009956
TOTALE 19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000

Dichiarazione Redditi 2022: pronti i modelli

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dichiarativi 2022 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali dovranno utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia Entrate – comunicato 31 gennaio 2022).

I nuovi modelli sono disponibili nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.

Tra le novità di quest’anno, il nuovo Modello REDDITI PF, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021. In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.
Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021.
Tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica. E ancora, nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.

Anche i modelli REDDITI degli enti e delle società tengono conto delle novità per l’anno d’imposta 2021. In particolare, la nuova disciplina del “Patent box” con la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110%o dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Per usufruirne è stata prevista, inoltre, nel quadro OP la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS, una sezione per l’indicazione dei dati relativi all’opzione e il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto della “Patent box”.
Una nuova sezione XXIV del quadro RQ è stata predisposta per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.
È stato, inoltre, integrato il prospetto (nel quadro RS) per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “ACE innovativa” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 (che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto) e per gestirne la fruizione alternativa sotto forma di credito d’imposta.
Nel quadro RU sono stati inseriti i crediti d’imposta istituiti nel 2021, tra i quali il credito per le spese di sanificazione 2021, il bonus teatro e spettacoli, il credito R&S farmaci e vaccini e quello per la ricerca biomedica, il credito per la formazione professionale di alto livello, il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive e il bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Approvato il modello di dichiarazione IRAP 2022

Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2022” con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2021 (Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 30729).

Il Modello IRAP 2022 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2021, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.
I contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2021 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).
Qualora il modello IRAP 2021 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nel modello approvato nel 2022, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In particolare:
– per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
– per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Nel nuovo modello di dichiarazione IRAP 2022, sono state introdotte novità nella sezione Patent box. Nello specifico, la possibilità di utilizzare, nella determinazione del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Sono state introdotte anche novità per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali e per l’applicazione della disciplina c.d. ACE.

 

INPS: Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità

L’INPS, con messaggio 31 gennaio 2022, n. 471, comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità ex art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021)

L’art. 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), prevede un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
In attesa della pubblicazione della circolare dell’Istituto, con la quale saranno illustrate nel dettaglio le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021 nonché le istruzioni operative per la gestione dei pagamenti, con il messaggio n. 471 del 31 gennaio 2022, l’INPS comunica il rilascio della procedura informatica dedicata alla trasmissione delle domande per la fruizione del suddetto contributo per genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità.

A partire dal 1° febbraio 2022 la procedura in questione è disponibile on line sul portale istituzionale www.inps.it, per i cittadini muniti di SPID di almeno II livello, CIE o CNS.
Per i cittadini la procedura è disponibile accedendo al menu “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Contributo genitori con figli con disabilità”; per i Patronati, il servizio è presente all’interno del “Portale dei Patronati”.
Trasmessa la domanda e completata la protocollazione, è disponibile, nella sezione “Ricevute e provvedimenti” della medesima procedura, la ricevuta della domanda con l’indicazione del protocollo attribuito.
Nella domanda è necessario indicare, da parte del genitore-richiedente, il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo. Esclusivamente per l’anno di riferimento con competenza 2022, il genitore richiedente, attestando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma, può presentare domanda anche per l’anno 2021, selezionando l’apposito flag “Dichiaro di voler presentare domanda anche per l’anno 2021”.

È inoltre necessario indicare le seguenti modalità alternative di pagamento:

– bonifico domiciliato presso ufficio postale;
– accredito su IBAN (è possibile indicare IBAN nazionali o esteri su circuito SEPA).

Per quest’ultima opzione è possibile indicare degli IBAN di conto corrente bancario, di carta ricaricabile o di libretto postale.
Per le domande istruite positivamente e nei limiti di spesa previsti, si procederà centralmente all’emissione dei pagamenti di competenza dell’anno 2022 con cadenza di ratei mensili. Si fa riserva di comunicare con apposito successivo messaggio le modalità di pagamento per le rate di competenza dell’anno 2021, qualora spettanti.
Il provvedimento (di accoglimento o di reiezione) della domanda sarà reso disponibile a conclusione delle fasi istruttorie e sarà direttamente consultabile dal cittadino/Patronato accedendo alla procedura in argomento, sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda.

