Settore sportivo: ok alla richiesta di erogazione del contributo a fondo perduto

Modalità di erogazione del contributo a fondo perduto in favore delle associazioni e delle società sportive per gestione di impianti (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Decreto 28 gennaio 2022).

I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di un importo complessivo nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000,00, di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 23.02.2020 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, siano alla data di pubblicazione del presente decreto affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori.
l contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
I soggetti presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva presso cui sono affiliati.
Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo dotato di piscina coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, di lunghezza minima pari a 25 metri e di superficie non inferiore a 250 mq;
b) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato, nonché il possesso e la validità del titolo;
c) avere un numero di tesserati, presso gli enti pari ad almeno 50 unità.
Al fine del calcolo del contributo da assegnare sarà considerata una sola piscina (vasca) nel caso i soggetti detenessero più piscine nel medesimo impianto o più impianti natatori anche polivalenti.
Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue:
a) La somma di 26 milioni di euro è attribuita fino a euro 25.000 (venticinquemila) per le piscine (vasche), con una superficie compresa tra 250 e 399 metri quadrati e fino a euro 40.000 (quarantamila) per le piscine (vasche), con una superficie pari o superiore a 400 metri quadrati.
b) La somma di 4 milioni di euro è attribuita con un contributo pari a quello previsto dalla precedente lettera a), alle Associazioni e Società Sportive che abbiano atleti tesserati in discipline olimpiche aventi come base lo sport del nuoto e l’utilizzo delle piscine. Per essere ammessi all’assegnazione del contributo di cui alla presente lettera b), gli atleti sopra citati devono aver partecipato ad una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Giochi Paralimpici, Campionati del Mondo e Campionati Europei assoluti o giovanili svoltisi nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 e la data di emanazione del presente decreto. A tal fine deve essere tenuta in considerazione esclusivamente la partecipazione degli atleti a competizioni relative alle citate discipline olimpiche e paralimpiche organizzate e riconosciute dalle rispettive federazioni sportive internazionali. L’idoneità dell’Associazione o Società Sportiva al requisito di cui al presente comma b), deve essere certificata dalla Federazione Sportiva Nazionale competente per affiliazione.
Il Dipartimento per lo Sport eroga le risorse ai beneficiari, previa verifica amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attraverso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.
I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente diminuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.

 

METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale per l’anno 2022

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità

INPS: indicazioni sugli importi e i limiti di reddito di ANF e assegno di maternità

L’INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2022 relativi all’ANF e all’assegno di maternità e l’abrogazione della norma istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9%.
La Presidenza ha altresì ricordato l’avvenuta abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, della norma che ha istituito l’assegno per il nucleo familiare dei Comuni. Conseguentemente, per l’anno 2022, il suddetto assegno è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati nel modo seguente.
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

INPS: Dismissione del “Cassetto Previdenziale”

L’Inps, con il messaggio n. 771 del 16 febbraio 2022, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a far data dal 1° marzo 2022

L’Inps con il presente messaggio, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a decorrere dal 1° marzo 2022.
Il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che si presenta con una nuova veste grafica, permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva consentendo una ricerca in successione di diversi elementi di interesse, evidenziati su singole finestre, nonché la stampa dell’intero fascicolo (con la raccolta di tutte le caratteristiche aziendali rinvenibili nei vari archivi disponibili dell’Istituto).
Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.
Per consentire un graduale passaggio al “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, è rimasto operativo anche il “Cassetto Previdenziale”, il quale, tuttavia, non è stato oggetto delle nuove implementazioni.
Si segnala che il manuale utente del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” è consultabile tramite l’apposito collegamento all’”HELP”, disponibile sul menu principale.

Trust non residente: come abilitarsi a Fisconline

Un trust non residente per ottenere l’abilitazione a Fisconline può presentare direttamente la domanda via Pec, firmata digitalmente, all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell’oggetto “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure tramite delega a un procuratore (Agenzia Entrate – risposta 16 febbraio 2022, n. 84).

