Investimento 5.2 e agevolazioni per i contratti di sviluppo

Attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 13 gennaio 2022).

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il D.M. 13 gennaio 2022 fornisce le direttive necessarie a consentire la ricezione e la valutazione delle istanze di Contratto di sviluppo in funzione dell’attuazione dell’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Individua, altresì, le filiere produttive oggetto di sostegno attraverso l’Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR.
Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, sono pari ad euro 750.000.000,00. In attuazione della previsione recata dall’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese è fissata la data di apertura dello sportello agevolativi dedicato alle domande di Contratto di sviluppo.
Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere:
a) agroindustria;
b) design, moda e arredo;
c) automotive;
d) microelettronica e semiconduttori;
e) metallo ed elettromeccanica;
f) chimico/farmaceutico.
I programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui sopra possono essere realizzati:
– da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti di investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima;
– da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni. Ai fini di cui sopra, nell’ambito della proposta progettuale, devono essere fornite dettagliate informazioni in merito agli attori della filiera di appartenenza, con indicazione dei rapporti di natura produttiva e/o commerciale in essere, e dei benefici che il programma di sviluppo determinerà, in termini economici e produttivi, sulla complessiva filiera.
Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni:
a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.
In sede di presentazione dell’istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01), nonché, nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma di sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di sostenere più tangibilmente lo sviluppo delle attività economiche superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di investimenti accumulato dalle imprese a causa della predetta crisi, su richiesta dell’impresa e in relazione ai singoli progetti costituenti i programmi di sviluppo, le agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014, possono essere riconosciute nel rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo.
Tali agevolazioni possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore e limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
Le agevolazioni possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento che rivestono carattere di ecostenibilità e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Contributi volontari 2022: dipendenti non agricoli, autonomi e iscritti gestione separata

L’INPS comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2022 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (INPS – Circolare 11 febbraio 2022, n. 24)

Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT per l’anno 2022:
– la retribuzione minima settimanale è pari a € 210,15;
– la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 48.279,00;
– il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a € 105.014,00.
Per l’anno 2022, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87%.

Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990.
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

Versamenti volontari nella Gestione separata

L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2022, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2022 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 16.243,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.060,80 su base annua e a € 338,40 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 5.360,28 su base annua e a € 446,69 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Edilizia Artigianato Bolzano: accordo per l’attuazione del’E.V.R. 2022

Firmato il 27/1/2022, tra LVH.APA – Confartigianato Imprese, CNA/SHV – Unione Provinciale Artigiani e Pmi e ASGB BAU, FENEAL-UIL – SGK, FILCA-SGB CISL, FILLEA/GBH – CGIL/AGB, l’accordo per l’attuazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione nel settore dell’Artigianato Edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2022

Le parti dopo un’attenta valutazione e comparazione tra medie triennali (2021/2020/2019 e 2020/2019/2018) riferite ai parametri fissati nell’accordo provinciale di secondo livello per l’artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano di data 11/12/2013 convengono per l’anno 2022 il pagamento di un EVR nella misura pari al 3,00% dei minimi di paga base in vigore dall’1/4/2017 (CCNL Edilizia artigianato).
Il presente accordo è valido fino al 31/12/2022.
L’EVR sarà corrisposto a partire dall’1/1/2022 fino al 31/12/2022.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017 Importo orario

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo orario

10,03 3,00% 0,30
8,78 3,00% 0,26
7,31 3,00% 0,22
6,77 3,00% 0,20
6,34 3,00% 0,19
5,60 3,00% 0,17
4,89 3,00% 0,15

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Livello

Paga base all’1/4/2017

EVR

EVR dall’1/1/2022 Importo mensile

1.735,48 3,00% 52,07
1.518,56 3,00% 45,56
1.265,27 3,00% 37,96
1.172,05 3,00% 35,16
1.096,12 3,00% 32,88
968,93 3,00% 29,07
846,45 3,00% 25,40

L’EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Per gli impiegati mensilizzati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l’azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Le parti convengono che l’EVR sia tassato con l’imposta sostitutiva al 10% in quanto trattasi di “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività.

