Bonus impianti pubblicitari: in arrivo il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale (Agenzia delle entrate – risoluzione 22 marzo 2022, n. 15/E)

A favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio è riconosciuto un credito d’imposta (art. 67-bis, DL 25 maggio 2021, n. 73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106).
I soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto per l’anno 2021 a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. A tal fine, deve essere preso in considerazione non il canone astrattamente dovuto dal contribuente, ma quello in concreto dallo stesso versato.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo del canone risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale pari al 100 per cento.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6973” denominato “CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Fisco: il codice tributo per il bonus imprese energivore

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore (Agenzia delle entrate – Risoluzione 21 marzo 2022, n. 13/E).

L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
 Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.
Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è:
– “6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.
Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

 

Firmato accordo su EVR nell’industria edile di Bolzano

Siglato il 22/12/2021, tra il Collegio Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano / Baukollegium der Autonomen Provinz Bozen e la FLC-LFB, la FENEAL-SGK-UIL, la FILCA-SGB-CISL, la FILLEA-AGB-CGIL, l’USAS-Sezione Edili / ASGB-BAU, l’accordo di proroga EVR nell’industria edile di Bolzano.

L’elemento variabile della retribuzione, pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL avvenuta in data 1/7/2014, è da considerare quale premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è correlato all’incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo, come di seguito indicato.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con relativa ponderazione:
1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale: 25%
4. crescita del PIL a livello provinciale: 25%
L’erogazione dell’EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, sarà erogato in 12 quote mensili al personale in forza. Anche per gli impiegati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l’impresa nell’anno di riferimento. La frazione di mese non superiore a quindici giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Il presente accordo entra in vigore il 1/1/2022 ed avrà validità fino al 31/12/2022, ovvero fino ad eventuale diverso termine stabilito dal nuovo CCNL o dalle parti.

EVR anno 2022 – 50%

EVR orario DA EROGARE AGLI OPERAI

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

0,09 0,11 0,12 0,13

EVR mensile DA EROGARE AGLI IMPIEGATI

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello

6° livello

7° livello

16,31 19,08 21,20 22,83 24,46 29,35 32,61

Quota di sottoscrizione contrattuale per il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda

Convenute le seguenti modalità di esecuzione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale dalle Organizzazioni sindacali a carico dei lavoratori non iscritti al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda

Entro il 30/4/2022 le Direzioni aziendali e le Organizzazioni Sindacali, ciascuna per proprio conto, informeranno i lavoratori sulle modalità della sottoscrizione, affiggendo in bacheca il comunicato inerente la procedura di attuazione della trattenuta e del versamento della quota di sottoscrizione contrattuale richiesta dalle Organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil ai lavoratori non iscritti. Unitamente alla busta paga del mese di aprile 2022, l’Azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore dipendente il relativo avviso.
Pertanto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della busta paga del mese di aprile 2022 i lavoratori che non vogliono aderire alla sottoscrizione lo comunicheranno per iscritto alla Direzione aziendale;
REFERENTE: TULLIO FONTANELLA 8 03724171 fontaneila.tullio@assind.cr.it
segreteria: ANNA FARDANI 8 0372417306 fardani.anna@assind.cr.it
Diversamente, l’Azienda provvederà ad effettuare la trattenuta di 40 Euro sul saldo della retribuzione del mese di maggio 2022.
I lavoratori assenti dal luogo di lavoro per ferie, malattia, infortunio, congedo matrimoniale, missione o qualunque altro motivo nel periodo intercorrente tra la distribuzione della busta paga del mese di aprile 2022 ed i cinque giorni lavorativi successivi, potranno comunicare la loro non adesione nel termine dei 5 giorni lavorativi successivi al rientro in azienda; fino ad allora la trattenuta resta sospesa.
Entro il 31/7/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT13U0832703211000000004904 presso BANCA di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7, intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Entro il 30/9/2022, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec- Uil, esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall’Azienda fino al giorno 31/12/2022 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31/12/2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.

