Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione IVS

Con circolare INPS n. 22/2022sono stati comunicati gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2022.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2022, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2022, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l’attività commerciale sono tenuti al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:
– la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
– la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
inoltre, è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.
Tale valore è stato ottenuto, moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l’importo di € 671,39.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni 22,80% 23,28%

La riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità) € 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità) € 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità) € 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità) € 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni fino a € 48.279,00 24% 24,48%
superiore a € 48.279,00 25% 25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni Fino a € 48.279,00 22,80% 23,28%
superiore a € 48.279,00 23,80% 24,28%

Il contributo a conguaglio sommato al contributo sul minimale di reddito deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022.

Massimale imponibile di reddito annuo

Per l’anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%) € 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  € 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%) €19.054,11(48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

Artigiani Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni € 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%) € 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni € 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%) € 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)

Contribuzione a saldo

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
– 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Certificato tardivo per congedo di maternità “flessibile”: la pronuncia della Cassazione

08 febb 2022 Relativamente al congedo di maternità, la mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.

Nel caso, una lavoratrice conveniva in giudizio l’Inps chiedendo di ordinare all’istituto di accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità e concederle pertanto di assentarsi dal lavoro per i quattro mesi successivi al parto e quindi sino al 27.1.2022. La medesima lavoratrice ha chiesto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, di ordinare all’Istituto previdenziale, in via di urgenza, di riconoscerle il congedo con opzione per la flessibilità e concederle, pertanto, di assentarsi dal lavoro per i 4 mesi successivi al parto.
L’Inps ha chiesto il rigetto del ricorso in mancanza dei presupposti per accogliere la domanda di congedo con opzione per la flessibilità, poiché il certificato medico inviato non sarebbe stato idoneo, in quanto non rilasciato nel corso del settimo mese di gravidanza. Come lo stesso istituto ha riconosciuto, il secondo certificato del medico del lavoro competente è stato emesso durante il settimo mese di gravidanza, mentre il primo certificato – secondo l’Istituto – non sarebbe idoneo in quanto emesso con quattro giorni di anticipo rispetto all’inizio del settimo mese di gravidanza.
Tale circostanza non risulta provata e occorre attenersi all’attestazione del medico ginecologo. Tanto basta per riconoscere la validità di entrambi i certificati e la sussistenza nel diritto rivendicato con il ricorso.
Va peraltro condiviso quanto affermato in sede di discussione dalla difesa della parte ricorrente, ovvero che il diritto oggetto del presente giudizio non è disponibile e pertanto nel caso in cui da lavoratrice abbia offerto la propria prestazione di lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza, ha diritto all’astensione per i successivi quattro mesi.
In materia, la Corte di Cassazione ha chiarito che “In caso di congedo flessibile la legge prevede che le certificazioni mediche devono essere preventive. La conseguenza è che se la donna viene adibita al lavoro oltre il settimo mese in assenza di tale certificazione si applica la sanzione dell’art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia consapevole dello stato di gravidanza. Le regole e le sanzioni sono queste, continuano i giudici, non ne sono previste altre. Tanto meno sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.
Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile.
La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.
La riduzione della indennità da 5 mesi complessivi a 4 che l’INPS ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della normativa a tutela delle lavoratrici madri.

Trasmissione dichiarazioni fiscali: presupposti per ottenere l’abilitazione

Se l’attività principale è quella di consulenza aziendale, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” è svolta solo in via secondaria, è possibile ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni qualora l’attività di consulenza fiscale sia effettivamente svolta con abitualità. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 febbraio 2022, n. 79)

 

Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: (art. 3, co. 3, DPR n. 322/1998).
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico- linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tra gli « altri incaricati individuati con decreto» cui fa riferimento la lettera e) sopra citata, il legislatore ha incluso:
1. le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati alle lettera a) e b) sopra indicate (DM 18 febbraio 1999);
2. le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia posseduto dai soggetti indicati alle lettera a) e b) sopra indicate (DM 18 febbraio 1999);
3. le società tra professionisti (s.t.p.);
4. le ” associazioni tra avvocati” e le ” società tra avvocati”;
5. coloro « che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale» (DM 19 aprile 2001).
In ogni caso, il soggetto che chiede l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali deve essere in possesso della partita IVA.