Regime fiscale neo residenti

I chiarimenti del Fisco sul regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 febbraio 2022, n. 83)

L’articolo 24-bis del Tuir prevede un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all’estero dalle persone fisiche al ricorrere di specifiche condizioni. L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo. I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all’estero.
Tenuto conto che il contribuente, come sopra evidenziato, esercita l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi riferita all’anno di trasferimento o all’anno successivo a quello di trasferimento, può accadere che il soggetto trasferisca la sua residenza fiscale in Italia con l’intenzione di optare per il regime in esame e che, già nell’anno di acquisizione della residenza nel territorio dello Stato, subisca ritenute in Italia per redditi di fonte estera che percepisce.
L’imposta già ritenuta nell’annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso. L’opzione per il regime consente di assoggettare a imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Tuir. Quest’ultima disposizione stabilisce che «redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». In sostanza, i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’articolo 23 del Tuir per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato, applicati con un metodo rovesciato. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato italiano. Il criterio di collegamento dei compensi percepiti dal lavoratore dipendente, pertanto, è costituito dal luogo in cui è svolta la prestazione lavorativa, con la conseguenza che risultano imponibili in Italia i soli compensi corrisposti per l’attività lavorativa svolta in Italia. Il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano, da un soggetto che ha esercitato l’opzione di cui all’articolo 24-bis del Tuir, sarà considerato reddito prodotto all’estero. Pertanto, nel caso di un lavoratore dipendente che presti, in tutto o in parte, la sua attività lavorativa all’estero, il reddito imputabile all’attività effettuata all’estero rientrerà nella tassazione sostitutiva forfettaria. Al contrario, il reddito di lavoro dipendente prestato in Italia non rientra tra quelli per i quali si rende applicabile l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir, per cui deve essere assoggettato al regime ordinario dell’Irpef.
Con riferimento alla fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria in relazione ai primi due quesiti, tenuto conto che, come sopra evidenziato, l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della persona fisica, si ritiene che il sostituto d’imposta possa applicare la ritenuta di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione del dipendente. Tale conclusione è avvalorata da quanto affermato nella circolare n.17/E del 2017, seppur con riferimento ad altre tipologie reddituali, che “una volta esercitata l’opzione”, il soggetto che si avvale dell’imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 24-bis del Tuir può rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta. Pertanto, le ritenute effettuate dal sostituto d’imposta in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero nel periodo d’imposta per il quale si intende esercitata l’opzione e prima dell’esercizio della stessa, potranno essere recuperate presentando istanza di rimborso nei termini previsti dall’articolo 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Al fine di non applicare la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso in cui ha esercitato l’opzione e, per ogni anno di rinnovo della stessa, la copia del modello F24 con il quale è stata versata l’imposta sostitutiva. Come stabilito dal Provvedimento, infatti, l’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione stessa o di decadenza dal regime. Con riferimento al terzo quesito, al fine di individuare la quota parte prodotta all’estero e da assoggettare al regime di imposizione sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni in cui essa è stata fornita, fermo restando che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei. Per quanto riguarda, invece, le giornate di ferie, le festività, i riposi settimanali, nonché gli altri giorni non lavorativi, compresi i giorni di malattia o di infortunio, si ritiene che tali giornate, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorse, rilevano ai fini della determinazione della quota parte di compenso riferibile alle prestazioni svolte in Italia. In merito alla questione su dove debba essere considerato prodotto il reddito nel giorno in cui il dipendente effettua i trasferimenti da o per l’Italia si ritiene che sia sufficiente la presenza fisica in Italia per quel giorno per considerare tale giorno come “giorno lavorativo italiano”. In relazione ai giorni trascorsi all’estero, salvo specifica documentabile comprovante l’effettivo svolgimento all’estero dell’attività lavorativa in argomento, i redditi conseguiti dai dipendenti devono essere considerati come prodotti in Italia, venendo pertanto tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti e restando, quindi, esclusi dall’assoggettamento all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir. Con riferimento al quarto quesito relativo ai bonus che prevedono un’assegnazione del diritto di ricevere gli stessi in un determinato anno (Grant),mentre l’effettiva erogazione avviene solo dopo diversi anni in base alla lunghezza del piano (Vesting) e solo al raggiungimento di determinate performance sia personali che di gruppo, come chiarito nella citata circolare n. 17/E del 2017, al fine di individuare il reddito che si considera prodotto all’estero, occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni.
Pertanto, sul punto si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente in relazione all’individuazione del “criterio che preveda il conteggio su tutti i giorni di calendario e non unicamente sui giorni che si ritengono convenzionalmente lavorativi utilizzando pertanto al denominatore 365 giorni annui”. Con riferimento, infine, agli obblighi del sostituto d’imposta, si osserva che ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Istante che corrisponde i redditi di lavoro dipendente deve operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. In capo al sostituto d’imposta sussiste, dunque, un obbligo di effettuare la ritenuta della cui determinazione è responsabile, pertanto, non si ritiene che il sostituto possa essere sollevato da tale responsabilità attraverso un’autocertificazione del lavoratore dei giorni di lavoro prestati all’estero.