Accise ridotte sulla benzina, sul gasolio e sui GPL usati come carburanti

Il Mef ha disposto la riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti (MEF – DM 18 marzo 2022)

Al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 21 aprile 2022, le aliquote di accisa, dei sotto indicati prodotti sono ridotte alle seguenti misure:
a) benzina: 643,24 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61euro per mille chilogrammi.
Alle minori entrate derivanti dalle suddette disposizioni si provvede con il maggior gettito riferito al periodo 1° ottobre 2021-31 dicembre 2021, derivante dai versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto, valutato in 308,17 milioni di euro.

Ttirocini: primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022

Si forniscono le prime indacazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla legge di bilancio 2022.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 – dispone il successivo comma 721 – il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
1) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
2) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
3) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
4) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
5) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
I suddetti principi devono preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali; pertanto, ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida, pertanto, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

La mancata corresponsione dell’indennità partecipazione comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro; tale preisione si applica in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio e, dunque, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo deve fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite in materia.
Si ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini extracurriculari (Ispettorato nota 21 marzo 2022, n. 530).

Bonus benzina ai dipendenti

Il DL recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” ha tra laltro previsto il bonus carburante ai dipendenti(art. 3, DL 21 marzo 2022, n. 21)

Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o…

DL Ucraina-bis: ulteriori crediti d’imposta per le imprese

Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, pubblicato nella G.U. 21 marzo 2022, n. 67, tra le misure per contrastare gli effetti economici della crisi Ucraina ha previsto crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca e per il comparo turistico. Viene inoltre incrementato il credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore previsto dal DL Energia (artt. 3, 4, 5, 18, 22, D.L. n. 21/2022).

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’agevolazione è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale che beneficiano dell’agevolazione prevista dal D.L. Energia (D.L. n. 17/2022), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’agevolazione è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’agevolazione è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo degli intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Credito d’imposta per IMU in comparto turismo

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta per le imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU), per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Ai fini dell’accesso al bonus deve essere presentata apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore

Il credito di imposta fissato dall’art. 4, D.L. n. 17/2022 per le imprese energivore nella misura del 20% è rideterminato nella misura del 25%. Per le imprese gasivore, il credito d’imposta (art. 5, D.L. n. 17/2022) è rideterminaro nella misura del 20%.

ENEL: Accordo per la regolamentazione dello Smart Working

 

Firmato il 21/3/2022, tra ENEL ITALIA, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’accordo per la regolamentazione dello Smart Working (new way of working)

Il presente accordo disciplina in via sperimentale le modalità di svolgimento della prestazione in smart working, sostituendo le regolamentazioni pattizie introdotte dai precedenti Accordi. Decorre dall’1/4/2022 al 31/12/2023.

Le Parti si incontreranno entro il 31/3/2023 per una verifica complessiva della sperimentazione e la definizione di eventuali modifiche anche in relazione ad eventuali futuri interventi normativi.
Le Parti recepiscono integralmente i contenuti del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7/12/2021

Utilizzo dello smart working
Per i dipendenti che svolgono attività remotizzabili, le giornate di smart working potranno essere svolte, compatibiilmente con le esigenze organizzative, fino ad un massimo del 60% delle giornate lavorative totali computate con riferimento al mese solare, limite massimo che è convenzionalmente fissato in 13 giornate mensili.
Le giornate di smart working saranno pianificate, d’accordo con il responsabile, in modo da garantire un’alternanza tra smart working e presenze in sede coerente con le esigenze organizzative, assicurando in particolare la compresenza in sede dell’unità per le attività caratterizzate da un’alta sinergia di team.
Ogni dipendente che avrà aderito allo smart working potrà decidere in autonomia di incrementare le giornate di lavoro in sede oltre il minimo di cui sopra.
Le Parti riconoscono la possibilità di richiedere giornate aggiuntive di smart working a fronte di situazioni particolari connesse:
– Ai lavoratori disabili e/o che assistono familiari/conviventi disabili
– Lavoratrici in stato di gravidanza e genitori con figli fino a 3 anni di età
– Eventuali situazioni individuali straordinarie e temporanee evidenziate dal dipendente

