Rimborso IVA sugli acquisti a soggetto non residente: chiarimenti AdE

Le Entrate si occupano di chiarire la corretta procedura da adottare al fine di ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia da una società di diritto tedesco (Agenzia delle entrate, risposta 11 luglio 2024, n. 147).

L’articolo 38-bis2 del decreto IVA, detta le regole in tema di rimborsi chiesti con il c.d. ”portale elettronicodagli operatori comunitari che hanno corrisposto l’IVA in Italia, secondo le regole previste dalla direttiva 2008/9/CE.

 

Dal 2010 i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, che hanno intenzione di chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia, relativamente agli acquisti eseguiti direttamente senza ricorrere all’identificazione diretta o al rappresentante fiscale devono presentare un’apposita istanza in via telematica al proprio Stato membro di stabilimento, che provvede ad inoltrarla al Centro operativo di Pescara.

La domanda di rimborso può riferirsi ad un trimestre solare o all’anno solare, e può essere presentata:

  • se trimestrale, a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento;

  • se annuale, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno.

Tra le condizioni che escludono la possibilità di attivare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico”, rientrano:

– la presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;

– l’acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana;

– l’effettuazione in Italia di operazioni attive, con alcune eccezioni.

 

È stato già chiarito dall’Agenzia delle entrate che l’identificazione diretta non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del ”portale elettronico”, purché le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso:

  1. siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente;

  2. non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata utilizzando la partita IVA italiana.

Residua, infine, la procedura del cd. ”rimborso anomalo”, secondo cui la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto.

La facoltà di avvalersi di tale rimedio è stata, altresì, riconosciuta dalla prassi, nell’ipotesi di crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse, utilizzati in detrazione nelle dichiarazioni successive.

 

Ciò premesso, riguardo al caso di specie, l’istante avrebbe potuto esclusivamente azionare la procedura di rimborso mediante ”portale elettronico” disciplinata dall’articolo 38-bis2 del decreto IVA.

Essendo ormai decorsi i termini prescritti, l’istante risulta decaduto dalla possibilità di recuperare l’eccedenza IVA generata per effetto delle operazioni passive svolte in Italia.

Resta esclusa, in tale circostanza, la facoltà di avvalersi previa attribuzione ”retroattiva” della partita IVA di ottenere la restituzione dell’imposta oltre i termini ordinari.

Bonus psicologo, riapertura dei termini di fatturazione per i professionisti

Nuova apertura della procedura per consentire la registrazione dei dati ai terapeuti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio 2024 (INPS, messaggio 9 luglio 2024, n. 2568).

L’INPS ha comunicato che, su indicazione del Ministero della salute, viene riaperta la procedura per consentire la registrazione dei dati di fatturazione ai professionisti che hanno confermato le sedute entro il 26 marzo 2024 e, solo per la Regione Basilicata, entro il 6 maggio dell’anno in corso, ma non le hanno corredate dei relativi dati di fatturazione entro il termine del 21 maggio 2024.

A tal fine, sarà resa disponibile in procedura la funzionalità per assicurare l’inserimento dei suddetti dati da parte degli psicoterapeuti dalle ore 9.00 del giorno 15 luglio 2024 alle ore 18.00 del giorno 31 luglio 2024.

Le modalità di accesso alla procedura dedicata sono descritte nel tutorial per i professionisti pubblicato sul portale INPS, al quale si accede tramite la home page digitando nel campo di ricerca testuale “Bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

In particolare, rilevano le indicazioni contenute nella sezione del tutorial “Registrazione e rimborso fattura”.

Decorso il termine del 31 luglio, le sedute confermate ma non corredate dai dati di fatturazione saranno definitivamente annullate d’ufficio.