Superbonus: fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico su fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente), cessione del credito e spese sostenute in anni diversi (Agenzia delle entrate – Risposta 31 gennaio 2022, n. 56).

Nel caso di specie, il contribuente è proprietario di un fabbricato residenziale unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento sul quale sta effettuando un “intervento finalizzato al risparmio energetico costituito da: coibentazione delle superfici opache disperdenti per una superficie maggiore del 25 per cento dell’involucro disperdente, sostituzione serramenti, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia ibrida, installazione di impianto solare fotovoltaico”. Gli interventi in questione rientrano tra quelli ammessi alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
L’Istante, che intende avvalersi della cessione del credito corrispondente a tale detrazione ad una banca, specifica, inoltre, che nel 2021 ha già versato acconti per i suddetti lavori e che, nell’anno 2022, verserà altri acconti nonché il saldo. Rappresenta, infine, che, a causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022.
Tanto premesso, chiede se le spese sostenute a cavallo di due anni (2021-2022) e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito, e in tal caso quale annualità vada indicata ai fini della comunicazione dell’opzione per interventi edilizi e Superbonus.

In base a quanto previsto dal citato comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL è possibile esercitare l’opzione di cui al medesimo articolo 121 per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se lo stesso si riferisce ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, non rilevando la circostanza che detta percentuale si riferisca ad interventi realizzati in periodi d’imposta diversi.
Nel caso di specie, pertanto, considerato che secondo quanto riferito dall’Istante il primo SAL sarà emesso nell’anno 2022, sarà possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.
Considerato, inoltre, che il SAL emesso rendiconterà il corrispettivo maturato fino a quel momento, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento agli importi pagati nell’anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’Istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta e, eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Sulla base di quanto precede l’Agenzia ritiene, infine, assorbito il quesito in ordine alla annualità da indicare nel modello per la comunicazione dell’opzione di cessione, compilabile nel portale dell’Agenzia delle entrate tramite il software denominato ” Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”, rinviando alle istruzioni disponibili sul citato portale ed ai provvedimenti in premessa richiamati per le relative modalità di compilazione.

INPS: nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

L’Inps comunica il nuovo ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.
Tuttavia, il Ministero del lavoro ha segnalato la necessità di riconsiderare l’ambito di applicazione del Fondo, al fine di escludere i titolari di farmacia dall’alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Peraltro, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (bilancio 2022) ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali – alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati di seguito.

1 FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – AMBITO DI APPLICAZIONE (Allegato 1)
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
3 69.10.10 Attività degli studi legali 70701
4 – difesa degli interessi di una parte nei confronti di un’altra parte effettuata da (o sotto la direzione di) persone abilitate ad esercitare la professione forense, innanzi a un tribunale o altro organo giudiziario, e in particolare: l’assistenza e rappresentanza nei processi civili, l’assistenza e rappresentanza nei processi penali, l’assistenza e rappresentanza in materia di controversie del lavoro
5 – attività di consulenza giuridica e legale
6 69.10.20 Attività degli studi notarili 70701
7 – consulenza nella stesura di documenti legali: statuti, accordi di collaborazione o documenti simili inerenti alla costituzione di società, brevetti e diritti d’autore, redazione di atti legali, di testamenti, di atti fiduciari ecc.
8 – altre attività notarili, di ufficiali giudiziari, di arbitrato e conciliazione
9 – attività di notai
10 69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 70701
11 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
12 – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
13 – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
14 – funzioni di sindaco
15 69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 70701
16 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
17 – registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti
18 – compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche
19 – funzioni di sindaco
20 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 70701
21 – predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria
22 – attività di assistenza e di rappresentanza (esclusa la rappresentanza legale) dei clienti innanzi alle autorità tributarie
23 – funzioni di sindaco
24 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