Agevolazione aziende agricole montane: formazione progressiva del compendio unico

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione da imposta di registro ed ipo-catastale in favore delle aziende agricole montane in relazione all’acquisto di un terreno agricolo, il requisito oggettivo dell’estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante la “ratio” della normativa volta a favorire l’accorpamento fondiario. (Corte di Cassazione – Ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4416).

La questione riguarda l’applicazione dell’esenzione da imposta di registro ed ipo-catastale agli atti di acquisto di terreni agricoli in relazione ai quali l’imprenditore agricolo professionale si impegni a costituire un compendio unico con gli altri fondi rustici posseduti, e a coltivarlo o a condurlo direttamente professionale per un periodo di almeno dieci anni.
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto l’esenzione, recuperato l’imposta proporzionale di registro ed ipo-catastale.
Su ricorso del contribuente, i giudici tributari hanno disposto l’annullamento dell’atto, rilevando:
– il possesso del requisito soggettivo, la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) già al momento dell’acquisto (risultante dalla certificazione rilasciata dall’Ispettorato Provinciale Agrario, dalle dichiarazioni dei redditi e dalla documentazione Inps);
– l’integrazione del requisito oggettivo, derivante dalla coltivazione diretta del fondo acquistato assieme agli altri fondi rustici posseduti (con reddito prevalente rinveniente dall’attività di agricoltore professionale), dovendo ritenere ammessa l’integrazione del “compendio unico” mediante acquisti progressivi di ulteriori terreni fino al raggiungimento del minimo livello reddituale.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che, ai fini dell’agevolazione, il compendio unico non possa essere costituito “con atti progressivi” fino al raggiungimento del minimo reddituale, e il contribuente non possa fruire dell’esenzione semplicemente “impegnandosI” alla costituzione del compendio unico a prescindere dal possesso attuale dell’estensione di terreno idonea al raggiungimento del minimo di redditività.

In base alla disciplina agevolativa, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dalla normativa europea.
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro, purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola.

Rispetto alla controversia esaminata, la Corte Suprema ha confermato la decisione dei giudici tributari sulla base delle seguenti osservazioni.
Constatato il possesso del requisito soggettivo di esenzione, costituito dalla qualità di coltivatore diretto o IAP, la costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l’atto di acquisto o trasferimento, ridotti ad 1/6, senza alcuna maggiorazione. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che le disposizioni normative non escludono la possibilità di formazione progressiva della estensione agraria e reddituale suscettibile di integrare il requisito minimo del “compendio unico” e, al contempo, subordinano il riconoscimento del regime fiscale di favore all’impegno in tal senso manifestato in atto dall’acquirente.
Pertanto, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere) in favore delle aziende agricole montane, il requisito oggettivo dell’estensione minima del compendio unico può essere integrato con formazione progressiva, stante il dato letterale e la “ratio” ispiratrice della normativa, volta a favorire l’accorpamento fondiario. Il beneficio è condizionato, a pena di decadenza, non solo all’impegno del richiedente di costituire un unico compendio immobiliare e di coltivarlo e condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, ma anche alla sussistenza in capo allo stesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo sin dal momento del rogito. Ciò in quanto, diversamente, le evasioni di imposta sarebbero favorite dal procrastinarsi “sine die” del termine per l’acquisizione della capacità professionale idonea ad assicurare al bene un’adeguata produttività, che costituisce “ratio” dell’agevolazione, la cui portata, considerata la natura agevolativa della norma, deve ritenersi di stretta interpretazione.

Obbligo formativo datoriale in caso di infortunio sul lavoro

L’imprenditore ha l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori (Corte di cassazione – sentenza 02 febbraio 2022, n. 3167).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro in quanto nel caso di specie ha solo in parte adempiuto agli obblighi formativi del personale per ciò che concerneva l’uso degli strumenti di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, non avendo dimostrato il loro assolvimento anche in ordine alle attività di taglio dei rami da effettuare a terra senza impiego di motosega, che costituiva l’occasione di lavoro nel cui ambito era occorso l’infortunio, e che, comunque, non avesse efficacemente vigilato affinché i lavoratori rispettassero le norme di sicurezza.

L’obbligo di dotare di occhiali, visiere o schermi appropriati i lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali comunque dannosi era posto, al tempo dei fatti per cui è causa, dall’art. 382, D. P.R. n. 547/1955; a riguardo è sufficiente al riguardo ricordare che la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, quando non siano rinvenibili norme specifiche, discende pur sempre dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., che impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Nel caso di specie, gli obblighi formativi ai fini della prevenzione antinfortunistica erano stati assolti solo con riguardo al corretto utilizzo della motosega (e non anche per il taglio dei rami da eseguire a terra senza l’ausilio di mezzi motorizzati) ed era mancata un’efficace vigilanza sull’impiego dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori, nonostante essi fossero adusi a togliere il casco di protezione in presenza di elevate temperature all’esterno.