Infine, l’INPS ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

 

CCNL BCC: sottoscritto l’accordo di rinnovo

Previsto riduzione dell’orario di lavoro ed un incremento del 15% della retribuzione

Il 9 luglio 2024, Fisac-Cgil, Fabi, First-Cisl, Ugl Credito, Uilca-Uil Credito e Assicurazioni con Federcasse hanno siglato l’ipotesi di rinnovo del contratto dei quadri direttivi e aree professionali del Credito cooperativo 2023-2025, con vigenza da marzo 2024, che interessa circa 36 mila dipendenti.
Con il nuovo testo contrattuale, le Parti sociali hanno previsto:
– un aumento della retribuzione a regime per un livello medio (3° area professionale, 4º livello) di 435,00 euro, con erogazione della prima tranche, pari a 30,00 euro, nella busta paga di settembre 2024, una seconda di 60,00 euro da gennaio 2025 ed infine la terza di 75,00 euro restanti da gennaio 2026;
una tantum dal valore di 1.200,00 euro che verrà corrisposta nel mese di luglio;
– l’introduzione di una specifica indennità di rischio cashless pari a 80,00 euro (per 12 mensilità), per i dipendenti che svolgono attività di supporto all’attività di cassa automatizzate;
– riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti, a parità di salario;
– previsione di un contributo a sostegno della Cassa mutua nazionale, con la promessa di sviluppare sull’ente un confronto di sviluppo e prospettiva;
– estensione a 12 mesi del congedo specifico per le donne vittime di violenza;
– nuove misure di sostegno per le famiglie delle lavoratrici e lavoratori deceduti prematuramente (c.d. prestazione premorienza).

CCNL Assicurazioni INA-ASSITALIA: in arrivo la firma definitiva

Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro per la firma definitiva del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024

Con comunicato del Coordinamento Anagina di First-Cisl è stata resa nota la sottoscrizione in data 5 giugno 2024 dell’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti amministrativi delle agenzie Anagina. 
Il nuovo accordo, con scadenza al 31 marzo 2025, ha previsto aumenti economici e delle indennità del 5%. A decorrere dalla data di sottoscrizione, da aggiungersi alle previsioni contrattuali e di accordi aziendali, è in vigore l’aumento di 1,00 euro del buono pasto (per ogni giorno di effettiva presenza, full-time/part-time). Prevista inoltre l’erogazione di una “Una Tantum” di 1.000,00 euro da riparametrare per gli altri livelli e classi come da prassi, con pagamento su due rate di pari importo, una alla data di sottoscrizione e l’altra al 1° gennaio 2025. Le agenzie che hanno erogato Ivc e anticipi/acconti di Una tantum avranno la facoltà di recuperarli dagli importi da erogare. 
In materia di assistenza sanitaria, le Parti, in occasione del successivo rinnovo di CCNL, valuteranno l’andamento della polizza con durata triennale (2025, 2026 e 2027) e le relative coperture assicurative. Per motivi sanitari sono riconosciute ulteriori 5 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. 
Nell’incontro del 5 giugno le Parti si sono accordate per un incontro finalizzato alla firma dell’accordo che si sarebbe dovuto tenere il 28 giugno 2024. Per impossibilità unilaterale di Anagina l’incontro del 28 giugno scorso è stato rimandato ad oggi 10 luglio 2024.

Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adeguato il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali alla normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015 (D.M. 21 maggio 2024).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio scorso il decreto ministeriale in oggetto che – in attuazione di quanto deciso con l’Accordo collettivo del 27 dicembre 2022 – modifica la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali al fine di adeguarne la platea dei destinatari, i criteri e i limiti della prestazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo a tutela del reddito alle nuove disposizioni dettate dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015. 

 

Il Fondo in questione è stato istituito presso l’INPS dal D.M. n. 104125/2019 con lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del citato D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infatti, il Fondo eroga un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, con esclusione dei dirigenti.

 

Sono invece ricompresi tra i destinatari del predetto assegno, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato: in questo caso, alla ripresa dell’attività lavorativa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Inoltre, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito (articolo 5).

