Rientro lavoratore distaccato all’estero: esclusione del “regime impatriati”

Il lavoratore che rientra in Italia dopo il distacco all’estero intervenuto contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro non può beneficiare del regime fiscale agevolato degli impatriati. (Agenzia delle Entrate – Risposta 17 marzo 2022, n. 119).

Allo scopo di invertire la tendenza di espatrio dei lavoratori all’estero è stato introdotto un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro (dipendente e autonomo) di coloro che trasferiscono la residenza in Italia dopo un determinato periodo di permanenza all’estero.
In particolare, sono destinatari del regime agevolato i lavoratori che:
– trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
– non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolgono l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Con riferimento ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’agevolazione non può essere riconosciuta in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
In altri termini il regime degli impatriati non è applicabile quando il rientro in Italia sia la conseguenza della naturale scadenza del distacco, ovvero vi sia continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell’espatrio.
Tale restrizione del campo di applicazione del regime agevolato risponde all’esigenza di evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non in linea con le finalità attrattive della norma.

Secondo l’Agenzia delle Entrate tale condizione di esclusione del regime agevolato è ravvisabile nell’ipotesi di lavoratore che rientri in Italia a seguito di distacco all’estero disposto contestualmente all’assunzione con il medesimo datore di lavoro.

Disabili e collocamento mirato: rese note le linee guida

, il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida sul collocamento mirato delle persone con disabilità e sulla Banca dati dedicata, aventi come destinatari i giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione, coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi nonché i disoccupati da oltre 24 mesi (Comunicato del 16 marzo 2022).

Il Ministro del Lavoro, di concerto con la Ministra per le Disabilità, ha presentato le linee guida in oggetto con l’obiettivo di delineare un percorso di collaborazione e condivisione interistituzionale orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico.
Tali linee guida prevedono, in particolare, interventi concreti specifici rivolti a: giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione; a coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi; a disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.
La Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, istituita di recente dallo stesso Ministero del Lavoro quale strumento di indirizzo e coordinamento sul territorio nazionale, definisce, in particolare, le modalità attuative della raccolta di informazioni e la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili.
Alle informazioni contenute nella Banca dati potranno accedere le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Anpal, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro pubblici e privati e le persone iscritte presso il collocamento mirato.

Firmato il nuovo accordo per il settore Cemento – industria

17  MAR 2022 Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte

 

L’accordo, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, ha previsto i seguenti aumenti contrattuali

Livello

Aumenti dall’1/10/2022

Aumenti dall’1/12/2023

Aumenti dall’1/12/2024

Area Direttiva livello 3 60,00 60,00 58,5
Area Direttiva livello 2 53,61 53,61 52,37
Area Direttiva livello 1 49,14 49,14 47,91
Area Concettuale livello 3 46,57 46,57 45,41
Area Concettuale livello 2 44,86 44,86 43,74
Area Concettuale livello 1 42,57 42,57 41,51
Area Specializzati livello 3 40,00 40,00 39,00
Area Specializzati livello 2 38,29 38,29 37,33
Area Specializzati livello 1 36,86 36,86 35,94
Area Qualificati livello 2 34,57 34,57 33,71
Area Qualificati livello 1 33,14 33,14 32,31
Area Esecutiva livello 1 28,57 28,57 27,86

Pertanto, questi risultano essere i nuovi minimi retributivi calcolati redazionalmente

Livello

Aumenti dall’1/10/2022

Aumenti dall’1/12/2023

Aumenti dall’1/12/2024

Area Direttiva livello 3 2.149,23 2.209,23 2.267,73
Area Direttiva livello 2 1.923,96 1.977,57 2.029,94
Area Direttiva livello 1 1.760,30 1.809,44 1.857,35
Area Concettuale livello 3 1.668,22 1.714,79 1.760,20
Area Concettuale livello 2 1.606,83 1.651,69 1.695,43
Area Concettuale livello 1 1.524,94 1.567,51 1.609,02
Area Specializzati livello 3 1.432,82 1.472,82 1.511,82
Area Specializzati livello 2 1.371,43 1.409,72 1.447,05
Area Specializzati livello 1 1.320,26 1.357,12 1.393,06
Area Qualificati livello 2 1.238,37 1.272,94 1.306,65
Area Qualificati livello 1 1.187,17 1.220,31 1.252,62
Area Esecutiva livello 1 1.025,00 1.053,57 1.081,43