Emergenza Covid-19: sciolti i dubbi su quarantena e validità Green pass

Forniti chiarimenti sull’aggiornamento delle misure di quarantena e delle validità e durata delle Certificazioni verdi Covid-19, modificati con l’emanazione del D.L. n. 5/2022 (Ministero Interno – circolare 09 febbraio 2022, n. 2814).

In base a quanto previsto dagli aggiornamenti normativi, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a far data dalla somministrazione della dose booster medesima e non ha termine di validità.

Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose per i vaccini a doppia somministrazione, dose unica per i vaccini a singola somministrazione) ovvero successivamente all’effettuazione della dose di richiamo (c.d. booster), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) viene rilasciata a decorrere dal l’avvenuta guarigione e non ha termine di validità.

Nei soggetti risultati positivi alla rilevazione del virus SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino (per i vaccini a doppia somministrazione), la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass rafforzato) ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Accantonamento del versamento al Fondo sanitario CCNL Farmacie

 

Il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa dei farmacisti deve essere accantonato per poi essere riversato al fondo di assistenza.

Com’è noto, l’Accordo 7 settembre 2021, ha istituito l’assistenza sanitaria integrativa per tutti i lavoratori delle farmacie private, finanziata tramite un contributo, a decorrere dall’1/11/2021, pari a 13 euro mensili, per 12 mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.
I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa.

Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi dovuti per l’assistenza sanitaria integrativa.
Il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL, totalmente o parzialmente.
Conseguentemente, i lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.
In applicazione del predetto Accordo, lo scorso mese di dicembre Federfarma e le OO.SS. dei lavoratori, allo scopo di dare avvio all’operatività del sistema di assistenza sanitaria integrativa, hanno convenuto e attivato la procedura propedeutica alla realizzazione, nei tempi tecnici strettamente necessari,  di quanto previsto dall’Accordo predetto.
Pertanto, nel frattempo, il contributo mensile di 13 euro a carico del datore di lavoro, previsto dall’Accordo di rinnovo per l’assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori,  non va erogato al lavoratore, ma deve essere accantonato, per poi essere riversato al fondo di assistenza, secondo le modalità e i termini che presto saranno indicati.

No all’IRAP per l’attività professionale di regista/autore di programmi televisivi

L’attività artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. trib. – Sentenza 28 gennaio 2022, n. 2614).

Il contribuente, autore e regista di spettacoli e programmi televisivi, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso gli avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato gli importi dovuti a titolo di Irap, oltre che gli interessi e le sanzioni. L’Ufficio aveva fondato gli atti impositivi sull’esistenza di una organizzazione autonoma facente capo allo stesso.
Il ricorrente, che riteneva di non essere soggetto fiscale sottoposto ad Irap, esercitando la propria attività senza disporre di autonoma organizzazione, aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Mantova, che con sentenza n. aveva rigettato il ricorso. Anche l’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia era stato rigettato. Nella sentenza ora impugnata dinanzi a questa Corte il giudice regionale, dopo aver respinto l’eccezione di nullità della decisione di primo grado, ha ritenuto che il regista/autore esercitasse la propria attività avvalendosi di una organizzazione complessa per beni strumentali e collaborazione di terzi, di cui era responsabile.
Il ricorrente ha censurato la pronuncia affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l’Amministrazione finanziaria.
In tema di IRAP, l’attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui II contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, presunzione che, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, non è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, quando comunque indispensabili all’esercizio dell’attività artistica, né per il solo fatto che l’esercente si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all’accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere il mero intento agevolativo alle modalità di svolgimento dell’attività professionale.
In base a tale principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente e per l’effetto la sentenza va cassata, con rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale della Lombardia perché, in diversa composizione, dovrà procedere ad un nuovo esame.

 

Tutela Inps per i lavoratori in quarantena e c.d. fragili

L’Inps con messaggio n. 679/2022 ha considerato le tutele previdenziali per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori c.d. fragili.

Per l’anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell’art. 17 del decreto-legge n. 221/2021, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2/bis dell’art. 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili ed ha disposto che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”. Si tratta, tuttavia, di aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell’Istituto.
Considerato quanto sopra esposto, per l’anno 2022 non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili.
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021.
Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente ed al fine di consentire comunque l’individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l’anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all’acquisizione dei certificati cartacei.
Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.