25 69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 70701
26 69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

27 – revisione e certificazione dei bilanci
28 – elaborazione, analisi e certificazione dei rendiconti finanziari
29 – consulenza economico finanziaria in ambito contrattuale
30 69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 70701
31 71.11.00 Attività degli studi di architettura 70701
32 – attività di consulenza in campo architettonico: progettazione di edifici e stesura dei progetti, pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio
33 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 70701
  A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
34 – attività di progettazione ingegnerizzata (che comportano l’applicazione di leggi e principi dell’ingegneria alla progettazione di macchinari, materiali, apparecchiature e strumentazioni, strutture, processi e sistemi) e attività di consulenza relative a: macchinari, processi industriali e impianti industriali; progetti connessi all’ingegneria civile, idraulica e dei trasporti; progetti di gestione delle risorse idriche 70701
35 – elaborazione e realizzazione di progetti relativi all’ingegneria elettrica ed elettronica, all’ingegneria mineraria, all’ingegneria chimica, meccanica ed industriale e all’ingegneria dei sistemi e della sicurezza
36 – elaborazione di progetti che comportano l’impiego di impianti di condizionamento dell’aria, di refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
37 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

38 – attività di consulenza tecnica, di progettazione, direzione dei lavori, piani di manutenzione, svolte in forma integrata relativamente a vari campi dell’architettura e dell’ingegneria; gestione di progetti di costruzioni civili e industriali
39 – realizzazione di progetti di ingegneria integrata “chiavi in mano”
40 refrigerazione, ingegneria sanitaria e di controllo dell’inquinamento, ingegneria acustica ecc.
41 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri 70701
42 – attività di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori di costruzione svolte da geometri
43 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

44 – attività concernenti la cartografia e i sistemi di informazione spaziale, aerofotogrammetria inclusa
45 71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

46 – indagini geofisiche, geologiche e sismologiche
47 – attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo
48 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti 70701
49 attività relative ai collaudi chimici o di altro tipo su materiali e prodotti, tra cui: prove di acustica e di vibrazioni, prove sulla composizione e sulla purezza di minerali ecc.
50 – prove nel settore dell’igiene alimentare, inclusi i controlli veterinari e il controllo della produzione alimentare
51 – analisi delle caratteristiche, delle proprietà fisiche e delle prestazioni dei materiali, come resistenza, spessore, durata, radioattività ecc.
52 prove di qualificazione e di affidabilità
53 – test di prestazioni di macchinari finiti: motori, automobili, attrezzature elettroniche ecc.
54 esami radiografici di saldature e giunzioni
55 analisi dei guasti
56 analisi e misurazione di indicatori ambientali: inquinamento atmosferico e idrico ecc.
57 attività dei laboratori della polizia scientifica
58 prove effettuate tramite l’impiego di modelli (esempio: aeromobili, navi, dighe ecc.)
59 71.20.21 Controllo di qualità e certificazione di prodotti processi e sistemi 70701
60 – certificazione dei prodotti, inclusi beni di consumo, autoveicoli, aeromobili, contenitori pressurizzati, impianti nucleari ecc.
61 – prove periodiche stradali della sicurezza degli autoveicoli e dei motocicli (revisione a norma di legge)
62 – certificazione dei processi di produzione ecc.
63 – certificazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
64 71.20.22 Attività per la tutela di beni di produzione controllata 70701
65 72.11.00 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 70701
  A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
66 72.19.01 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 70701
67 72.19.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria 70701
68 attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria (ad esclusione della ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie), scienze naturali, ingegneria e della tecnologia, scienze mediche, scienze agricole, attività di ricerca e sviluppo interdisciplinari, principalmente nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
69 74.90.11 Consulenza agraria fornita da agronomi 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