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice ATECO 702209, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice ATECO 631111) – già di per sé accessoria all’attività di consulenza fiscale – sembra sia svolta solo in via secondaria.
Tanto premesso, l’istante vorrebbe sapere se può essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici ENTRATEL, ovvero, in alternativa, se l’abilitazione possa essere chiesta dal suo amministratore unico, al quale eroga un compenso mensile.
Ne deriva che l’istante per l’Amministrazione finanziaria potrà ottenere l’abilitazione al servizio ENTRATEL – ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni – solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “abitualità”.
Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio ENTRATEL il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, la scrivente ha verificato presso le proprie banche dati che l’amministratore unico e legale rappresentante della società non è in possesso di apposita autonoma partita IVA e, conseguentemente, non rientra tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998. In mancanza di detti presupposti quest’ultimo non può, dunque, chiedere l’abilitazione al servizio ENTRATEL, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come ordinariamente previsto nei rapporti di lavoro dipendente.

Agevolazione “prima casa under 36”: chiarimenti dal Fisco sulla proroga

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 04 febbraio 2022, n. 3, ha fornito chiarimenti sulle principali novità in materia di Iva, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tra cui la proroga dell’ agevolazione “prima casa under 36”.

Il comma 151 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis (art. 64, co. 9, D.L. n. 73/2021, conv., con modif., dalla L. n. 106/2021) per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

La legge di Bilancio 2022 non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui, né il regime di esenzione da applicare.

Resta fermo che per l’applicazione del beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa”, indicate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

A tal riguardo, il cit. art. 64, co. da 6 a 10, è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.

È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva di cui all’art. 18, D.P.R. n. 601/1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile ad uso abitativo al ricorrere dei requisiti richiesti.

Bonus edilizi: la proroga per la cessione unica

Prorogati i termini dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022 e dal 7 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (Agenzia delle Entrate – provvedimento 04 febbraio, n. 37381).

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), in vigore dal 27 gennaio 2022, modificando l’articolo 121 del Decreto, dispone che nel caso di opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, il credito può essere ceduto dai medesimi ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione. Anche nel caso di opzione per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti, non è consentito effettuare una successiva cessione. Allo stesso modo i crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, di cui all’articolo 122 del Decreto, possono essere ceduti senza facoltà di successiva cessione.
L’articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 4 del 2022 prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Considerato che il citato decreto-legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di bilancio 2022), con il provvedimento n. 2022/37381, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In particolare, viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto e per l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Decreto, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto. Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.

Flex benefits da febbraio per il CCNL Comunicazione Confapi

Dal mese di febbraio vengono messi a disposizione dai dipendenti delle piccole e medie imprese della Comunicazione, dell’Informatica, dei Servizi Innovativi e della Microimpresa, strumenti di flex benefit da utilizzare entro il 31 dicembre

A decorrere dal 2019 l’indennità sostitutiva del premio di risultato e l’Elemento di garanzia retributiva sono stati sostituiti da flex benefits per un importo di euro 258,00 che le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti a partire dal mese di febbraio di ogni singolo anno da utilizzare entro il 31 dicembre dell’anno stesso.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al primo gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno sei mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio / 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita nè indennizzata nel periodo dal 1° gennaio / 31 dicembre.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a cari dell’azienda.
Quanto sopra previsto si aggiunge alle offerte di beni e servizi presenti dall’azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o di altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimenti previsti nel presente articolo.
A livello aziendale si terrà conto delle esigenze dei lavoratori della propria organizzazione e del rapporto con il territorio per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e famigliare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
Le Parti precisano che l’importo di euro 258,00 è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Chiarimenti Inps sulla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

 

 

L’INPS fornisce chiarimenti sulla riapertura dei termini per l’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e sul regolamento attuativo con il quale sono definite le categorie che possono iscriversi alla suddetta gestione dal 20 agosto 2021 al 20 febbraio 2022.

La circolare, inoltre, riepiloga le indicazioni per coloro che possono aderire alla medesima gestione per i periodi successivi al 20 febbraio 2022 e fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda di adesione.
In ordine all’adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza certa dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.  I termini di scadenza degli adempimenti amministrativi, per quanto concerne l’Istituto, devono intendersi riferiti alle denunce mensili o periodiche e ai correlati versamenti che pertanto sono prorogati di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione, purché scadano entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo.
La sospensione, quale strumento di sostegno nei confronti del contribuente, opera, come specificato, solo con riferimento agli adempimenti contributivi ricadenti nell’arco temporale di un anno dalla data dell’evento lesivo.