Per fruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito web, occorre previamente richiedere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline o Entratel, strumenti che consentono di trasmettere le dichiarazioni, effettuare versamenti, registrazioni e calcoli direttamente dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Un soggetto diverso dalla persona fisica, invece, per ottenere l’abilitazione al servizio telematico Fisconline deve farne richiesta adottando una delle modalità di seguito specificate:

– presentazione diretta: l’interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve inviare la domanda, con allegato il modulo per la comunicazione del gestore incaricato, reperibile sul sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/modelli, e trasmetterla a mezzo posta elettronica certificata (utilizzando, all’occorrenza, anche la PEC intestata ad un soggetto diverso), dopo averla compilata e sottoscritta con firma digitale basata su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell’Unione europea. La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it,, avendo cura di indicare nell’oggetto la dicitura “Divisione Servizi – Servizi on line – Richiesta di abilitazione al servizio Fisconline”, oppure

– presentazione tramite Procuratore: l’interessato (il rappresentante legale in caso di Enti, Associazioni e Società) deve conferire una procura speciale ad un soggetto terzo, specificando il tipo di operazione che intende affidare al Procuratore (art. 63, D.P.R. n. 600/1973). L’intera documentazione (domanda e procura) deve essere inviata dal Procuratore dalla propria casella di posta elettronica certificata nelle medesime modalità summenzionate.

Ciò detto, qualora il trust abbia trovato difficoltà ad acquisire le credenziali per presentare tempestivamente la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, l’ufficio competente, ai sensi dell’art. 10, co. 3, L. n. 212/2000 secondo cui “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta”, valuta la disapplicazione delle sanzioni laddove detta dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d’imposta.

Lavoratori dello spettacolo: pronte le modalità di estensione dell’obbligo assicurativo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 22 gennaio 2022, ha definito le modalità di attuazione dell’estensione dal 1° gennaio 2022, ai sensi art. 66, co. 4, D.L. n. 73/2021, conv. con modif., dalla L. n. 106/2021, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 708/1947) e sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

In particolare, il premio assicurativo deve essere versato:

– con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione, dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione;

– con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale, dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate;

– per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti:

– che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, devono presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;

– titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, devono versare i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Rinnovato il CCNL delle Scuole non statali Agidae

Firmato il rinnovo del CCNL 2021-2023 per il personale dipendenti delle istituzioni aderenti all’Associazione degli istituti dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica Agidae.

La retribuzione tabellare a regime (dicembre 2023) vedrà un aumento – rapportato al livello 5 – di 103 euro, che in percentuale si attesta al 6% per tutti i livelli di inquadramento.

Livello

31/12/2018

01/12/21

01/12/2021

01/09/2022

01/09/2022

01/12/2023

01/12/2023

1 1.513,13 29,05 1.542,18 30,69 1.572,87 30,67 1.603,54
2 1.554,90 29,85 1.584,75 31,54 1.616,29 31,52 1.647,81
3 1.598.40 30,69 1.629,09 32,42 1.661,51 32,40 1.693,91
4 1.646,60 31,61 1.678,21 33,40 1.711,61 33,38 1.744,99
5 1.726,80 33,00 1.759,80 35,00 1.794,80 35,00 1.829,80
6 1.915,51 36,78 1.952,29 38,85 1.991,14 38,83 2.029,97

Ai dipendenti a tempo indeterminato assunti anteriormente al 30 giugno 1994, delle categorie ex I, ex II, ex III, competono e vengono mantenuti i relativi superminimi come elemento della retribuzione, maturati al 31/12/2005 e non riassorbibili.

Livello

Ex I Cat.