70 – servizi prestati da agronomi
71 74.90.12 Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

72 – servizi prestati da agrotecnici e da economisti specializzati in agricoltura a favore delle aziende agricole ecc.
73 74.90.91 Attività tecniche svolte da periti industriali 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

74 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

75 – consulenza ambientale
76 – consulenza tecnica per l’ottenimento dei brevetti industriali
77 – consulenza risparmio energetico
78 74.90.99 Altre attività professionali n.c.a. 70708 escluso se 9A

se 5J e 5K solo se +3 e <15

79 – attività di intermediazione aziendale, ad esempio per la compravendita di piccole e medie imprese, inclusi gli studi professionali (sono escluse le attività di intermediazione immobiliare e assicurativo)
80 – attività di intermediazione per l’acquisto e la vendita di licenze d’uso
81 – attività peritali non inerenti al settore immobiliare o assicurativo (per antiquariato, gioielleria..)
82 – attività dei periti calligrafici, sommelier ecc.
83 – agenzie finalizzate alla ricerca di acquirenti tra gli editori, produttori ecc. per i libri, le opere teatrali, le opere d’arte, le fotografie ecc. dei propri clienti
84 – servizi di gestione dei diritti d’autore e loro ricavi
85 – gestione dei diritti connessi alla proprietà industriale: licenze ecc.
86 – attività degli archeologi
87 75.00.00 Servizi veterinari 70702
88 86.21.00 Servizi degli studi medici di medicina generale 70702
89 visite mediche e cure nel settore della medicina generale effettuate da medici generici
90 86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 70702
91 86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale 70702
92 86.22.03 Attività dei centri di radioterapia 70702
93 86.22.04 Attività dei centri di dialisi 70702
94 86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura 70702
95 86.22.06 Centri di medicina estetica 70702
96 86.22.09 Altri studi medici specialistici e poliambulatori 70702
97 – visite mediche e cure nel settore della medicina specialistica effettuate da medici specialisti
98 86.23.00 Attività degli studi odontoiatrici 70702
99 86.90.11 Laboratori radiografici 70702
100 86.90.12 Laboratori di analisi cliniche 70702
101 86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi 70702
102 86.90.21 Fisioterapia 70702
A B C D
2 ATECO Descrizione ATECO CSC CA
103 86.90.29 Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. 70702
104 – servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche ecc.
105 – attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti
106 86.90.30 Attività svolta da psicologi 70702
107 – servizi di salute mentale forniti da psicanalisti, psicologi e psicoterapisti
108 86.90.41 Attività degli ambulatori tricologici 70702
109 88.10.00 Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 70704
110

111

112

113

servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di autoaiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili
114 90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 70701
115 93.19.92 Attività delle guide alpine 70401 se con 3X o 3B solo tra +3 e <50
116

 

Destinazione previdenza complementare nelle Federazioni Sportive Nazionali

Siglato il 26/1/2022, l’accordo relativo alla destinazione delle risorse economiche accantonate dai datori di lavoro per la previdenza complementare del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali.

In occasione della sottoscrizione dell’accordo per il CCNL del personale dirigente della Sport e Salute e delle Federazioni Sportive Nazionali 2015/2017, si è stipulato il suddetto accordo.
Le risorse economiche poste a carico dei datori di lavoro a decorrere dall’1/8/2013 saranno liquidate a ciascun dipendente in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo nella misura dallo stesso maturata fino al 31/12/2021. Le risorse economiche accantonate da Sport e Salute e dalle Federazioni Sportive Nazionali con riferimento al periodo antecedente il 1/8/2013 resteranno nella disponibilità dei datori di lavoro.
Al fine di dare piena attuazione all’accordo sindacale del 5/12/2012 le parti convengono di avviare, a decorrere dall’1/1/2022, la raccolta delle adesioni al Fondo di previdenza complementare Perseo Sirio, confermando le quote di contribuzione individuate nel predetto accordo.