Adesione e requisiti per l’accesso
Lo smart working è attivato, su base volontaria con accordo individuale, nell’ambito delle unità organizzative individuate dall’Azienda e si applica anche ai lavoratori durante il periodo di prova, agli apprendisti compatibilmente con le esigenze formative ed ai lavoratori in part time.
L’adesione del lavoratore allo smart working è sempre volontaria. Al lavoratore che non aderisca o che successivamente receda dallo smart working resta sempre garantita la fruibilità della postazione lavorativa in sede.
È sempre ammissibile il recesso da entrambe le parti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, si conferma il diritto di recesso senza alcuna motivazione con trenta giorni di preavviso e senza preavviso in presenza di valide motivazioni.
In alcune sedi, specificamente indicate dall’Azienda, la presenza in ufficio sarà subordinata alla prenotazione della postazione tramite apposito sistema disponibile sia come APP sia come applicazione web.

Misure organizzative
All’interno dell’orario di riferimento dell’unità di appartenenza (comprensivo delle fasce di flessibilità), ciascun dipendente organizzerà il proprio lavoro, tenendo conto delle attività e degli obiettivi assegnati, dell’organizzazione del team di appartenenza o dei gruppi di lavoro cui prende parte, e comunque, in ogni caso senza superare i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non è sarà richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di smart working.
Regolamentata anche la disconnessione.

Ticket pasto
Nelle giornate di smart working resta confermata la spettanza del buono pasto per i lavoratori già assegnatari del ticket pasto. Tale spettanza è riconosciuta per le sole giornate di smart working anche ai dipendenti precedentemente esclusi in quanto aventi sede di lavoro nelle unità in cui è possibile fruire della mensa. Laddove il ticket sia invece disponibile previa opzione (assieme ad altri servizi sostitutivi) lo stesso sarà riconosciuto a tutti i dipendenti che scelgono il ticket, sia per i giorni di attività in sede sia per i giorni di smart working.

LETTERA INVIATA ALLE OO.SS.: stanziamento aggiuntivo premio di risultato
In relazione a quanto discusso nell’ambito dell’accordo sul new way of working sottoscritto, si conferma nella lettera inviata alle parti che, tenuto conto dei positivi effetti del nuovo modo di lavorare e delle ricadute in termini di produttività, efficienza e risultati aziendali, si darà luogo ad uno stanziamento aggiuntivo sul premio di risultato nei seguenti termini:

– anno 2022 – € 230 di cui 100 € erogazione anticipata con premio 2021 cassa 2022, i rimanenti 130 € con premio 2022 cassa 2023
– anno 2023 – € 300 con erogazione unitamente a premio 2023 cassa 2024.

Le somme in questione andranno ad aggiungersi alla somma già destinata a Fopen dagli accordi in essere e saranno parimenti erogate, in misura fissa a tutti gli iscritti, senza parametrazione in base agli inquadramenti, a condizione che la consuntivazione media Italia dei risultati di produttività delle varie aree aziendali risulti superiore al target 100%.

Massimali dei trattamenti di integrazione salariale: chiarimenti

Con il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stato previsto il massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022. L’Inps ha precisato che il massimale unico si applica anche ai trattamenti plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022. (Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282).

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stata superata la previsione di due massimali per fasce retributive, introducendo un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Secondo le prime indicazioni fornite dall’Inps (Circolare n. 18/2022), con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022, ai fini della determinazione del trattamento spettante, dovevano ritenersi applicabili le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2021 relative ai due massimali per fasce retributive.
Sulla base di ulteriori approfondimenti, riguardanti anche gli aspetti legati alle coperture finanziarie, l’Inps ha rettificato il proprio orientamento precisando che per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 deve essere applicato il massimale unico. Il medesimo criterio deve essere applicato anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
La misura dell’importo massimo del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, dell’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (FIS) e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DISCOLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2022, è stata individuata dall’Inps con la Circolare n. 26/2022.

Il Messaggio n. 1282/2022 fornisce chiarimenti anche riguardo ai criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS. In particolare, l’Istituto precisa che ai fini del computo delle settimane fruibili in un biennio mobile (13 o 26 in relazione al requisito dimensionale), i limiti massimi possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.