 

Quota contribuzione Organizzazioni sindacali
Le Aziende, entro il 30/4/2022 informeranno i lavoratori che in occasione dei rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Organizzazioni sindacali stipulanti Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00  euro.
Resta inteso che nei confronti dei lavoratori iscritti alle sopra richiamate Organizzazioni sindacali, non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
Entro il 31/5/2022 è riconosciuta la possibilità di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.
Le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.
Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario
Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni
presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11
IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17

Area asecutiva
l lavoratore dopo dodici mesi di permanenza nella presente area, verrà inquadrato al primo Livello dell’area Qualificata.

 

Lavoro straordinario, festivo e notturno – Operai:
– maggiorazione diurno 30%;
– maggiorazione notturno 60%;
– maggiorazione festivo 60%;
– maggiorazione festivo-notturno 70%;
– maggiorazione lavoro notturno 50%
maggiorazione festivo-notturno 60%

Lavoro a turni
Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del:

5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1 ° gennaio 2023; 6 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel  caso di due turni) a decorrere dal 1 ° gennaio 2024.

Permessi esamI
Ai lavoratori studenti  saranno concessi, a richiesta due giorni di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per la discussione della tesi di laurea di primo grado (laurea breve), di laurea di secondo grado e/o di laurea a ciclo unico (laurea magistrale) i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.

Maternità
Dall’1/7/2021 è riconosciuto per il congedo di maternità e paternità, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato:
– per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo;
– per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo.
– per Lavoratore/lavoratrice monogenitore un ulteriore periodo retributivo di due mesi da usufruire entro l’ottavo anno di vita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al lavoratore/lavoratrice monogenitore tale periodo potrà essere usufruito entro otto anni  dalla data di accoglimento del bambino

Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di comporto per ulteriori sette mesi e pertanto per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Le suddette  assenze, debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, non verranno considerate, fino ad un massimo di due mesi, ai fini del computo dei periodi utili a stabilire il trattamento economico  di malattia

 

Retribuzione malattia
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell’Azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell’ex premio di produzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
– 100 per cento per i primi 8 mesi; 
– 50 per cento per ulteriori 4 mesi.

Assistenza sanitaria – Altea
Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni dipendente sarà elevata da 13,00 a 15,00 euro mensili.  Le Parti si attiveranno presso il fondo Altea perché valuti l’individuazione delle opportune modalità per la permanenza nel fondo dei lavoratori che – maturata una congrua durata di adesione in costanza di rapporto di lavoro in maniera continuativa al pensionamento, con oneri a carico degli stessi.

Previdenza Complementare – Concreto
Con decorrenza dal 1° luglio 2022, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30 %della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,40%
Con decorrenza dal 1° luglio 2024, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,50 della retribuzione utile per il calcolo del TFR

l 2,50 della retribuzione utile per il calcolo del TFR

INPS: domande entro il 1° maggio per i lavori particolarmente faticosi e pesanti

Si forniscono indicazioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2023.

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usurant, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico laddove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.
I lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2022 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (Messaggio Inps 16 marzo 2022, n. 1201).

METALMECCANICA CONFIMI: contributo datoriale relativo al 1° trimestre 2022

Confimi Metalmeccanica comunica le modalità di versamento per l’anno 2022, della Contribuzione datoriale prevista dall’art. 81 bis del CCNL 22/6/2016. La prima scadenza è per il trimestre gennaio-marzo

Il CCNL 22/6/2016 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.
L’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.
Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.
Pertanto
– per il trimestre gennaio, febbraio, marzo 2022: la scadenza è il 20 aprile 2022
– per il trimestre aprile, maggio, giugno 2022: la scadenza è il 20 luglio 2022
– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022
– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).

