Fisco: modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta”

Forniti chiarimenti su modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e relative annotazioni negli atti del catasto e su efficacia e applicabilità della rendita attribuita (Agenzia delle entrate – Circolare 17 marzo 2022, n. 7/E).

Con il Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (DM n. 701/1994) è stata introdotta una procedura di tipo informatico denominata “DOCFA” che consente, tra l’altro, al contribuente di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.
Le modalità ed i termini del procedimento che portano, a seguito della proposta formulata, alla verifica e all’attribuzione della rendita catastale definitiva, sono state oggetto, nel corso degli anni, di diversi documenti di prassi.
Con la circolare n. 7/E del 2022, in considerazione degli orientamenti ormai consolidati della giurisprudenza, anche di legittimità, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti, sia per quanto riguarda la natura del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato DM n. 701 del 1994, per la determinazione della rendita catastale definitiva, sia sull’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 74 della Legge n. 342 del 2000, relativo all’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali.
Le indicazioni contenute nella citata circolare riguardano, in particolare, la gestione del procedimento di verifica della rendita proposta ai sensi del citato decreto n. 701.
Nello specifico, il Fisco ribadisce :
– in relazione alle modalità e ai termini per la rettifica della rendita catastale proposta, in considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, dunque, il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva, non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica. Ciò in piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva;
– la notifica del provvedimento attributivo o modificativo della rendita non ha forza costitutiva (con efficacia ex nunc), ma meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile, per cui occorre differenziare:
   * l’efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell’atto attributivo della rendita;
   * l’utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l’ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).
Alla luce del consolidamento dei pronunciamenti della Corte di Cassazione, e dei chiarimenti sopra esposti in ordine alla natura del termine e all’efficacia e utilizzabilità delle rendite catastali, l’Agenzia ritiene necessario introdurre alcune semplificazioni in merito alle specifiche annotazioni già previste dalle circolari n. 7/T del 2005 e n. 2/T del 2012, coerentemente con il portato normativo dell’art. 1, comma 3, del D.M. 701 del 1994 che stabilisce che la (… rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l’ufficio non provvede … alla determinazione della rendita catastale definitiva”).
Le procedure di gestione delle dichiarazioni Docfa saranno adeguate sulla base di quanto previsto con la presente circolare, al fine di consentire l’inserimento, negli atti informatizzati, di specifiche locuzioni in relazione alle fattispecie ricorrenti.

 

Iva al 10% per gli integratori alimentati con fermenti lattici

L’integratore alimentare, che agisce sull’equilibrio della flora intestinale e favorisce la digestione, classificato dall’Agenzia delle dogane con il codice 2106.90.92 della Nomenclatura combinata è riconducibile ai prodotti individuati dalla Tabella A, parte III, punto 80 del D.P.R. n. 633/1972 (Decreto Iva) e usufruisce dell’aliquota Iva al 10% (Agenzia Entrate – risposta 17 marzo 2022, n. 121).

Gli integratori alimentari non sono prodotti che di per sé beneficiano dell’aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).
L’eventuale applicazione agli stessi di un’aliquota IVA ridotta viene riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che ne analizza la relativa composizione. In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è ritenuta soggetta a un’aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili, in base al parere dell’Agenzia, ai prodotti indicati nella cit. Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l’applicazione dell’aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento.
Detto questo, il caso di specie si riferisce a integratori alimentari con alta concentrazione di fermenti lattici vivi (30 miliardi per capsula), che agiscono sull’equilibrio della flora intestinale e favoriscono la funzione digestiva.
A riguardo, l’ufficio delle Dogane, in funzione della composizione, della modalità di consumo e della destinazione d’uso, ha classificato gli integratori alimentari con fermenti lattici al Capitolo 21 “Preparazioni alimentari diverse”.
Le suddette preparazioni sono spesso indicate sotto il nome di complementi alimentari, a base di estratti di piante, di concentrati di frutta, di miele, di fruttosio, ecc., addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, e vengono spesso presentate in confezioni con l’indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l’organismo in buona salute.
Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell’aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata dalle Dogane, ai suddetti integratori alimentari si applica l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto Iva.