Dalla sospensione dei termini di scadenza ricadenti in tale periodo consegue altresì la sospensione della riscossione dei crediti maturati all’interno dello stesso, indipendentemente dalla fase in cui la stessa si trovi. In tale caso, pertanto, la regolarità sussiste comunque in caso di “sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.
Il recupero dei crediti in fase amministrativa rientranti nel medesimo arco temporale resterà sospeso a decorrere dal provvedimento, per la durata di due anni dalla data di scadenza legale dell’adempimento mensile o periodico.
Laddove i medesimi crediti, alla data di emanazione del provvedimento del Procuratore della Repubblica, risultino, in tutto o in parte, affidati all’Agente della Riscossione, la Struttura territoriale competente dovrà adottare un provvedimento di sospensione amministrativo nel rispetto dei termini fissati.
In questi casi, la verifica della regolarità non dovrà considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che, in quanto interessati dal provvedimento di sospensione, non costituiscono fattispecie di irregolarità per tutta la durata della proroga. Tali adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini della verifica della regolarità una volta decorsi i due anni di proroga.
Con riguardo alle procedure esecutive in corso a carico del richiedente il legislatore ne ha previsto la sospensione per la durata di due anni dal provvedimento di sospensione adottato dal medesimo Procuratore della Repubblica. Tuttavia, ai fini della valutazione della condizione di regolarità, la sospensione delle procedure esecutive non può essere ricondotta all’ipotesi disciplinata dal citato articolo 3, comma 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015 ove i crediti interessati dalle medesime procedure si riferiscano a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999. In tale caso, in assenza di regolarizzazione nei termini assegnati, la verifica della regolarità contributiva verrà definita con esito negativo.
Conseguentemente, non dovranno essere adottati dalle Strutture territoriali provvedimenti amministrativi di sospensione dei crediti inseriti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito compresi nell’elenco delle procedure esecutive in corso compilato dal Prefetto.

Infatti, l’applicazione del provvedimento di sospensione adottato dal Procuratore della Repubblica rispetto alle procedure esecutive inerenti ai crediti che si riferiscono a periodi diversi da quelli compresi nell’arco temporale indicato rientra nell’esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione. Resta fermo che, rispetto ai crediti che invece si riferiscono ai periodi compresi nell’arco temporale indicato al comma 1 dell’articolo 20 della legge n. 44/1999, interessati da procedure esecutive, l’adozione di un provvedimento di sospensione amministrativo da parte della Struttura territoriale consentirà di non considerarli nella verifica della regolarità contributiva.

Sospensione dei termini per il settore sportivo: chiarimenti

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in favore del settore sportivo, la sospensione fino al 30 aprile 2022 dei termini dei versamenti tributari e contributivi, nonché degli adempimenti contributivi. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale sospensione non si applica a tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma solo a quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento secondo la previsione del DPCM 24 ottobre 2020. (Circolare 4 febbraio 2022, n. 3/E).

Da Gennaio ad Aprile 2022 è stabilita la sospensione di una serie di versamenti tributari e contributivi a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 (art. 1, co. 923 e 924 della Legge n. 234 del 2021).
Detta sospensione segue ad una serie di altre precedenti che sono state già disposte in favore del settore sportivo, particolarmente colpito dagli effetti economici negativi del Covid-19. In particolare:
– dal 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 (art. 61, co. 5, “Decreto Cura Italia” e art. 127, “Decreto Rilancio”);
– dal 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 36, “Legge di Bilancio 2021”).
In base ai requisiti soggettivi previsti dalla norma, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve ritenersi compresa nell’agevolazione solamente una parte dei soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti prevista dal “Decreto Cura Italia”. Infatti, a differenza di quest’ultima, la sospensione della Legge di Bilancio 2022 riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, ma soltanto quelle che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022 riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.

La sospensione disposta dalla Legge di Bilancio 2022, sotto il profilo oggettivo, riguarda:
– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
– i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Devono ritenersi esclusi dalla sospensione i versamenti in scadenza relativi all’IRAP, che non costituisce un’imposta sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nella sospensione i versamenti le cui scadenze intervengono ordinariamente nel periodo indicato dalla norma, nel senso che devono essere inclusi nell’ambito applicativo dell’agevolazione solamente i versamenti in autoliquidazione, ivi compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie.

Devono ritenersi esclusi, quindi:
– i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate – Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione;
– i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione.

Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni. Si tratta, in particolare:
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020 per i quali è previsto il versamento, per il 50 per cento, in massimo 24 rate mensili di pari importo (ossia da gennaio 2021 a dicembre 2022);
– delle rate relative agli importi oggetto di sospensione nel periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 per i quali è previsto il versamento mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.
Di conseguenza, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, beneficiando delle sospensioni previste dal decreto Cura Italia (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla Legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021), abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto Legge di bilancio 2022 (1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo.

Metalmeccanica Indutria: salvaguardare l’industria automotive

Le Parti Sociali dell’Industria Metalmeccanica e Meccatronica hanno sentito la responsabilità di affrontare congiuntamente, di fronte alle Istituzioni e agli attori economici e sociali, un’emergenza con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere l’occupazione e la presenza del settore dell’industria Automotive.

Le Parti Sociali dell’Industria Metalmeccanica e Meccatronica hanno richiesto un incontro urgente con il Presidente del Consiglio insieme ai Ministri del Lavoro, dello Sviluppo Economico e della Transizione Ecologica, per valutare assieme le condizioni e le possibili iniziative da attivare in merito ad alcune questioni cruciali emerse dall’Osservatorio Automotive, costituito appositamente per monitorare e prevedere i potenziali scenari futuri.
L’intervento degli Stati sul settore dell’industria Automotive – definita sin dal 1946 “l’industria delle industrie” – negli anni è stato amplissimo e in ultimo l’Unione Europea ha previsto entro il 2035 lo stop alla vendita di nuove auto che producono emissioni di carbonio, confermata anche dal Governo italiano con la posizione del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica dello scorso dicembre.
Questa misura, se non accompagnata da interventi, potrebbe portare in Italia ad una perdita di circa 73.000 posti di lavoro, di cui 63.000 nel periodo 2025-2030 (stime Anfia-Clepa-PWC).
Già oggi i dati sull’andamento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali forniti dall’INPS indicano la tendenza: nel 2019 sono state utilizzate 26 milioni di ore di cassa integrazione, nel 2021 quasi 60.
Accanto alla necessità di un salto di qualità nella visibilità e condivisione di scenari e prospettive, cresce la preoccupazione per l’assenza di certezza nelle misure di accompagnamento a fronte di un processo di allocazione delle ingenti risorse del PNRR che è stato avviato.
Pertanto, Federmeccanica e FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, chiedono di discutere insieme iniziative urgenti rispetto a:
1. Gli interventi di regolamentazione del settore Automotive nel quadro delle transizioni e della relazione con gli attori istituzionali;

2. Gli impatti specifici per il territorio italiano;
3. Le risorse e la governance per le politiche industriali che, sulla base di competenze specifiche, possano contribuire a:
   – attivare le sinergie di una filiera ramificata, promuovendo dimensioni e cultura di impresa compatibili con le sfide del settore;
   – gestire le crisi industriali già aperte;
   – attivare investimenti di sostegno alla domanda verso le tecnologie compatibili con il Green Deal e, parallelamente, all’introduzione di vincoli alle emissioni;
   – attivare investimenti di sostegno all’offerta per: la difesa dell’attuale capacità installata e dell’occupazione; l’attrazione di nuovi investimenti produttivi nel contesto competitivo; il sostegno alla ricerca e sviluppo di prodotti che valorizzino le eccellenze italiane di tecnologia e stile.
4. Gli ammortizzatori sociali per accompagnare le transizioni in atto, di breve e di lungo periodo;
5. I fabbisogni e le disponibilità di competenze tra education e formazione di accompagnamento alla trasformazione.

Cassa Edile di Lucca: nuova contribuzione

La Cassa Edile della Provincia di Lucca pubblica la nuova tabella contributiva in vigore dall’1/1/2022

Come previsto nel nuovo CIPL firmato il 1° febbraio 2022 per i lavoratori dipendenti dalle aziende edili industriali della provincia di Lucca, con decorrenza 1/1/2022 si applica una nuova contribuzione per l’iscrizione alla Cassa Edile territoriale.

Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Lucchese a partire dall’1/1/2022

 

A CARICO DITTA

A CARICO OPERAI

TOTALE

Cassa edile 1,875% 0,375% 2,25%
Formazione e Sicurezza 1,00% 1,00%
A.P.E. 3,91% 3,91%
Fondo Sanitario Nazionale 0,60% 0,60%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10% 0,10%
Quote Adesione Territoriali 0,42% 0,42% 0,84%
Quote Adesione Nazionali 0,222% 0,222% 0,444%
TOTALE 8,327% 1,017% 9,344%
R.L.S.T. (per aziende senza RLS) 0,10%   0,10%