 

Durante il periodo di riduzione dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

 

La prestazione del Fondo è destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

 

Ai sensi dell’articolo 7 del decreto in commento, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari alla prestazione dell’integrazione salariale di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 148/2015, con il relativo massimale. Le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti possono avere una durata massima di 26 settimane per le causali ordinarie e/o straordinarie in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell’attività lavorativa possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie e, per le casuali straordinarie, i limiti di durata sono equivalenti a quelli previsti dall’articolo 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile

 

L’accesso alla prestazione del Fondo avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità dell’erogazione: le domande sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

 

Pubblicato in G.U. il Decreto attuativo della Legge sul made in Italy

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2024, n. 158, il Decreto 11 giugno 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy che definisce i criteri per la concessione e l’erogazione del contributo statale destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.

La predisposizione del disciplinare sarà condizione necessaria, a partire dal 1 dicembre 2025, per la presentazione della domanda di registrazione di un’IGP anche per i prodotti artigianali e industriali. Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l’UE, estendendo ai prodotti artigianali e industriali le stesse tutele previste per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

 

Il contributo è uno strumento volto a favorire l’accesso alla nuova tutela europea in materia di indicazioni geografiche protette, che comporterà ricadute positive sui produttori, sulle regioni in cui avvengono queste produzioni tipiche originali, e sui consumatori, che potranno beneficiare di prodotti identificati dal disciplinare di produzione, sui quali sarà apposto un logo comune per i prodotti IGP UE artigianali ed industriali.

 

I soggetti beneficiari del contributo sono, dunque, le associazioni dei produttori operanti in una determinata zona geografica, che possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica purchè perseguano, tra gli scopi sociali, quello della valorizzazione del prodotto industriale e artigianale tipico oggetto del disciplinare, ai sensi e con i requisiti di cui all’articolo 44 della Legge n. 206/2023.

 

Costituiscono oggetto del contributo le spese sostenute per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici, volte a valorizzare e favorire i processi di tutela degli stessi. 
Sono ammissibili al contributo le spese di consulenza professionale relative alla qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto finalizzate alla predisposizione, da parte dei soggetti beneficiari, del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.

 

La domanda per ottenere il contributo deve avere ad oggetto la predisposizione del disciplinare.

È possibile presentare una sola domanda di contributo per ciascun disciplinare depositato, alla quale devono essere  allegati:

  • lo statuto e l’atto costitutivo o altra idonea documentazione da cui risulti il potere di rappresentanza di colui che sottoscrive la domanda ed il rispetto dei requisiti;

  • il disciplinare di produzione, unitamente alla ricevuta di deposito presso la Camera di commercio;

  • copia conforme dei titoli di spesa quietanzati.

La data di fatturazione della prima spesa sostenuta non può essere anteriore al 27 dicembre 2023, data di pubblicazione della Legge n. 206/2023.

Sono in ogni caso escluse le spese di consulenza professionale prestate da amministratori dell’associazione richiedente e qualsiasi forma di auto-fatturazione. 

 

Il contributo è concesso nella misura dell’80% delle spese sostenute e valutate ammissibili, fino a un importo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro per ciascun soggetto beneficiario.

Lotta al caporalato, l’avviso per la partecipazione del Terzo Settore

Pubblicate le modalità di adesione al tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al fenomeno e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 8 luglio 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso note le modalità di partecipazione delle organizzazioni del Terzo Settore alle attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

La partecipazione di questi organismi, infatti, è prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto di Organizzazione e funzionamento adottato il 4 luglio 2019 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche alimentari, forestali e del turismo, il Ministro della giustizia e il Ministro dell’interno e dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 aprile 2024, n. 61 di aggiornamento della composizione del medesimo Tavolo.

In particolare, gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 del Codice del Terzo Settore e gli enti e le associazioni iscritte al Registro di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. n.394/1999, impegnati in attività dedicate al contrasto al caporalato e a forme di sfruttamento lavorativo, che intendano manifestare il proprio interesse a partecipare al Tavolo, possono inviare una richiesta all’indirizzo mail della segreteria del Tavolo indicato nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero.