Ex II Cat

Ex III Cat

Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005 Superminimo al 31/12/2005
I 125,88 93,39 58,55
II 153,51 122,57 72,88
III 207,64 165,61 75,98
IV 214,72 150,85 72,21
V 273,61 198,75 100,36
VI 396,07 309,12 151,07

Contratto a tempo determinato
Nell’ottica di garantire anche al personale docente non ancora abilitato la possibilità di acquisire, in costanza di rapporto di lavoro, il titolo abilitante, la durata del contratto a tempo determinato è stata estesa fino all’espletamento delle procedure concorsuali che ne premettono il conseguimento. E’ stato riconfermato l’impianto del contratto a tempo determinato che prevede il consolidamento del 70% dell’orario di lavoro supplementare

Ferie
Il nuovo CCNL accoglie e regolamenta l’istituto delle ferie solidali per consentire al personale in difficoltà di poter assistere, con il contributo dei colleghi, i figli minorenni e i familiari di primo grado in linea diretta che si trovino in condizioni di salute gravi e che richiedono assistenza continua. La cessione delle ferie deve essere a titolo gratuito.

Maternità e della paternità
La materia riguardante la tutela della maternità e della paternità è stata oggetto di aggiornamento e di positive novità: durante il periodo di astensione obbligatoria l’indennità dell’80% è elevata al 90% della retribuzione media giornaliera.

Contratti di prossimità
In caso di crisi accertata, la possibilità di ricorrere ai contratti di prossimità in funzione della tutela occupazionale

Assistenza santaria integrativa
La sanità integrativa entra a pieno titolo tra i costi contrattuali, il cui importo – proprio perché parte integrante della retribuzione – è a totale carico dei datori di lavoro, per la cui copertura è dovuto un contributo mensile, per ogni lavoratore, pari a € 7.

Incentivo economico di produttività
E’ confermato l’incentivo economico di produttività nella misura massima di 220 euro una tantum che, se conseguito per tre anni consecutivi, è attribuito nella misura del 70% come salario accessorio.

Coordinatore didattico
La figura del Coordinatore didattico, già oggetto di interessanti e produttivi interventi di aggiornamento professionale attuati da AGIQUALITAS, è stata ampiamente regolamentata.

Banca ore
Nell’alveo del precedente CCNL è stato regolamentato l’istituto della banca delle ore il cui utilizzo è limitato al solo personale non docente.

Corso gratuito per potare le vigne del veronese

L’Ente bilaterale per l’Agricoltura Veronese (Agribi), ha previsto un corso gratuito rivolto ai disoccupati, per potare le vigne.

Le aziende agricole cercano sempre di più lavoratori esperti, in grado di svolgere attività che richiedono precisione, consapevolezza e conoscenza delle principali tecniche di base. È sempre più difficile, però, trovare operai specializzati nei campi come potatori, trattoristi e manutentori del verde. Da questo assunto parte l’iniziativa di Agribi, ente bilaterale per l’agricoltura veronese, che ha pensato di organizzare un corso gratuito di formazione per disoccupati in agricoltura mirato ad apprendere la potatura della vite, un’operazione fondamentale per la gestione del vigneto dal momento che pone le basi per la produzione futura e la capacità della vite di rigenerarsi. Il corso, che partirà il 17 febbraio, si svolgerà in nove giornate, con 32 ore di formazione in aula e 40 ore di formazione pratica in campo nelle aziende agricole ospitanti. Saranno affrontati temi inerenti alla specifica mansione del potatore, come i principi generali di viticoltura e allevamento della vite e le principali tecniche di potatura, ma anche le questioni relative alla sicurezza e al contratto di lavoro.

Questo corso prevede la possibilità di usufruire di un buono pasto giornaliero pari a 8 euro e del servizio di trasporto gratuito per raggiungere le aziende ospitanti.

Formazione in materia di sicurezza: indicazioni dell’Ispettorato

17 febb 2022 Ln merito’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcune precisazioni  alle novità che, in materia di formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.

Secondo la nuova formulazione, il datore di lavoro, insieme ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione.
Tale accordo, quindi, rappresenta un elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a carico dello stesso datore.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Tali requisiti attengono ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.

Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno 2022. Ne consegue che, i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione.
L’addestramento deve avvenire da persona esperta e sul luogo di lavoro. Tale ddestrameno consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.
Si tratta dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore delle modiche apportate al TU sulla sicurezza).
 