Esonero contributivo in agricoltura

Presentazione delle domande per l’esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (INPS – Messaggio 16 marzo 2022, n. 1216)

 

Il modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021” sarà disponibile per i datori di lavoro nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) e per i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”, a decorrere dal 17 marzo 2022, sia per la visualizzazione sia per la predisposizione delle bozze di domande. La predisposizione delle bozze non rileva ai fini della presentazione delle domande. Ai fini dell’accesso all’esonero è necessario che le bozze siano convalidate e inviate singolarmente.
A decorrere dal 27 marzo 2022 i datori di lavoro e i lavoratori autonomi in agricoltura potranno compilare il modulo di domanda ovvero convalidare e inviare le domande predisposte in bozza.
La domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di disponibilità del modulo; il termine di presentazione della domanda è, quindi, il 26 aprile 2022, fermo restando quanto precisato di seguito per il superamento del limite delle risorse disponibili.
Al riguardo si evidenzia che, qualora dal monitoraggio delle risorse utilizzate emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori. L’ordine cronologico (data e ora) di invio della domanda costituisce il criterio per l’individuazione delle istanze che accedono all’esonero nell’ambito del predetto limite di spesa.

Datori di lavoro che presentano la domanda di esonero

Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo CIDA, sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva a mezzo posta elettronica certificata.
Nel caso in cui l’Istituto non disponga nell’archivio anagrafico dell’indirizzo di posta elettronica certificata sarà comunicata a mezzo posta elettronica la disponibilità degli esiti dell’istanza nel “Portale delle agevolazioni”.
Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza dell’indirizzo pec, della comunicazione a mezzo posta ordinaria dell’importo autorizzato in via definitiva i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.
Con specifico messaggio sarà data notizia dell’avvenuto invio delle predette comunicazioni ed evidenziata la data di scadenza entro cui i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento.
Gli esiti delle domande presentate saranno, comunque, consultabili nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, nonché del rispetto del massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, per il quale è resa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’importo dell’esonero fruibile non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile nel mese di febbraio 2021.
Per le aziende con CIDA si precisa che l’esonero autorizzabile non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021.
Nel caso in cui l’importo richiesto sia diverso dall’importo risultante dai predetti flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore.
Per i datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero con riferimento sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo le eventuali riduzioni saranno effettuate in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
Per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD) riferiti al I trimestre di competenza 2021 e l’emissione di riferimento.
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare con le scadenze successive, secondo le consuete modalità.

Lavoratori autonomi in agricoltura che presentano la domanda

Il modulo di domanda esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021; detto importo potrà essere variato in diminuzione.
L’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 14 giorni.
Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima posizione aziendale sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente e non annullata dal richiedente. La data di invio della domanda ritenuta valida sarà utilizzata anche ai fini dell’accesso all’esonero nei limiti della capienza.
In caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare, la domanda di esonero dovrà essere inviata negli stessi termini previsti per l’invio delle domande telematiche dal 27 marzo 2022 al 26 aprile 2022 alla casella di posta elettronica certificata della Struttura territoriale competente alla gestione della posizione contributiva, dall’erede legittimo, testamentario o in comunione ereditaria con oggetto: “Domanda di esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021 eredi del Sig. (indicare nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (indicare il codice fiscale del soggetto  deceduto)”, allegando il modulo “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021” reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) in “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, allegando la seguente documentazione:
– dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dall’erede che chiede l’esonero, in cui sono indicati gli estremi dell’atto di morte, gli eredi e il tipo di successione (legittima o testamentaria);
– copia del documento di riconoscimento dell’erede che chiede l’esonero.
Sono legittimati alla trasmissione della domanda anche i soggetti delegati dall’erede.
Si evidenzia che le domande di esonero presentate per le posizioni contributive riferite ai contribuenti deceduti in data antecedente o pari al 13 febbraio 2021 saranno respinte.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, ultimate le attività di elaborazione nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, nei canali di “Comunicazione bidirezionale” sarà consultabile l’esito dell’istanza; in caso di esito positivo, l’importo autorizzato sarà comunicato anche a mezzo specifica news.
I beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato entro 30 giorni dalla data di disponibilità dell’importo autorizzato nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”; tale data sarà resa nota con specifico messaggio.
L’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima rata dell’emissione del 2021.
Per i lavoratori autonomi che accedono all’esonero di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o all’esonero under 40 di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 l’importo dell’esonero relativo al mese di febbraio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno 2021 (prima, seconda e terza rata) ove risulti capienza.
Si evidenzia, infine, che l’importo autorizzato in via definitiva può essere diminuito a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.

Covid-19: nuove misure per superare l’emergenza

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DL che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Tra le altre misure del provvedimento:
– viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– fine del sistema delle zone colorate;
– capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
– verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.
Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19, pertanto il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step:
– fine del sistema delle zone colorate
– graduale superamento del green pass
– eliminazione delle quarantene precauzionali (Comunicato Presidenza Consiglio dei Ministri 17 marzo 2022, n. 67).