La richiesta può essere presentata dall’8 luglio 2024, con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la partecipazione al tavolo caporalato” e con l’indicazione del codice fiscale dell’ente, entro e non oltre il 19 luglio 2024. I soggetti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano presentato la domanda secondo quanto indicato nell’avviso in questione saranno invitati a partecipare alle riunioni del Tavolo caporalato con un preavviso di almeno 10 giorni.

CCNL Scuola: incontro con il Ministero

Incremento dei minimi sulla base della legge di bilancio, maggiore formazione, nuovi ordinamenti ATA e nuove forme di welfare 

Lo scorso 4 luglio si è svolto l’incontro tra il ministro e le organizzazioni sindacali per un confronto sull’emanazione dell’Atto di indirizzo propedeutico al CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022-2024.
Di seguito i punti salienti:
– destinare le risorse della legge di bilancio all’incremento tabellare;
– definire la figura del docente a favore di funzioni di collegamento per il supporto alle attività didattiche;
– stabilire i nuovi ordinamenti ATA;
– individuare forme di welfare contrattuale.
Secondo i sindacati, per quanto riguarda la questione salariale, i sindacati chiedono un aumento in quanto il potere d’acquisto degli stipendi del personale scolastico non è proporzionato all’inflazione ed ai salari dei colleghi stranieri. Per quanto riguarda il personale ATA è necessario un aumento dei salari, una rivisitazione dell’indennità dei DSGA; la riduzione a 35 ore settimanali.
Infine, per quanto riguarda le relazioni sindacali, i sindacati chiedono di discutere sul blocco della mobilità e su un rafforzamento della funzione di RSU. 

CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: con luglio previsti nuovi minimi in busta paga

Per le lavoratrici ed i lavoratori del settore sono previsti aumenti a partire da luglio

Con la sottoscrizione del CCNL del 7 luglio 2022, la Federazione Assofarm, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – Fisascat-Cisl, affiliata alla Fist-Cisl, l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (Uitucs-Uil) e Ugl Farmacie hanno definito nuovi minimi retributivi a decorrere da luglio 2024 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore, ad eccezione dei dirigenti. Il contratto riguarda le imprese, in qualsiasi forma gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini all’ingrosso e laboratori farmaceutici. Nella tabella riportata di seguito i nuovi importi relativi ai minimi.

Livello Minimo
1 Quadro 2.456,91
1 Super 2.372,46
1 C 2.266,38
1 2.109,97
1 oltre 12 anni 2.109,97
1 oltre 2 anni 2.109,97
2 1.872,16
3 1.777,29
4 1.652,61
5 1.522,17
6 1.421,48

Errata fatturazione e accesso all’agevolazione fiscale nella misura del 110%

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su come sanare l’errore di errata fatturazione al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110% (Agenzia delle entrate, risposta 9 luglio 2024, n. 146).

In tema di detrazioni, l’Agenzia delle entrate ha più volte ribadito che per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo  pagamento.

In  caso di sconto ”integrale” in  fattura  (e,  dunque,  in  assenza  di  un  pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Laddove l’emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date, laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge, la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

 

Ai fini, dunque, dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione, sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ”Superbonus 110%”.

 

Nel caso di specie, la ditta fornitrice ha emesso tre fatture errate, praticando lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’IVA in rivalsa.

Ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti.

Le successive note di debito prodotte per ”rettificare” le fatture errate sono state concretamente trasmesse allo SdI ed ”emesse” ben oltre il termine di 12 giorni. Tali nuove fatture hanno replicato pedissequamente le precedenti errate, ­salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto  sicché le prime non sembrano essere state ”stornate” con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme.

Stante quanto sopra, l’Agenzia ha chiarito che lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) osservando, tuttavia, che la sanatoria non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione in misura pari al 110%.