Revocabilità dell’agevolazione prima casa

Conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza (Corte di cassazione – Sez. trib. – Sentenza 14 febbraio 2022, n. 4600).

Nel caso di specie, il contribuente impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro ed ipocatastali relativa alla compravendita di immobile, sul rilievo che il contribuente non aveva diritto di usufruire delle agevolazioni prima casa, avendo già usufruito della medesima agevolazione per l’acquisto del 25% di altro immobile sito nel Comune di Ercolano.
Il contribuente si opponeva, assumendo di aver trasferito la residenza anagrafica entro il termine di 18 mesi presso l’abitazione sita nel Comune di Ercolano, ma di aver continuato ad abitare e risedere in Roma, sicché non avendone diritto versava all’Agenzia gli importi integrativi dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa alla predetta abitazione, pagando anche le sanzioni a seguito di procedura finalizzata ad ottenere la revoca del beneficio.
La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso, sul rilievo che l’atto impugnato era adeguatamente motivato in merito alle cause della revoca del beneficio, avendo il ricorrente dichiarato di possedere i requisiti di cui all’art. 1 tariffa allegata al d.p.r. 131/86 per l’immobile acquistato in Ercolano, non potendo egli rinunciare in un secondo momento al beneficio ottenuto.
Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente che reiterava le difese svolte in primo grado.
Con sentenza, la CTR del Lazio rigettava l’appello, ritenendo legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate e confermando le argomentazioni addotte dai giudici di primo grado.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dalla legge e del carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler fruire del beneficio.
Nel caso di specie, la dichiarazione abdicativa è stata formalizzata in prossimità del nuovo acquisto (in Roma) e a distanza di quasi dieci anni rispetto al primo acquisto immobiliare (in Ercolano) per il quale il ricorrente aveva fruito del beneficio. Ciò è avvenuto quando il fatto generatore dell’agevolazione si era da anni consolidato riguardo al primo immobile in Ercolano e il relativo rapporto tributario si era definitivamente estinto.
Del resto, il principio di buonafede che il ricorrente fa discendere dal rilascio della certificazione da parte dell’Agenzia che confermava la congruità del versamento nulla ha a che vedere con quella che, in concreto, si configura come l’inammissibile rinuncia a un beneficio già fruito da oltre un decennio.
A nulla rileva che il contribuente abbia, molti anni dopo, dichiarato di aver (illegittimamente) usufruito dell’agevolazione e sostanzialmente di rinunciarvi e che l’amministrazione abbia accettato i versamenti.
Manca, infatti, ogni ragionevole apparenza della legittimità e coerenza dell’operazione, anche sul piano amministrativo.
Il legislatore individua, difatti, i presupposti per richiedere i benefici in esame, al contrario, non prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”. In linea generale, il rapporto giuridico-tributario che sorge a seguito della dichiarazione resa in atto dal soggetto acquirente e avente ad oggetto il possesso dei requisiti prescritti dalla norma di cui alla Nota II-bis) deve ritenersi perfezionato laddove dette condizioni risultino effettivamente sussistenti.
Pertanto, conseguita l’agevolazione “prima casa”, questa non sarà più revocabile dalla parte salvo, il caso in cui la dichiarazione resa dal contribuente atteneva l’impegno a trasferire entro diciotto mesi la propria residenza. In tale ipotesi, infatti, essendo il requisito in esame rimesso ad una condotta del contribuente, egli può, ma solo in pendenza del relativo termine, revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile. A tal fine, l’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto è tenuto a presentare una apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato, con la quale revoca la dichiarazione d’intenti espressa in atto di volere trasferire la propria residenza nel comune nel termine di diciotto mesi dall’acquisto e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto senza che il contribuente abbia provveduto a trasferire la residenza o a presentare all’ufficio dell’Agenzia una istanza con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa” fruita in sede di registrazione dell’atto.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.