Prorogate le istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero

Con circolare del Ministero dell’Interno n. 2477/2022 è stata comunicata la proroga dei termini delle istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 21/12/2021 per gli ingressi per cittadini formati all’estero e le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo.

Nella suddetta circolare si fa riferimento al DPCM 21/12/2021 recante la “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2021”, i cui termini per la presentazione delle istanze scadranno il prossimo 17/3/2022.
Al riguardo, la quota di n. 100 ingressi per lavoratori che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine, ai sensi dell’art. 23 del testo unico sull’immigrazione, fissata dall’articolo 4, comma 1 del predetto DPCM, non risulta essere stata completamente utilizzata.
Analogamente le quote fissate dall’art. 4, commi 3 e 4 del medesimo provvedimento riguardanti la conversione di permessi di soggiorno in lavoro subordinato/autonomo da permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo, risultano allo stato attuale momento impegnate in misura pari al 45% circa.
Ciò premesso, al fine di consentire l’utilizzo totale delle quote disponibili il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l’ingresso di lavoratori formati all’estero e di conversione dei permessi di soggiorno è prorogato al 30/9/2022.
Le domande saranno presentate in modalità telematica.

Agevolazione “prima casa” anche se il precedente immobile è dichiarato inagibile

Agevolazioni ai fini dell’acquisto di altro immobile con agevolazione “prima casa” in presenza di una oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto”, dichiarato inagibile dall’Autorità competente (Agenzia delle entrate – Principio di diritto 17 marzo 2022, n. 1)

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere, tra le altre, le seguenti condizioni:
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. (Nota II- bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
Costituiscono, quindi, condizioni ostative alla fruizione dei benefici ” prima casa”, tra l’altro, la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.
Al riguardo, l’intento del legislatore è evitare il duplice godimento dell’agevolazione ” prima casa” che si realizzerebbe – all’atto del secondo acquisto – laddove l’agevolazione sia stata già goduta in precedenza dal medesimo contribuente per un immobile di cui risulti ancora titolare.
Più di recente, Il Fisco, in una ipotesi di immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, ha affermato come, per effetto dell’evento stesso, si è verificato un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative.
Tale oggettiva ed assoluta inidoneità dell’immobile “pre posseduto” risultante da idonea documentazione e indipendente dalla volontà del contribuente, conduce a ritenere che, fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ” pre posseduto”, si potrà beneficiare dell’agevolazione ” prima casa” per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa. In accordo con tale prassi, nel caso di un immobile acquistato fruendo dell’agevolazione ” prima casa” che sia stato oggetto di un decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 253 c.p.p. e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici e di sicurezza antincendio, in misura tale da pregiudicare l’incolumità pubblica e privata”, è possibile beneficiare dell’agevolazione in argomento per l’acquisto di un nuovo immobile fino a quando permanga la dichiarazione di inagibilità dell’immobile ” pre posseduto”, indisponibile per il proprietario.

L’antieconomicità dell’attività del taxista legittima l’accertamento

La presunzione di ricavi non dichiarati legittima l’avviso di accertamento dell’ufficio dell’Amministrazione finanziara in caso evidenti incongruenze emerse relativamente ai ricavi dichiarati, tali da far ritenere l’inattendibilità della dichiarazione resa dal contribuente (Corte di cassazione – ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805).