INPS: Nuove categorie di prestazioni nel SIUSS

Introduzione di nuove categorie nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS (Inps – Messaggio 18 marzo 2022, n. 1244)

Per rispondere alle esigenze emerse nel tempo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha consentito di introdurre nuove categorie di prestazioni sociali nel Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (ex Casellario assistenza) nell’ambito del SIUSS, rispetto a quelle elencate nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento del Casellario dell’assistenza).
Recentemente, si è reso necessario introdurre le seguenti nuove categorie:

a. A1.05.01: Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza;
b. A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza (art. 13, co. 2, D.L. 4/2019).

a. Contributi affitto

La categoria A1.05.01 accoglierà i contributi per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale indicato a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all’INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
In merito a tale adempimento, l’Istituto ha previsto di gestire i dati afferenti ai descritti contributi affitto erogati dai Comuni a decorrere dal 2021, rendendoli disponibili, così come inviati dagli stessi Comuni al SIUSS – Casellario assistenza alla procedura Reddito di Cittadinanza (RdC), attuando in modalità automatizzata le dovute compensazioni.
In ordine a tale aspetto si rappresenta che i Comuni dovranno inviare, nella categoria indicata, i dati relativi ai contributi affitto erogati a partire dal 2021, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le locazioni. I contributi affitto diversamente finanziati o riguardanti altre annualità dovranno essere trasmessi nella categoria preesistente A1.05 – contributi economici per alloggi (considerati cumulabili con il Reddito di cittadinanza).
Quindi:
A1.05 – Contributi Economici per Alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare – già prevista dal DM 206/2014 – per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze. Tale contributo si ritiene cumulabile con la quota b del Reddito di cittadinanza;
A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza.
I dati relativi ai contributi affitto in questione dovranno essere trasmessi al SIUSS come “prestazioni periodiche” indicando obbligatoriamente:

– la data inizio dell’erogazione;
– la data fine dell’erogazione;
– l’importo mensile erogato.

I dati relativi alle nuove prestazioni saranno trasmessi al SIUSS utilizzando le consuete modalità di trasmissione.
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.

b. Misure delle Province autonome
La categoria A1.04.03: Misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza – accoglierà le misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di cittadinanza erogate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali misure sono adottate e finanziate dalle stesse Province autonome secondo i propri ordinamenti e “comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc”.
Le Province autonome trasmetteranno pertanto al SIUSS le informazioni relative a tali misure a partire dall’annualità 2022.

CCNL AGENZIE DI VIAGGI: posticipate le tranche di una tantum

 

 

Firmato il 9/3/2022, tra FIAVET e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, l’accordo che posticipa le tranche di una tantum previste per il mese di aprile e giugno 2022 dal CCNL per i dipende per i dipendenti delle Imprese di Viaggi e Turismo

Le Parti, considerata la situazione di crisi in cui si trova ancora oggi l’intero settore del turismo e delle agenzie di viaggi, imputabile all’attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19, si sono incontrate il 9 marzo 2022 e hanno convenuto:

a) di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31/10/2022, la II e la III tranche di una tantum, (art. 151 del CCNL 24/7/2019), rispettivamente da aprile 2022 ad ottobre 2022 e da giugno 2022 a novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia;

b) per i lavoratori che dovessero cessare il rapporto di lavoro entro la data del 31/10/2022, il riconoscimento della II e la III tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali;

c) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore nel mese di settembre 2022.

Artigianato: aggiornato SINAWEB per le domande FSBA 2022

Aggiornato il sito nazionale SINAWEB per poter presentare la domanda di assegno ordinario FSBA per il 2022, nel rispetto delle procedure nazionali previste.

L’accordo sindacale dev’essere relativo al mese di competenza, ogni accordo dovrà avere una durata massima di un mese e non si potrà fare un accordo “passante” ad esempio dalla metà di un mese alla metà del mese successivo. Se l’azienda ha avuto bisogno della cassa integrazione sia a gennaio che a febbraio e marzo, serviranno quindi tre diverse pratiche FSBA, tre diversi verbali di accordo sindacale, tre diversi ticket INPS (di tipo Assegno ordinario FSBA anno 2022).
Non sono validi verbali personalizzati, pertanto è accettato esclusivamente il pdf del verbale di accordo sindacale scaricato da SINAWEB.
Non esiste proroga automatica, se a fine periodo richiesto c’è ancora bisogno di cassa integrazione e se l’azienda ha ancora giorni residui da utilizzare (massimo utilizzo 13 settimane nel biennio mobile), occorre presentare in SINAWEB una nuova domanda FSBA.
Ogni protocollo FSBA deve avere il proprio specifico verbale ed il proprio ticket. Se l’azienda per esempio nell’anno presenta 10 assegni ordinari, dovrà avere 10 ticket INPS diversi.
Per gennaio, febbraio e marzo 2022 il verbale di accordo sindacale può essere retroattivo, con data di firma del verbale eccezionalmente non preventiva.
La scadenza di presentazione delle domande è il 31 marzo 2022. Tuttavia, tale scadenza è indicativa e non tassativa.

Definiti i costi massimi specifici agevolabili per i bonus edilizi

In materia di bonus edilizi, definiti i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici (Ministero della transizione ecologica – Decreto 14 febbraio 2022).

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione.
Per le tipologie di intervento non ricomprese tra i costi massimi specifici (allegato A del D.M. 14 febbraio 2022), l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.
Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.

Accertamento: prova contraria a carico del contribuente

Nell’ipotesi di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, il contribuente ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Corte di cassazione – ordinanza 08 marzo 2022, n. 7489).

La Corte di Cassazione, in materia di accertamento fondato sulla verifica delle movimentazioni bancarie, ha avuto già modo di chiarire che la presunzione di cui all’art. 32, co. 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile), omologa a quella stabilita dall’art. 51, co. 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, consente di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli accrediti (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli addebiti) come ricavi.

Trattasi di presunzione legale “juris tantum” che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi), e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando a quest’ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti.
E con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio gravante sul contribuente, quest’ultimo ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale.

Revoca delle prestazioni sociali illegittima per chi sconta la pena senza detenzione

Il contribuente condannato per alcuni reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso conserva il diritto alle prestazioni (Naspi, pensione sociale e invalidità civile) se sconta la pena in modalità alternativa alla detenzione (INPS – messaggio 16 marzo 2022, n. 1197).

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1a Serie speciale Corte Costituzionale n. 27 del 7 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 58 e 61, L. n. 92/2012, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontano reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso (artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422, c.p.) in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Nella sentenza la Corte Costituzionale ha chiarito che la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
Secondo i giudici, l’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.
In merito agli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale e, in specie, all’efficacia temporale della sentenza della Corte, l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, che trova un unico limite nei rapporti c.d. esauriti, vale a dire quei rapporti risolti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ossia per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità.
Pertanto, salvi i c.d. rapporti esauriti, la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia ex tunc, con la conseguenza che, nella fattispecie qui regolata e con riferimento ai casi disciplinati dalla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto, non può realizzarsi un effetto di giudicato sulla sanzione della revoca.
Ne consegue che, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale in oggetto, l’Inps non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’art. 2, co. 58, L. n. 92/2012, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere, in questa fase di prima applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale, possono essere incluse tra le misure alternative alla detenzione, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle di seguito elencate:
– l’affidamento in prova al servizio sociale;
– le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
– la detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione;
– la detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
– la liberazione anticipata teoricamente inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
– le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 2-bis, D.L. n. 28/2020, conv., con modif., dalla L. n. 70/2020.

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), che sono state inizialmente accolte e, successivamente, decadute (revocate) per effetto delle disposizioni sopra richiamate, possono, su istanza di parte, essere “ripristinate” con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data della revoca, sempre che, alla predetta data, il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.
In tali casi, al fine di procedere all’erogazione della prestazione, l’interessato è tenuto a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) che sono state respinte esclusivamente perché è stata disposta, come sanzione accessoria, la revoca della prestazione di disoccupazione possono, sempre su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all’accoglimento della stessa, è necessario che l’interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Domande di indennità di disoccupazione agricola

Sono oggetto di riesame:
– le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate dai condannati che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, respinte in ragione della sanzione accessoria della revoca della prestazione;
– le domande che, in quanto presentate antecedentemente alla notifica della sentenza da parte dell’Autorità giudiziaria, sono state inizialmente accolte e, successivamente, riesaminate d’ufficio e respinte con la motivazione specifica in argomento.

A tale fine i lavoratori interessati dovranno presentare all’Inps apposita istanza, unitamente al provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Pensione sociale e assegno sociale

La prestazione può essere ripristinata con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.
L’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di pensione sociale o di assegno sociale, rigettate solo per l’applicazione dell’art. 2, co. 58 e 61, L. n. 92/2012, possono, su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all’accoglimento della stessa, è necessario che l’interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Prestazioni di invalidità civile

Le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate potranno essere ripristinate, con i relativi arretrati e nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame.
Alla predetta istanza dovrà essere allegato il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale l’interessato è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di prestazioni di invalidità civile respinte ab origine potranno essere erogate dalla data della domanda amministrativa qualora il cittadino condannato si trovi a scontare la pena detentiva in una modalità alternativa al carcere.
La domanda di riesame, presentata dall’interessato, deve essere corredata del relativo provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena mediante una misura alternativa alla detenzione in carcere.