I giudici della Corte hanno ritenuto legittimo l’operato dell’ufficio dell’Amministrazione finanziaria che pure in presenza di un’attività congrua e coerente agli studi di settore ha ritenuto esigui, incongruenti e inattendibili i ricavi dichiarati sulla base dei dati indicati dal contribuente nel modello degli studi di settore oltre ad alcuni dati.
Nel caso di specie, i dati emersi dal controllo contabile del “Registro dei corrispettivi” e delle “schede carburanti” ed in particolare il fatto che i costi dei carburanti erano attestati trimestralmente ad una cifra piuttosto costante, di circa € 700,00 al trimestre, costo che rimaneva costante in contabilità a prescindere dalla quantità di chilometri percorsi nei vari trimestri, hanno portato a giudicare inattendibilità della contabilità , con la conseguenza di ritenere legittimo l’operato dell’ufficio che sulla base di tali elementi ha ricostruito i ricavi del servizio taxi attraverso l’elaborazione logica di elementi presuntivi fondati su atti ufficiali e dati certi e, quindi, dotati di valore indiziario “forte”.
Sull’argomento i giudici della Corte hanno più volte chiarito che il fatto che l’accertamento tragga spunto da uno studio di settore non esclude che esso possa fondarsi anche su altri elementi significativi aventi i caratteri della gravità, precisione e concordanza. In particolare, l’accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando, come nella specie, all’esito dell’accertamento mediante studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità d’impresa che abbiano indotto l’ente accertatore ad approfondire l’analisi e quindi a individuare elementi (prevalenti) dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata. Ne consegue, che una volta che l’Amministrazione abbia contestato l’anti-economicità di un’operazione posta in essere dal contribuente perché basata su una contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere dello stesso contribuente dimostrare la liceità fiscale dell’operazione e quindi di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.

Fondo Metalmeccanici Metasalute: proroga autocertificazione nucleo familiare

Il Fondo Sanitario metalmeccanici – Metasalute – comunica la proroga della procedura di autocertificazione del nucleo familiare iscritto in forma gratuita anno 2022

Il Fondo Metasalute comunica che è stata prorogata la scadenza per l’inserimento dell’autocertificazione del nucleo familiare a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2022 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.
La scadenza per presentare le autocertificazioni, inizialmente prevista per il 14 marzo 2022, è ora fissata al 21 marzo 2022 (ore 18.00).
La mancata generazione dell’autocertificazione entro i termini determinerà la sospensione delle coperture sanitarie per l’anno 2022 dei familiari iscritti gratuitamente.
Se la copertura dei familiari viene sospesa per mancata autocertificazione è comunque possibile riattivare le posizioni accedendo, in qualunque momento dell’anno, in piattaforma ed eseguendo la procedura di certificazione del nucleo familiare che si attiva in automatico quando la polizza del familiare viene nuovamente impostata come “A CARICO”. Il ripristino della copertura seguirà le decorrenze previste dal Fondo per la prima iscrizione (art. 6.2 del Regolamento).
È necessario effettuare l’autocertificazione del nucleo familiare per ciascun anno solare. Se l’iscritto ha già certificato nell’anno 2021 dovrà eseguire la procedura anche per l’anno 2022.

Superbonus e pro-rata IVA: sconto in fattura “parziale”

L’Agenzia deIle Entrate ha chiarito che i soggetti che operano in regime pro-rata, a fronte delle spese ammesse al Superbonus possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA. (Risposta 15 marzo 2022, n. 118).

In tema di Superbonus l’Iva non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese agevolabili, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.
In altri termini l’IVA non detraibile, anche parzialmente, costituisce una componente di costo degli interventi agevolabili da considerare ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo ammesso al Superbonus.
In caso di soggetti che applicano il pro-rata IVA (soggetti che effettuano sia operazioni imponibili sia operazioni esenti), il diritto alla detrazione dell’IVA spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione calcolata in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo.
In corso d’anno, la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.
Tale meccanismo di determinazione dell’Iva detraibile comporta che al momento di emissione delle fatture relative agli acquisti, l’IVA non detraibile è determinata in via provvisoria, in quanto la relativa entità non è puntualmente determinata.
Nel caso di spese ammesse al Superbonus, l’applicazione del pro-rata non consente di determinare la quota di Iva effettivamente indetraibile al momento di emissione delle fatture. Ne consegue, che qualora si intenda optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura anticipato dal fornitore, questo deve essere calcolato solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’IVA (sconto “parziale”).
Per la quota di IVA indetraibile è possibile beneficiare della detrazione del 110 per cento in sede di dichiarazione dei redditi, una volta determinata la percentuale di detrazione dell’anno, in relazione alla quota effettivamente rimasta a carico.